Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 109 - 695

Approvazione per il 2000 dello schema di Convenzione fra Regione Piemonte e Unioncamere per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e di autorizzare in parziale sanatoria il Presidente della Giunta regionale a stipulare la medesima per l’anno 2000.

Alle spese connesse all’attuazione della Convenzione in oggetto si fa fronte con successiva deliberazione di approvazione del programma comune degli interventi per il settore artigiano tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte.

(omissis)

Allegato

Convenzione per l’anno 2000 tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la la programmazione comune di interventi per il settore artigiano.

Premesso che:

l’art. 42, comma 3, della legge regionale 9/5/1997, n. 21, smi.(L.R.24/99) “Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato” stabilisce che la Giunta regionale definisca, a mezzo di apposita Convenzione, accordi con le Camere di Commercio o con l’Unione regionale  delle CCIAA del Piemonte per quanto concerne la tenuta degli Albi artigiani e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l’Artigianato;

il successivo comma 4 del medesimo art. 42, della L.R. 21/97, prevede inoltre che con la citata convenzione vengano determinati i criteri e le modalità di concertazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie camerali e regionali, al fine della realizzazione di interventi comuni per il sostegno del comparto artigiano;

l’art. 14 della legge regionale 26 /4/2000 n.44, “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” prevede che le funzioni amministrative per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane sia delegata alle Camere di Commercio che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell’artigianato;

considerato che, in attuazione della sopra citata legge di delega, dovrà essere predisposto apposito provvedimento per disciplinare i rapporti , le modalità, il trasferimento delle risorse in riferimento alla tenuta degli albi provinciali delle imprese;

si ritiene opportuno provvedere a disciplinare con il presente atto i rapporti convenzionali tra la Regione Piemonte e l’Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Piemonte ( di seguito denominata Unioncamere) diretti alla programmazione degli interventi sul settore dell’artigianato, nel rispetto dei principi della normativa in materia di Pubblica Amministrazione, nonchè di quella concernente il riordino delle Camere di Commercio  prevedenti intese e accordi programmatici fra Enti pubblici;

quanto sopra premesso:

fra

la Regione Piemonte, con sede in Piazza Castello n° 165 - Torino - Codice fiscale n° 80087670016 di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente On. Enzo Ghigo

e

l’ Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (Codice fiscale n° 80091380016) di seguito denominata Unioncamere, con sede in via Cavour 17 TO, rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Viale Renato, autorizzato a stipulare tale convenzione in nome e per conto delle C.C.I.A.A. piemontesi.

si stipula quanto segue:

Art. 1

Nel precipuo interesse delle istituzioni e delle categorie economiche dell’artigianato, la Regione Piemonte e l’Unioncamere, per delega conferita da ciascuna Camera di commercio, si impegnano a promuovere lo sviluppo del settore artigiano, attraverso la realizzazione di specifici interventi volti alla promozione economica del settore stesso, anche attraverso la qualificazione di prodotti e servizi in funzione di maggiore trasparenza  e correttezza nei confronti degli utenti. Per la realizzazione di questi obiettivi la Regione e l’Unioncamere convengono sulla necessità che gli interventi da attuarsi a sostegno dell’artigianato siano formulati in coerenza con gli indirizzi e le priorità determinati dagli atti di programmazione della Regione, in collaborazione con le Associazioni regionali dell’artigianato e la Commissione regionale per l’Artigianato.

Art. 2

Regione e Unioncamere, in base a quanto definito dalla normativa regionale in materia e ai sensi dell’art. 1 della presente Convenzione, concorderanno iniziative comuni o comunque coordinate di promozione del settore artigiano, che riguardino fra l’altro sviluppo, qualificazione delle attività artigianali, attività di ricerche e approfondimenti per affrontare le problematiche di attualità relative allo sviluppo della piccola e media impresa artigiana e dell’economia locale promozione dell’artigianato piemontese sui mercati interni e internazionali, valorizzazione e promozione dell’artigianato artistico e tipico di qualità, con rendicontazione finale delle spese sostenute e relazione sulle attività svolte.

Art. 3

Per le iniziative di cui all’art.2, la Regione destina ad Unioncamere una quota sulla base delle disponibilità finanziarie, da erogare con provvedimento dirigenziale ad Unioncamere  vincolata alle finalità di cui sopra.

L’utilizzo delle risorse vincolate è oggetto di un programma, da stabilire di concerto tra i contraenti, entro il mese di novembre dell’anno di riferimento del programma stesso.

Art. 4

Il programma di cui all’articolo precedente è predisposto da un Comitato paritetico composto da quattro rappresentanti nominati dall’Assessore regionale competente e da quattro rappresentanti nominati da Unioncamere ed è approvato con atto formale delle Giunte dei due Enti, sentite le rappresentanze delle categorie economiche interessate.

Il programma contiene la definizione delle priorità di intervento, le modalità e le procedure di realizzazione, i criteri per la ripartizione e l’utilizzo delle risorse, i tempi di attuazione.

Art. 5

Con lo stesso programma si presenta una relazione sullo stato di attuazione della programmazione dell’anno precedente con eventuali modifiche o integrazioni intervenute nel corso della realizzazione delle iniziative.

Art.6

Prima di ogni seduta del Comitato Paritetico, la Direzione competente, provvede a convocare:

 le Associazioni di Categoria (Confartigianato - CNA - CASA);

la Commissione Regionale per l’Artigianato

al fine di concordare e definire progetti di interesse comune.

Art.7

La Regione Piemonte e l’Unioncamere si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati e a risolvere col medesimo atteggiamento eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

Art. 8

La presente Convenzione ha durata di un anno a partire dal 1° gennaio 2000 e successivamente verrà rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da effettuare con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti possono concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni alla presente Convenzione che si reputino necessarie per il migliore conseguimento dei propri compiti istituzionali attinenti l’attività di promozione e sviluppo del settore artigiano.

In fase di prima applicazione il termine della disdetta si intende ridotto ad un mese.

Art. 9

Le parti faranno luogo alla registrazione della presente scrittura in caso d’uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente scrittura sono a carico della Regione Piemonte.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino, _____