Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000

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Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 299

Lago Maggiore. Comune di Ghiffa. Autorizzazione allo svolgimento di una gara remiera indetta per il giorno 28 maggio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Presidente della Società Canottieri Ghiffa allo svolgimento di una gara remiera, sulle acque del lago Maggiore nello specchio d’acqua antistante il comune di Ghiffa indetta per il giorno 28 maggio 2000 dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione), durante lo svolgimento della stessa dalle ore 14.30 alle ore 18.30 del medesimo giorno.

Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Gli organizzatori dovranno predisporre apposite delimitazioni dello specchio d’acqua interessato dalla manifestazione mediante boe, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti.

Le boe se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Ghiffa e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais