Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000
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Codice 22.4
D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8 - Autorizzazione per le
emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da
trasferire. Ditta Dayco Europe S.r.l. - Ivrea (TO). Scheda n. 444/1
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare, ai sensi dellart. 15a e 7 del D.P.R. n. 203/1988, fatto
salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla
normativa vigente, le emissioni in atmosfera derivanti dallattività dellImpresa
di cui allAllegato A;
- di vincolare lautorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle
prescrizioni aggiuntive indicate nellallegato A;
- di stabilire quale termine per la messa a regime dellimpianto quello
riportato nellallegato A;
- di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dellImpresa, la periodicità
e le modalità riportate nellallegato A;
- di riservarsi di modificare la presente autorizzazione secondo quanto
disposto dal D.P.R. n. 203/1988;
- di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dellAutorità
Sanitaria ai sensi dellart. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio
1934, n. 1265.
LImpresa dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi
dellart. 15 del D.P.R. n. 203/1988 e ottenere la preventiva autorizzazione
qualora intenda effettuare:
a) la modifica sostanziale dellimpianto che comporti variazioni qualitative
e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dellimpianto in altra località.
LImpresa dovrà richiedere volturazione della presente autorizzazione in
caso di variazione di ragione sociale.
LImpresa dovrà comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al
Dipartimento provinciale o subprovinciale dellARPA competenti per territorio
la cessazione dellattività degli impianti autorizzati e la data prevista
per leventuale smantellamento degli stessi.
LImpressa autorizzata con la presente determinazione a trasferire gli
impianti da altra località dovrà inviare alla Regione, alla Provincia,
al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dellARPA competenti
per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:
- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in
cui il trasferimento autorizzato attenta a tutti gli impianti installati
nella precedente sede;
- nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli
impianti installati nella precedente sede, elaborati tecnici aggiornati
relativi agli impianti rimasti nella stessa.
Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza
e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prestazioni
autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti provinciali o subprovinciali
dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per
territorio.
Lallegato A, scheda n. 444/1 di n. 3 pagine è da considerarsi parte integrante
della presente determinazione.
La notificazione del presente provvedimento, allImpresa autorizzata, è
a carico dello Sportello Unico del Comune di Ivrea.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte
entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa.
Il Dirigente responsabile
D.D. 13 luglio 2000, n. 373
Carla Contardi