Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000
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Legge regionale 29 agosto 2000, n. 48.
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione
nuovi importi.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Determinazione dei nuovi importi)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 lammontare dellimporto per il conferimento
in discarica dei rifiuti solidi è fissato in lire 30 per ogni chilogrammo
conferito per i rifiuti urbani e in lire 15 per ogni chilogrammo conferito
per i rifiuti speciali ad esclusione dei rifiuti provenienti dai settori
minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.
2. Resta invariato lammontare relativo alle restanti tipologie di rifiuti.
Art. 2.
(Integrazione allarticolo 3 della legge regionale
1. Dopo il comma 6 dellarticolo 3 della legge regionale 3 luglio 1996,
n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle Province)
è aggiunto il seguente:
6 bis. Gli scarti e i sovvalli di cui ai commi 5 e 6, conferiti ai fini
dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo
nella misura del venti per cento dellammontare stabilito rispettivamente
per i rifiuti urbani e speciali, a condizione che i prodotti ottenuti dalle
succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio,
siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia
o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero
che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero e compostaggio
devono raggiungere, per poter usufruire del pagamento del tributo in misura
ridotta per il conferimento in discarica degli scarti e sovvalli e le modalità
di verifica..
Art. 3.
(Iscrizione a ruolo delle sanzioni)
1. Dopo il comma 4 dellarticolo 6 della legge regionale n. 39/1996, è
aggiunto il seguente:
4 bis. Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo,
le sanzioni previste dallarticolo 8, comma 1, possono essere irrogate
mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione..
Art. 4.
(Sanzioni)
1. Il comma 1 dellarticolo 8 della l.r. 39/1996, è sostituito dal seguente:
1. Per lomessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento
in discarica e per lomessa e infedele dichiarazione si applicano le sanzioni
previste dallarticolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dellarticolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per lomesso, insufficiente o tardivo
versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento
dellammontare del tributo non versato o tardivamente versato. Fino a quando
non sia stata constatata la violazione alla presente legge e comunque non
siano iniziati controlli o altre attività amministrative di accertamento
il soggetto passivo può ravvedersi secondo quanto previsto dallarticolo
13 del d.lgs. n. 472/1997. Per quanto non previsto dalla presente legge
in materia di sanzioni amministrative si rinvia alle disposizioni del d.
lgs. n. 472/1997..
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 agosto 2000
p. Enzo Ghigo
3 luglio 1996, n. 39)
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera