Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000
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Codice 26.4
Lago Maggiore. Comuni di Baveno - Cannero Riviera - Castelletto Ticino.
Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione non competitiva di
imbarcazioni depoca indetta per i giorni 09-10-11 giugno 2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, lo svolgimento della manifestazione non competitiva di
imbarcazioni depoca indetta per il giorno 9-10-11 giugno 2000. La manifestazione
avrà il seguente programma: il giorno 9 giugno 2000 arrivo dei partecipanti;
il giorno 10 giugno 2000 partenza da Baveno a Cannero Riviera e ritorno
dalle ore 10.00 alle ore 15.00; il giorno 11 giugno 2000 partenza da Baveno
ad Angera e da Angera a Castelletto Ticino e ritorno dalle ore 10.00 alle
ore 17.00, sulle acque del lago Maggiore nello specchio dacqua antistante
i comuni interessati dalla manifestazione.
Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica
e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate
nella manifestazione), il giorno 10 giugno 2000 partenza da Baveno a Cannero
Riviera e ritorno dalle ore 10.00 alle ore 15.00; il giorno 11 giugno 2000
partenza da Baveno ad Angera e da Angera a Castelletto Ticino e ritorno
dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
Gli organizzatori della manifestazione ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:
1) Le unità di navigazione facenti parte dellorganizzazione dovranno esporre
a bordo dellunità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;
2) LAvviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio dei
Comuni interessati della manifestazione e gli organizzatori dovranno garantirne
la massima diffusione presso larea interessata.
3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla
stessa.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è sollevata comunque
da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).
La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in
essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Il Dirigente responsabile
D.D. 22 maggio 2000, n. 306
Piero Pais