Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000
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Legge regionale 29 agosto 2000, n. 51.
Fondo regionale per loccupazione dei disabili.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Indice
Art. 1.
Oggetto e finalità
Art. 2.
Destinatari e modalità di finanziamento
Art. 3.
Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento
Art. 4.
Azioni di assistenza tecnica
Art. 5.
Organo amministrativo del Fondo
Art. 6.
Ruolo dellAgenzia Piemonte Lavoro
Art. 7.
Norme finanziarie per listituzione del Fondo e per il finanziamento delle
relative attività
Art. 8.
Dichiarazione durgenza.
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Piemonte con la presente legge istituisce, ai sensi dellarticolo
14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili), il Fondo regionale per loccupazione dei disabili, di seguito
denominato Fondo, ne disciplina le modalità di funzionamento e ne determina
gli organi amministrativi.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento del programma regionale di inserimento
lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e
di collocamento mirato.
Art. 2.
(Destinatari e modalità di finanziamento)
1. Le agevolazioni finanziate con la disponibilità del Fondo sono destinate
ai datori di lavoro privati, ancorchè non soggetti allobbligo di assunzione
di cui alla l. 68/1999, alle cooperative sociali e consorzi di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), agli
enti locali e loro consorzi socio-assistenziali, agli enti pubblici economici
nonché altri soggetti pubblici privati idonei a contribuire alla realizzazione
degli obiettivi della presente legge.
2. Le agevolazioni finanziate con la disponibilità del Fondo non possono
riferirsi ad interventi agevolati con il ricorso al Fondo nazionale per
il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto allarticolo
14, comma 4, lettera b) della l. 68/1999.
3. I finanziamenti sono erogati dalle province, sulla base dei criteri
stabiliti dagli atti di indirizzo e coordinamento di cui allarticolo 3,
comma 3. I progetti sono finanziati, fino al massimo dell80 per cento
dellimporto richiesto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
4. Al fine di favorire linserimento lavorativo dei disabili, i servizi
competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire
progetti integrati di inserimento lavorativo.
5. Non sono ammissibili a finanziamento agevolazioni relative agli oneri
contrattuali dei datori di lavoro. Non sono inoltre ammissibili, neppure
ai fini della determinazione delle quote di partecipazione richieste ai
proponenti, le spese per personale dipendente o in collaborazione, nonché
le spese generali di struttura, che non siano direttamente riferibili a
servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti
di cui al comma 1. Ai predetti fini, non si considera inoltre alcuna spesa
per personale interno sostenuta nella realizzazione dei progetti da parte
degli enti locali e dei loro consorzi, delle aziende sanitarie e dei centri
e dei servizi pubblici per limpiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dellarticolo 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 3.
(Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento)
1. Il programma regionale per loccupazione dei disabili fa parte integrante
del programma triennale delle politiche del lavoro di cui allarticolo
3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni
regionali e locali in materia di mercato del lavoro).
2. Il piano annuale per loccupazione dei disabili fa parte integrante
del piano annuale da realizzarsi in materia di politiche del lavoro di
cui allarticolo 4 della l.r. 41/1998.
3. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento per quanto
attiene alla gestione del Fondo, stabilendo, fra laltro:
a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo
e delle relative istanze di contributo;
b) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dellammissibilità
a contributo dei progetti, le modalità di concessione, erogazione ed eventuale
revoca dei contributi;
c) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali
il contributo sia stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali
conseguiti;
d) i criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale;
e) i criteri per il riparto a livello provinciale dei servizi di assistenza
tecnica di cui allarticolo 4.
Art. 4.
(Azioni di assistenza tecnica)
1. La Regione promuove la predisposizione di azioni di assistenza tecnica
al fine di favorire la realizzazione da parte dei servizi competenti dei
progetti di inserimento lavorativo per i disabili.
2. I servizi competenti possono avvalersi, mediante apposite convenzioni,
della collaborazione di soggetti che abbiano svolto attività di tutore
riconosciuta per linserimento lavorativo dei disabili ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e con gli obiettivi previsti dalla l. 68/1999.
Art. 5.
(Organo amministrativo del Fondo)
1. E istituito, a supporto tecnico delle attività della Giunta regionale
di cui allarticolo 3, comma 3, il Comitato per la gestione del Fondo
per loccupazione dei disabili, di seguito denominato Comitato quale
organo amministrativo del Fondo di cui allarticolo 1 composto da:
a) il responsabile della struttura regionale in materia di Formazione Professionale
e Lavoro con funzioni di Presidente;
b) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi
fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;
c) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi
fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;
d) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi
fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato
dallUnione delle province piemontesi (UPP);
e) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi
fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato
dallUPP;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello regionale;
g) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative a livello regionale;
h) tre delegati delle associazioni rappresentative dei disabili comparativamente
più rappresentative a livello regionale.
2. I componenti del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta
regionale.
3. Il Comitato dura in carica quarantotto mesi; scade con lo scioglimento
del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni
fino al suo rinnovo.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento
più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Con regolamento interno il Comitato disciplina le ulteriori modalità
di funzionamento.
Art. 6.
(Ruolo dellAgenzia Piemonte Lavoro)
1. LAgenzia Piemonte Lavoro svolge compiti di supporto alla programmazione,
gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi regionali in materia
di collocamento al lavoro dei disabili, in conformità a quanto previsto
dallarticolo 9 della l.r. 41/1998.
2. LAgenzia predispone la relazione annuale che la Regione deve presentare
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della ripartizione
delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili
e per consentire alla Regione gli opportuni adeguamenti, anche normativi,
per lefficace svolgimento degli interventi.
Art. 7.
(Norme finanziarie per listituzione del Fondo
1. E istituito, nellentrata del bilancio regionale per lanno 2000, un
capitolo denominato Fondo regionale per loccupazione dei disabili, con
lo stanziamento per memoria, nel quale far confluire gli importi derivanti
dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla l. 68/1999
nonché i contributi versati dai datori di lavoro, da fondazioni, enti di
natura privata e soggetti comunque interessati.
2. Sono istituiti, nella spesa del bilancio regionale per lanno 2000,
due distinti capitoli, con lo stanziamento rispettivamente per memoria
il primo denominato Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che
svolgono attività rivolta al sostegno e allintegrazione lavorativa dei
disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dellarticolo
14 della l. 68/1999 e il secondo capitolo denominato Spesa per i servizi
di assistenza tecnica per loccupazione dei disabili. La dotazione finanziaria
è annualmente definita con la legge di approvazione del bilancio di previsione
o con le leggi di variazione.
Art. 8.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 agosto 2000
p. Enzo Ghigo
e per il finanziamento delle
relative attività)
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera