Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 135 - 721

Revisione dell’Elenco regionale per l’erogazione del materiale di medicazione a carico del Fondo Sanitario Nazionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. - di stabilire che il materiale di medicazione può essere prescritto anche a favore di minori affetti da leucemia cui siano stati applicati cateteri o altri ausili o dispositivi che richiedono l’impiego del materiale di medicazione compreso nell’elenco regionale.

2. - di approvare l’ aggiornamento del materiale di medicazione compreso nell’ Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente tutti i prodotti ammessi.

3. - di stabilire che il materiale compreso nell’ Elenco 1) dell’ Allegato A, può essere prescritto dal medico generico o medico di base. In caso di non risoluzione il medico curante deve indirizzare il paziente allo specialista.

4. - di stabilire che la prima prescrizione del materiale compreso nell’ Elenco 2) dell’ Allegato A é di competenza del medico specialista in servizio presso strutture sanitarie accreditate pubbliche o private. Sulla base di quanto prescritto dallo specialista, le prescrizioni successive possono essere compilate dal medico di base. La quantità prescritta deve coprire il fabbisogno di 6 mesi..

La prescrizione medica non può essere modificata in fase di autorizzazione.

Fatto salvo il potere di controllo previsto dalla D.G.R. n. 14-808 del 5.5.1992 dei servizi preposti alle autorizzazioni, nel caso in cui le ferite, le ulcere non risultino aver raggiunto la guarigione entro 6 mesi dall’ inizio della cura, l’ A.S.L. può sottoporre l’ assistito a controllo mediante uno specialista.

5. di approvare la scheda recante il Piano terapeutico, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

La scheda deve essere compilata, a partire dal 1.1.2001, dal medico specialista in occasione della prescrizione ed inviata all’ Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

6. di stabilire che la struttura sanitaria accreditata pubblica o privata è autorizzata stampare direttamente la scheda.

7. di stabilire che l’ Allegato A sarà sottoposto a revisione periodica, almeno una volta all’ anno.

8. di adottare le Linee Guida dell’ European Pressure Ulcer Advisor Panel, riportate nell’ Allegato C) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

(omissis)