Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000

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Codice 24
D.D. 30 maggio 2000, n. 341

Comune di Roccavione (CN). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo 152/99. Ridefinizione dell’area di salvaguardia del pozzo denominato Tetto Cherro e della sorgente denominata Del Priore che alimentano l’acquedotto comunale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia del pozzo Tetto Cherro e della sorgente del Priore, dell’acquedotto comunale di Roccavione, sono ridefinite come risulta nelle due planimetrie, in scala 1:2000, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto (ZR), sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

La ridefinizione dell’area di salvaguardia del pozzo Tetto Cherro, è strettamente dimensionata al valore di portata di 15 l/s.

L’utilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione dell’area di salvaguardia.

L’immissione in rete delle acque del pozzo Tetto Cherro è subordinata al giudizio di potabilità rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Roccavione, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stessa;

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni legislative vigenti, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi urbanistici ed edilizi che non comportino l’aumento del carico inquinante;

- all’interno delle zone di rispetto le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Roccavione, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Roccavione, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo e dalla sorgente, dovrà:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta (ZTA) e delle zone di rispetto (ZR), in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- adeguare il sistema di sollevamento e di misura del pozzo, in modo da limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente definizione;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo alle fognature esistenti;

- verificare le condizioni locali di sicurezza dei due allevamenti posti a monte e a lato del pozzo al fine di evitare che l’accumulo e/o la dispersione di materiali organici inquinanti costituiscano un rischio per la qualità della risorsa idrica;

- nell’ambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11 e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda di arrivo al pozzo e alla sorgente;

- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno della zona di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Roccavione è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio