Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 140 - 726

Utenti motori agricoli - Procedure di attuazione per le Province dell’esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. n. 17 del 8/07/1999

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Ai sensi della L.R. 8/07/1999 n. 17 di adottare le procedure allegate, parte integrante della presente deliberazione, riguardante l’esercizio delle funzioni di assistenza agli Utenti di motori agricoli.

(omissis)

Allegato A

PROCEDURE PER L’ATTIVITA’
UTENTI MOTORI AGRICOLI
13/06/2000

PREMESSA

1) L’art. 2, comma 3, lettera a) della L.R. 17/1999 prevede che sono delegate alle Province: “Svolgimento dei servizi per il prelevamento e l’uso dei carburanti a prezzi agevolati per l’agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di Utente di motori agricoli e l’assistenza agli Utenti di motori agricoli”.

2) Si riepilogano di seguito gli adempimenti delle Province in applicazione delle norme nazionali che regolano la materia, trattandosi di attività Statale delegata alla Regione e da questa alle Province con L.R.17/1999.

PROCEDURE PER L’ATTIVITA’ “UTENTI MOTORI AGRICOLI”

1) attribuzione della qualifica di “Utente di Motori Agricoli” Vedi allegato “B”.

2) Determinazione a proposta di approvazione dei consumi di carburante dell’anno precedente e conseguente fabbisogno per l’anno successivo per l’esecuzione di lavori agricoli aziendali. Gli atti di cui trattasi saranno approvati dal responsabile della Struttura Provinciale competente (ex S.T.A.) ai sensi della L.R.  21 novembre 1996 n. 87.

3)     Rilascio del libretto di controllo, mod. 26/1, attestante l’attribuzione della qualifica di “Utente di Motori Agricoli” e riportante le superfici aziendali, il parco macchine e eventuale rilascio del mod. 27;

4)     rilascio del libretto supplementare, mod. 27 per la dichiarazione del lavoro per conto terzi effettuato presso aziende agricole con sede nel territorio della provincia;

5)     rilascio buoni per il prelevamento dei carburanti agricoli agevolati presso i depositi appositamente autorizzati;

6)     rilascio dichiarazioni attestanti il consumo di carburanti agricoli agevolati da parte delle singole aziende agrarie o delle imprese che effettuano prestazioni agro-meccaniche per conto terzi richieste dalle Autorità competenti;

7)     rilascio autorizzazioni agli aventi diritto per il trasferimento di eventuali rimanenze di carburante da Utente ad Utente o ad un deposito autorizzato in caso di cessazione della ditta cedente;

8)     rilascio dichiarazioni, mod. 72 ai sensi dell’art. 110 del “Nuovo codice della strada”, D. leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 ed art. 294 del Regolamento di attuazione dello stesso - comprovante la proprietà e la titolarità dell’azienda agricola od impresa di lavorazioni meccanico-agrarie per conto di terzi. La predetta dichiarazione è indispensabile per ottenere dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e T.C. l’immatricolazione del mezzo ed il susseguente rilascio della carta di circolazione e della targa stradale;

9)     rilascio di attestato alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura afferente la consistenza del parco macchine dell’interessato. Tale dichiarazione è richiesta per coloro che effettuano i lavori per conto terzi e conto proprio e terzi;

10)     comunicazione, entro i termini di legge, all’Intendenza di Finanza ed alla Guardia di Finanza degli utenti inadempienti secondo quanto disposto dell’art, 23 del D.M. 6/08/1963;

11)     effettuazione accertamenti e sopralluoghi alle aziende agrarie di nuova iscrizione o già iscritte che richiedano carburante agevolato, in tutti i casi in cui il servizio ne ravveda la necessità; anche ai fini dell’accertamento della consistenza del parco macchine aziendale.

12)     Curare i rapporti con la competente M.C.T.C. con riferimento alla presentazione delle pratiche e conseguente ritiro documenti tecnici per conto degli utenti ai quali, nel particolare settore della circolazione stradale deve essere fornita assistenza tecnica in relazione alla innovazione normativa prodotta nel settore specifico (veicoli eccezionali, abbinamento motrice rimorchio, traino attrezzi portati o semi-portati, ecc.);

13)     tenuta dei registri sia cartacei che informatici relativi a:

-    attestazione (mod. 72) (vedi punto 9);

-    consistenza targhe provinciali per macchine circolanti (mod. 80 MA/RA e 30 o sistema informatico);

-    consistenza targhe triangolari per macchine circolanti o non circolanti su strada;

14)     effettuare il controllo annuale della distribuzione del carburante a livello provinciale (vedi allegato “C”);

15)     curare i contatti con gli uffici ex U.M.A. delle altre Regioni; (invio mod. 49A e richiesta invio mod. 4);

16)     Le Province inviano all’Assessorato Agricoltura, Settore Carburanti Agricoli Agevolati, le seguenti situazioni:

-    mensilmente situazione relativa al movimento degli scarichi delle macchine, motori e rimorchi agricoli e copia dei contatori automatici;

-    mensilmente fino al 30 Giugno, copia del modello riassuntivo delle verifiche presentate delle Organizzazioni Professionali Agricole e di Categoria convenzionate e non e dagli Utenti direttamente allo sportello;

-    denunce di furti di macchine agricole avvenuti nell’ambito provinciale.

***

Allegato B

1) Domanda per ottenere la qualifica di Utente di Motori Agricoli (Mod. 1)

Dovrà essere integrata dall’idonea documentazione dimostrante l’esistenza della persona fisica o giuridica comprovandone la residenza o il domicilio:

Persona fisica

-    Certificato di residenza (in carta libera);*

-    Firma Mod. 1, da parte del titolare, in presenza del funzionario incaricato previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, o con firma legalmente autenticata con l’apposizione di una marca da bollo; se la sottoscrizione della domanda da parte del titolare, o dei titolari, non è effettuata alla presenza di un funzionario dell’Ufficio, dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

Imprese esercenti attività meccanico agraria per conto terzi

-    Certificato anagrafico di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A;

-    Firma mod. 1, con le modalità precedenti, da parte del titolare.

Società che esercitano attività non esclusivamente agricola.

-    Firma mod. 1 da parte del rappresentante legale;

-    certificato anagrafico di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., con l’attestazione che l’impresa non ha procedure concorsuali in atto;

Società che esercitano attività esclusivamente agricola, escluse le società semplici.

-    Certificato anagrafico di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. con l’attestazione che l’impresa non ha procedure concorsuali in atto;

-    firma mod. 1 da parte del rappresentante legale.

Società semplici che esercitano attività esclusivamente agricola.

-    Copia autentica dell’atto costitutivo e delle eventuali successive modificazioni da acquisire agli atti dell’Ufficio) ovvero certificato anagrafico di iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A;

-    firma mod. 1 da parte dei rappresentanti legali.

Consorzi.

-    Firma mod. 1 da parte del rappresentante legale;

-    certificato anagrafico di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (con l’attestazione che l’impresa non ha procedure concorsuali in atto);

-    atto costitutivo (da acquisire agli atti se non iscritto alla CC.I.A.A.).

Cooperative.

-    Firma mod. 1 da parte del rappresentante legale;

-    certificato anagrafico di iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. (con l’attestazione che l’impresa non ha procedure concorsuali in atto);

-    elenco dei soci firmato dal Presidente della cooperativa che riporti, per ogni socio, la denominazione, l’ubicazione, la superficie dell’Azienda in conduzione.

Tale elenco deve essere aggiornato annualmente all’atto della presentazione della verifica annuale (mod. 25).

(Sono tenute alla presentazione del predetto elenco solo le cooperative di conduzione).

Enti pubblici e locali

-    Firma mod. 1 da parte del rappresentante legale;

-    dichiarazione del legale rappresentante pro-tempore con l’indicazione degli estremi del provvedimento istitutivo dell’Ente, della propria nomina e dell’attività agricola esercitata.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata dal procuratore legale secondo le seguenti modalità:

Procura generale

-    Il mod. 1 dovrà essere firmato dal procuratore (che dovrà presentare il proprio certificato di residenza nonché quello dei titolari-e).

-    L’intestazione della ditta sarà effettuata a nome del procuratore secondo la seguente dicitura:

“......   in qualità di procuratore generale di ....”.

Procura Speciale

Qualora l’atto di procura lo preveda espressamente, il procuratore speciale potrà, previa presentazione del certificato di residenza proprio e del/i titolare/i sottoscrivere il mod. 1.

Nel caso in cui i compiti espressi dalla procura speciale risulti anche quello inerente la conduzione della azienda, ai fini degli adempimenti interni, tale procura verrà considerata equivalente a quella con le prescrizioni di cui sopra

* I certificati di residenza, nascita ecc... possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 2 legge 4 gennaio 1968 n. 15 e succ. mod. ed integr.

2)     Variazioni ditta.

Modificazioni nella ragione sociale o nella titolarità della ditta comportano la variazione della intestazione della ditta stessa, previa presentazione di un nuovo mod. 1 debitamente firmato e corredato dalla documentazione afferente la nuova ragione sociale o titolarità.

Nei casi di successione, la nuova ditta sarà intestata agli eredi subentranti nella conduzione dell’azienda, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal coerede o dai coeredi che subentrano nell’attività agricola.

3)     Iscrizione macchine, motori, e rimorchi agricoli (Mod. 2).

Dovrà essere integrata con documentazione attestante la proprietà od il possesso, nonché le caratteristiche tecniche del mezzo.

Documenti di proprietà o altro titolo.

-    Fattura rilasciata dal costruttore o dal venditore o copia conforme all’originale della stessa o dichiarazione di vendita o atto di vendita registrato ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (quando non può essere prodotta la fattura). Questi ultimi due casi solo in presenza di macchine usate o mai immatricolate;

oppure

-    copia autentica in carta libera dei contratti registrati di:

-    locazione,

-    comodato

-    leasing, ecc.;

oppure quando ricorra:

-    dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quando l’acquisizione dei mezzi meccanici sia avvenuta per successione, ovvero quando, in presenza di macchine o motori o rimorchi molto vecchi, non sia più reperibile la fattura o documento equipollente.

Documentazione tecnica per le macchine nuove che non circolano su strada

-    Nazionali: certificato di origine.

-    Estere: attestazione o dichiarazione.

Per le macchine nuove che circolano su strada.

-    Dichiarazione di conformità;

-    bolla doganale o documento equivalente. (quest’ultimo documento nel caso si tratti di macchina di produzione estera extra U.E.).

Macchine usate precedentemente iscritte nei registri U.M.A.

Per i passaggi di proprietà all’interno di una stessa provincia:

-    copia del modello di scarico (Mod. 4) rilasciato dall’Ufficio di provenienza;

-    certificato di circolazione, se previsto.

Per i passaggi di proprietà da altre province:

-    copia del modello di scarico (Mod. 4) rilasciato dall’Ufficio di provenienza;

-    certificato di circolazione (quando ricorre).

4) Scarico macchine, motori e rimorchi agricoli (Mod. 4).

Per lo scarico delle macchine, motori e rimorchi agricoli dovrà essere adottato il mod. 4 che deve essere sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’azienda.

L’eventuale domanda del duplicato del modello 4 rilasciato dall’utente potrà essere evasa solo in presenza di richiesta da parte dell’interessato, o da richiesta scritta dell’organizzazione professionale.

Quando la ditta risulta intestata a più persone il mod. 4 può essere sottoscritto da un solo contitolare anche in relazione a quanto previsto dall’art. 24 del D.M. 6 Agosto 1963.

Nei casi di cessazione di ditta, per decesso del titolare, la denuncia di scarico deve essere firmata dall’erede o dai coeredi, l’attestazione del cui stato può avvenire mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, mentre, nei casi di sola variazione di intestazione non ricorre la compilazione del mod. 4.

Per le macchine circolanti su strada dovrà essere presentato agli Uffici della M.C.T.C. Prov.le il Modello 72 rilasciato dall’Ufficio Utenti Motori Agricoli unitamente alla modulistica prevista dal Ministero dei Trasporti (compilata dall’interessato).

5) Denuncia dell’azienda.

Dovrà essere corredata, secondo i casi, dalla seguente documentazione:

-    certificato catastale (carta libera);

-    atto di compravendita registrato (anche in visione) (nel caso in cui non siano stati effettuati gli aggiornamenti catastali);

-    atto di divisione registrato (anche in visione);

-    contratto di comodato registrato (anche in visione);

La suddetta suddetta documentazione deve essere integrata dalla dichiarazione di conduzione.

oppure

-    dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in carta libera), la quale potrà essere prodotta in tutti i casi in cui si deve dichiarare non solo la proprietà dell’azienda, ma anche il possesso e la conduzione della stessa (affitto, comodato, coltivazione stagionale, compartecipazione, mezzadria, ecc...). In essa devono essere precisati i seguenti dati: il conduttore, il titolo di possesso, la durata dello stesso, i dati anagrafici del titolare della proprietà, l’ubicazione, la denominazione, la superficie e sua ripartizione colturale, o i riferimenti catastali dell’azienda agraria.

6) Dichiarazione annuale per consuntivo e preventivo carburanti agricoli agevolati (Mod. 25 e 125).

Per le ditte nuove così come quelle ditte che, rispetto all’anno precedente, presentano variazioni nella consistenza del parco macchine, dei terreni, dell’ordinamento colturale o nel fabbisogno prevedibile, dovrà essere usato il mod. 25.

Per le ditte che non presentano variazioni potrà essere adottato il mod. 125.

Le determinazioni dei fabbisogni dovranno dipendere da un supporto in cui gli elementi determinanti sono la giacitura e l’estensione del terreno, le lavorazioni in esso eseguibili, la potenza ed il tipo delle macchine da impiegarsi, e dal momento di presentazione della dichiarazione annuale.

Allo scopo si farà riferimento ad apposite tabelle di comparazione a suo tempo approvate dai singoli Comitati Prov.li Carburanti od alle tabelle di aggregazione dei consumi o alle tabelle emanate dal MIPAF.

7) Compilazioni elenchi da parte dei Settori Territoriali dell’Agricoltura (mod. 39).

I modelli di cui al punto 6 dovranno essere raggruppati in ordine numerico di ditta e rimessi unitamente al mod. 39 al quale deve essere attribuito un proprio numero di individuazione progressivo. Gli stessi saranno approvati e firmati dal Dirigente della Struttura Provinciale competente.

Una copia del mod. 39 sarà quindi trasmessa a cura della Struttura Provinciale all’U.T.F. competente per territorio, la stessa struttura Provinciale dovrà, inoltre, provvedere a comunicare alle aziende interessate eventuali variazioni apportate dalla Struttura stessa alle assegnazioni proposte dall’Ufficio Utenti Motori Agricoli.

8) Rilascio Buoni Carburanti (Mod. 101).

Con riferimento all’assegnazione annuale approvata dal S.T.A., potranno essere rilasciati agli utenti, aventi diritto nel corso di ogni anno solare, uno o più buoni di prelevamento, secondo la normativa in atto (il buono di prelievo è da considerare un “atto pubblico di autorizzazione amministrativa”). La Struttura Provinciale potrà autorizzare gli Uffici U.M.A. a rilasciare “assegnazioni provvisorie” prima dell’approvazione delle relative dichiarazioni annuali presentate dagli interessati.

Ogni buono è costituito da tre parti:

buono da inviare tramite posta ai depositi;

controbuono da consegnare all’utente;

avviso di vigilanza da trasmettere all’U.T.F. competente per territorio.

9) Rilascio libretti di controllo (Mod. 26).

Tale documento è strettamente personale ed in caso di smarrimento se ne potrà richiedere duplicato previa presentazione della denuncia di smarrimento accompagnata da fotocopia del documento di identità.

10) Rilascio libretti supplementari per lavorazioni agricole effettuate a terzi (Mod. 27).

Gli utenti che effettuano prestazioni agro-meccaniche a favore di terzi potranno ottenere il rilascio di buoni di prelevamento successivi alla prima assegnazione solo se alla richiesta degli stessi presenteranno, contestualmente, i Modd. 27 (libretti supplementari) aggiornati in ogni loro parte (data, generalità del conduttore dell’azienda agraria, denominazione e ubicazione della stessa, quantità del lavoro eseguito, firma autografa, e numero d’iscrizione alla C.C.I.A.A.) in modo da poter giustificare le quantità di carburante precedentemente assegnate e prelevate.

Tale prescrizione deve essere assolta con la dovuta cura in quanto l’Autorità preposta ad eventuali controlli fiscali, sia delle imprese per conto terzi, che delle aziende agrarie riceventi le loro prestazioni, deve poter contare su documentazione certa (art. 21 comma 3° e 4° D.M. 6/08/1963) e conforme alle vigenti disposizioni.

11) Rilascio dichiarazioni.

A richiesta degli Uffici e degli Enti (UTIF, INPS, INAIL, Intendenza di finanza, Guardia di Finanza, Tribunale, ecc.....) si dovranno rilasciare, in carta libera per gli usi prescritti dalla Legge e previa richiesta scritta motivata, dichiarazioni inerenti la posizione delle ditte inserite nei registri degli Uffici U.M.A., ottemperando comunque a quanto prescrive la legge n. 675/96 e succ. mod. sulla “privacy”.

12) Sopralluoghi alle ditte di nuova iscrizione o già iscritte

Essi dovranno essere effettuati nei casi in cui l’Ufficio ne ravveda la necessità e l’esito degli stessi dovrà essere riportato in un apposito verbale. Il predetto verbale sarà inserito nella cartella personale della ditta presso cui è stato effettuato il sopralluogo ed una copia sarà trasmessa all’U.T.F. se saranno accertate inadempienze alla vigente normativa.

N.B. - I documenti richiesti in carta libera e da inserire agli atti devono riportare la motivazione di esenzione dal bollo.

Nel caso specifico la motivazione è la seguente: “Rilasciato in esenzione dal bollo per la concessione di prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura di cui al D.M. 6/08/1963”

Nota generale allegato “B”

Le ditte che intendono ottenere la qualifica di Utente di motori agricoli, se non sono iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e quindi non possono usufruire dell’utilizzo di gasolio agricolo agevolato, dovranno presentare la documentazione descritta nei punti precedenti ottemperando alle disposizioni sul “bollo” in quel momento vigenti.

Gli Uffici U.M.A. hanno a disposizione stampati che consentono la semplificazione delle procedure ed il raggruppamento di diversi documenti nell’ambito della stessa domanda.

***

Allegato C

PROCEDURE PER LA TENUTA DELL’ARCHIVIO

Fatto presente che l’archivio di cui trattasi è formato da una banca dati informatica presso il C.E.D. del C.S.I. Piemonte che contiene le informazioni relative ad ogni Ditta - che costituisce l’archivio informatico - e dalle cartelle individuali di ogni posizione che contengono tutta la documentazione delle ditte stesse; che costituisce assieme ad altri documenti l’archivio cartaceo.

Considerato che la banca dati è lo “strumento” di lavoro più consultato e dal quale si evincono la maggior parte delle informazioni che riguardano gli utenti, è necessario che ogni Ufficio U.M.A. sia dotato di un adeguato numero di postazioni informatiche di lavoro per poter operare.

L’ARCHIVIO INFORMATICO E’ COSTITUITO DA 2 SETTORI

1°    SETTORE DELLE DITTE IN VITA:

E’ costituito da:

-    le ditte attive propriamente dette (cioè quelle che, con iscrizione effettiva, abbiano presentato la dichiarazione annuale inerente l’anno in corso);

-    le ditte inadempienti (che non hanno presentato regolare “dichiarazione annuale”)

-    le ditte di nuova iscrizione;

-    ditte che nel corso dell’anno si rendessero attive previe richieste di assegnazione;

-    ditte che non presentano dichiarazione e non prelevano carburante perché non iscritte alla Camera di Commercio (inattive).

2°    SETTORE STORICO.

Tale settore comprende tutte le ditte cessate sia automaticamente (prima del 1997 dopo 2 anni di inattività), sia per volontà degli Utenti.

Per quanto attiene la progressione numerica dei numeri di “Ditta” questa sarà garantita automaticamente dal C.E.D.

Per gli utenti iscritti al S.E.A.R.B. e per le ditte di leasing saranno utilizzate numerazioni a parte (distinte dopo barra da lettere specifiche, es.: 4/S; 10/L).

L’ARCHIVIO CARTACEO E’ COSTITUITO DA DUE SETTORI

1°   SETTORE DELLE DITTE IN VITA

Contiene tutte le cartelle che costituiscono la documentazione cartacea di ogni ditta in vita.

2°    SETTORE STORICO

Contiene tutte le cartelle costituenti la documentazione di ogni ditta cessata.

Ogni anno viene archiviata inoltre tutta la documentazione prodotta dall’Ufficio (mod. 101, mod. 2, mod. 4, mod. 49/A, mod. 39 ecc...) Tale documentazione va scartata periodicamente secondo il Massimario di scarto Regionale vigente; analogamente trascorso il periodo previsto va scartata la documentazione contenuta nelle cartelle del Settore storico cioè le ditte cessate.

Per quanto attiene le cartelle contenenti la documentazione di ogni Ditta queste dovranno essere collocate presso gli Uffici U.M.A. delle Amministrazioni Provinciali che ne terranno custodia suddividendole tra ditte in essere (ordinate in ordine progressivo di ditta) e cessate (ordinate secondo l’anno di cessazione per ordine progressivo di ditta).

A far tempo dall’entrata in vigore della presente Delibera i dati contenuti nel C.E.D. per ogni singola provincia saranno a disposizione delle rispettive Amministrazioni Provinciali.

***

Allegato D

PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO SULLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI AGRICOLI.

Le Amministrazioni Provinciali procederanno, a partire dal 2 fino al termine dei lavori, comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, al controllo dei prelevamenti di prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura effettuati su buoni emessi nell’anno precedente su distributori della Provincia.

1) Procedure per le operazioni di controllo.

Prima di dare inizio alle operazioni di controllo, gli Uffici competenti delle Amministrazioni Provinciali dovranno:

a)     richiedere tempestivamente al competente UTIF la preventiva autorizzazione a far portare e trattenere in ufficio, per il periodo necessario al controllo, i soli buoni inevasi o parzialmente evasi in possesso dei singoli distributori ed, eventualmente, quelli sui quali risultino prelevati quantitativi eccedenti il concesso (esclusi, quindi, quelli completamente evasi);

b)      invitare i distributori a presentare, secondo un calendario prestabilito, i buoni di cui alla precedente lettera a) in tre distinti gruppi e in ordine cronologico di emissione. Ogni gruppo dovrà essere accompagnato da un elenco su cui siano riportati gli estremi di ogni buono e, per ciascun buono, la quantità di prodotto petrolifero concessa e prelevata. All’atto del ricevimento l’Ufficio competente al controllo rilascerà apposita ricevuta con l’indicazione del numero dei buoni, se del caso distinti per tipo di carburante, presentati dai singoli distributori (vedi fac-simile allegato n. 1);

c)     invitare ogni distributore a comunicare per opportuno riscontro con i dati in possesso dell’Ufficio U.M.A. delle Amministrazioni Provinciali competenti, il numero complessivo dei buoni di prelevamento e il relativo quantitativo totale del concesso e del prelevato, per tipo di carburante. Gli Uffici U.M.A. delle Amministrazioni Provinciali vorranno suggerire ai distributori di presentare il materiale, di cui sopra, dopo aver effettuato accurato controllo e la quadratura delle risultanze di gestione;

d)     per facilitare il controllo di fine anno è consigliabile effettuare il riscontro, di cui al punto e) della presente deliberazione, con frequenza mensile;

e)     alla riconsegna dei buoni ai distributori, ogni Ufficio U.M.A. delle Amministrazioni Provinciali annoterà sulla stessa ricevuta, rilasciata all’atto della presentazione (vedi precedente punto b), controfirmata per accettazione dal distributore interessato, il numero dei buoni inevasi eventualmente ritirati.

2) Controllo dei buoni.

Per il controllo dei buoni e per la determinazione delle quantità complessive distribuite e rimaste da prelevare al 31 dicembre di ciascun anno, si procederà in linea di massima, come di seguito precisato:

a)    controllare che i buoni siano stati suddivisi in:

II)     buoni parzialmente evasi

III)     buoni totalmente inevasi

IV)     buoni con consegna eccedente il concesso;

e)    apporre sui buoni del 1° gruppo il timbro con la dicitura: “annullato per la differenza non prelevata” e ritirare quelli del secondo gruppo che devono essere annullati;

f)    determinare, dai buoni del terzo gruppo, il quantitativo complessivo consegnato in più del concesso.

A controllo ultimato, gli Uffici U.M.A. delle aministrazioni Provinciali comunicheranno al competente U.T.F. e, per conoscenza, al Settore Carburanti Agricoli Agevolati della Regione Piemonte le risultanze dello stesso, con tabella riassuntiva contenente: n. buoni, n. verifiche, n. Mod. 39, quantitativo emesso e distribuito gasolio e benzina.

Per quanto riguarda il controllo della distribuzione relativo all’anno 1999, esso sarà effettuato secondo le modalità finora utilizzate come prescritte dalle Circolari Assessoriali.

3) Rinnovo licenze esercizio depositi per la vendita dei prodotti petroliferi adulterati per l’agricoltura.

Come noto, a norma dell’art. 6 del D.M. 6/08/1963, le licenze di esercizio prescritte per i depositi per la vendita all’ingrosso e per quelli per la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti petroliferi agricoli hanno validità per l’anno solare e devono essere rinnovate per l’anno successivo entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Ciò premesso gli Uffici U.M.A.  delle Amministrazioni Provinciali sono invitati a voler tempestivamente avvertire i singoli titolari dei depositi citati, in esercizio nelle rispettive province, che qualora essi intendano continuare la loro attività anche per l’anno successivo, devono provvedere al rinnovo delle rispettive licenze entro il termine suddetto.

Gli Uffici U.M.A. delle Amministrazioni Provinciali dovranno anche ricordare ai distributori che con il 31 dicembre di ogni anno scadono, per legge, tutti i buoni di prelevamento di carburanti agricoli nel corso dell’anno e che, pertanto dal 1° gennaio dell’anno successivo non dovranno più essere effettuate consegne su detti buoni.

E’ ovvio che l’emissione dei buoni sui singoli distributori per il nuovo anno è subordinata al ricevimento della comunicazione del rinnovo della licenza da parte dell’U.T.I.F. di cui all’art. 6 del D.M. 6/08/1963.

4) Elenco depositi di distribuzione.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno gli Uffici U.M.A. delle Amministrazioni Provinciali dovranno far pervenire al Settore Carburanti Agricoli Agevolati della Regione Piemonte gli elenchi degli esercenti depositi per la vendita all’ingrosso e quelli degli esercenti depositi per la diretta somministrazione dei prodotti petroliferi adulterati per l’agricoltura, che abbiano ottenuto il rinnovo della licenza per il nuovo anno, indicando per primi tutti i distributori C.A.P., C.A.I. e, successivamente, gli altri distributori della provincia, tutti disposti in ordine alfabetico di Comune e nell’ambito dello stesso Comune anche di località.

A fianco di ciascun nominativo dell’esercente intestatario della licenza, anche se provvisoria, dovranno essere indicati i seguenti dati: esatta ubicazione del deposito, tipi di carburante in distribuzione, capacità complessiva e per ogni singolo tipo espressa esclusivamente in metri cubi.

Di ogni eventuale successiva variazione o aggiornamento dei dati sopra richiesti dovrà essere data tempestiva comunicazione al Settore Carburanti Agricoli Agevolati della Regione Piemonte.

Tali operazioni potranno avvenire anche tramite il sistema informatico.

5) Registrazioni mensili dei prelevamenti di prodotti petroliferi per l’agricoltura.

Le registrazioni mensili devono essere effettuate dagli Uffici U.M.A. Provinciali sul sistema informatico tenuto conto del contenuto dei fogli gialli dei registri inviati dai distributori, che devono avere cura di spedirli entro il 5 di ogni mese ai suddetti uffici U.M.A.

La registrazione dei prelevamenti dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce, terminate le registrazioni informatiche, sarà cura di ogni Ufficio U.M.A. apporre l’asterisco accanto al totale provinciale, in modo da consentire al Settore Carburanti Agricoli Agevolati della Regione Piemonte di rilevare i dati ed inviarli al Ministero Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.