Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 36

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Comune di Alessandria

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia Comunale

Art. 2 - Della persona umana

Art. 3 - Finalità del Comune

Art. 4 - Principi e metodi dell’azione comunale

Art. 5 - Stemma e Gonfalone

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I LA COMUNITA LOCALE E IL COMUNE

Art. 6 - Valorizzazione delle libere forme associative

Art. 7 - Consulte Comunali

Art. 8 - Consigli di Quartiere, frazione, sobborgo e rione

Art. 9 - Consultazioni

Art. 10 - Istanze e petizioni

Art. 11 - Proposte

Art. 12 - Referendum

Art. 13 - Pubblicità degli atti e diritto d’accesso e di informazione dei cittadini

Art. 14 - Ufficio informazioni e relazioni con il pubblico

Art. 15 - Albo Pretorio

CAPO II IL DIFENSORE CIVICO

Art. 16 - Istituzione ed elezione del Difensore Civico

Art. 17 - Prerogative e funzioni del Difensore Civico

Art. 18 - Sede, Strumenti e indennità del Difensore Civico

TITOLO III CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 19 - Istituzione

Art. 20 - Organi delle Circoscrizioni

Art. 21 - Presidente del Consiglio Circoscrizionale

Art. 22 - Consiglio Circoscrizionale

CAPO II FUNZIONI

Art. 23 - Funzioni consultive

Art. 24 - Funzioni gestionali

Art. 25 - Consiglio Circoscrizionale

Art. 26 - Controllo eventuale sulle deliberazioni

TITOLO IV ORGANI DEL COMUNE

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27 - Ruolo, funzioni e presidenza

Art. 28 - Sedute aperte

Art. 29 - Consiglieri Comunali

Art. 30 - Decadenza dalla carica di Consigliere

Art. 31 - Gruppi consiliari

Art. 32 - Commissioni Consiliari permanenti

Art. 33 - Commissioni Consiliari di controllo o garanzia

Art. 34 - Commissioni e incarichi speciali

CAPO II GIUNTA COMUNALE

Art. 35 - Composizione

Art. 36 - Competenza

CAPO III IL SINDACO

Art. 37 - Competenze del Sindaco

Art. 38 - Documento Programmatico

Art. 39 - Sostituzione del Sindaco - Vice

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 40 - Principi generali

Art. 41 - Direttore Generale

Art. 42 - Segretario generale

Art. 43 - Vicesegretario

Art. 44 - Dirigenti

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 45 - Servizi pubblici locali

CAPO II AZIENDE SPECIALI

Art. 46 - Aziende speciali

CAPO III ISTITUZIONI

Art. 47 - Istituzioni

Art. 48 - Regolamento

TITOLO VII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 49 - Principi di collaborazione

Art. 50 - Convenzioni

Art. 51 - Consorzi tra Enti Locali

Art. 52 - Accordi di programma

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 - Regolamenti

Art. 54 - Entrata in vigore dei Regolamenti

Art. 55 - Revisione dello Statuto

Art. 56 - Verifica dell’attuazione dello Statuto

Art. 57 - Attuazione delle norme statutarie

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia Comunale

1. La Comunità alessandrina esplica la propria autonomia nei modi e nelle forme previsti nello Statuto. Esso rappresenta lo strumento effettivo per far valere il proprio diritto di regolamentazione ed amministrazione, nell’ambito della legge.

Art. 2
Della persona umana

1. La Comunità alessandrina pone a fondamento delle sue diverse forme di organizzazione la centralità della persona umana. Favorisce il libero e fecondo sviluppo personale, familiare, civile dei suoi membri. Ogni cittadino è tenuto a garantire il proprio responsabile contributo allo sviluppo della Comunità.

Art. 3
Finalità del Comune

1. Il Comune di Alessandria rappresenta la Comunità alessandrina di cui promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico. A tal fine il Comune di Alessandria:

- tutela e valorizza il patrimonio ambientale e paesaggistico della città, attraverso una attenta politica del territorio;

- valorizza le produzioni agroalimentari tradizionali locali con specifici strumenti di denominazione d’origine;

- sostiene le attività produttive con la istituzione di efficienti servizi pubblici e con adeguati interventi di promozione;

- opera per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico, archeologico della città, anche sotto il profilo turistico, nonché della storia, delle tradizioni locali;

- promuove, nello spirito della Carta Europea delle Lingue regionali o minoritarie e delle leggi regionali vigenti in materia, azioni di tutela e promozione della lingua piemontese e delle sue varianti locali nelle scuole, sui mezzi d’informazione, recuperando la toponomastica tradizionale, stimolando i cittadini all’uso corrente;

- organizza e coordina servizi sociali efficienti per rispondere ai bisogni delle fasce deboli della popolazione, mantenendo ferma la scelta della gestione associata e integrata dei servizi sociali e sanitari;

- opera per garantire la sicurezza di tutti i cittadini in armonia con la Comunità, individuando idonei strumenti.

Art. 4
Principi e metodi dell’azione comunale

1. L’azione comunale si ispira al motto “DEPRIMIT ELATOS, LEVAT ALEXANDRIA STRATOS” (Alessandria umilia i superbi ed esalta gli umili) e si informa ai principi di solidarietà e di sussidiarietà, senza distinzioni di religione, sesso, razza, provenienza geografica, lingua. Promuove ed assicura il rispetto delle pari opportunità.

2. Il Comune persegue l’autonomia e il federalismo, principi ispiratori del rapporto tra tutte le Comunità istituzionali, attraverso propria capacità impositiva e autonomia decisionale nell’utilizzo delle risorse.

3. Il Comune promuove la cultura della pace, dei diritti umani e i valori di giustizia e libertà, mediante iniziative di educazione, di cooperazione, di solidarietà e di informazione, miranti a costruire una società locale e internazionale nella quale tutti i diritti e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dalle Convenzioni internazionali sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, possano essere pienamente realizzati. A tal fine, con apposito Regolamento, assume iniziative dirette e favorisce quelle promosse da Associazioni, Gruppi di volontariato e di cooperazione e solidarietà internazionale, Scuole, Istituzioni culturali e Università operanti nel territorio comunale.

4. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute, individuando idonei strumenti per renderlo effettivo.

5. Il Comune informa la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, in quanto singoli e associati e riconosce il ruolo delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sui temi di carattere economico, sociale e di gestione dei Servizi Pubblici.

6. Il Comune ispira la propria attività al principio di cooperazione con altri Enti Pubblici, in particolare con altri Comuni, la Provincia e la Regione.

Art. 5
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma così descritto nel Decreto del Capo del Governo Nr. 3059-6 del 6 marzo 1941: d’argento alla croce di rosso, circondato da due rami di quercia e d’alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali; sostegni: due grifoni al naturale controrampanti, con le teste rivolte e le ali spiegate; motto: DEPRIMIT ELATOS LEVAT ALEXANDRIA STRATOS; corona da Città.

2. Il Comune fa uso nelle manifestazioni ufficiali di un gonfalone così descritto: della forma regolamentare consistente in un drappo di bianco, alla croce di rosso, con la bordura del campo, delimitata da un filetto di rosso, caricata della scritta in caratteri romani dello stesso, DEPRIMIT ELATOS LEVAT ALEXANDRIA STRATOS.

3. L’uso dello stemma comunale è consentito esclusivamente al Comune, alle Istituzioni ed agli Enti da esso dipendenti.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
LA COMUNITA LOCALE E IL COMUNE

Art. 6
Valorizzazione delle libere forme associative

1. Le Associazioni, le Cooperative e le altre Organizzazioni rientranti nella previsione degli Articoli 2 e 3 della Legge 11 agosto 1991, Nr. 266, che operino senza fini di lucro nei settori sociali, dell’assistenza, della cultura, dello sport, del tempo libero e della protezione dell’ambiente, della difesa dei consumatori, dei diritti civili, della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo, hanno diritto di chiedere l’iscrizione nell’apposito Albo comunale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento per la partecipazione, indicando il settore di attività e le finalità perseguite, la composizione degli Organi di rappresentanza e trasmettendo lo Statuto o l’atto costitutivo.

2. Nell’Albo sono inserite, a richiesta, le Organizzazioni di autotutela e le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della Legge 11 agosto 1991, Nr. 266.

3. Il Comune favorisce con interventi o contributi l’attività delle Organizzazioni iscritte all’Albo, nei limiti e con le modalità stabilite nel Regolamento adottato in attuazione dell’Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, Nr. 241.

4. Il Comune assicura la parità di trattamento tra le Organizzazioni iscritte all’Albo. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l’ordine di priorità di contributi e incentivi tra le diverse categorie, privilegiando gli Organismi di autotutela e di volontariato i cui soci prestino servizi gratuiti a favore della collettività. I provvedimenti aventi per oggetto contributi e incentivi a tali Organizzazioni devono essere adeguatamente motivati. I contributi e gli incentivi vengono assegnati esclusivamente al fine di sostenere progetti dettagliati presentati dalle Associazioni.

5. I Comitati e i Gruppi che non rientrano nelle previsioni di cui ai precedenti Commi 1 e 2, hanno diritto di essere ascoltati in delegazione dal Sindaco o da un suo delegato. In mancanza, la competente Commissione consiliare ha l’obbligo di ricevere i medesimi e di riferire al Consiglio Comunale. Il Regolamento per la partecipazione determina le modalità di attuazione delle disposizioni del presente Comma.

Art. 7
Consulte Comunali

1. Il Comune riconosce le Consulte di autocoordinamento.

2. Il Comune può istituire inoltre apposite Consulte comunali, al fine di favorire il coordinamento dell’attività delle Organizzazioni iscritte all’Albo comunale, secondo modalità stabilite nel Regolamento per la partecipazione.

3. Delle Consulte fanno parte, secondo i settori di attività, anche le Organizzazioni sindacali, imprenditoriali, economiche e sociali, nonché gli Ordini e i Collegi professionali.

4. Le Consulte esprimono, a richiesta degli Organi del Comune o di propria iniziativa, pareri preventivi su provvedimenti o programmi dell’Amministrazione Comunale, e proposte per l’adozione di atti e la gestione di servizi comunali, nei temi di loro competenza.

5. Il Regolamento disciplina le modalità di composizione e funzionamento delle Consulte, le procedure di accesso alle strutture e ai servizi comunali, le forme di partecipazione.

6. I pareri, le proposte e le raccomandazioni delle Consulte non sono vincolanti per gli Organi comunali. L’esito di tali iniziative è comunicato alla Consulta con le eventuali osservazioni dell’Organo comunale competente.

Art. 8
Consigli di Quartiere, frazione, sobborgo e rione

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, il Consiglio Comunale può istituire, sentiti i Consigli Circoscrizionali, Consigli di Quartiere, Frazione, Sobborgo o Rione, quale espressione autonoma dei cittadini, sulla base dei presupposti e delle condizioni stabiliti nel Regolamento per la partecipazione.

2. I compiti dei Consigli di cui al precedente Comma sono stabiliti dal Regolamento per la partecipazione. In ogni caso essi hanno facoltà di ricevere istanze, petizioni e proposte per trasmetterle alla Presidenza del Consiglio Comunale.

3. Le attività svolte sono comunicate al Presidente del Consiglio Circoscrizionale, affinché ne tenga conto per le scelte politiche amministrative, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 9
Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono indire consultazioni dei Consigli Circoscrizionali, degli Enti, delle Organizzazioni, delle Associazioni e dei cittadini su specifici atti o provvedimenti di competenza dell’Amministrazione, nelle forme e secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. Almeno una volta all’anno la Giunta Comunale, affiancata dalla competente Commissione consiliare, convoca in Conferenza le Consulte di cui all’Art. 7, e le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali, gli Ordini e i Collegi professionali, per illustrare lo stato di avanzamento del programma comunale e per recepire eventuali osservazioni e suggerimenti. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all’ordine del giorno della prima seduta successiva allo svolgimento della Conferenza l’esame dei risultati della medesima.

Art. 10
Istanze e petizioni

1. I cittadini, in forma singola o associata, hanno diritto a rivolgere agli Organi del Comune e ai Consigli Circoscrizionali istanze e petizioni, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 11
Proposte

1. I cittadini possono esercitare l’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi, nei casi e secondo le modalità fissati nel Regolamento. La proposta deve contenere il testo dell’atto di cui si chiede l’adozione e l’illustrazione del suo contenuto e finalità.

2. La proposta deve essere presentata da almeno 300 (trecento) elettori del Comune.

Art. 12
Referendum

1. Il referendum può essere abrogativo o consultivo.

2. Il Sindaco indice referendum entro trenta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità e su richiesta:

a) di due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati;

b) di almeno 4000 (quattromila) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

c) dalla maggioranza delle Circoscrizioni costituite, con deliberazioni assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati ad ogni Consiglio Circoscrizionale.

3. L’ammissibilità del referendum è accertata, entro cinque giorni dalla richiesta, da un collegio composto dal Giudice di Pace, dal Difensore Civico e dal Segretario Comunale.

4. Non possono essere oggetto di referendum abrogativo le seguenti materie:

a) lo Statuto del Comune e quelli delle aziende speciali;

b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le dotazioni organiche del personale e relative variazioni;

c) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) i tributi locali, le tariffe dei servizi e altre imposizioni;

e) la designazione e le nomine di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

f) i documenti programmatici;

g) l’assunzione di mutui;

h) il bilancio preventivo e quello consuntivo.

5. Per la validità dell’esito del referendum è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. Il quesito referendario ha esito favorevole se ottiene il consenso della maggioranza dei votanti.

6. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, delibera gli atti di indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione.

7. E inammissibile la riproposizione del quesito referendario, respinto o che non abbia raggiunto il quorum previsto, anche se formulato diversamente, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente indizione.

8. Le modalità di ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate da Regolamento.

9. Il referendum può essere indetto tra gli elettori di una o più Circoscrizioni quando sia richiesto dal 10% degli elettori residenti nella Circoscrizione su materia attinente a problemi specifici della Circoscrizione.

Art. 13
Pubblicità degli atti e diritto d’accesso

e di informazione dei cittadini

1. Tutti i documenti dell’Amministrazione Comunale, delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti, sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative dello Stato o del Comune ne vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa con dichiarazione motivata del Sindaco o del Presidente dell’Azienda, dell’Istituzione o degli Enti.

2. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e ne disciplina il rilascio di copie, previo il pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le disposizioni necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura ai cittadini l’accesso, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione.

3. Nei procedimenti relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, le forme di partecipazione degli interessati sono disciplinate dal Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) accesso agli atti;

b) presentazione di documentazione;

c) formulazione di osservazioni;

d) audizioni personali;

e) partecipazione a conferenze di servizi, sopralluoghi ed ispezioni.

4. Il Regolamento che disciplina i diritti di accesso e di informazione dei cittadini, prevede anche le forme di comunicazione continuativa agli Organi di informazione sull’attività del Comune, in particolare sulle riunioni della Giunta, del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. Il diritto di accesso e di informazione si esercita anche attraverso il libero collegamento telematico al sistema informatico comunale.

5. Il Bollettino Ufficiale del Comune, realizzato secondo i criteri indicati nel Regolamento, assicura l’informazione periodica e dettagliata sullo stato di attuazione dei programmi annuali e pluriennali dell’Amministrazione.

6. Il bilancio annuale con la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono preventivamente depositati presso le Circoscrizioni per favorire le osservazioni degli Organismi di partecipazione, al fine dell’espressione del parere di cui all’Art. 23, Comma 2. I suddetti atti, a seguito della loro approvazione, vengono depositati presso le Circoscrizioni per la consultazione da parte dei cittadini e degli Organismi di partecipazione. Il Regolamento può indicare ulteriori modalità di diffusione del contenuto essenziale del bilancio.

Art. 14
Ufficio informazioni e relazioni con il pubblico

1. E istituito, secondo modalità previste dal Regolamento, un Ufficio per l’informazione ai cittadini e le relazioni con il pubblico, che ha il compito di:

a) favorire l’accesso alle strutture, ai servizi, ai documenti dell’amministrazione;

b) informare il pubblico sulle attività istituzionali dell’Ente;

c) ricevere relazioni, proposte, osservazioni, reclami da parte dei cittadini;

d) predisporre interventi organizzativi e logistici intesi a migliorare il rapporto con i cittadini e la comunicazione pubblica, mediante progetti organici ed articolati;

e) programmare ed attuare iniziative di comunicazione pubblica, anche in via telematica, in modo da assicurare la conoscenza sia di normative locali, regionali e nazionali, sia di servizi e strutture.

2. I cittadini possono esprimersi sia in lingua italiana, sia in lingua piemontese e sue varianti locali nei rapporti verbali con il Comune.

Art. 15
Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio in cui vengono pubblicate le ordinanze, le deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, i decreti del Sindaco, le determinazioni dei Dirigenti comportanti spese e gli altri atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Del servizio risponde un Dirigente, secondo le disposizioni del Regolamento dei servizi e degli uffici.

CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 16
Istituzione ed elezione del Difensore Civico

1. E istituito l’ufficio del Difensore Civico, con il ruolo di garante dell’imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, delle Istituzioni, delle Aziende, dei Consorzi da essa direttamente o funzionalmente dipendenti e delle Società partecipate.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri assegnati. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta dopo tre votazioni, da tenersi in sedute diverse entro il termine di sessanta giorni, la votazione è ripetuta nella prima seduta successiva e l’elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. L’elezione del Difensore Civico deve, comunque, aver luogo entro centoventi giorni dalla scadenza del Difensore in carica.

3. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, che non versino in cause di incompatibilità per la stessa carica, che non siano stati candidati alle ultime elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, che non ricoprano cariche elettive in Enti Pubblici o incarichi di partito o sindacali, che siano in possesso di laurea e che abbiano un’esperienza professionale documentata di almeno cinque anni nel settore giuridico-economico o scolastico.

4. L’ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività commerciale o professionale.

Art. 17
Prerogative e funzioni del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico:

a) verifica e trasmette al Sindaco le segnalazioni dei cittadini singoli o associati in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione Comunale, delle Istituzioni, delle Aziende, dei Consorzi da essa direttamente o funzionalmente dipendenti e delle Società partecipate;

b) propone al Consiglio Comunale interventi diretti a rimuovere fattori strutturali, organizzativi e tecnici, che impediscano, di fatto, ai cittadini l’esercizio dei diritti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;

c) presenta al Consiglio Comunale, illustrandola personalmente, una relazione annuale sull’attività svolta; il Consiglio esamina detta relazione entro trenta giorni ed adotta le eventuali determinazioni di sua competenza;

d) presenta all’Assemblea delle libere forme associative di cui all’Art. 6, una relazione annuale sull’attività svolta;

e) può inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche;

f) esercita il controllo sulle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Art. 18
Sede, Strumenti e indennità del Difensore Civico

1. Al Difensore Civico è assegnato un ufficio nel palazzo comunale. Gli orari e la collocazione di tale ufficio devono facilitare l’accesso del pubblico.

2. La dotazione di personale, l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio sono definiti dal Regolamento.

3. Al Difensore Civico spetta un’indennità pari a quella riconosciuta agli Assessori comunali, oltre al rimborso delle spese.

4. Il Difensore Civico dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Le sue funzioni sono prorogate sino all’elezione del successore.

5. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, per gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei Regolamenti Comunali, o per altri gravi motivi connessi con l’esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III
CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 19
Istituzione

1. Il Comune articola il suo territorio in Circoscrizioni di decentramento, quali Organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. Il numero e la delimitazione delle Circoscrizioni vengono definiti con deliberazione consiliare, adottata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati e con l’osservanza dei seguenti criteri:

a) garantire l’omogeneità dell’assetto urbanistico del territorio;

b) tutelare la compatibilità dei servizi con le esigenze dei residenti;

c) rispettare la comunanza di radici storiche e di tradizione della popolazione.

Art. 20
Organi delle Circoscrizioni

1. Sono Organi delle Circoscrizioni il Consiglio Circoscrizionale e il Presidente del Consiglio Circoscrizionale.

Art. 21
Presidente del Consiglio Circoscrizionale

1. Il Presidente rappresenta la Circoscrizione e svolge tutte le funzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, nonché quelle a lui delegate dal Sindaco.

2. Il Presidente è eletto a suffragio diretto dagli elettori della Circoscrizione, contestualmente all’elezione del Consiglio Circoscrizionale.

3. Il Presidente è eletto con il metodo dell’elezione diretta, a turno unico, con le modalità fissate dal Regolamento.

4. Il Presidente nomina tra i Consiglieri un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente, limitandosi a adottare i soli provvedimenti improrogabili e urgenti. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere Circoscrizionale anziano.

6. In caso di dimissioni o approvazione di mozione di sfiducia del Presidente, il Consiglio Comunale nomina un Commissario, che rimane in carica sino all’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Circoscrizionale. Tale elezione deve tenersi nella prima tornata elettorale utile.

Art. 22
Consiglio Circoscrizionale

1. Il Consiglio Circoscrizionale è composto dal Presidente e da venti Consiglieri. I Consiglieri sono eletti a suffragio diretto con il metodo proporzionale. Sono ammesse al riparto dei seggi le liste che abbiano riportato almeno il 5% dei voti validamente espressi.

2. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

3 Il Consiglio e il Presidente durano in carica cinque anni e sono eletti contestualmente al Consiglio Comunale, ad eccezione dei casi di rinnovo previsti dai Commi 5 e 6 dell’articolo precedente.

CAPO II
FUNZIONI

Art. 23
Funzioni consultive

1. Spettano alle Circoscrizioni le funzioni consultive previste dallo Statuto e dal Regolamento per le Circoscrizioni.

2. In particolare il Consiglio Circoscrizionale esprime parere obbligatorio relativamente a:

a) le relazioni previsionali e programmatiche;

b) i programmi di opere pubbliche;

c) i bilanci annuali e pluriennali;

d) i piani e i programmi territoriali ed urbanistici;

e) altri programmi e piani previsti dalla legge.

Esprime altresì parere sugli altri atti sottopostigli dagli Organi del Comune. Le modalità di espressione di tali pareri sono stabilite dal Regolamento.

3. Il Consiglio Circoscrizionale può indirizzare istanze e petizioni agli Organi comunali e a quelli delle Aziende, Società ed Istituzioni preposte alla gestione dei Servizi Pubblici locali.

Art. 24
Funzioni gestionali

1. Spettano alle Circoscrizioni la gestione delle sedi circoscrizionali, dei centri civici e delle altre strutture socio-culturali, sportive, ricreative, di verde pubblico di interesse circoscrizionale, nonché la promozione di attività sociali, culturali, sportive e ricreative di rilievo circoscrizionale. Altri servizi di base potranno essere individuati annualmente dal Consiglio Comunale.

