Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000

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Comunicato della Commissione Consultiva per le Nomine

Elenco delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel secondo semestre 2000 da parte del Consiglio Regionale

In applicazione della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, che si richiama integralmente anche nelle sue modifiche e integrazioni.;

In attuazione dell’articolo 8 della medesima Legge Regionale il Consiglio Regionale deve procedere alle seguenti nomine.

Vengono pertanto qui di seguito pubblicate le nomine che verranno effettuate nel secondo semestre 2000.

Le proposte di candidature dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio Regionale entro il 9.10.2000


Il termine per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti previsti dall’art. 9 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, è fissato in 30 giorni prima della data entro la quale le nomine devono essere effettuate.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino) entro il 9.10.2000 apposita domanda corredata dal curriculum vitae, contenente, a pena di irricevibilità:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;

b) titoli di studio e requisiti specifici;

c) attività lavorative ed esperienze svolte;

d) cariche elettive, e non ricoperte;

e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l’impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni (norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali).

I moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, sono a disposizione presso gli Uffici competenti.

Ai sensi dell’art. 2 L. n. 191/98 (modifiche ed integrazioni alla L. n. 127/97) la firma del candidato non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza dei competenti funzionari del Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza e Organi Istituzionali Interni - Ufficio Nomine - tel. 011-5757-221 / 239 / 332

L’istanza contenente il modello di candidatura, qualora non autenticata, può anche essere inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ovvero inviata tramite fax al numero 011 - 5757-446, sempre accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità.

Si fa presente inoltre che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza (art. 58 D.lgs. 29/93 e modifiche apportate dal D.lgs. 80/98).

Si sottolinea che ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale.

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 1996, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

Il Presidente della Commissione Nomine
Roberto Cota

(*) Statuto della Fondazione “Cassa di Risparmio di Torino”.

Art. 8 - Requisiti, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse.

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell’amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell’attività accademica, preferibilmente fra le persone con un’adeguata esperienza nelle attività della Fondazione con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione di risorse.

2. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con quella di membro di altri organi. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

3. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 25 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dall’art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi decreti di attuazione (in particolare il D.M. 18 marzo 1998, n. 144 e il D.M. 11 novembre 1998, n. 468).

4. Ai componenti degli organi della Fondazione si applicano inoltre i divieti di cumulo con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché quelli di cumulo con altre cariche eventualmente stabiliti dalla legge o dall’Autorità di Vigilanza.

5. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa, come previsto all’art. 9 seguente:

a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti ai commi precedenti del presente articolo;

b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest’ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;

d) il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria;

e) coloro che ricoprano la carica di amministratore degli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;

f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l’ente che li ha designati;

g) coloro che siano parti in causa pendente contro la Fondazione;

h) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione, salvo il caso di cui al precedente comma 2;

i) coloro che ricoprano la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;

j) coloro che ricoprano le seguenti cariche pubbliche: sindaco o assessore comunale in Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, presidente di provincia, presidente di giunta regionale, assessore provinciale o regionale, membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, commissario europeo.

6. Allo stesso modo non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o decadono dalla stessa i membri del Consiglio di Amministrazione della società bancaria conferitaria.

7. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l’eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, assumendo, entro trenta giorni dalla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell’immagine della Fondazione.

8. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all’organo di appartenenza delle eventuali cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

9. I membri degli organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all’organo di appartenenza, che valuterà l’effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all’organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma il membro in conflitto di interessi risponde inoltre personalmente dei danni cagionati alla Fondazione.

Art. 9 - Decadenza

1. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, le carenze di requisiti o i conflitti di interesse permanenti di cui all’art. 8 comportano la decadenza dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

2. La decadenza è dichiarata dall’organo di appartenenza - e, per quanto riguarda il Segretario Generale, dal Consiglio di Amministrazione - entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.

Art. 22 - Indennità, compensi e rimborsi

1. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni.

2. Al Presidente, ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale spetta una indennità di carica costituita da un importo annuo fisso, in rapporto alle funzioni svolte, e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi cui sono tenuti a partecipare.

3. Ai componenti degli organi della Fondazione spetta altresì il rimborso, anche in forma forfetaria in misura congrua rispetto alle esigenze del caso, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

4. La misura delle indennità di cui sopra e le relative modalità di corresponsione, nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai componenti del Consiglio di Indirizzo sono determinati dal Consiglio di Indirizzo previo conforme parere del Collegio Sindacale.

5. La misura delle indennità di cui sopra e le relative modalità di corresponsione, nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai componenti degli altri organi della Fondazione, sono determinati dal Consiglio di Indirizzo.

6. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.

7. Al Segretario Generale spetta un compenso annuo nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della sua eventuale remunerazione quale dipendente della Fondazione.



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