Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000
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Legge regionale 29 agosto 2000, n. 50.
Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n.10 Determinazione delle
indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale,
10 novembre 1972, n. 12 Funzionamento dei Gruppi consiliari, 8 giugno
1981, n. 20 Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari, 22 febbraio
1993, n. 7 Sostituzione dellarticolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42,
20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla lettera e) del comma 2 dellarticolo 1 della legge regionale 13
ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri
del Consiglio e della Giunta regionali) come sostituito dallarticolo 1
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, dopo le parole al Presidente
della Giunta delle elezioni sono aggiunte le parole al Presidente della
Commissione per il Regolamento interno.
2. Alla lettera f) del comma 2 dellarticolo 1 della l.r. 10/1972, come
sostituito dallarticolo 1 della l.r. 21/2000, dopo le parole ai Vice
Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni sono aggiunte
le parole al Vice presidente della Commissione per il Regolamento interno.
Art. 2.
1. Nel primo periodo del comma 1 dellarticolo 2 della l.r. 10/1972, come
sostituito dallarticolo 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10,
10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9
e successive modificazioni e integrazioni. (Status dei consiglieri e gruppi
consiliari) le parole ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando
il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione per
un quinto del prezzo di un litro di benzina super sono sostituite con
le parole ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio
della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione o la sede della
riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra
località del territorio regionale per il costo chilometrico medio desercizio
riferito a unautovettura a benzina di segmento di tipo d, definito semestralmente
con deliberazione dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla
base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente
dallA.C.I...
2. Nel secondo periodo dello stesso comma le parole I Consiglieri con
domicilio nel Comune di Torino sono sostituite con le parole I Consiglieri
con domicilio nel comune sede della riunione di carattere istituzionale.
3. Nel comma 2 dellarticolo 2 della l.r. 10/1972, come sostituito dallarticolo
3 della l.r 14/1994, le parole quota corrispondente alla percorrenza di
1.500 chilometri calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo
di un litro di benzina super sono sostituite dalle parole quota corrispondente
alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra
per il costo chilometrico medio desercizio definito ai sensi del comma
precedente.
Art. 3.
1. Il comma 3 dellarticolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n.
12, (Funzionamento dei Gruppi consiliari) aggiunto dallarticolo 1 della
legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle
ll.rr. 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni
ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei gruppi consiliari)
e larticolo 2 bis, aggiunto dallart. 2 della legge regionale 9 giugno
1997, n. 28 (Integrazione al comma 3 dellarticolo 2 della legge regionale
10 novembre 1972, n. 12, aggiunto dallarticolo 1 della legge regionale
14 gennaio 1991, n. 2 e allarticolo 4 della legge regionale 14 gennaio
1991, n. 2, in materia di funzionamento dei Gruppi consiliari) sono abrogati.
2. Larticolo 3 della l.r. 12/1972, sostituito dallarticolo 3 della l.r.
2/1991 e integrato dallarticolo 3 della legge regionale 17 agosto 1995,
n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei consiglieri
e sui gruppi consiliari) è abrogato e sostituito dal seguente:
1. Per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi del
Regolamento interno del Consiglio regionale, sono previsti, a carico del
bilancio del Consiglio regionale, contributi annuali, erogati a quote mensili
e costituiti da:
a) una quota fissa per ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica
così definita:
- lire 100.000.000 per i Gruppi costituiti da un Consigliere
- lire 150.000.000 per i Gruppi costituiti da 2 a 6 Consiglieri
- lire 200.000.000 per i Gruppi costituiti da 6 a 15 Consiglieri
- lire 250.000.000 per i Gruppi costituiti da più di 15 Consiglieri
b) una quota variabile di lire 30.000.000 per consigliere appartenente
al gruppo.
2. Per il funzionamento del Gruppo Misto, viene erogato per ogni componente
il contributo di cui alla lettera a) del comma precedente nella misura
di lire 75.000.000 oltre al contributo di cui alla lettera b). E pertanto
abrogato larticolo 3 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 65 (Norme
relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni
alla l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla l.r. 10 novembre 1972, n. 12 e successive
modifiche).
3. Le risorse finanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del comma
1 possono essere altresì utilizzate, nella misura massima del 50 per cento,
per il finanziamento dei contratti di cui al comma 4 dellarticolo 1 della
l.r. 20/1981 come modificata dalle leggi regionali 33/1998 e 26/1999, e
dalla presente legge..
Art. 4.
1. I commi 1, 2 e 3 dellarticolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981,
n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), come sostituito
dallarticolo 1 della l.r. 2/1992, nonché la tabella A allegata al comma
2 dello stesso articolo, come integrata per effetto dellarticolo 6 della
l.r. 69/1995, sono abrogati.
2. Il comma 4 dellarticolo 1 della l.r. 20/1981, così come modificato
dallarticolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n.33 (Nuovo assetto
organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale
dei Gruppi) e dallarticolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1999, n.
26 (Modifiche alle leggi regionali 11 novembre 1998, n. 33 e 1 dicembre
1998, n. 39) è sostituito dal seguente:
4. Le risorse finanziarie necessarie allutilizzo del personale che opera
presso i Gruppi consiliari sono definite dallUfficio di Presidenza nella
misura di due unità di categoria D con riferimento allex VIII qualifica
funzionale per ogni gruppo, costituito ai sensi del Regolamento interno,
incrementate di una unità di categoria D con riferimento allex VII qualifica
funzionale per ogni consigliere aderente al gruppo, tenuto conto dei C.C.N.L.
e dei protocolli dintesa eventualmente stipulati in merito allapplicazione
degli stessi. Per quanto attiene lapplicazione del nuovo ordinamento professionale,
le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità
organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale
di categoria D. Limporto è determinato annualmente, al 1° gennaio di ogni
anno, sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento
economico fondamentale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali
a carico dellEnte, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità
e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché
del trattamento economico accessorio e di fine rapporto. Limporto risultante
è incrementato di una percentuale corrispondente allaumento della spesa
globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato,
intercorso tra il gennaio dellanno precedente e il gennaio dellanno in
corso. Per ogni componente del Gruppo Misto, vengono definite, con le modalità
sopraindicate, risorse finanziarie per la stipulazione di contratti relativi
al personale corrispondenti ad una unità di categoria D con riferimento
allex VII qualifica funzionale. E pertanto abrogato larticolo 2 della
l.r. 65/1994..
3. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma precedente,
ad ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per
i Consiglieri che rivestano la carica di Presidente della Giunta e del
Consiglio regionali, di Vice Presidente del Consiglio regionale e di assessore
regionale.
Art. 5.
1. La composizione dellUfficio di comunicazione del Presidente del Consiglio
regionale, come definita dallarticolo 9 della legge regionale 8 settembre
1986, n. 42 (Norme sullorganizzazione degli uffici della Regione Piemonte),
come sostituito dallarticolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1993,
n. 7 (Sostituzione dellarticolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986,
n. 42), e dallarticolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme
sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale),
è integrata di una unità di categoria D con riferimento alla ex VIII qualifica
funzionale.
2. La composizione dellUfficio di comunicazione dellUfficio di Presidenza
del Consiglio regionale, come definita dallarticolo 30 della legge regionale
20 febbraio 1979, n. 6 (Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte)
e dallarticolo 14 della l.r. 51/1997, è integrata di ununità di categoria
D con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale per ognuno dei Vicepresidenti
del Consiglio regionale.
Art. 6.
1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge, stimati
per lanno finanziario 2000, in complessive lire 1.680.000.000, si fa fronte
come segue:
- per la spesa di lire 420.000.000, riferita agli articoli 1 e 2, con lo
stanziamento del capitolo 10000 del bilancio regionale;
- per la spesa di lire 1.170.000.000, riferita agli articoli 3 e 4, con
lo stanziamento del capitolo 10030 del bilancio regionale;
- per la spesa di lire 90.000.000, riferita allarticolo 5, con lo stanziamento
del capitolo 10110 del bilancio regionale.
2. Per gli anni successivi, si provvede in sede di predisposizione dei
relativi bilanci.
Art. 7.
1. Ad integrazione di quanto previsto dallarticolo 26 della legge regionale
7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 -
2002), fra i capitoli 10000, 10030, 10110 e 10210, tutti riferiti allattività
del Consiglio regionale, è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione
mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dellarticolo
42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità
regionale).
Art. 8.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 agosto 2000
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera