Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000
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Comunicato della Commissione Consultiva per le Nomine
Elenco delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi
nel secondo semestre 2000 da parte del Consiglio Regionale
In applicazione della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante Criteri
e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale
e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati, che si richiama
integralmente anche nelle sue modifiche e integrazioni.;
In attuazione dellarticolo 8 della medesima Legge Regionale il Consiglio
Regionale deve procedere alle seguenti nomine.
Vengono pertanto qui di seguito pubblicate le nomine che verranno effettuate
nel secondo semestre 2000.
Le proposte di candidature dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio
Regionale entro il 9.10.2000
Il termine per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti
previsti dallart. 9 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, è fissato
in 30 giorni prima della data entro la quale le nomine devono essere effettuate.
Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono far pervenire
al Presidente del Consiglio Regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino)
entro il 9.10.2000 apposita domanda corredata dal curriculum vitae, contenente,
a pena di irricevibilità:
a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
b) titoli di studio e requisiti specifici;
c) attività lavorative ed esperienze svolte;
d) cariche elettive, e non ricoperte;
e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.
Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva
accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali
incompatibilità o limpegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la
dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti
decadenza previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni
e integrazioni (norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni
e gli Enti locali).
I moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, sono a disposizione
presso gli Uffici competenti.
Ai sensi dellart. 2 L. n. 191/98 (modifiche ed integrazioni alla L. n.
127/97) la firma del candidato non è soggetta ad autenticazione qualora
sia apposta in presenza dei competenti funzionari del Settore Segreteria
dellUfficio di Presidenza e Organi Istituzionali Interni - Ufficio Nomine
- tel. 011-5757-221 / 239 / 332
Listanza contenente il modello di candidatura, qualora non autenticata,
può anche essere inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore ovvero inviata tramite fax al numero 011
- 5757-446, sempre accompagnata dalla copia fotostatica del documento di
identità.
Si fa presente inoltre che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti, che non siano stati autorizzati dallAmministrazione di appartenenza
(art. 58 D.lgs. 29/93 e modifiche apportate dal D.lgs. 80/98).
Si sottolinea che ai sensi dellarticolo 26 della Legge n. 15/68 le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e luso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale.
Ai sensi dellart. 10 della Legge n. 675 del 1996, i dati personali relativi
ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine
del Consiglio regionale del Piemonte.
Il Presidente della Commissione Nomine
(*) Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
Art. 8 - Requisiti, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti
di interesse.
1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri
di professionalità e competenza maturate nellamministrazione di enti e/o
aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nellattività
accademica, preferibilmente fra le persone con unadeguata esperienza nelle
attività della Fondazione con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione
e gestione di risorse.
2. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con
quella di membro di altri organi. Il componente di un organo che assume
la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente
dal primo.
3. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in
possesso dei requisiti di onorabilità previsti dallart. 25 del Decreto
Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dallart. 13 del Decreto Legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e relativi decreti di attuazione (in particolare
il D.M. 18 marzo 1998, n. 144 e il D.M. 11 novembre 1998, n. 468).
4. Ai componenti degli organi della Fondazione si applicano inoltre i divieti
di cumulo con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al
Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché quelli di cumulo con
altre cariche eventualmente stabiliti dalla legge o dallAutorità di Vigilanza.
5. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione
o decadono dalla stessa, come previsto allart. 9 seguente:
a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti ai commi precedenti
del presente articolo;
b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri
degli organi della Fondazione;
c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da questultima
controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini
fino al secondo grado incluso;
d) il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria;
e) coloro che ricoprano la carica di amministratore degli enti cui lo statuto
attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione
anche a tempo determinato con lente che li ha designati;
g) coloro che siano parti in causa pendente contro la Fondazione;
h) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti dalla
carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione, salvo il caso di
cui al precedente comma 2;
i) coloro che ricoprano la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative
di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;
j) coloro che ricoprano le seguenti cariche pubbliche: sindaco o assessore
comunale in Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, presidente
di provincia, presidente di giunta regionale, assessore provinciale o regionale,
membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, commissario
europeo.
6. Allo stesso modo non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio
di Amministrazione o decadono dalla stessa i membri del Consiglio di Amministrazione
della società bancaria conferitaria.
7. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, ciascun organo collegiale
verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e leventuale
esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, assumendo, entro
trenta giorni dalla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia degli
interessi e dellimmagine della Fondazione.
8. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza
dare immediata comunicazione allorgano di appartenenza delle eventuali
cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, nonché delle
eventuali cause di sospensione che li riguardino. Per quanto riguarda il
Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio
di Amministrazione.
9. I membri degli organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse
in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia
allorgano di appartenenza, che valuterà leffettiva esistenza del conflitto,
e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare
alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente
i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni allorgano
di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo.
Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere
effettuata al Consiglio di Amministrazione. In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al presente comma il membro in conflitto di interessi
risponde inoltre personalmente dei danni cagionati alla Fondazione.
Art. 9 - Decadenza
1. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, le carenze di requisiti
o i conflitti di interesse permanenti di cui allart. 8 comportano la decadenza
dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della
Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato
motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.
2. La decadenza è dichiarata dallorgano di appartenenza - e, per quanto
riguarda il Segretario Generale, dal Consiglio di Amministrazione - entro
trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti,
salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.
Art. 22 - Indennità, compensi e rimborsi
1. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una indennità di carica
costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni.
2. Al Presidente, ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale spetta una indennità di carica costituita da un
importo annuo fisso, in rapporto alle funzioni svolte, e da medaglie di
presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi cui sono tenuti
a partecipare.
3. Ai componenti degli organi della Fondazione spetta altresì il rimborso,
anche in forma forfetaria in misura congrua rispetto alle esigenze del
caso, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
4. La misura delle indennità di cui sopra e le relative modalità di corresponsione,
nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai componenti del
Consiglio di Indirizzo sono determinati dal Consiglio di Indirizzo previo
conforme parere del Collegio Sindacale.
5. La misura delle indennità di cui sopra e le relative modalità di corresponsione,
nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai componenti degli
altri organi della Fondazione, sono determinati dal Consiglio di Indirizzo.
6. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima
giornata, anche per riunioni di organi diversi.
7. Al Segretario Generale spetta un compenso annuo nella misura determinata
dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della sua eventuale remunerazione
quale dipendente della Fondazione.
Roberto Cota
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