Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 109 - 695
Approvazione per il 2000 dello schema di Convenzione fra Regione Piemonte
e Unioncamere per la programmazione comune di interventi per il settore
artigiano
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione
che ne costituisce parte integrante e di autorizzare in parziale sanatoria
il Presidente della Giunta regionale a stipulare la medesima per lanno
2000.
Alle spese connesse allattuazione della Convenzione in oggetto si fa fronte
con successiva deliberazione di approvazione del programma comune degli
interventi per il settore artigiano tra Regione Piemonte e Unioncamere
Piemonte.
(omissis)
Allegato
Convenzione per lanno 2000 tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte
per la la programmazione comune di interventi per il settore artigiano.
Premesso che:
lart. 42, comma 3, della legge regionale 9/5/1997, n. 21, smi.(L.R.24/99)
Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato stabilisce
che la Giunta regionale definisca, a mezzo di apposita Convenzione, accordi
con le Camere di Commercio o con lUnione regionale delle CCIAA del Piemonte
per quanto concerne la tenuta degli Albi artigiani e il funzionamento delle
Commissioni provinciali per lArtigianato;
il successivo comma 4 del medesimo art. 42, della L.R. 21/97, prevede inoltre
che con la citata convenzione vengano determinati i criteri e le modalità
di concertazione dellutilizzo delle risorse finanziarie camerali e regionali,
al fine della realizzazione di interventi comuni per il sostegno del comparto
artigiano;
lart. 14 della legge regionale 26 /4/2000 n.44, Disposizioni normative
per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede
che le funzioni amministrative per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane
sia delegata alle Camere di Commercio che la svolgono attraverso le Commissioni
provinciali dellartigianato;
considerato che, in attuazione della sopra citata legge di delega, dovrà
essere predisposto apposito provvedimento per disciplinare i rapporti ,
le modalità, il trasferimento delle risorse in riferimento alla tenuta
degli albi provinciali delle imprese;
si ritiene opportuno provvedere a disciplinare con il presente atto i rapporti
convenzionali tra la Regione Piemonte e lUnione delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura del Piemonte ( di seguito denominata
Unioncamere) diretti alla programmazione degli interventi sul settore dellartigianato,
nel rispetto dei principi della normativa in materia di Pubblica Amministrazione,
nonchè di quella concernente il riordino delle Camere di Commercio prevedenti
intese e accordi programmatici fra Enti pubblici;
quanto sopra premesso:
fra
la Regione Piemonte, con sede in Piazza Castello n° 165 - Torino - Codice
fiscale n° 80087670016 di seguito denominata Regione, rappresentata dal
Presidente On. Enzo Ghigo
e
l Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
del Piemonte (Codice fiscale n° 80091380016) di seguito denominata Unioncamere,
con sede in via Cavour 17 TO, rappresentata dal Presidente pro-tempore
Dott. Viale Renato, autorizzato a stipulare tale convenzione in nome e
per conto delle C.C.I.A.A. piemontesi.
si stipula quanto segue:
Art. 1
Nel precipuo interesse delle istituzioni e delle categorie economiche dellartigianato,
la Regione Piemonte e lUnioncamere, per delega conferita da ciascuna Camera
di commercio, si impegnano a promuovere lo sviluppo del settore artigiano,
attraverso la realizzazione di specifici interventi volti alla promozione
economica del settore stesso, anche attraverso la qualificazione di prodotti
e servizi in funzione di maggiore trasparenza e correttezza nei confronti
degli utenti. Per la realizzazione di questi obiettivi la Regione e lUnioncamere
convengono sulla necessità che gli interventi da attuarsi a sostegno dellartigianato
siano formulati in coerenza con gli indirizzi e le priorità determinati
dagli atti di programmazione della Regione, in collaborazione con le Associazioni
regionali dellartigianato e la Commissione regionale per lArtigianato.
Art. 2
Regione e Unioncamere, in base a quanto definito dalla normativa regionale
in materia e ai sensi dellart. 1 della presente Convenzione, concorderanno
iniziative comuni o comunque coordinate di promozione del settore artigiano,
che riguardino fra laltro sviluppo, qualificazione delle attività artigianali,
attività di ricerche e approfondimenti per affrontare le problematiche
di attualità relative allo sviluppo della piccola e media impresa artigiana
e delleconomia locale promozione dellartigianato piemontese sui mercati
interni e internazionali, valorizzazione e promozione dellartigianato
artistico e tipico di qualità, con rendicontazione finale delle spese sostenute
e relazione sulle attività svolte.
Art. 3
Per le iniziative di cui allart.2, la Regione destina ad Unioncamere una
quota sulla base delle disponibilità finanziarie, da erogare con provvedimento
dirigenziale ad Unioncamere vincolata alle finalità di cui sopra.
Lutilizzo delle risorse vincolate è oggetto di un programma, da stabilire
di concerto tra i contraenti, entro il mese di novembre dellanno di riferimento
del programma stesso.
Art. 4
Il programma di cui allarticolo precedente è predisposto da un Comitato
paritetico composto da quattro rappresentanti nominati dallAssessore regionale
competente e da quattro rappresentanti nominati da Unioncamere ed è approvato
con atto formale delle Giunte dei due Enti, sentite le rappresentanze delle
categorie economiche interessate.
Il programma contiene la definizione delle priorità di intervento, le modalità
e le procedure di realizzazione, i criteri per la ripartizione e lutilizzo
delle risorse, i tempi di attuazione.
Art. 5
Con lo stesso programma si presenta una relazione sullo stato di attuazione
della programmazione dellanno precedente con eventuali modifiche o integrazioni
intervenute nel corso della realizzazione delle iniziative.
Art.6
Prima di ogni seduta del Comitato Paritetico, la Direzione competente,
provvede a convocare:
le Associazioni di Categoria (Confartigianato - CNA - CASA);
la Commissione Regionale per lArtigianato
al fine di concordare e definire progetti di interesse comune.
Art.7
La Regione Piemonte e lUnioncamere si impegnano a concordare, in uno spirito
di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati
nella presente Convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento
degli obiettivi e dei risultati qui individuati e a risolvere col medesimo
atteggiamento eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso
del rapporto.
Art. 8
La presente Convenzione ha durata di un anno a partire dal 1° gennaio 2000
e successivamente verrà rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una
delle parti da effettuare con lettera raccomandata almeno tre mesi prima
della scadenza.
Le parti possono concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni
alla presente Convenzione che si reputino necessarie per il migliore conseguimento
dei propri compiti istituzionali attinenti lattività di promozione e sviluppo
del settore artigiano.
In fase di prima applicazione il termine della disdetta si intende ridotto
ad un mese.
Art. 9
Le parti faranno luogo alla registrazione della presente scrittura in caso
duso.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente scrittura sono a carico
della Regione Piemonte.
Letto, firmato e sottoscritto.
Torino, _____