Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 91 - 677

Direttive quadro per l’assegnazione delle divise al personale tenuto ad indossarle

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di definire, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 51/97, i criteri generali di seguito riportati, per l’acquisizione e l’assegnazione delle divise al personale tenuto ad indossarle durante l’orario di servizio.

1. Le mansioni che, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 22/74, comportano l’obbligo di indossare la divisa durante l’orario di servizio sono le seguenti:

A) addetto all’anticamera; commesso;

B) addetto alla custodia delle sedi regionali;

C) addetto alla guida degli automezzi regionali, di cui all’art. 8, comma 1°, del Regolamento concernente l’utilizzo del parco automezzi, approvato con D.C.R. n. 52 del 14.12.1972 e modificato con D.C.R. n. 135 del 14.1.1975;

D) operatore presso il centro stampa e l’ufficio posta della Giunta e del Consiglio Regionale; presso il magazzino del Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa della Giunta Regionale e presso l’ufficio tecnico del Consiglio Regionale (manutentore);

E) commesso d’aula del Consiglio Regionale;

F) addetto al servizio di gonfalone e/o di bandiera (in aggiunta all’eventuale assegnazione per appartenenza ad una delle precedenti categorie).

2. Di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione; Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane, a predisporre appositi disciplinari che definiscano :

a) il tipo e la quantità di capi ed accessori di vestiario, costituenti la divisa, assegnati a ciascun dipendente rientrante nelle categorie di cui al numero 1.

b) il periodo di tempo, a partire dall’ultima assegnazione dei capi e degli accessori di vestiario, trascorso il quale si può procedere ad una nuova assegnazione (“ciclo di rinnovo”), fermo restando che si può procedere all’assegnazione anticipata del vestiario corrispondente a più cicli qualora tale soluzione si riveli conveniente dal punto di vista economico e/o organizzativo;

c) la foggia e gli standard qualitativi a cui debbono rispondere i capi di vestiario, forniti ai sensi dei numeri precedenti, al fine di assicurare una adeguata immagine esterna dell’Amministrazione Regionale.

3. La spesa per la divisa e per il corredo relativo è a carico dell’Amministrazione Regionale, che provvede all’acquisizione nelle forme di legge.

4. Il personale assegnatario deve indossare la divisa durante il servizio; non può apportarvi variazioni rispetto ai modelli stabiliti dall’Amministrazione; deve conservarla con cura e non può usarla al fuori dal servizio.

5. In caso di perdita o deterioramento per cattivo uso o per violazione del dovere di conservazione, la divisa deve essere rinnovata a spese del dipendente assegnatario.

6. La divisa deve essere restituita all’Amministrazione Regionale in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la stessa, come pure nel caso di cessazione delle mansioni che comportano l’obbligo di indossarla, ai sensi del punto 1.

7. Nessuna disposizione contenuta nella presente deliberazione può essere intesa nel senso di attribuire ai dipendenti un diritto soggettivo alla fornitura delle divise nonché alla loro assegnazione entro determinati termini o con determinate caratteristiche qualitative.

8. Per l’acquisizione e la distribuzione delle calzature, restano confermate le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 23 - 25934 del 16/11/1998.

9. Sono revocate le DD.G.R. n. 66-7875 del 10.4.1996; n. 129-9800 del 17.6.1996 e n. 62-15336 del 16.12.1996, in materia di acquisizione ed assegnazione delle divise al personale.

(omissis)