Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000

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Codice 24
D.D. 3 luglio 2000, n. 416

Comune di Trinità (CN). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo n. 152/99. Ridefinizione delle aree di salvaguardia di due pozzi dell’acquedotto comunale siti in Via Roma e Via Marconi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia dei pozzi in oggetto, dell’acquedotto comunale di Trinità, sono ridefinite come risulta nei due fascicoli contenenti le rispettive planimetrie, in scala 1:2000, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a:

- 10 l/s per il pozzo sito Via Roma;

- 15 l/s per il pozzo sito in Via Marconi;

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Trinità dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 6, punto 1, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Trinità, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Trinità, d’intesa con i competenti Dipartimenti dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 5 del D.P.R. n. 236/88 e successive modificazioni;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale;

- verificare lo stato di consistenza della rete fognaria esistente all’interno delle zone di rispetto per accertarne le condizioni di tenuta;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi in oggetto con particolare riguardo ai parametri individuati nel parere A.S.L.;

- verificare inoltre la qualità delle acque che defluiscono all’interno del canale irriguo che attraversa l’area di salvaguardia del pozzo sito in Via Roma e provvedere all’impermeabilizzazione di tale canale almeno nel tratto interno alla zona di tutela assoluta;

- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli all’interno della zona di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Trinità è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Cuneo per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio