Bollettino Ufficiale n. 37 del 13 / 09 / 2000
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Codice 26.4
Lago di Mergozzo. Comune di Mergozzo. Autorizzazione allo svolgimento di
una gara di canoa olimpica di velocità indetta per i giorni 27 e 28 maggio
2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, per quanto di competenza, lo svolgimento di una regata
regionale aperta a Società Straniere di Canoa Olimpica sul Lago di Mergozzo
indetta per i giorni 27 e 28 maggio 2000, dalle ore 15.30 alle ore 18.00
del giorno 27 maggio 2000 e dalle ore 9.00 alle ore 16.30 del giorno 28
maggio 2000.
Gli organizzatori della gara sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:
1) Le unità di navigazione facenti parte dellorganizzazione dovranno esporre
a bordo dellunità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;
2) LAvviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio del
Comune di Mergozzo e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne
la massima diffusione presso larea interessata;
3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla
stessa.
5) Di disporre, limitatamente allarea interessata dalla manifestazione,
la sospensione della navigazione (fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente
interessate alla manifestazione e quelle preposte allassistenza e soccorso
alla medesima), ed il divieto di balneazione dalle ore 15.30 alle ore 18.00
del giorno 27 maggio 2000 e dale ore 9.00 alle ore 16.30 del giorno 28
maggio 2000.
6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del
campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente
segnalate.
Il recupero delle stesse, dovrà essere eseguito senza lasciare sul fondo
corpi morti.
La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in
essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, lAssociazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è comunque sollevata
da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
(R.D. 30.3.1942, n. 327).
Il Dirigente responsabile
D.D. 22 maggio 2000, n. 297
Piero Pais