Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 140 - 726
Utenti motori agricoli - Procedure di attuazione per le Province dellesercizio
delle funzioni delegate ai sensi della L.R. n. 17 del 8/07/1999
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Ai sensi della L.R. 8/07/1999 n. 17 di adottare le procedure allegate,
parte integrante della presente deliberazione, riguardante lesercizio
delle funzioni di assistenza agli Utenti di motori agricoli.
(omissis)
Allegato A
PROCEDURE PER LATTIVITA
PREMESSA
1) Lart. 2, comma 3, lettera a) della L.R. 17/1999 prevede che sono delegate
alle Province: Svolgimento dei servizi per il prelevamento e luso dei
carburanti a prezzi agevolati per lagricoltura, compresi il conferimento
della qualifica di Utente di motori agricoli e lassistenza agli Utenti
di motori agricoli.
2) Si riepilogano di seguito gli adempimenti delle Province in applicazione
delle norme nazionali che regolano la materia, trattandosi di attività
Statale delegata alla Regione e da questa alle Province con L.R.17/1999.
PROCEDURE PER LATTIVITA UTENTI MOTORI AGRICOLI
1) attribuzione della qualifica di Utente di Motori Agricoli Vedi allegato
B.
2) Determinazione a proposta di approvazione dei consumi di carburante
dellanno precedente e conseguente fabbisogno per lanno successivo per
lesecuzione di lavori agricoli aziendali. Gli atti di cui trattasi saranno
approvati dal responsabile della Struttura Provinciale competente (ex S.T.A.)
ai sensi della L.R. 21 novembre 1996 n. 87.
3) Rilascio del libretto di controllo, mod. 26/1, attestante lattribuzione
della qualifica di Utente di Motori Agricoli e riportante le superfici
aziendali, il parco macchine e eventuale rilascio del mod. 27;
4) rilascio del libretto supplementare, mod. 27 per la dichiarazione del
lavoro per conto terzi effettuato presso aziende agricole con sede nel
territorio della provincia;
5) rilascio buoni per il prelevamento dei carburanti agricoli agevolati
presso i depositi appositamente autorizzati;
6) rilascio dichiarazioni attestanti il consumo di carburanti agricoli
agevolati da parte delle singole aziende agrarie o delle imprese che effettuano
prestazioni agro-meccaniche per conto terzi richieste dalle Autorità competenti;
7) rilascio autorizzazioni agli aventi diritto per il trasferimento di
eventuali rimanenze di carburante da Utente ad Utente o ad un deposito
autorizzato in caso di cessazione della ditta cedente;
8) rilascio dichiarazioni, mod. 72 ai sensi dellart. 110 del Nuovo codice
della strada, D. leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 ed art. 294 del Regolamento
di attuazione dello stesso - comprovante la proprietà e la titolarità dellazienda
agricola od impresa di lavorazioni meccanico-agrarie per conto di terzi.
La predetta dichiarazione è indispensabile per ottenere dal competente
Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e T.C. limmatricolazione
del mezzo ed il susseguente rilascio della carta di circolazione e della
targa stradale;
9) rilascio di attestato alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura
afferente la consistenza del parco macchine dellinteressato. Tale dichiarazione
è richiesta per coloro che effettuano i lavori per conto terzi e conto
proprio e terzi;
10) comunicazione, entro i termini di legge, allIntendenza di Finanza
ed alla Guardia di Finanza degli utenti inadempienti secondo quanto disposto
dellart, 23 del D.M. 6/08/1963;
11) effettuazione accertamenti e sopralluoghi alle aziende agrarie di nuova
iscrizione o già iscritte che richiedano carburante agevolato, in tutti
i casi in cui il servizio ne ravveda la necessità; anche ai fini dellaccertamento
della consistenza del parco macchine aziendale.
12) Curare i rapporti con la competente M.C.T.C. con riferimento alla presentazione
delle pratiche e conseguente ritiro documenti tecnici per conto degli utenti
ai quali, nel particolare settore della circolazione stradale deve essere
fornita assistenza tecnica in relazione alla innovazione normativa prodotta
nel settore specifico (veicoli eccezionali, abbinamento motrice rimorchio,
traino attrezzi portati o semi-portati, ecc.);
13) tenuta dei registri sia cartacei che informatici relativi a:
- attestazione (mod. 72) (vedi punto 9);
- consistenza targhe provinciali per macchine circolanti (mod. 80 MA/RA
e 30 o sistema informatico);
- consistenza targhe triangolari per macchine circolanti o non circolanti
su strada;
14) effettuare il controllo annuale della distribuzione del carburante
a livello provinciale (vedi allegato C);
15) curare i contatti con gli uffici ex U.M.A. delle altre Regioni; (invio
mod. 49A e richiesta invio mod. 4);
16) Le Province inviano allAssessorato Agricoltura, Settore Carburanti
Agricoli Agevolati, le seguenti situazioni:
- mensilmente situazione relativa al movimento degli scarichi delle macchine,
motori e rimorchi agricoli e copia dei contatori automatici;
- mensilmente fino al 30 Giugno, copia del modello riassuntivo delle verifiche
presentate delle Organizzazioni Professionali Agricole e di Categoria convenzionate
e non e dagli Utenti direttamente allo sportello;
- denunce di furti di macchine agricole avvenuti nellambito provinciale.
***
Allegato B
1) Domanda per ottenere la qualifica di Utente di Motori Agricoli (Mod.
1)
Dovrà essere integrata dallidonea documentazione dimostrante lesistenza
della persona fisica o giuridica comprovandone la residenza o il domicilio:
Persona fisica
- Certificato di residenza (in carta libera);*
- Firma Mod. 1, da parte del titolare, in presenza del funzionario incaricato
previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, o con firma
legalmente autenticata con lapposizione di una marca da bollo; se la sottoscrizione
della domanda da parte del titolare, o dei titolari, non è effettuata alla
presenza di un funzionario dellUfficio, dovrà essere presentata unitamente
a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
Imprese esercenti attività meccanico agraria per conto terzi
- Certificato anagrafico di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A;
- Firma mod. 1, con le modalità precedenti, da parte del titolare.
Società che esercitano attività non esclusivamente agricola.
- Firma mod. 1 da parte del rappresentante legale;
- certificato anagrafico di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.,
con lattestazione che limpresa non ha procedure concorsuali in atto;
Società che esercitano attività esclusivamente agricola, escluse le società
semplici.
- Certificato anagrafico di iscrizione nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. con lattestazione che limpresa non ha procedure concorsuali
in atto;
- firma mod. 1 da parte del rappresentante legale.
Società semplici che esercitano attività esclusivamente agricola.
- Copia autentica dellatto costitutivo e delle eventuali successive modificazioni
da acquisire agli atti dellUfficio) ovvero certificato anagrafico di iscrizione
al registro imprese della C.C.I.A.A;
- firma mod. 1 da parte dei rappresentanti legali.
Consorzi.
- Firma mod. 1 da parte del rappresentante legale;
- certificato anagrafico di iscrizione nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. (con lattestazione che limpresa non ha procedure concorsuali
in atto);
- atto costitutivo (da acquisire agli atti se non iscritto alla CC.I.A.A.).
Cooperative.
- Firma mod. 1 da parte del rappresentante legale;
- certificato anagrafico di iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A.
(con lattestazione che limpresa non ha procedure concorsuali in atto);
- elenco dei soci firmato dal Presidente della cooperativa che riporti,
per ogni socio, la denominazione, lubicazione, la superficie dellAzienda
in conduzione.
Tale elenco deve essere aggiornato annualmente allatto della presentazione
della verifica annuale (mod. 25).
(Sono tenute alla presentazione del predetto elenco solo le cooperative
di conduzione).
Enti pubblici e locali
- Firma mod. 1 da parte del rappresentante legale;
- dichiarazione del legale rappresentante pro-tempore con lindicazione
degli estremi del provvedimento istitutivo dellEnte, della propria nomina
e dellattività agricola esercitata.
La domanda di iscrizione potrà essere presentata dal procuratore legale
secondo le seguenti modalità:
Procura generale
- Il mod. 1 dovrà essere firmato dal procuratore (che dovrà presentare il
proprio certificato di residenza nonché quello dei titolari-e).
- Lintestazione della ditta sarà effettuata a nome del procuratore secondo
la seguente dicitura:
...... in qualità di procuratore generale di .....
Procura Speciale
Qualora latto di procura lo preveda espressamente, il procuratore speciale
potrà, previa presentazione del certificato di residenza proprio e del/i
titolare/i sottoscrivere il mod. 1.
Nel caso in cui i compiti espressi dalla procura speciale risulti anche
quello inerente la conduzione della azienda, ai fini degli adempimenti
interni, tale procura verrà considerata equivalente a quella con le prescrizioni
di cui sopra
* I certificati di residenza, nascita ecc... possono essere sostituiti
da dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dellart. 2 legge
4 gennaio 1968 n. 15 e succ. mod. ed integr.
2) Variazioni ditta.
Modificazioni nella ragione sociale o nella titolarità della ditta comportano
la variazione della intestazione della ditta stessa, previa presentazione
di un nuovo mod. 1 debitamente firmato e corredato dalla documentazione
afferente la nuova ragione sociale o titolarità.
Nei casi di successione, la nuova ditta sarà intestata agli eredi subentranti
nella conduzione dellazienda, previa presentazione di una dichiarazione
sostitutiva dellatto di notorietà sottoscritta dal coerede o dai coeredi
che subentrano nellattività agricola.
3) Iscrizione macchine, motori, e rimorchi agricoli (Mod. 2).
Dovrà essere integrata con documentazione attestante la proprietà od il
possesso, nonché le caratteristiche tecniche del mezzo.
Documenti di proprietà o altro titolo.
- Fattura rilasciata dal costruttore o dal venditore o copia conforme alloriginale
della stessa o dichiarazione di vendita o atto di vendita registrato ovvero
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (quando non può essere prodotta
la fattura). Questi ultimi due casi solo in presenza di macchine usate
o mai immatricolate;
oppure
- copia autentica in carta libera dei contratti registrati di:
- locazione,
- comodato
- leasing, ecc.;
oppure quando ricorra:
- dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà quando lacquisizione
dei mezzi meccanici sia avvenuta per successione, ovvero quando, in presenza
di macchine o motori o rimorchi molto vecchi, non sia più reperibile la
fattura o documento equipollente.
Documentazione tecnica per le macchine nuove che non circolano su strada
- Nazionali: certificato di origine.
- Estere: attestazione o dichiarazione.
Per le macchine nuove che circolano su strada.
- Dichiarazione di conformità;
- bolla doganale o documento equivalente. (questultimo documento nel caso
si tratti di macchina di produzione estera extra U.E.).
Macchine usate precedentemente iscritte nei registri U.M.A.
Per i passaggi di proprietà allinterno di una stessa provincia:
- copia del modello di scarico (Mod. 4) rilasciato dallUfficio di provenienza;
- certificato di circolazione, se previsto.
Per i passaggi di proprietà da altre province:
- copia del modello di scarico (Mod. 4) rilasciato dallUfficio di provenienza;
- certificato di circolazione (quando ricorre).
4) Scarico macchine, motori e rimorchi agricoli (Mod. 4).
Per lo scarico delle macchine, motori e rimorchi agricoli dovrà essere
adottato il mod. 4 che deve essere sottoscritto dal titolare o dal rappresentante
legale dellazienda.
Leventuale domanda del duplicato del modello 4 rilasciato dallutente
potrà essere evasa solo in presenza di richiesta da parte dellinteressato,
o da richiesta scritta dellorganizzazione professionale.
Quando la ditta risulta intestata a più persone il mod. 4 può essere sottoscritto
da un solo contitolare anche in relazione a quanto previsto dallart. 24
del D.M. 6 Agosto 1963.
Nei casi di cessazione di ditta, per decesso del titolare, la denuncia
di scarico deve essere firmata dallerede o dai coeredi, lattestazione
del cui stato può avvenire mediante dichiarazione sostitutiva dellatto
di notorietà, mentre, nei casi di sola variazione di intestazione non ricorre
la compilazione del mod. 4.
Per le macchine circolanti su strada dovrà essere presentato agli Uffici
della M.C.T.C. Prov.le il Modello 72 rilasciato dallUfficio Utenti Motori
Agricoli unitamente alla modulistica prevista dal Ministero dei Trasporti
(compilata dallinteressato).
5) Denuncia dellazienda.
Dovrà essere corredata, secondo i casi, dalla seguente documentazione:
- certificato catastale (carta libera);
- atto di compravendita registrato (anche in visione) (nel caso in cui non
siano stati effettuati gli aggiornamenti catastali);
- atto di divisione registrato (anche in visione);
- contratto di comodato registrato (anche in visione);
La suddetta suddetta documentazione deve essere integrata dalla dichiarazione
di conduzione.
oppure
- dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà (in carta libera), la
quale potrà essere prodotta in tutti i casi in cui si deve dichiarare non
solo la proprietà dellazienda, ma anche il possesso e la conduzione della
stessa (affitto, comodato, coltivazione stagionale, compartecipazione,
mezzadria, ecc...). In essa devono essere precisati i seguenti dati: il
conduttore, il titolo di possesso, la durata dello stesso, i dati anagrafici
del titolare della proprietà, lubicazione, la denominazione, la superficie
e sua ripartizione colturale, o i riferimenti catastali dellazienda agraria.
6) Dichiarazione annuale per consuntivo e preventivo carburanti agricoli
agevolati (Mod. 25 e 125).
Per le ditte nuove così come quelle ditte che, rispetto allanno precedente,
presentano variazioni nella consistenza del parco macchine, dei terreni,
dellordinamento colturale o nel fabbisogno prevedibile, dovrà essere usato
il mod. 25.
Per le ditte che non presentano variazioni potrà essere adottato il mod.
125.
Le determinazioni dei fabbisogni dovranno dipendere da un supporto in cui
gli elementi determinanti sono la giacitura e lestensione del terreno,
le lavorazioni in esso eseguibili, la potenza ed il tipo delle macchine
da impiegarsi, e dal momento di presentazione della dichiarazione annuale.
Allo scopo si farà riferimento ad apposite tabelle di comparazione a suo
tempo approvate dai singoli Comitati Prov.li Carburanti od alle tabelle
di aggregazione dei consumi o alle tabelle emanate dal MIPAF.
7) Compilazioni elenchi da parte dei Settori Territoriali dellAgricoltura
(mod. 39).
I modelli di cui al punto 6 dovranno essere raggruppati in ordine numerico
di ditta e rimessi unitamente al mod. 39 al quale deve essere attribuito
un proprio numero di individuazione progressivo. Gli stessi saranno approvati
e firmati dal Dirigente della Struttura Provinciale competente.
Una copia del mod. 39 sarà quindi trasmessa a cura della Struttura Provinciale
allU.T.F. competente per territorio, la stessa struttura Provinciale dovrà,
inoltre, provvedere a comunicare alle aziende interessate eventuali variazioni
apportate dalla Struttura stessa alle assegnazioni proposte dallUfficio
Utenti Motori Agricoli.
8) Rilascio Buoni Carburanti (Mod. 101).
Con riferimento allassegnazione annuale approvata dal S.T.A., potranno
essere rilasciati agli utenti, aventi diritto nel corso di ogni anno solare,
uno o più buoni di prelevamento, secondo la normativa in atto (il buono
di prelievo è da considerare un atto pubblico di autorizzazione amministrativa).
La Struttura Provinciale potrà autorizzare gli Uffici U.M.A. a rilasciare
assegnazioni provvisorie prima dellapprovazione delle relative dichiarazioni
annuali presentate dagli interessati.
Ogni buono è costituito da tre parti:
1° buono da inviare tramite posta ai depositi;
2° controbuono da consegnare allutente;
3° avviso di vigilanza da trasmettere allU.T.F. competente per territorio.
9) Rilascio libretti di controllo (Mod. 26).
Tale documento è strettamente personale ed in caso di smarrimento se ne
potrà richiedere duplicato previa presentazione della denuncia di smarrimento
accompagnata da fotocopia del documento di identità.
10) Rilascio libretti supplementari per lavorazioni agricole effettuate
a terzi (Mod. 27).
Gli utenti che effettuano prestazioni agro-meccaniche a favore di terzi
potranno ottenere il rilascio di buoni di prelevamento successivi alla
prima assegnazione solo se alla richiesta degli stessi presenteranno,
contestualmente, i Modd. 27 (libretti supplementari) aggiornati in ogni
loro parte (data, generalità del conduttore dellazienda agraria, denominazione
e ubicazione della stessa, quantità del lavoro eseguito, firma autografa,
e numero discrizione alla C.C.I.A.A.) in modo da poter giustificare le
quantità di carburante precedentemente assegnate e prelevate.
Tale prescrizione deve essere assolta con la dovuta cura in quanto lAutorità
preposta ad eventuali controlli fiscali, sia delle imprese per conto terzi,
che delle aziende agrarie riceventi le loro prestazioni, deve poter contare
su documentazione certa (art. 21 comma 3° e 4° D.M. 6/08/1963) e conforme
alle vigenti disposizioni.
11) Rilascio dichiarazioni.
A richiesta degli Uffici e degli Enti (UTIF, INPS, INAIL, Intendenza di
finanza, Guardia di Finanza, Tribunale, ecc.....) si dovranno rilasciare,
in carta libera per gli usi prescritti dalla Legge e previa richiesta scritta
motivata, dichiarazioni inerenti la posizione delle ditte inserite nei
registri degli Uffici U.M.A., ottemperando comunque a quanto prescrive
la legge n. 675/96 e succ. mod. sulla privacy.
12) Sopralluoghi alle ditte di nuova iscrizione o già iscritte
Essi dovranno essere effettuati nei casi in cui lUfficio ne ravveda la
necessità e lesito degli stessi dovrà essere riportato in un apposito
verbale. Il predetto verbale sarà inserito nella cartella personale della
ditta presso cui è stato effettuato il sopralluogo ed una copia sarà trasmessa
allU.T.F. se saranno accertate inadempienze alla vigente normativa.
N.B. - I documenti richiesti in carta libera e da inserire agli atti devono
riportare la motivazione di esenzione dal bollo.
Nel caso specifico la motivazione è la seguente: Rilasciato in esenzione
dal bollo per la concessione di prodotti petroliferi agevolati per lagricoltura
di cui al D.M. 6/08/1963
Nota generale allegato B
Le ditte che intendono ottenere la qualifica di Utente di motori agricoli,
se non sono iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura e quindi non possono usufruire dellutilizzo di gasolio agricolo
agevolato, dovranno presentare la documentazione descritta nei punti precedenti
ottemperando alle disposizioni sul bollo in quel momento vigenti.
Gli Uffici U.M.A. hanno a disposizione stampati che consentono la semplificazione
delle procedure ed il raggruppamento di diversi documenti nellambito della
stessa domanda.
***
Allegato C
PROCEDURE PER LA TENUTA DELLARCHIVIO
Fatto presente che larchivio di cui trattasi è formato da una banca dati
informatica presso il C.E.D. del C.S.I. Piemonte che contiene le informazioni
relative ad ogni Ditta - che costituisce larchivio informatico - e dalle
cartelle individuali di ogni posizione che contengono tutta la documentazione
delle ditte stesse; che costituisce assieme ad altri documenti larchivio
cartaceo.
Considerato che la banca dati è lo strumento di lavoro più consultato
e dal quale si evincono la maggior parte delle informazioni che riguardano
gli utenti, è necessario che ogni Ufficio U.M.A. sia dotato di un adeguato
numero di postazioni informatiche di lavoro per poter operare.
LARCHIVIO INFORMATICO E COSTITUITO DA 2 SETTORI
1° SETTORE DELLE DITTE IN VITA:
E costituito da:
- le ditte attive propriamente dette (cioè quelle che, con iscrizione effettiva,
abbiano presentato la dichiarazione annuale inerente lanno in corso);
- le ditte inadempienti (che non hanno presentato regolare dichiarazione
annuale)
- le ditte di nuova iscrizione;
- ditte che nel corso dellanno si rendessero attive previe richieste di
assegnazione;
- ditte che non presentano dichiarazione e non prelevano carburante perché
non iscritte alla Camera di Commercio (inattive).
2° SETTORE STORICO.
Tale settore comprende tutte le ditte cessate sia automaticamente (prima
del 1997 dopo 2 anni di inattività), sia per volontà degli Utenti.
Per quanto attiene la progressione numerica dei numeri di Ditta questa
sarà garantita automaticamente dal C.E.D.
Per gli utenti iscritti al S.E.A.R.B. e per le ditte di leasing saranno
utilizzate numerazioni a parte (distinte dopo barra da lettere specifiche,
es.: 4/S; 10/L).
LARCHIVIO CARTACEO E COSTITUITO DA DUE SETTORI
1° SETTORE DELLE DITTE IN VITA
Contiene tutte le cartelle che costituiscono la documentazione cartacea
di ogni ditta in vita.
2° SETTORE STORICO
Contiene tutte le cartelle costituenti la documentazione di ogni ditta
cessata.
Ogni anno viene archiviata inoltre tutta la documentazione prodotta dallUfficio
(mod. 101, mod. 2, mod. 4, mod. 49/A, mod. 39 ecc...) Tale documentazione
va scartata periodicamente secondo il Massimario di scarto Regionale vigente;
analogamente trascorso il periodo previsto va scartata la documentazione
contenuta nelle cartelle del Settore storico cioè le ditte cessate.
Per quanto attiene le cartelle contenenti la documentazione di ogni Ditta
queste dovranno essere collocate presso gli Uffici U.M.A. delle Amministrazioni
Provinciali che ne terranno custodia suddividendole tra ditte in essere
(ordinate in ordine progressivo di ditta) e cessate (ordinate secondo lanno
di cessazione per ordine progressivo di ditta).
A far tempo dallentrata in vigore della presente Delibera i dati contenuti
nel C.E.D. per ogni singola provincia saranno a disposizione delle rispettive
Amministrazioni Provinciali.
***
Allegato D
PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO SULLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI
PETROLIFERI AGRICOLI.
Le Amministrazioni Provinciali procederanno, a partire dal 2 fino al termine
dei lavori, comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, al controllo
dei prelevamenti di prodotti petroliferi agevolati per lagricoltura effettuati
su buoni emessi nellanno precedente su distributori della Provincia.
1) Procedure per le operazioni di controllo.
Prima di dare inizio alle operazioni di controllo, gli Uffici competenti
delle Amministrazioni Provinciali dovranno:
a) richiedere tempestivamente al competente UTIF la preventiva autorizzazione
a far portare e trattenere in ufficio, per il periodo necessario al controllo,
i soli buoni inevasi o parzialmente evasi in possesso dei singoli distributori
ed, eventualmente, quelli sui quali risultino prelevati quantitativi eccedenti
il concesso (esclusi, quindi, quelli completamente evasi);
b) invitare i distributori a presentare, secondo un calendario prestabilito,
i buoni di cui alla precedente lettera a) in tre distinti gruppi e in ordine
cronologico di emissione. Ogni gruppo dovrà essere accompagnato da un elenco
su cui siano riportati gli estremi di ogni buono e, per ciascun buono,
la quantità di prodotto petrolifero concessa e prelevata. Allatto del
ricevimento lUfficio competente al controllo rilascerà apposita ricevuta
con lindicazione del numero dei buoni, se del caso distinti per tipo di
carburante, presentati dai singoli distributori (vedi fac-simile allegato
n. 1);
c) invitare ogni distributore a comunicare per opportuno riscontro con
i dati in possesso dellUfficio U.M.A. delle Amministrazioni Provinciali
competenti, il numero complessivo dei buoni di prelevamento e il relativo
quantitativo totale del concesso e del prelevato, per tipo di carburante.
Gli Uffici U.M.A. delle Amministrazioni Provinciali vorranno suggerire
ai distributori di presentare il materiale, di cui sopra, dopo aver effettuato
accurato controllo e la quadratura delle risultanze di gestione;
d) per facilitare il controllo di fine anno è consigliabile effettuare
il riscontro, di cui al punto e) della presente deliberazione, con frequenza
mensile;
e) alla riconsegna dei buoni ai distributori, ogni Ufficio U.M.A. delle
Amministrazioni Provinciali annoterà sulla stessa ricevuta, rilasciata
allatto della presentazione (vedi precedente punto b), controfirmata per
accettazione dal distributore interessato, il numero dei buoni inevasi
eventualmente ritirati.
2) Controllo dei buoni.
Per il controllo dei buoni e per la determinazione delle quantità complessive
distribuite e rimaste da prelevare al 31 dicembre di ciascun anno, si procederà
in linea di massima, come di seguito precisato:
a) controllare che i buoni siano stati suddivisi in:
II) buoni parzialmente evasi
III) buoni totalmente inevasi
IV) buoni con consegna eccedente il concesso;
e) apporre sui buoni del 1° gruppo il timbro con la dicitura: annullato
per la differenza non prelevata e ritirare quelli del secondo gruppo che
devono essere annullati;
f) determinare, dai buoni del terzo gruppo, il quantitativo complessivo
consegnato in più del concesso.
A controllo ultimato, gli Uffici U.M.A. delle aministrazioni Provinciali
comunicheranno al competente U.T.F. e, per conoscenza, al Settore Carburanti
Agricoli Agevolati della Regione Piemonte le risultanze dello stesso, con
tabella riassuntiva contenente: n. buoni, n. verifiche, n. Mod. 39, quantitativo
emesso e distribuito gasolio e benzina.
Per quanto riguarda il controllo della distribuzione relativo allanno
1999, esso sarà effettuato secondo le modalità finora utilizzate come prescritte
dalle Circolari Assessoriali.
3) Rinnovo licenze esercizio depositi per la vendita dei prodotti petroliferi
adulterati per lagricoltura.
Come noto, a norma dellart. 6 del D.M. 6/08/1963, le licenze di esercizio
prescritte per i depositi per la vendita allingrosso e per quelli per
la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti petroliferi agricoli
hanno validità per lanno solare e devono essere rinnovate per lanno successivo
entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Ciò premesso gli Uffici U.M.A. delle Amministrazioni Provinciali sono invitati
a voler tempestivamente avvertire i singoli titolari dei depositi citati,
in esercizio nelle rispettive province, che qualora essi intendano continuare
la loro attività anche per lanno successivo, devono provvedere al rinnovo
delle rispettive licenze entro il termine suddetto.
Gli Uffici U.M.A. delle Amministrazioni Provinciali dovranno anche ricordare
ai distributori che con il 31 dicembre di ogni anno scadono, per legge,
tutti i buoni di prelevamento di carburanti agricoli nel corso dellanno
e che, pertanto dal 1° gennaio dellanno successivo non dovranno più essere
effettuate consegne su detti buoni.
E ovvio che lemissione dei buoni sui singoli distributori per il nuovo
anno è subordinata al ricevimento della comunicazione del rinnovo della
licenza da parte dellU.T.I.F. di cui allart. 6 del D.M. 6/08/1963.
4) Elenco depositi di distribuzione.
Entro il 31 Gennaio di ogni anno gli Uffici U.M.A. delle Amministrazioni
Provinciali dovranno far pervenire al Settore Carburanti Agricoli Agevolati
della Regione Piemonte gli elenchi degli esercenti depositi per la vendita
allingrosso e quelli degli esercenti depositi per la diretta somministrazione
dei prodotti petroliferi adulterati per lagricoltura, che abbiano ottenuto
il rinnovo della licenza per il nuovo anno, indicando per primi tutti i
distributori C.A.P., C.A.I. e, successivamente, gli altri distributori
della provincia, tutti disposti in ordine alfabetico di Comune e nellambito
dello stesso Comune anche di località.
A fianco di ciascun nominativo dellesercente intestatario della licenza,
anche se provvisoria, dovranno essere indicati i seguenti dati: esatta
ubicazione del deposito, tipi di carburante in distribuzione, capacità
complessiva e per ogni singolo tipo espressa esclusivamente in metri cubi.
Di ogni eventuale successiva variazione o aggiornamento dei dati sopra
richiesti dovrà essere data tempestiva comunicazione al Settore Carburanti
Agricoli Agevolati della Regione Piemonte.
Tali operazioni potranno avvenire anche tramite il sistema informatico.
5) Registrazioni mensili dei prelevamenti di prodotti petroliferi per lagricoltura.
Le registrazioni mensili devono essere effettuate dagli Uffici U.M.A. Provinciali
sul sistema informatico tenuto conto del contenuto dei fogli gialli dei
registri inviati dai distributori, che devono avere cura di spedirli entro
il 5 di ogni mese ai suddetti uffici U.M.A.
La registrazione dei prelevamenti dovrà essere effettuata entro e non oltre
il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce, terminate le
registrazioni informatiche, sarà cura di ogni Ufficio U.M.A. apporre lasterisco
accanto al totale provinciale, in modo da consentire al Settore Carburanti
Agricoli Agevolati della Regione Piemonte di rilevare i dati ed inviarli
al Ministero Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
UTENTI MOTORI AGRICOLI
13/06/2000