Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000
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Codice 26.4
Lago Maggiore. Comuni compresi tra Arona e Verbania. Autorizzazione allo
svolgimento di una regata denominata: Quelli che la Vela .... indetta
per il giorno 03 giugno 2000, con eventuale recupero il giorno 10 giugno
2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, lo svolgimento di una regata denominata: Quelli che la
Vela .... indetta dal Presidente del Circolo Velico Yacht Club di Arona
sulle acque del lago Maggiore nello specchio dacqua antistante i comuni
compresi tra Arona e Verbania, programmata per il giorno 3 giugno 2000
dalle ore 13.30 alle ore 23.30. In caso di maltempo la regata verrà rinviata
al giorno 10 giugno 2000.
Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica
e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate
nella manifestazione), il giorno 3 giugno 2000 dalle ore 13.30 alle ore
23.30. In caso di maltempo la regata verrà rinviata al giorno 10 giugno
2000.
Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:
1) Le unità di navigazione facenti parte dellorganizzazione dovranno esporre
a bordo dellunità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;
2) LAvviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio dei
Comuni compresi tra Arona e Verbania e gli organizzatori della manifestazione
dovranno garantirne la massima diffusione presso larea interessata.
3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla
stessa.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è sollevata comunque
da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).
La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in
essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Il Dirigente responsabile
D.D. 22 maggio 2000, n. 307
Piero Pais