Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000
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Codice 24
Comune di Bolzano Novarese. Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo
21 del decreto legislativo 152/99. Ridefinizione dellarea di salvaguardia
del pozzo denominato San Giovanni dellacquedotto comunale
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia del pozzo San Giovanni dellacquedotto comunale
di Bolzano Novarese è ridefinita come risulta nella planimetria, in scala
1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dallart. 21
del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
La ridefinizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente
dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone,
pari a 3,5 l/s.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 come modificato dallart.
21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le
seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti
il Comune di Bolzano Novarese dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico
con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi
edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico
inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione
delle attività stesse;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento
di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti,
regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie
di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire
solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario
fermi restando i divieti di cui allarticolo 6, punto 1, del D.P.R. 236/88
e successive modificazioni;
- allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono
essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona
pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Bolzano Novarese, il programma
di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi
nel rispetto del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Bolzano Novarese, dintesa con il competente Dipartimento
dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento
di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre
i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità
alle disposizioni dellarticolo 5 del D.P.R. n. 236/88 e successive modificazioni;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica degli scarichi
civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla
Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13;
- verificare lo stato di consistenza della rete fognaria esistente allinterno
delle zone di rispetto per accertarne le condizioni di tenuta;
- nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/88, effettuare
anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo
al pozzo;
- verificare che le attività agricole interessanti la zona di rispetto
allargata siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli allinterno della zona di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso
Comune di Bolzano Novarese è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti
per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela
della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione
provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione duso
delle acque.
Il Direttore regionale
D.D. 26 giugno 2000, n. 392
Salvatore De Giorgio