2. Il Regolamento individuerà i servizi e le strutture di interesse ultracircoscrizionale, che per ragioni tecniche e di efficienza fosse opportuno gestire a livello comunale.

3. Il Consiglio Comunale può delegare altre funzioni gestionali alle Circoscrizioni, determinando i criteri per il loro esercizio.

4. Il bilancio comunale stanzia annualmente i fondi necessari all’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 25
Consiglio Circoscrizionale

1. Il Consiglio viene eletto, contestualmente al Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento per le Circoscrizioni disciplina l’entrata in carica dei Consiglieri, gli effetti delle loro dimissioni, la prorogatio dei Consigli scaduti e la loro organizzazione interna attenendosi, in quanto compatibili, alle disposizioni concernenti il Consiglio Comunale e in particolare all’Art. 31 della Legge 8 giugno 1990, Nr. 142.

3. Il Consiglio Circoscrizionale delibera sui fondi di bilancio assegnati alla Circoscrizione e sulle scelte politiche e amministrative concernenti l’esercizio delle funzioni gestionali di cui all’Art. 24 secondo le modalità previste nel Regolamento per le Circoscrizioni.

Art. 26
Controllo eventuale sulle deliberazioni

1. Le deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri Circoscrizionali ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci (10) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio.

2. Il controllo è esercitato dal Difensore Civico, il quale, ove ritenga che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Presidente entro quindici (15) giorni dalla richiesta e lo invita a eliminare i vizi riscontrati.

3. In tal caso, se l’Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Circoscrizionale.

TITOLO IV
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27
Ruolo, funzioni e presidenza

1. Il Consiglio Comunale è l’Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esercita le potestà conferitegli dalla legge e adotta i relativi provvedimenti.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento. Per rendere effettiva detta autonomia, nel bilancio annuale del Comune devono essere stanziate adeguate risorse finanziarie, tenuto conto delle proposte della Presidenza del Consiglio, sentita la Commissione Consiliare dei Capigruppo. Inoltre deve essere assegnata adeguata dotazione organica di personale.

3. Nella seduta successiva a quella d’insediamento il Consiglio Comunale approva gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

4. L’elezione, la durata in carica, lo scioglimento e la sospensione del Consiglio sono regolati dalla legge.

5. Il funzionamento del Consiglio, per quanto non previsto dalla legge, è disciplinato da Regolamento, per la cui approvazione e modificazione è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio palese, con la maggioranza dei tre quarti nelle prime due votazioni, dei due terzi nella terza e nella quarta votazione e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all’Ente nella quinta votazione. La stessa procedura sarà adottata in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altre cause.

7. Il Presidente può essere sfiduciato, dovendo assumere una marcata neutralità rispetto alle forze politiche, solo per ragioni di carattere istituzionale connesse all’esclusivo espletamento delle sue funzioni. Il Presidente può essere sfiduciato su mozione sottoscritta da 3/4 dei Consiglieri assegnati, che si intende approvata se votata favorevolmente dalla stessa quota. Per la rielezione valgono le modalità di cui al comma 6.

8. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio Comunale, formula l’ordine del giorno dei lavori consiliari. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere Anziano .

9. La Giunta mette a disposizione del Presidente, per consentire l’esercizio delle sue funzioni, idonee risorse.

Art. 28
Sedute aperte

1. In caso di particolari condizioni o se rilevanti motivi di interesse della Comunità lo facessero ritenere necessario, il Presidente, su proposta del Sindaco o su richiesta della Conferenza dei Capigruppo, dispone la convocazione “aperta” del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi diversi dalla sede municipale.

Art. 29
Consiglieri Comunali

1. Il Consigliere Comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge.

3. L’Amministrazione Comunale assicura l’assistenza in sede processuale a tutti gli amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti o atti connessi nell’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l’Ente e salvo rivalsa in caso di soccombenza giudiziale.

4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste per l’elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali.

5. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi componenti dell’approfondimento di singoli oggetti perché ne riferisca al Consiglio stesso.

Art. 30
Decadenza dalla carica di Consigliere

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica a seguito di mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

2. La proposta di decadenza, formulata d’ufficio dal Presidente del Consiglio, deve essere notificata al Consigliere interessato, assegnandogli un termine di venti giorni per la presentazione di cause giustificative.

3. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine assegnato, in mancanza di giustificazioni, o nel caso che le stesse non siano riconosciute valide, pronuncia la decadenza del Consigliere dalla carica, con votazione palese, a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 31
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si organizzano in Gruppi e procedono alla designazione del Capogruppo.

2. I Capigruppo formano la Conferenza dei Capigruppo.

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Gruppi e della Conferenza dei Capigruppo sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. La Giunta Comunale mette a disposizione dei Gruppi consiliari, per consentire l’attività di iniziativa e di controllo, idonei locali e risorse.

Art. 32
Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, Commissioni Consiliari permanenti, elette nel suo seno mantenendo costante il rapporto tra maggioranza e minoranza. Ne fanno parte anche i Capigruppo senza diritto di voto. Ai lavori delle Commissioni possono altresì assistere con solo diritto di parola anche i Consiglieri che non ne fanno parte.

2. Alle Commissioni Consiliari permanenti sono sottoposte, per l’esame preliminare, tutte le proposte di competenza del Consiglio.

3. Le Commissioni possono consultare le Rappresentanze della società civile, di Enti, Associazioni ed esperti per acquisirne apporti. Possono altresì consultare i Rappresentanti delle Aziende, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti per verificare la congruenza dell’attività degli stessi con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina funzioni e poteri delle Commissioni e ne disciplina l’organizzazione.

Art. 33
Commissioni Consiliari di Controllo o Garanzia

1. La Presidenza delle Commissioni Consiliari di Controllo o di Garanzia è attribuita alle minoranze. Spetta parimenti alle minoranze la Presidenza delle Commissioni di indagine.

2. Sono comunque considerate, ove costituite, Commissioni di Controllo o Garanzia:

- Affari Istituzionali;

- Programmazione e Bilancio;

- Controllo di gestione

Art. 34
Commissioni e incarichi speciali

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei suoi membri, può istituire, al suo interno, Commissioni temporanee e speciali di indagine, di controllo, di inchiesta o di studio, la cui durata e poteri sono fissati nella delibera di costituzione.

2. Su materie determinate il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire, al suo interno, Commissioni Speciali, la cui durata e composizione sono fissate nella delibera di costituzione.

CAPO II
GIUNTA COMUNALE

Art. 35
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di quattordici (14) Assessori da lui nominati, nel rispetto del principio della pari opportunità.

2. Gli Assessori devono possedere il requisito di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. L’accertamento delle predette condizioni è effettuato dal Consiglio Comunale in occasione della comunicazione della nomina.

3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola per le materie a loro delegate.

4. In caso di revoca il Sindaco ne dà motivata comunicazione alla prima seduta successiva del Consiglio Comunale unitamente alla nomina del surrogante.

Art. 36
Competenza

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio, svolge attività propositiva e riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 37
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è responsabile dell’amministrazione dell’Ente, sovrintende ai Servizi ed agli Uffici e svolge le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto.

2. Il Sindaco assicura l’unità di indirizzo politico amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori.

Art. 38
Documento Programmatico

1. Il Documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato deve essere approvato entro centoventi (120) giorni dall’elezione del Sindaco.

2. Il Documento Programmatico deve essere depositato dal Sindaco, presso la Presidenza del Consiglio, almeno trenta (30) giorni prima della sua approvazione, a disposizione dei Consiglieri Comunali, che potranno presentare proposte ed emendamenti entro venti giorni dal deposito.

3. Nei dieci giorni successivi la Giunta Comunale esprime il proprio parere, formalizzandolo con apposita delibera.

4. Il Consiglio Comunale, entro il 30 giugno di ogni anno, verifica l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. In tale sede può procedere all’adeguamento del Documento Programmatico, secondo le modalità indicate dal Regolamento.

Art. 39
Sostituzione del Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco in seno alla Giunta, lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

Art. 40
Principi generali

1. Gli Uffici del Comune sono organizzati secondo le disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. L’attività amministrativa è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

2. L’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune si articola in strutture operative le cui attribuzioni e articolazioni interne sono definite con il Regolamento e dalla dotazione organica del personale.

Art. 41
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla sua gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 42
Segretario generale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

2. Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, il Segretario, ove non sia stato nominato il Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività, garantendo la sfera di autonomia gestionale. Il Segretario esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3. Per l’espletamento dei suoi compiti, il Segretario Generale si avvale di un Ufficio da lui diretto, che è organizzato nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 43
Vice Segretario

1. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, nomina Vice Segretario un Dirigente in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario Comunale. Non potrà essere nominato Vice Segretario il Dirigente assunto a tempo determinato.

Art. 44
Dirigenti

1. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli Organi di Governo dell’Ente e al Segretario Generale.

2. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo politico e loro assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione.

3. I Dirigenti sono nominati dal Sindaco, a seguito di parere del Segretario Generale e del Comitato dei Dirigenti, costituito con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento.

4. Nei casi di insoddisfacente conduzione del Dirigente, l’incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa contestazione degli addebiti al responsabile e valutazione delle deduzioni.

5. Il Nucleo di Valutazione interviene nella verifica delle prestazioni dei dirigenti ed è composto:

- da 3 membri nominati dal Sindaco tra esperti esterni all’Ente;

- da 1 membro proposto dai Dirigenti, scelto tra Dirigenti esterni;

- dal Direttore Generale ove nominato, o, in mancanza, dal Segretario Generale.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 45
Servizi Pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei Servizi Pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della Comunità locale, nelle forme previste dalla legge.

2. L’istituzione e le modalità di gestione dei Servizi Pubblici sono deliberati dal Consiglio Comunale.

3. Nella gestione dei Servizi Pubblici locali deve essere comunque assicurata la partecipazione delle Associazioni dei Consumatori e di quelle di Volontariato, nonché delle Circoscrizioni, al fine di garantire la trasparenza nello svolgimento del servizio ed un adeguato controllo di qualità

CAPO II
AZIENDE SPECIALI

Art. 46
Aziende speciali

1. L’Azienda Speciale è Ente strumentale dell’Ente Locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Sono Organi dell’Azienda Speciale il Consiglio d’Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Presidente e il Consiglio d’Amministrazione, la cui composizione numerica e durata in carica sono stabilite dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, assicurando la rappresentanza delle minoranze nella misura di 1/3 del numero complessivo.

4. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti con le modalità stabilite dall’Art. 57 della L. 142/90.

5. Il Sindaco dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o sulla base dell’accoglimento di una mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Comunale secondo le forme indicate all’Art. 37 della Legge 142/90 su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e soltanto per gravi violazioni di legge o ripetute inadempienze nella realizzazione del programma.

6. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione.

CAPO III
ISTITUZIONI

Art. 47
Istituzioni

1. L’Istituzione è l’organismo strumentale del Comune per l’esercizio di Servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale.

2. Sono Organi dell’Istituzione:

- il Consiglio d’Amministrazione;

- il Presidente;

- il Direttore.

3. Il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio d’Amministrazione sono stabiliti da specifico Regolamento.

4. Per la nomina, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d’Amministrazione si applicano le norme di cui ai Commi 4 e 5 dell’Art. 46.

5. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture da assegnare alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 48
Regolamento

1. Il Regolamento disciplina l’organizzazione interna dell’Istituzione, che si ispira ai principi della più larga partecipazione dell’utenza e della massima flessibilità nell’impiego del personale.

TITOLO VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 49
Principi di collaborazione

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti Pubblici; a tal fine attua ogni più opportuna iniziativa per promuovere e realizzare rapporti di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 50
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato e continuativo di funzioni e servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni o Amministrazioni provinciali.

2. La stipula di convenzioni e la costituzione di Consorzi sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 51
Consorzi tra Enti Locali

1. Per la gestione associata di uno o più Servizi, il Comune può costituire Consorzi con altri Enti pubblici territoriali.

2. La costituzione dei Consorzi è deliberata dal Consiglio Comunale, che, a tal fine, approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la convenzione tra gli Enti aderenti, unitamente allo Statuto del Consorzio.

Art. 52
Accordi di programma

1. Il Comune favorisce il ricorso ad accordi di programma ed altri interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati.

2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi ai quali il Sindaco deve attenersi.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53
Regolamenti

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale delibera il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale delibera gli altri Regolamenti previsti dallo Statuto ed entro due anni adegua allo Statuto i Regolamenti vigenti, che, per quanto compatibili, permangono in vigore fino alla loro modificazione o sostituzione.

Art. 54
Entrata in vigore dei Regolamenti

1. I Regolamenti entrano in vigore, di norma, il quindicesimo giorno decorrente dalla data di loro pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, dopo il favorevole riscontro di legittimità del Comitato Regionale di Controllo, se previsto.

Art. 55
Revisione dello Statuto

1. Un’iniziativa di revisione del presente Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, dopo aver completato il procedimento previsto dall’Art. 4, Comma 3, Legge 8 giugno 1990, Nr. 142, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi ventiquattro mesi.

Art. 56
Verifica dell’attuazione dello Statuto

Entro due anni dalla entrata in vigore dello Statuto il Consiglio Comunale, assicurando l’informazione e la consultazione dei cittadini, ne verifica l’attuazione.

Art. 57
Attuazione delle norme statutarie

Qualora disposizioni dello Statuto rinviino al Regolamento per il completamento della fattispecie da regolare, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie integrate con i principi generali dell’ordinamento giuridico.