Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000

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Legge regionale 29 agosto 2000, n. 48.

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Determinazione dei nuovi importi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l’ammontare dell’importo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi è fissato in lire 30 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti urbani e in lire 15 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti speciali ad esclusione dei rifiuti provenienti dai settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.

2. Resta invariato l’ammontare relativo alle restanti tipologie di rifiuti.

Art. 2.

(Integrazione all’articolo 3 della legge regionale
3 luglio 1996, n. 39)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle Province) è aggiunto il seguente:

“6 bis. Gli scarti e i sovvalli di cui ai commi 5 e 6, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell’ammontare stabilito rispettivamente per i rifiuti urbani e speciali, a condizione che i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero e compostaggio devono raggiungere, per poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta per il conferimento in discarica degli scarti e sovvalli e le modalità di verifica.”.

Art. 3.

(Iscrizione a ruolo delle sanzioni)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 39/1996, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, le sanzioni previste dall’articolo 8, comma 1, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.”.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 39/1996, è sostituito dal seguente:

“1. Per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica e per l’omessa e infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’ammontare del tributo non versato o tardivamente versato. Fino a quando non sia stata constatata la violazione alla presente legge e comunque non siano iniziati controlli o altre attività amministrative di accertamento il soggetto passivo può ravvedersi secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di sanzioni amministrative si rinvia alle disposizioni del d. lgs. n. 472/1997.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 agosto 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera