Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 36

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Comune di Avigliana (Torino)

Statuto comunale (ART. 4 Legge 142/90, aggiornata con la legge 265/99)

INDICE

Articolo 1 - Principi fondamentali

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Rapporti con gli altri Enti territoriali

Articolo 4 - Territorio e sede comunale

Articolo 5 - Stemma e gonfalone

Articolo 6 - Albo Pretorio

PARTE I - ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE -

TITOLO I - ORGANI DEL COMUNE -

Articolo 7 - Organi

Articolo 8 - Il Consiglio Comunale

Articolo 9 - Il Consiglio Comunale. Presidenza

Articolo 10 - Convalida dei Consiglieri

Articolo 11 - Competenze

Articolo 12 - Sessioni e convocazione del Consiglio

Articolo 13 - Richiamo al Regolamento

Articolo 14 - Commissioni Consiliari

Articolo 15 - Attribuzioni delle Commissioni

Articolo 16 - Consiglieri Comunali

Articolo 17 - Gruppi Consiliari

Articolo 18 - Competenze della Giunta Comunale

Articolo 19 - Elezioni e prerogative

Articolo 20 - Composizione

Articolo 21 - Funzionamento ed attività degli Assessori

Articolo 22 - Principi per l’attività deliberativa degli organi collegiali

Articolo 23 - Il Sindaco

Articolo 24 - Attribuzioni quale organo di amministrazione

Articolo 25 - Attribuzioni di vigilanza

Articolo 26 - Attribuzioni organizzative

Articolo 27 - Attribuzioni per i servizi statali

Articolo 28 - Vice Sindaco

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI -

- CAPO I

Articolo 29 - Principi e criteri fondamentali di gestione

Articolo 30 - Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Articolo 31 - Segretario Comunale

Articolo 32 - Funzioni Attribuite al Segretario Comunale

Articolo 33 - Vice Segretario

CAPO II - UFFICI

Articolo 34 - Principi strutturali ed organizzativi

Articolo 35 - Personale

TITOLO III - SERVIZI PUBBLICI

Articolo 36 - Forme di gestione

Articolo 37 - Gestione in economia

Articolo 38 - Azienda speciale

Articolo 39 - Istituzione

Articolo 40 - Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione

Articolo 41 - Il Presidente dell’Istituzione

Articolo 42 - Il Direttore dell’Istituzione

Articolo 43 - Società per Azioni o a responsabilità limitata

Articolo 44 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Articolo 45 - Gestione di Servizi

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

Articolo 46 - Principi e criteri generali di autocontrollo

Articolo 47 - Collegio Revisori dei Conti

Articolo 48 - Controllo di Gestione

PARTE II - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- TITOLO I

Articolo 49 - Organizzazione sovracomunale

Articolo 50 - Tipologia delle forme associative

Articolo 51 - Convenzioni

Articolo 52 - Consorzi

Articolo 53 - Unione di Comuni

Articolo 54 - Accordi di Programma

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 55 - Finalità

Articolo 56 - I presupposti della partecipazione

CAPO I

Articolo 57 - Forme di partecipazione

Articolo 58 - Interventi nel procedimento amministrativo

Articolo 59 - Istanze

Articolo 60 - Petizioni

Articolo 61 - Proposte

CAPO II

Articolo 62 - Associazionismo e partecipazione

Articolo 63 - Associazioni

Articolo 64 - Organismi di partecipazione

Articolo 65 - Incentivazione

Articolo 66 - Partecipazione alle Commissioni

CAPO III

Articolo 67 - Referendum

Articolo 68 - Effetti del Referendum

Articolo 69 - Azione popolare

CAPO IV - ACCESSO ED INFORMAZIONE

Articolo 70 - Diritto di Informazione

Articolo 71 - Notiziario del Comune

CAPO V

Articolo 72 - Difensore Civico

Articolo 73 - Nomina del Difensore Civico

Articolo 74 - Incompatibilità e decadenza

Articolo 75 - Mezzi e prerogative

Articolo 76 - Rapporti con il Consiglio

Articolo 77 - Indennità di funzione

TITOLO II - FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 78 - Statuto

Articolo 79 - Regolamenti

Art. 80 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvemute

Articolo 81 - Ordinanze

TITOLO IV

Articolo 82 - Entrata in vigore dello Statuto

Articolo 83 - Modifica dello Statuto

Articolo 84 - Pubblicità dello Statuto

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Avigliana è Ente autonomo locale nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico, ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana, operando per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità dei cittadini e per il completo sviluppo della persona.

2. Finalizza la propria azione ad ogni situazione emergente di solidarietà.

3. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.

4. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute.

5. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, alla famiglia, alla maternità ed infanzia e ad ogni singola persona in difficoltà.

6. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

7. Tutela il patrimonio storico, paesaggistico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

8. Promuove e sviluppa il lavoro, le attività economiche e produttive, turistiche, sociali, sportive, culturali e del tempo libero, favorendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi.

Art. 3
Rapporti con gli altri Enti territoriali

1. I rapporti con i Comuni, le Province e la Regione sono informati ai principi di equiparazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale, il Comune si ispira ai criteri ed alle procedure stabiliti con legge regionale.

4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune incentiva la più ampia partecipazione singola ed associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più ampio decentramento dei servizi.

5. AI fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare, con deliberazione del Consiglio Comunale, le proprie funzioni alla Comunità Montana come può stipulare convenzioni con la Provincia per la gestione coordinata di attività nonché opere di rilevante interesse nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, igienico-sanitario, sportivo ed ambientale.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale è costituito dall’insieme delle frazioni, nuclei abitati, case sparse e del capoluogo, nel quale vi è la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 23,26 confinante con i Comuni di Giaveno, Trana, Reano, Buttigliera Alta, Caselette, Almese, Villar Dora, S. Ambrogio di Torino, Valgioie.

3. L’altitudine massima è di mt. 950, quella minima di mt. 333.

4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nel palazzo comunale, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

6. Eventuale cambiamento di sede è disposto dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capo Gruppo.

7. Possono essere istituiti uffici decentrati.

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Avigliana ha, come proprio segno distintivo, lo stemma concesso con D.P.C.M. in data 4 novembre 1930 che e “D’ Azzurro, alla croce d’argento, accantonata da quattro api al naturale. Ornamenti esteriori da Comune”, trascritto nei registri della Consulta Araldica il 6 novembre 1930.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Comune fa uso del gonfalone riconosciuto con R.D. in data 7 gennaio 1932, trascritto nei registri della Consulta Araldica e dell’Archivio di Stato in Roma il 14 gennaio 1932.

3. Il gonfalone è accompagnato dal Sindaco o dal Consigliere delegato.

4. L’uso e la riproduzione di tali simboli da parte di privati per fini politici, commerciali o di parte, sono vietati.

Art. 6
Albo pretorio

1. Il Comune di Avigliana ha nel palazzo civico un Albo pretorio per la pubblicazione di tutti gli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facile lettura.

3. Il segretario comunale cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su sua attestazione, ne certifica l’avvenuta pubblicazione .

PARTE I
ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 7
Organi

1. Organi del Comune sono:

* il Consiglio comunale;

* la Giunta comunale;

* il Sindaco.

Art. 8
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e rappresenta l’intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.

2. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all’elezione del nuovo organo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all’Ente o cittadinanza, ed improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio.

3. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 9
Il Consiglio comunale. Presidenza

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che predispone l’ordine del giorno e ne presiede i lavori.

2. Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla legge il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato e/o presieduto dal Vicesindaco, se consigliere.

4. In caso di assenza anche del Vicesindaco, ovvero quando questi non sia Consigliere Comunale, presiede la seduta il Consigliere anziano.

Art. 10
Convalida dei Consiglieri

1. La prima adunanza deve avvenire entro 10 giorni dalla data della proclamazione degli eletti durante la quale il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e ad eventuali surrogazioni.

2. Il Sindaco convoca la prima adunanza con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta è pubblica e la votazione palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 11
Competenze

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Gli atti fondamentali di indirizzo, programmazione e verifica di competenza consiliare devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

3. Il Consiglio inoltre esamina ogni questione portata alla sua attenzione, approvando ordini del giorno e mozioni. Esso può essere investito dell’esame di questioni da parte dei cittadini secondo le modalità previste dal titolo sulla partecipazione.

4. Il Consiglio comunale formula pareri su accordi di programmi o conferenza di servizi. Qualora, per l’urgenza della richiesta, non sia possibile la convocazione in tempi utili del Consiglio l’adesione del Sindaco all’accordo deve essere ratificata entro 30 giorni dal Consiglio comunale a pena di decadenza.

5. Il Consiglio esamina almeno una volta l’anno, con le modalità previste dal regolamento, l’attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il regolamento definisce altresì le modalità con le quali il Consiglio partecipa alla definizione e all’adeguamento delle linee di cui al comma 5.

Art. 12
Sessioni e convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale deve essere riunito, in sessione ordinaria, per l’esame e l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e della verifica delle linee programmatiche. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.

2. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso anche telegrafico, di non meno di 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti in aula.

3. Nel caso di richiesta di convocazione da parte del numero di Consiglieri previsto dalla legge il Sindaco iscrive ai primi punti dell’ordine del giorno gli argomenti proposti dagli stessi.

4. L’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Il Consiglio si riunisce, altresì, su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.

5. Sono previsti Consigli comunali aperti disciplinati da apposita norma regolamentare.

6. Il deposito delle proposte relative all’O.d.G. dovrà essere effettuato almeno 48 ore prima del giorno dell’adunanza, con tutti i documenti necessari, per poter essere esaminate dai Consiglieri durante il normale orario di ufficio del personale.

Art. 13
Richiamo al regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è regolato da apposito regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:

a) le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;

b) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute;

c) le modalità di assegnazione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari

d) la disciplina della gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari;

e) le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto d’iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

f) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

Art. 14
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire a norma di legge nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organi di partecipazione, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti. Il Sindaco, gli Assessori, gli organi di partecipazione, i funzionari, i rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche, se invitati, sono tenuti a partecipare.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta essi lo richiedano.

5. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal regolamento.

Art. 15
Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni “permanenti” svolgono attività di esame preliminare delle proposte da sottoporre all’esame del Consiglio al fine di favorire l’esercizio delle funzioni dell’organo stesso e svolgono attività di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.

2. Le commissioni “temporanee o speciali” nell’ambito della competenza del Consiglio comunale, svolgono attività di esame di materie relative a questioni di carattere particolare o speciale che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti e che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.

3. Il regolamento disciplinerà l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

* la nomina del Presidente della commissione;

* la procedura per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

* forme per l’esternazione dei pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

* metodi e procedimenti per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte;

* casi in cui le relative sedute non sono aperte al pubblico.

Art. 16
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l’intera collettività. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

3. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, il Sindaco avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative.

4. Il Consiglio si esprime sulle motivazioni giustificative presentate dal Consigliere nei

termini assegnati e ne delibera l’eventuale decadenza con il voto favorevole dei 5/7.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Esse sono presentate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione.

6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

7. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti sull’attività del Comune, nonché sugli Enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati, nonché i servizi a ciò necessari.

8. Nel numero previsto dalla legge hanno potere di iniziative per la convocazione del Consiglio comunale.

9. Singolarmente hanno diritto di iniziative e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale secondo le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

10. L’esame della proposta di deliberazione e della richiesta di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni all’esame del Consiglio è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”.

11. Singoli Consiglieri comunali possono essere incaricati dal Consiglio a trattare questioni particolari.

12. Hanno diritto singoli Consiglieri di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. La risposta all’interrogazione è obbligatoria. Se la mozione si conclude in una proposta di deliberazione questa verrà iscritta all’O.d.G. del successivo Consiglio comunale al fine di acquisire i pareri di legge.

13. I Consiglieri sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge e quando esaminano documenti a cui è vietato l’accesso al pubblico.

14. Per assicurare la massima trasparenza il Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all’inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti, nel rispetto della legge sulla riservatezza.

15. E’ consigliere anziano quello che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito il maggior numero di preferenze. Non vanno considerati, a tal fine, il Sindaco neo eletto ed i candidati alla carica di sindaco.

Art. 17
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento.

2. La costituzione dei gruppi va comunicata al Sindaco ed al segretario comunale.

3. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18
Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta è l’organo collegiale che collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune.

2. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, predisponendo idonea relazione.

3. Essa adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Art. 19
Elezione e prerogative

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo alla loro sostituzione.

3. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con provvedimento del Sindaco annunciato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.

4. La legge disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti l’organo e prevede gli istituti della decadenza e della revoca.

Art. 20
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero minimo di cinque assessori ad un massimo di sette assessori. La determinazione del numero compete al Sindaco. Un assessore è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; potrà, tuttavia, essere nominato un Assessore esterno al Consiglio, purchè dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. L’Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.

4. Al Sindaco ed agli Assessori è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 21
Funzionamento ed attività degli Assessori

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, stabilisce l’ordine del giorno dei lavori.

2. L’attività della Giunta comunale è collegiale.

3. Gli Assessori, con delega del Sindaco, sono preposti ai vari rami dell’amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei. In mancanza di limitazioni espresse nell’atto di delega devono intendersi conferiti all’Assessore, nell’ambito di materie delegate, tutti i poteri normalmente spettanti al Sindaco.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e collaborano con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compiono gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio ed alla Giunta e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale ove nominato od ai responsabili dei servizi comunali.

5. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco - Presidente.

6. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori di Giunta e presentano, nell’ambito degli incarichi loro attribuiti, le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell’attuazione dei programmi generali dell’Ente approvati dal Consiglio. Forniscono ai funzionari apicali dell’Ente le direttive per la predisposizione dei programmi e dei progetti da sottoporre all’esame degli organi di governo.

7. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

9. Alle sedute della Giunta possono partecipare i revisori dei conti senza diritto di voto.

Art. 22
Principi per l’attività deliberativa degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano, in prima convocazione, validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranza qualificata prevista espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Le decisioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto allorquando si debbano esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’operato da questa svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione della seduta del Consiglio e della Giunta sono curati dal segretario comunale che partecipa alle stesse, secondo modalità stabilite dal regolamento. Il segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Sindaco

5. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal segretario.

Art. 23
Il Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. Esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza.

2. La legge disciplina le modalità per l’elezione, le incompatibilità, l’ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Egli risponde politicamente dell’esercizio delle sue funzioni al Consiglio comunale.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 24
Attribuzioni quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco:

- ha la rappresentanza legale dell’Ente;

- coordina, programma e stimola l’attività degli Assessori e della Giunta e ne mantiene l’unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni degli atti di programmazione approvati dal Consiglio comunale e al conseguimento degli scopi dell’Ente;

- può sospendere l’adozione di direttive dei singoli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

- impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;

- ha facoltà di delega;

- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, secondo le norme del presente Statuto;

- può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;

- emana, in materia di occupazione di urgenza ed espropri, provvedimenti che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune, con potestà di delega;

- sentita la giunta presenta, entro trenta giorni dall’elezione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

- coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione;

- nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti nell’apposito albo;

- revoca, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, il Segretario Comunale, per violazione dei doveri d’ufficio;

- conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

- nomina i responsabili dei servizi;

- nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Di tutte le deleghe rilasciate deve essere data comunicazione al Consiglio, alla Giunta ed agli organi previsti per legge.

Art. 25
Attribuzioni di vigilanza

1. Sono attribuite al Sindaco, quale organo di vigilanza:

- il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

- il compimento di atti conservativi dei diritti del Comune;

- il potere di disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse informandone il Consiglio comunale;

- il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26
Attribuzioni organizzative

1. Appartengono all’ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzatorie:

* stabilire gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e disporre di sua iniziativa o su richiesta dei Consiglieri la convocazione del Consiglio comunale e presiedere i lavori ai sensi del regolamento;

* convocare e presiedere la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

* esercitare i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

* proporre argomenti da trattare e disporre con atto informale la convocazione della Giunta e presiederla;

* potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più Assessori. Il sostituto o delegato del Sindaco nelle cerimonie deve usare la fascia tricolore prevista dalla legge.

* autorizzare le missioni degli Assessori e del segretario comunale;

* ricevere le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

* ricevere le dimissioni degli Assessori.

Art. 27
Attribuzioni per i servizi statali

1. Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni per i servizi statali:

* sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;

* sovrintendere, tenendo informato il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a tutto quanto interessa la sicurezza e l’ordine pubblico;

* adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme;

* emanare, per quanto di propria competenza, atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, sanità ed igiene, edilizia e salvaguardia ambientale;

* delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori, segretario comunale e funzionari apicali;

* delegare ai Consiglieri comunali incarichi specifici.

* informare la popolazione su situazioni di pericolo in caso di calamità naturali

Art. 28
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l’Assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco e che ha la potestà di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza od impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine previsto da apposito decreto del Sindaco, ovvero secondo l’ordine di anzianità, data dall’età.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

Art. 29
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L’attività gestionale è improntata ai principi di legalità, imparzialità, trasparenza, buon andamento, economicità, efficienza, efficacia e responsabilità nei confronti degli obiettivi.

2. L’organizzazione amministrativa è ispirata al principio della separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi di governo, ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai responsabili dei servizi.

Art. 30
Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio, la Giunta approva il complesso dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono in particolare le norme di accesso all’ufficio di dipendente comunale, le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità dei soggetti che esercitano funzioni di direzione, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale, il Direttore Generale (se nominato) e gli organi amministrativi.

Art. 31
Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare .

2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all’apposito albo.

3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 32
Funzioni attribuite al segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e dei responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

Art. 33
Vice Segretario

1. Il Sindaco incarica, sentito il Segretario Comunale, un Vice Segretario provvisto dei requisiti per svolgere le funzioni di Segretario Comunale, scelto tra i dipendenti di livello apicale del Comune.

2. Il Vice Segretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario Comunale sostituendolo nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

CAPO II
UFFICI

Art. 34
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’attività amministrativa dell’apparato comunale è finalizzata ad una “gestione di risultato” e deve essere informata ai seguenti principi:

* organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, bensì per progetto-obiettivo e per programmi;

* analisi della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

* individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

* superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 35
Personale

1. I dipendenti sono inseriti nell’organico del Comune attraverso contratti individuali di lavoro.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’adeguamento dei mezzi, la formazione e l’aggiornamento professionale.

4. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

5. I soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative rispondono dell’attuazione degli obiettivi individuati dagli organi elettivi del Comune e dei programmi da essi approvati.

6. Spetta ai responsabili dei servizi organizzare e dirigere l’attività del personale addetto alle unità operative che da essi dipendono, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione.

7. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di alta specializzazione, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato.

8. L’assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI

Art. 36
Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, privilegiando l’associazione e la cooperazione con altri Enti territoriali.

4. La scelta, sulla base di valutazioni comparative, è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

5. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio, di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.

6. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, consorzio, ovvero ogni altra forma consentita dalla legge.

Art. 37
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia, disciplinati da appositi regolamenti, viene scelta allorquando il Comune ha la capacità tecnica ed organizzativa di gestirli in proprio.

2. I regolamenti individuano l’unità organizzativa responsabile del servizio.

Art. 38
Azienda speciale

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire uno o più aziende speciali.

2. L’azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento aziendale è approvato dal Consiglio di amministrazione.

4. Organi dell’azienda speciale sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Il direttore è nominato con le modalità previste nel regolamento

6. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Art. 39
Istituzione

1. Per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale e che necessitano di particolare autonomia gestionale, il Comune può costituire una istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell’istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Art. 40
Il Consiglio di amministrazione dell’istituzione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento disciplina il numero, non superiore a quello degli Assessori assegnati, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché la modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il Consiglio di amministrazione provvede all’adozione di tutti gli atti di indirizzo gestionale a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41
Il Presidente dell’istituzione

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta.

Art. 42
Il direttore dell’istituzione

1. Il direttore dell’istituzione è nominato dal Sindaco.

2. Dirige tutta l’attività dell’organismo, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell’istituzione.

Art. 43
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. L’Ente gestisce i servizi a carattere imprenditoriale tramite società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

2. Negli Statuti delle società devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 44
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, Comunità Montane e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più idonee tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 45
Gestione di servizi

1. Il Comune può affidare in concessione servizi a determinate associazioni operanti sul territorio.

2. Tale forma di affidamento può essere disposta soltanto con l’esclusione di ogni fine di lucro e di modi di gestione di tipo imprenditoriale.

3. Deve essere stabilito l’obbligo di rendicontazione annuale del bilancio consuntivo.

4. Ogni eccedenza deve essere reimpiegata con le modalità stabilite in convenzione la quale deve prevedere strumenti per la verifica ed il controllo.

5. Nei servizi a domanda individuale deve essere garantito l’accesso ad ogni cittadino in condizioni di parità. Nella gestione del servizio è vietata ogni discriminazione.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 46
Principi e criteri generali di autocontrollo

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune. Contestualmente al bilancio di previsione viene approvato il programma delle opere pubbliche degli investimenti comprendente l’elencazione specifica di ciascuna opera od investimento, con tutti gli elementi descrittivi idonei ad individuare l’attuazione. Il programma comprende le relative indicazioni finanziarie e può essere aggiornato in corso di esercizio.

2. L’attività di revisione potrà comportare al Consiglio comunale proposte in materia di gestione economica e finanziaria dell’Ente.

3. E’ facoltà del Consiglio e delle commissioni richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 47
Collegio revisori dei conti

1. I revisori dei conti, nel numero stabilito dalla legge, sono nominati dal Consiglio comunale sulla base di proposte contenenti il curriculum professionale dei candidati e la documentazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento delle autonomie locali, depositati presso la segreteria comunale almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio.

2. I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Al collegio competono, ai sensi di legge, attribuzioni di collaborazione ed impulso, verifica, vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-procedimentali concretati nel corso dell’esercizio finanziario, autenticità e garanzia in ordine alle risultanze contabili e finanziarie del consuntivo e delle scritture prescritte. Il regolamento di contabilità potrà individuare altre competenze non previste nel presente comma.

4. Nell’esercizio delle funzioni proprie del Collegio, ogni revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 48
Controllo di gestione

1. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per una verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e individuazione delle relative responsabilità;

e) l’individuazione delle responsabilità gestionali.

2. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

PARTE II
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE

TITOLO I

Art. 49
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi allo scopo di migliorarli e di renderne più economica la gestione.

Art. 50
Tipologia delle forme associative

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dagli artt. 24, 25, 26 e 27 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990.

Art. 51
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni di mero carattere organizzativo per l’esercizio associato di funzioni amministrative sono approvate dalla Giunta.

Art. 52
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti, per realizzare o gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, per la gestione di servizi sociali ovvero per l’esercizio di funzioni amministrative qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell’articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 50, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 53
Unione di Comuni

1. In attuazione del postulato dell’art. 48 dello Statuto e dei principi della legge di riforma delle autonomie, ove sussistano le condizioni, il Consiglio comunale, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, costituisce unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 54
Accordi di programma

1. Il Comune ove debba realizzare opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso promuove e conclude accordi di programma al fine di concretare il coordinamento e l’integrazione dell’attività di tutti i soggetti pubblici interessati.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

* determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

* individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

* assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale in materia urbanistica, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto al Consiglio ai sensi del quarto comma dell’art. 11.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55
Finalità

1. La partecipazione popolare costituisce il fondamento dell’autonomia dell’Ente.

2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente al fine della migliore effettiva realizzazione del principio di democrazia, dell’ottimale perseguimento degli interessi della comunità, dell’imparzialità dell’operato dell’amministrazione.

3. La trasparenza dell’attività amministrativa è un principio fondamentale dell’operato dell’Ente ed è finalizzata alla realizzazione del più alto livello di partecipazione.

4. Le libere forme associative e le aggregazioni spontanee di cittadini sono, per gli stessi motivi, valorizzati dal Comune.

5. Ad esse competono, nelle forme dello Statuto, i diritti di partecipazione riconosciuti ai singoli cittadini.

Art. 56
I presupposti della partecipazione

1. L’attività sociale, politica, culturale e sindacale è riconosciuta dal Comune, conformemente ai principi della Carta costituzionale.

2. Essa è favorita con la predisposizione di strumenti atti alla sua effettiva e libera realizzazione.

3. Il Comune individua a titolo gratuito spazi idonei e distinti dalle affissioni istituzionali e commerciali.

4. Il Comune concede l’utilizzo, per le attività di cui sopra, di strutture, aree, locali per pubbliche assemblee e dibattiti.

5. Il regolamento stabilisce le modalità di concessione e di fruizione tenuto conto che non possono essere posti limiti a tali concessioni se non determinati da necessità organizzative.

CAPO I

Art. 57
Forme di partecipazione

1. Sono forme di partecipazione popolare alla vita dell’Ente:

a) gli interventi nel procedimento amministrativo;

b) le istanze;

c) le petizioni;

d) le proposte;

e) le forme associative e di partecipazione;

f) i referendum;

g) i diritti di accesso;

h) i diritti di informazione;

i) il difensore civico.

Art. 58
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei singoli soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero d’intervento nei procedimenti amministrativi secondo le modalità definite dal Regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalla legge.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 59
Istanze

1. I cittadini, anche individualmente, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco domande con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta alla domanda viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.

3. Le modalità delle domande sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 60
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, al Sindaco per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al 3° comma dell’art. 58 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità. Il Sindaco procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione, consultabile dai Consiglieri, è esaminata entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 61
Proposte

1. N. 200 cittadini residenti con firma autografa possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi previsti agli artt. 32 sulla competenza del Consiglio e 35 sulla competenza della Giunta della legge n.142/1990 che il Sindaco trasmette entro 15 giorni successivi all’organo competente corredate dai pareri di legge.

2. L’organo competente deve sentire i rappresentanti designati dai proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

CAPO II

Art. 62
Associazionismo e partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, anche su base di Frazioni e Borgate.

2. Apposito regolamento dovrà stabilire la possibilità ed individuare i criteri oggettivi per le possibili forme di collaborazione delle associazioni con l’Ente locale sulla base dell’art. 22 della legge n. 142/1990, quali concessioni per la gestione di impianti di rilevanza sociale, per la gestione di progetti culturali e per la partecipazione alle società miste di gestione di servizi, o per la gestione diretta di questi, allo scopo di tutelare gli interessi senza fine di lucro che detti servizi devono garantire.

Art. 63
Associazioni

1. La Giunta comunale ai fini della valorizzazione delle associazioni registra, previa istanza degli interessati, le associazioni che operano sul territorio. La registrazione ha validità quinquennale.

2. Le scelte amministrative che incidono e possono avere riflessi sull’attività delle associazioni devono essere precedute dalla acquisizione di pareri, espressi dagli organi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Le associazioni registrate potranno ottenere dal Comune il patrocinio per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta comunale.

Art. 64
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela tutte le forme di aggregazione e partecipazione quali consulte, forum, organismi di base ed altre.

2. Le aggregazioni di cui sopra collaborano, anche propositivamente, con gli organismi del Comune e segnatamente con le commissioni consiliari, per elaborare progetti tesi a migliorare la qualità della vita, il benessere sociale e lo sviluppo della comunità.

3. Gli stessi organismi possono chiedere di essere sentiti dall’amministrazione in merito agli atti che, per la loro rilevanza, possono incidere sugli interessi dei cittadini.

4. Con i soggetti di cui sopra possono essere stipulate convenzioni per una migliore e coordinata gestione di particolari servizi ad alto contenuto sociale, per il raggiungimento di scopi di pubblica utilità.

5. Il Comune riconosce il ruolo ed il valore della cooperazione, con speciale riferimento alla cooperazione sociale nell’affermazione dei principi di solidarietà e partecipazione. Per tali motivi le cooperative sociali riconosciute per legge sono invitate alle procedure per l’affidamento in concessione di servizi di cui sopra.

6. L’affidamento di tali servizi deve comunque essere garantito ai soggetti che, interpellati, indipendentemente dalla loro ragione sociale o dal fine per cui operano, li garantiscono alla migliore qualità con il minore costo.

Art. 65
Incentivazione

1. AI fine di promuovere e consentire il concreto svilupparsi del rapporto, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione regolarmente costituiti con atto pubblico possono essere riconosciute forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale che tecnico - professionale i cui criteri obiettivi verranno previamente definiti in apposita norma regolamentare.

Art. 66
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni ed organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti degli stessi.

CAPO III

Art. 67
Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 20 per cento dei cittadini elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune;

b) il Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

3. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

4. All’onere finanziario per le spese referendarie l’amministrazione dovrà fare fronte con proprie entrate fiscali.

Art. 68
Effetti del referendum

1. Il referendum non è valido se non partecipa il 50% degli aventi diritto al voto.

2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi atti di indirizzo.

