Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000
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Codice 26.4
Lago Maggiore. Comune di Ghiffa. Autorizzazione allo svolgimento di una
gara remiera indetta per il giorno 28 maggio 2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare il Presidente della Società Canottieri Ghiffa allo svolgimento
di una gara remiera, sulle acque del lago Maggiore nello specchio dacqua
antistante il comune di Ghiffa indetta per il giorno 28 maggio 2000 dalle
ore 14.30 alle ore 18.30.
Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica
e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate
nella manifestazione), durante lo svolgimento della stessa dalle ore 14.30
alle ore 18.30 del medesimo giorno.
Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti
Prescrizioni:
1) Gli organizzatori dovranno predisporre apposite delimitazioni dello
specchio dacqua interessato dalla manifestazione mediante boe, al fine
di garantire la sicurezza dei partecipanti.
Le boe se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente
segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul
fondo corpi morti.
2) LAvviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio del
Comune di Ghiffa e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne
la massima diffusione presso larea interessata.
3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla
stessa.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, lAssociazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è comunque sollevata
da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
(R.D. 30.3.1942, n. 327).
La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in
essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Il Dirigente responsabile
D.D. 22 maggio 2000, n. 299
Piero Pais