Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 91 - 677
Direttive quadro per lassegnazione delle divise al personale tenuto ad
indossarle
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di definire, ai sensi dellart. 17 della L.R. 51/97, i criteri generali
di seguito riportati, per lacquisizione e lassegnazione delle divise
al personale tenuto ad indossarle durante lorario di servizio.
1. Le mansioni che, ai sensi dellart. 37 della L.R. 22/74, comportano
lobbligo di indossare la divisa durante lorario di servizio sono le seguenti:
A) addetto allanticamera; commesso;
B) addetto alla custodia delle sedi regionali;
C) addetto alla guida degli automezzi regionali, di cui allart. 8, comma
1°, del Regolamento concernente lutilizzo del parco automezzi, approvato
con D.C.R. n. 52 del 14.12.1972 e modificato con D.C.R. n. 135 del 14.1.1975;
D) operatore presso il centro stampa e lufficio posta della Giunta e del
Consiglio Regionale; presso il magazzino del Settore Economato - Autocentro
- Centro Stampa della Giunta Regionale e presso lufficio tecnico del Consiglio
Regionale (manutentore);
E) commesso daula del Consiglio Regionale;
F) addetto al servizio di gonfalone e/o di bandiera (in aggiunta alleventuale
assegnazione per appartenenza ad una delle precedenti categorie).
2. Di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione; Pianificazione,
Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane, a predisporre appositi disciplinari
che definiscano :
a) il tipo e la quantità di capi ed accessori di vestiario, costituenti
la divisa, assegnati a ciascun dipendente rientrante nelle categorie di
cui al numero 1.
b) il periodo di tempo, a partire dallultima assegnazione dei capi e degli
accessori di vestiario, trascorso il quale si può procedere ad una nuova
assegnazione (ciclo di rinnovo), fermo restando che si può procedere
allassegnazione anticipata del vestiario corrispondente a più cicli qualora
tale soluzione si riveli conveniente dal punto di vista economico e/o organizzativo;
c) la foggia e gli standard qualitativi a cui debbono rispondere i capi
di vestiario, forniti ai sensi dei numeri precedenti, al fine di assicurare
una adeguata immagine esterna dellAmministrazione Regionale.
3. La spesa per la divisa e per il corredo relativo è a carico dellAmministrazione
Regionale, che provvede allacquisizione nelle forme di legge.
4. Il personale assegnatario deve indossare la divisa durante il servizio;
non può apportarvi variazioni rispetto ai modelli stabiliti dallAmministrazione;
deve conservarla con cura e non può usarla al fuori dal servizio.
5. In caso di perdita o deterioramento per cattivo uso o per violazione
del dovere di conservazione, la divisa deve essere rinnovata a spese del
dipendente assegnatario.
6. La divisa deve essere restituita allAmministrazione Regionale in caso
di cessazione del rapporto di lavoro con la stessa, come pure nel caso
di cessazione delle mansioni che comportano lobbligo di indossarla, ai
sensi del punto 1.
7. Nessuna disposizione contenuta nella presente deliberazione può essere
intesa nel senso di attribuire ai dipendenti un diritto soggettivo alla
fornitura delle divise nonché alla loro assegnazione entro determinati
termini o con determinate caratteristiche qualitative.
8. Per lacquisizione e la distribuzione delle calzature, restano confermate
le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 23 - 25934 del 16/11/1998.
9. Sono revocate le DD.G.R. n. 66-7875 del 10.4.1996; n. 129-9800 del 17.6.1996
e n. 62-15336 del 16.12.1996, in materia di acquisizione ed assegnazione
delle divise al personale.
(omissis)