3. Il recepimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato dalla maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 69
Azione popolare

1. Ciascun cittadino può fare valere, innanzi alla giurisdizione amministrativa, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

CAPO IV
ACCESSO ED INFORMAZIONE

Art. 70
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo 57.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti anche secondo quando previsto dall’art. 55 del presente Statuto.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 legge n. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 71
Notiziario del Comune

1. Il Comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, ai sensi dell’articolo precedente, può istituire un notiziario ufficiale del Comune.

2. Il notiziario viene pubblicato a cadenze periodiche non superiori a mesi sei ed è inviato gratuitamente alle famiglie residenti.

3. Il notiziario contiene le informazioni concernenti il Comune ed il suo territorio, quali dati statistici, economici, demografici ed ambientali.

4. Il notiziario contiene, altresì, informazioni e sintesi sui più importanti eventi socialmente ed economicamente rilevanti e dà notizia delle iniziative ed atti adottati dagli organi, dagli uffici, dalle aziende e dagli enti comunali, nonché delle consulenze e degli incarichi professionali, delle gare d’appalto e dello stato di avanzamento e termine di ultimazione dei lavori, oltre ad informazioni riguardanti gli amministratori ed i Consiglieri comunali.

5. Nel notiziario saranno riportate le valutazioni di tipo politico dei vari gruppi consiliari.

CAPO V

Art. 72
Difensore civico

1. Il difensore civico svolge il ruolo del garante della imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale.

2. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini, singoli o associati, o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione comunale, degli Enti, delle aziende dipendenti dal Comune o alle quali il medesimo ha affidato servizi di pubblica utilità.

Art. 73
Nomina del difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzione con altri Comuni, su proposta dei gruppi consiliari, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Egli resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

3. Il difensore civico può essere rieletto per una sola volta.

4. La sua designazione deve avvenire fra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.

Art. 74
Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle unità sanitarie locali:

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d’ufficio con la maggioranza prevista dal precedente art. 72.

Art. 75
Mezzi e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministratore comunale, di attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio, sentito il parere del segretario comunale.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, dà verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima in caso di ritardo, agli organi competenti, a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L’amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell’atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

7. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

8. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del difensore civico.

Art. 76
Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nel mese successivo e resa pubblica. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, chiedere al Sindaco di relazionare al Consiglio comunale.

3. La richiesta è iscritta all’O.d.G. del primo Consiglio utile.

Art. 77
Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta l’indennità fissata dal Consiglio comunale in misura non superiore a quella corrisposta agli Assessori comunali.

TITOLO II
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 78
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale ivi comprese le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 1/5 degli elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. L’autonomia statutaria e normativa si realizza in osservanza dei principi espressamente enunciati dalla legge.

Art. 79
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

2. Le norme regolamentari in vigore in contrasto con il presente Statuto, in attesa di loro modifica, si considerano disapplicate.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo pretorio: dopo l’adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

4. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 80
Adeguamento delle fonti normative
comunali a leggi sopravvenute

1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello Statuto o di regolamenti, in particolare modo nelle materie di competenza riservata al Comune, per modifiche intervenute a seguito della entrata in vigore di normativa statale e regionale, questi nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 e nelle disposizioni di principio contenute in altre leggi debbono essere apportati entro 120 gg. successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 81
Ordinanze

1. Il Sindaco e i responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco o del responsabile di servizio, le ordinanze sono emanate da chi rispettivamente li sostituisce ai sensi del presente Statuto e del regolamento.

5. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

TITOLO IV

Art. 82
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale, dopo l’approvazione, entra in vigore ai sensi di legge.

Art. 83
Modifica dello Statuto

1. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazioni adottate dalla Giunta comunale o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri o 1/5 degli elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune, che saranno esaminate annualmente ed approvate con le modalità di legge.

2. Non possono essere proposte modifiche allo Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco invia a tutti i Consiglieri comunali le proposte predette almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse dovranno essere esaminate.

4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 84
Pubblicità dello Statuto

1. Il Consiglio comunale indica le modalità per portare lo Statuto a conoscenza dei cittadini e degli Enti ed associazioni aventi residenza nel Comune, affidandone l’incarico alla Giunta.