Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000

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APPALTI

 

Azienda speciale servizi socio-assistenziali - - Pensionato per Anziani “Casa del Sorriso” - Andorno Micca (Biella)

Bando di gara mediante pubblico incanto - procedura: articolo 21, commi 1 e 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 - criterio: prezzo più basso mediante offerta di prezzi unitari - lavori di adeguamento normativo e di ampliamento della struttura ospitante la casa di riposo. 2° lotto: opere per la messa in esercizio dei nuovi volumi realizzati

Azienda speciale servizi socio-assistenziali - Pensionato per Anziani “Casa del Sorriso” Via Lojodice, 12 - Telefono 015.472720 - telefax 015.472807

Titolo primo - indicazioni di cui all’allegato “L” al regolamento (d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

1. Stazione appaltante: Azienda Speciale “Casa del Sorriso” via Lojodice n. 12 C.a.p. 13811 Andorno Micca (provincia di Biella); telefono 015.472720, telefax 015.472807

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi degli articoli 69, 70, 71, 72, 73, primo comma, lettera c), 76 e 77, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, in quanto applicabili, e dell’articolo 21, commi 1 e 1-bis, legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.

3. Luogo, descrizione, natura ed importo dei lavori, oneri per la sicurezza, forma del contratto:

3.1. luogo di esecuzione: Andorno Micca (BI), via Lojodice 12;

3.2. descrizione: lavori di adeguamento normativo e di ampliamento della struttura ospitante la casa di riposo. 2° lotto: opere per la messa in esercizio dei nuovi volumi realizzati.

3.3. categoria prevalente dei lavori: Opere edili e opere connesse; categoria «OG1»;

3.4. importo dell’appalto:


a    esecuzione dei lavori    Lire    1.712.000.000    (Euro 884.174,21)
b    oneri per la sicurezza    Lire    38.000.000    (Euro 19.625,36)
a+b    Importo complessivo dell’appalto:    Lire    1.750.000.000    (Euro 903.799,57)


3.5. gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza indicati al punto 3.4, lettera b), non sono soggetti a ribasso;

3.6. lavorazioni scorporabili o subappaltabili:


Lavori di    Categoria    Lire    Euro    % sul totale

1    Opere edili e opere
    connesse    OG1 Prevalente    1.288.845.000    665.632,89    73,65
2    Impianti idrico-sanitario
    e riscaldamento    OG11 Scorporabile    241.155.000    124.546,16    13,78
3    Impianti elettrici    OG1 OG11 Scorporabile    220.000.000    113.620,52    12,57


3.7. modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:

a corpo e a misura ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge n. 109 del 1994, degli articoli 326 e 329 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, e dell’articolo 45, commi 6 e 9, del d.P.R. n. 554 del 1999, come segue:


a corpo    Lire    618.205.000    (Euro 319.276,24)
a misura    Lire    997.369.435    (Euro 515.098,33)
ad economia    Lire    96.425.565    (Euro 49.799,65)
oneri sicurezza a corpo    Lire    38.000.000    (Euro 19.625,36)


4. Termine per l’esecuzione dei lavori: 560 (cinquecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

5. Disponibilità degli atti: gli atti di gara, gli elaborati grafici, il capitolato speciale di appalto e tutti gli atti che compongono il progetto esecutivo, compreso il computo metrico, sono disponibili presso l’ufficio direzione della stazione appaltante, nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 10 alle ore 12, fino al termine ultimo per la presentazione delle offerte; è possibile acquistarne una copia, fino a sei giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso lo stesso ufficio, previo pagamento di lire 1.000.000 (unmilione) (euro 516,46), mediante versamento su c/c bancario - Biverbanca Ag. Di Andorno Sagliano n. 120170 (ABI 06090 - CAB 44730) intestato all’Azienda Speciale “Casa del Sorriso”; a tal fine gli interessati ne devono fare prenotazione a mezzo fax inviato alla stazione appaltante, 6 giorni prima della data del previsto ritiro; la lista delle categorie delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta («lista»), può essere ritirata gratuitamente presso l’ufficio e negli orari stabiliti per l’accesso al progetto di gara.

6. Termine, indirizzo, modalità di presentazione delle offerte, data di inizio della gara:

6.1. termine: le offerte devono essere presentate inderogabilmente e a pena di esclusione entro le ore 12,00 di lunedì 2 ottobre 2000;

6.2. indirizzo: le offerte devono indirizzate alla stazione appaltante, all’indirizzo di cui al numero 1;

6.3. modalità: le offerte devono essere presentate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero direttamente a mano all’ufficio protocollo della stazione appaltante che rilascerà ricevuta;

6.4. esame delle offerte: prima seduta pubblica alle ore 9,00 di martedì 3 ottobre 2000;

presso l’ufficio direzione della stazione appaltante; eventuale seconda seduta pubblica per la verifica dei requisiti e l’apertura delle offerte il giorno lunedì 30 ottobre 2000 alle ore 9,00 presso la medesima sede;

6.5. l’offerta e tutta la documentazione vanno redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata nella stessa lingua;

6.6. l’offerta, debitamente sottoscritta, è redatta con le modalità di cui al successivo numero 13;

6.7. l’offerta deve essere inserita in apposita busta, la quale deve recare all’esterno l’indicazione del concorrente, del lavoro per il quale è presentata l’offerta e la data prevista per l’inizio delle operazioni di gara;

6.8. la busta dell’offerta, unitamente alla documentazione di cui al Titolo secondo, Capo 1, devono essere inserite in apposito plico di invio il quale deve recare all’esterno l’intestazione del mittente con il relativo indirizzo, le indicazioni relative all’oggetto dei lavori posti in gara nonché il giorno dell’espletamento della medesima;

6.9. i lembi di chiusura del plico di invio e della busta interna dell’offerta essere incollati, sigillati con ceralacca e ciascuno recante una controfirma o una sigla autografa, anche se non leggibile; per lembi di chiusura del plico e della busta dell’offerta sui quali è obbligatoria l’apposizione della ceralacca e la controfirma o sigla, si intendono quelli chiusi manualmente dopo l’introduzione del contenuto e non quelli chiusi meccanicamente in sede di fabbricazione.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo numero 10, ovvero soggetti muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 109 del 1994, e, in particolare

8.1. cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale dei lavori da appaltare, costituita, in alternativa:

a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico presso la tesoreria della stazione appaltante c/c bancario - Biverbanca Ag. Di Andorno Sagliano n. 120170 (ABI 06090 - CAB 44730) intestato all’Azienda Speciale “Casa del Sorriso”;

b) da fideiussione bancaria o assicurativa, con i requisiti di cui all’articolo 30, commi 1 e 2-bis della legge n. 109 del 1994 e, in particolare, con validità per almeno 180 (centoottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

8.2. la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenente l’impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria;

8.3. la stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, commi 2 e 2-bis, della legge n. 109 del 1994;

8.4. all’aggiudicatario è richiesta un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione per una somma assicurata non inferiore a Lire 1.750.000.000 (euro 903.799,57) e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi con un massimale non inferiore a Lire 968.135.000 (Euro 500.000);

8.5. gli importi della cauzione provvisoria di cui al punto 8.1 e della garanzia fideiussoria di cui al punto 8.3 sono ridotti al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, purché tali certificazioni o dichiarazioni siano coerenti con la categoria prevalente dei lavori.

9. Finanziamento dei lavori e modalità di pagamento:

9.1. i lavori sono finanziati interamente con mutuo Cassa DD.PP. - Roma;

9.2. i pagamenti avvengono con le modalità previste dall’articolo 22 del capitolato speciale d’appalto mediante stati di avanzamento al raggiungimento di un importo a credito netto, comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza e con ritenuta di garanzia dello 0,50% pari ad un importo non inferiore a Lire 80.000.000 (Euro 41.316,55);

9.3. trova applicazione l’articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994;

9.4. è esclusa ogni revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

10. Soggetti ammessi alla gara: ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 109 del 1994, imprese singole, riunite o consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge n. 109 del 1994 e degli articoli 93 e seguenti del d.P.R. n. 554 del 1999, concorrenti con sede in altri stati dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000.

11. Requisiti dei concorrenti:

11.1. di ordine generale: come previsti nel Titolo secondo, Capo 1, numero 1, del presente bando;

11.2. requisiti di ordine speciale o capacità di carattere economico e tecnico: come previsti nel Titolo secondo, Capo 1, numero 2, del presente bando, in conformità all’articolo 3, o, in alternativa, all’articolo 31 del d.P.R. n. 34 del 2000.

12. Termini per la validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di inizio dell’esperimento della gara.

13. Criterio di aggiudicazione:

13.1. offerta del prezzo più basso espresso mediante indicazione del ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, compilata sull’apposito modulo (lista) fornito dalla stazione appaltante, con marca da bollo apposta sull’ultimo foglio; il concorrente indica i prezzi unitari, in cifre ed in lettere, offerti per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro e, nella colonna successiva, i prodotti delle quantità indicate sulla lista, eventualmente rettificate dal concorrente in modo inequivocabile e visibile, per i prezzi unitari offerti; in calce alla lista il concorrente indica inoltre il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, e la percentuale di ribasso risultante offerta. In applicazione dell’articolo 90, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999:

a) i prezzi unitari offerti dal concorrente sulla lista, trattandosi di appalto di lavori “a corpo e misura”, per la parte di lavori “a corpo” non hanno alcun effetto negoziale e l’importo complessivo della parte di lavoro “a corpo”, anche se determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; allo stesso modo non hanno alcun effetto negoziale le quantità indicate sulla lista che hanno effetto al solo fine dell’aggiudicazione, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stazione appaltante sulla lista, la sua eventuale integrazione, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi; per la parte di lavori “a misura” gli stessi prezzi unitari offerti dal concorrente valgono quali prezzi contrattuali;

b) la lista è a disposizione gratuitamente presso gli uffici della stazione appaltante; è preventivamente autenticata su ogni foglio da parte della stazione appaltante e non può essere utilizzata una lista priva, anche su un solo foglio, della preventiva autentica;

c) la lista, anche se in più fogli, è sottoscritta su ciascuno di essi dal concorrente con potere di rappresentanza e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte;

d) i prezzi unitari sono offerti e applicati solo alle voci dei lavori e in quanto tali indicati nella lista e non agli oneri per i piani di sicurezza, in relazione ai quali i prezzi stabiliti dalla stazione appaltante sono fissi e invariabili;

e) prezzi unitari, l’offerta complessiva e la percentuale di ribasso sono espressi in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere;

13.2. qualora risultino migliori due offerte uguali si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;

13.3. non sono ammesse offerte pari all’importo a base d’appalto od offerte in aumento rispetto alla stesso importo;

13.4. si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

13.5. sono considerate anomale le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all’unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media;

si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte considerate anomale, purché in presenza di almeno cinque offerte valide, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, primo, quarto e quinto periodo, legge n. 109 del 1994; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede all’esclusione automatica ma la stazione appaltante ha la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

13.6. importo a base di gara, ribasso, e prezzi unitari, sia per quanto previsto negli atti di gara che nell’offerta del concorrente, non riguardano mai gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5 del presente bando.

13.7. il calcolo dell’anomalia è effettuato utilizzando esclusivamente le percentuali di ribasso; in ogni caso non sono considerati gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5 del presente bando;

14. Varianti: non sono ammesse offerte parziali o in variante.

15. Altre informazioni:

a) non sono ammessi soggetti privi dei requisiti di cui all’articolo 75 del d.P.R. n. 554 del 1999 e alla legge n. 68 del 1999;

b) non sono ammessi soggetti fra di loro in situazione di controllo che abbiano presentato offerte concorrenti ovvero concorrenti che intendano partecipare in forma singola e in forma associata ovvero associati in più raggruppamenti;

c) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro o in lire italiane adottando il valore dell’Euro;

d) gli eventuali subappalti sono disciplinati dalle nome vigenti, con particolare riguardo all’articolo 18 della legge n. 55 del 1990;

e) l’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede la stazione appaltante;

f) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 109 del 1994;

g) tutti gli importi citati negli atti di gara si intendono I.V.A. esclusa;

h) tutti i pagamenti sono fatti in Euro qualora l’aggiudicatario abbia avanzato tale richiesta in sede di offerta; diversamente l’aggiudicatario può chiedere in qualsiasi momento che i pagamenti siano fatti in Euro e tale opzione è irrevocabile.

16. Pubblicazione: il presente bando non è soggetto alla pubblicità comunitaria.

Titolo secondo - Requisiti per la partecipazione, documentazione da allegare, verifiche.

Capo 1. - Requisiti per la partecipazione e documentazione da inserire nel plico.

1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle cause di esclusione dalla gara: una dichiarazione o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente o, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente:

1.1. attesta l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 75, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999 e, in particolare:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che non vi è alcun procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

c) che non esistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla loro affidabilità morale e professionale, né a carico degli stessi soggetti ancorché cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando;

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 10 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’articolo 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415;

e) che non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

g) che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito;

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

1.2. dichiara l’iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività;

1.3. dichiara che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto all’impresa concorrente, ai sensi dell’articolo 10, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994;

1.4. ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999:

a) nel caso l’impresa abbia meno di 15 dipendenti: dichiara il numero complessivo dei dipendenti;

b) nel caso l’impresa abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000: dichiara il numero complessivo dei dipendenti e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;

c) nel caso l’impresa abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;

1.5. ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999, per le imprese di cui al precedente punto 1.4, lettera c) (imprese con almeno 15 dipendenti che abbiano effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero imprese con più di 35 dipendenti), deve essere allegata apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti in data non anteriore a sei mesi, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge n. 68 del 1999, pena l’esclusione.

2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico:

2.1. attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, in corso di validità, ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000, per le categorie e le classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare, in particolare per la categoria «OG1» prevalente e per un importo di classifica non inferiore alla III (Lire 2.000.000.000), oppure per una o più di una delle categorie scorporabili per gli importi di classifica che, aumentati di un quinto, non siano inferiori all’importo dei lavori di ciascuna delle medesime categorie scorporabili e, contemporaneamente, per la categoria prevalente per un importo di classifica che, aumentato di un quinto, non sia inferiore all’importo totale dei lavori diminuito dell’importo dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili per le quali è posseduta la relativa qualificazione; sono fatte salve le norme relative alle associazioni temporanee di imprese e ai consorzi;

2.2. in alternativa all’attestazione di cui al punto 2.1, una dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 31 del d.P.R. n. 34 del 2000, con riferimento all’ultimo quinquennio documentabile antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore a quanto previsto dalla norma citata:

a) cifra d’affari in lavori, derivante da attività diretta e indiretta dell’impresa, determinata ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 34 del 2000, in misura non inferiore a 1,75 volte l’importo totale dei lavori da appaltare;

b) esecuzione di lavori nella categoria «OG1» prevalente prevista dal presente bando di gara, in misura non inferiore al 40% dell’importo totale dei lavori da appaltare;

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore a un valore pari al 15% della cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi della precedente lettera a) qualora di tale costo almeno il 40% sia stato sostenuto per il personale operaio, ovvero, in alternativa, non inferiore a un valore pari al 10% della cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi della precedente lettera a), qualora di tale costo almeno l’80% sia stato sostenuto per il personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;

d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore al 1% della cifra d’affari in lavori di cui alla precedente lettera a) costituito da ammortamenti reali e canoni di locazione finanziaria per almeno la metà del predetto valore richiesto. L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata; l’ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

3. Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico:

3.1. cauzione provvisoria di cui al Titolo primo, numero 8;

3.2. dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999;

3.3. dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni, si intendono subappaltare o concedere in cottimo;

3.4. le indicazioni dei consorziati, l’atto di impegno a conferire mandato irrevocabile ovvero l’atto di costituzione per i consorzi o le associazioni temporanee ai sensi del Titolo terzo, numeri 1, 2 e 3.

3.5. dichiarazione di presa d’atto che le indicazioni delle voci e delle quantità riportate sulla lista, in relazione alle opere e ai lavori a corpo, non hanno effetto sull’importo complessivo dell’offerta a corpo che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della legge n. 109 del 1994, dell’articolo 326, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F e dell’articolo 90, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 554 del 1999.

4. Disposizioni sulle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti:

4.1. le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del presente titolo sono rilasciate ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 15 del 1968 e del d.P.R. n. 403 del 1998, in carta libera con sottoscrizione autenticata ovvero, in alternativa, allegando fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare specificatamente, a pena di esclusione, i singoli punti indicati; possono essere verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, ferme restando le sanzioni penali di cui all’articolo 26 della legge n. 15 del 1968, comportano l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazione non veritiera;

4.2. le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera b) e lettera c), devono essere presentate:

a) dal titolare per le imprese individuali,

b) da tutti i soci ovvero a tutti i soci accomandatari per le società di persone,

c) da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali,

d) in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati,

e) dal procuratore generale o speciale o dall’institore qualora la richiesta o l’offerta siano presentate da uno di questi;

4.3. le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera c), devono essere riferite anche ai soggetti di cui al punto 4.2, lettere a), b), c), e d), cessati dalla carica da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, con riferimento a sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta, emesse dopo il 28 luglio 2000;

4.4. in caso di associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E, le dichiarazioni di cui al presente titolo, numeri 1 e 2, devono essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa associata o consorziata in relazione al proprio grado di partecipazione e, per quanto riguarda le dichiarazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3, con riferimento ai soggetti ivi indicati e appartenenti a ciascuna impresa associata o consorziata;

4.5. le dichiarazioni di cui al presente titolo sono redatte preferibilmente in conformità ai modelli disponibili presso la stazione appaltante.

5. Verifica e comprova dei requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico:

5.1. i requisiti di cui al numero 2 devono essere comprovati:

a) da parte dei concorrenti sorteggiati pubblicamente prima dell’apertura delle buste delle offerte, in numero pari al 20 per cento (arrotondato all’unità superiore) dei concorrenti ammessi;

b) da parte dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria nel caso l’aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria non siano stati sorteggiati in precedenza;

5.2. gli stessi requisiti di cui al numero 2, devono essere comprovati entro il termine perentorio prescritto con richiesta fattane dalla stazione appaltante, non inferiore a 10 giorni dalla data della richiesta; è pertanto necessario che ogni concorrente predisponga la relativa documentazione per la eventuale presentazione nei casi di sorteggio, aggiudicazione o classificazione in seconda posizione nella graduatoria; non sono ammesse proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel reperimento della documentazione ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti; qualora la documentazione non pervenga entro il termine perentorio prescritto, non sia idonea o non confermi quanto dichiarato, il concorrente è escluso e la stazione appaltante, fatti salvi i diversi provvedimenti, incamera la cauzione provvisoria ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater, legge n. 109 del 1994;

5.3. non si procede a verifica per i soggetti in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A.

Capo 2. - Documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale (concorrenti sorteggiati e primi due classificati).

1. La documentazione da trasmettere alla stazione appaltante, a comprova dei requisiti, è costituita come segue:

1.1. per tutti i soggetti: da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero copie autenticate, che la stazione appaltante valuta alla luce delle corrispondenze fissate dalla apposita tabella dell’allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000; nel caso il concorrente intende eseguire direttamente le lavorazioni, previste nel bando di gara e che sono appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria, diverse da quella prevalente, l’elenco deve comprendere lavori appartenenti alle suddette categorie di importo adeguato;

1.2. per le società di capitali e le società cooperative:

a) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa ricevuta di presentazione, riguardanti gli ultimi cinque anni disponibili antecedenti la data del bando;

b) da un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi la ripartizione della “cifra d’affari” nelle eventuali varie attività svolte dal concorrente nel caso la nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi dell’articolo 4, della legge n. 15 del 1968 e dell’articolo 2 del d.P.R. n. 403 del 1998, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

c) da un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi il “numero medio dei dipendenti” e la relativa ripartizione per categoria; nel caso che la nota integrativa non riporti questi dati il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi dell’articolo 4, della legge n. 15 del 1968 e dell’articolo 2 del d.P.R. n. 403 del 1998, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o da un consulente del lavoro, che rilevano i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percepenti, dal libro matricola;

d) da un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi gli ammortamenti relativi alle “attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico” e, pertanto, esclusivamente al complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall’essere destinati alla attività di realizzazione di lavori, nel caso che la nota integrativa non riporti tali dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi dell’articolo 4, della legge n. 15 del 1968 e dell’articolo 2 del d.P.R. n. 403 del 1998, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

1.3. per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili: dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli ultimi cinque anni disponibili antecedenti la data del bando;

1.4. per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative e fra imprese artigiane e i consorzi stabili:

a) dalle copie delle dichiarazioni annuali I.V.A. ovvero Modello Unico corredate da relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli ultimi cinque anni disponibili antecedenti la data del bando;

b) da un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi la eventuale ripartizione dell’importo complessivo della “cifra d’affari” nelle varie attività; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 15 del 1968 e dell’articolo 2 del d.P.R. n. 403 del 1998, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; al documento è allegato un prospetto delle fatture relative all’attività di costruzione; la stazione appaltante può verificare la ripartizione attraverso la richiesta di copie autenticate dei documenti di fatturazione;

c) da un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, relativo alla “consistenza dell’organico” e l’eventuale ripartizione del costo dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente, corredato da una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 15 del 1968 e dell’articolo 2 del d.P.R. n. 403 del 1998, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o da un consulente del lavoro, che rilevano i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percepenti, dal libro matricola;

d) da un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi i dati relativi all’ammortamento relativi alle “attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico”, e, pertanto, esclusivamente al complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall’essere destinati alla attività di realizzazione di lavori; nel caso che le dichiarazioni non riportino tali dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi dell’articolo 4, della legge n. 15 del 1968 e dell’articolo 2 del d.P.R. n. 403 del 1998, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

1.5. per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere c) ed e-bis) della legge n. 109 del 1994 e per le società fra imprese riunite dei quali l’unità concorrente o uno dei soggetti dell’unità concorrente fa parte: dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito;

1.6. per tutti i soggetti:

a) dalle copie autenticate degli eventuali contratti di noleggio o di locazione finanziaria relativi alle “attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico”;

b) da un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, relativo all’ammortamento figurativo di cui all’articolo 18, comma 8, del d.P.R. n. 34 del 2000; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi dell’articolo 4, della legge n. 15 del 1968 e dell’articolo 2 del d.P.R. n. 403 del 1998, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

2. La cifra d’affari relativa all’attività diretta è pari:

2.1. per le società di capitali e società cooperative: all’importo della voce A (valore della produzione) somma algebrica degli importi delle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti), A3 (variazione dei lavori in corso di ordinazione) e A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori interni) del conto economico, redatto ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile; nel caso la società svolga una pluralità di attività l’eventuale ripartizione dell’importo della cifra d’affari fra le varie attività è rilevata dai dati indicati nella nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile, punto 10, “ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo la categoria di attività” ovvero dal documento sottoscritto dal legale rappresentante indicante la ripartizione della “cifra d’affari” di cui al punto 1.2, lettera b);

2.2. per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative e fra imprese artigiane, i consorzi stabili: all’importo della voce “volume d’affari Iva” decurtato della voce “cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni” per il periodo che va fino all’esercizio dell’anno 1997; in alternativa, a partire dall’esercizio 1997, la cifra d’affari in lavori è pari alla somma delle voci “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, “variazioni delle rimanenze”, “variazioni dei lavori in corso di ordinazione” e “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” del quadro IQ o RQ (determinazione dell’IRAP) della dichiarazione dei redditi; nel caso la ditta svolga una più attività l’eventuale ripartizione dell’importo della “cifra d’affari” fra le varie attività è rilevata dal documento sottoscritto dal legale rappresentante relativo alla ripartizione dell’importo complessivo della “cifra d’affari” nelle varie attività di cui al punto 1.4, lettera b).

