Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000
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Codice 24
Comune di Roccavione (CN). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo
21 del decreto legislativo 152/99. Ridefinizione dellarea di salvaguardia
del pozzo denominato Tetto Cherro e della sorgente denominata Del Priore
che alimentano lacquedotto comunale
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia del pozzo Tetto Cherro e della sorgente del Priore,
dellacquedotto comunale di Roccavione, sono ridefinite come risulta nelle
due planimetrie, in scala 1:2000, allegate alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale.
Nelle zone di rispetto (ZR), sono vietati gli insediamenti e le attività
di cui allart. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), n), del D.P.R. 236/88, come modificato dallart. 21 del Decreto
Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
La ridefinizione dellarea di salvaguardia del pozzo Tetto Cherro, è strettamente
dimensionata al valore di portata di 15 l/s.
Lutilizzo di portate superiori comporterà una nuova ridefinizione dellarea
di salvaguardia.
Limmissione in rete delle acque del pozzo Tetto Cherro è subordinata al
giudizio di potabilità rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti per
territorio.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88 come modificato dallart.
21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le
seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti
il Comune di Roccavione, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico
con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi
edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico
inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione
delle attività stessa;
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuovi
fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente
autorizzati a norma delle disposizioni legislative vigenti, la medesima
normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi urbanistici
ed edilizi che non comportino laumento del carico inquinante;
- allinterno delle zone di rispetto le attività agricole possono essere
consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica
agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Roccavione, il programma di rotazione
agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto
del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Roccavione, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione
dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi
di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo e dalla sorgente,
dovrà:
- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta (ZTA) e delle
zone di rispetto (ZR), in conformità alle disposizioni degli articoli 5
e 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;
- adeguare il sistema di sollevamento e di misura del pozzo, in modo da
limitare i prelievi alla portata massima stabilita con la presente definizione;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica di tenuta
degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo
alle fognature esistenti;
- verificare le condizioni locali di sicurezza dei due allevamenti posti
a monte e a lato del pozzo al fine di evitare che laccumulo e/o la dispersione
di materiali organici inquinanti costituiscano un rischio per la qualità
della risorsa idrica;
- nellambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11
e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della
qualità delle acque di falda di arrivo al pozzo e alla sorgente;
- verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto
siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno della zona di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo
stesso Comune di Roccavione è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti
provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano
e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla
popolazione interessata.
Il Direttore regionale
D.D. 30 maggio 2000, n. 341
Salvatore De Giorgio