Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000

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Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 306

Lago Maggiore. Comuni di Baveno - Cannero Riviera - Castelletto Ticino. Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione non competitiva di imbarcazioni d’epoca indetta per i giorni 09-10-11 giugno 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, lo svolgimento della manifestazione non competitiva di imbarcazioni d’epoca indetta per il giorno 9-10-11 giugno 2000. La manifestazione avrà il seguente programma: il giorno 9 giugno 2000 arrivo dei partecipanti; il giorno 10 giugno 2000 partenza da Baveno a Cannero Riviera e ritorno dalle ore 10.00 alle ore 15.00; il giorno 11 giugno 2000 partenza da Baveno ad Angera e da Angera a Castelletto Ticino e ritorno dalle ore 10.00 alle ore 17.00, sulle acque del lago Maggiore nello specchio d’acqua antistante i comuni interessati dalla manifestazione.

Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione), il giorno 10 giugno 2000 partenza da Baveno a Cannero Riviera e ritorno dalle ore 10.00 alle ore 15.00; il giorno 11 giugno 2000 partenza da Baveno ad Angera e da Angera a Castelletto Ticino e ritorno dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Gli organizzatori della manifestazione ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio dei Comuni interessati della manifestazione e gli organizzatori dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais