Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000

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Codice 26.4
D.D. 22 maggio 2000, n. 297

Lago di Mergozzo. Comune di Mergozzo. Autorizzazione allo svolgimento di una gara di canoa olimpica di velocità indetta per i giorni 27 e 28 maggio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, lo svolgimento di una regata regionale aperta a Società Straniere di Canoa Olimpica sul Lago di Mergozzo indetta per i giorni 27 e 28 maggio 2000, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 del giorno 27 maggio 2000 e dalle ore 9.00 alle ore 16.30 del giorno 28 maggio 2000.

Gli organizzatori della gara sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Mergozzo e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata;

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

5) Di disporre, limitatamente all’area interessata dalla manifestazione, la sospensione della navigazione (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate alla manifestazione e quelle preposte all’assistenza e soccorso alla medesima), ed il divieto di balneazione dalle ore 15.30 alle ore 18.00 del giorno 27 maggio 2000 e dale ore 9.00 alle ore 16.30 del giorno 28 maggio 2000.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate.

Il recupero delle stesse, dovrà essere eseguito senza lasciare sul fondo corpi morti.

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942, n. 327).

Il Dirigente responsabile
Piero Pais