3. La cifra d’affari relativa all’attività indiretta per qualsiasi soggetto, è pari, in proporzione alle quote di partecipazione del soggetto al consorzio o società consortile, riportata nel conto economico dei bilanci dei suddetti consorzi o società.

4. Il costo per il personale dipendente è pari

4.1. per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all’importo della voce costo per il personale del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti per categoria risultante dalla nota integrativa redatta in conformità della articolo 2427 del codice civile, punto 15, ovvero come risultante dal documento sottoscritto dal legale rappresentante relativo al “numero medio dei dipendenti” di cui al punto 1.2, lettera c);

4.2. per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all’importo della voce “totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali” risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei vari anni; la ripartizione di tale voce per categoria è quella risultante dal documento sottoscritto dal legale rappresentante relativo alla “consistenza dell’organico” di cui al punto 1.4, lettera c).

5. L’ammortamento dell’attrezzatura tecnica è pari

5.1. per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all’importo desunto dal conto economico per la parte relativa agli ammortamenti, come risultante dal prospetto predisposto nella nota integrativa ai sensi dell’articolo 2427, punto 2), del codice civile - ovvero all’importo indicato nel documento sottoscritto dal legale rappresentante relativo alle “attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico” di cui al punto 1.2, lettera d), sommato all’importo dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio, nonché degli ammortamenti figurativi come rispettivamente risultanti dalle copie autenticate dei contratti di noleggio e di locazione finanziaria e dalla documentazione di cui al punto 1.6;

5.2. per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all’importo delle voci “ammortamento delle immobilizzazioni materiali” risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei vari anni per la parte relativa agli ammortamenti, come risultante dal documento sottoscritto dal legale rappresentante relativo alle “attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico” di cui al punto 1.4, lettera d), sommati all’importo dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio, nonché degli ammortamenti figurativi come rispettivamente risultanti dalle copie autenticate dei contratti di noleggio e di locazione finanziaria e dalla documentazione di cui al punto 1.6.

6. Altre disposizioni in materia di comprova dei requisiti:

6.1. la stazione appaltante può verificare la ripartizione del costo dei dipendenti attraverso la richiesta di copia autenticata del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o Cassa Edile;

6.2. i concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente nei dodici mesi precedenti la pubblicazione del bando di gara; in tal caso, in sostituzione, i concorrenti devono trasmettere a pena di esclusione una dichiarazione che attesti le suddette condizioni; qualora la documentazione di cui si dichiari il possesso in capo alla stazione appaltante non sia idonea, sia scaduta o sia stata restituita, il possesso dei requisiti si ha come non comprovato.

Titolo terzo - Associazioni temporanee, Consorzi e G.E.I.E.

1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:

1.1. i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109 del 1994 devono presentare una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante;

1.2. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

2. Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:

2.1. unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, indicante, in caso di aggiudicazione:

a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;

c) per le associazioni temporanee, la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire;

d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle mandanti;

2.2. l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l’impegno di cui al punto 2.1.

3. Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti: devono presentare la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi di cui al precedente numero 2.

4. Requisiti delle associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E.: i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica, di cui al Titolo secondo, Capo 1, numero 2, del presente bando, devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati da ciascuna impresa associata o consorziata, in relazione alla propria partecipazione e, in particolare:

4.1. associazioni temporanee e di tipo orizzontale e consorzi, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999:

a) per i concorrenti in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. ciascuna impresa deve presentare la predetta attestazione per la categoria prevalente per una classifica di importo che, aumentata di un quinto, non sia inferiore ad un quinto dell’importo totale dei lavori da appaltare, e la somma delle iscrizioni delle imprese associate, ciascuna aumentata di un quinto, non sia inferiore all’importo totale dei lavori da appaltare;

b) per i concorrenti che non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. i requisiti devono essere posseduti dalla impresa mandataria o da una consorziata capogruppo nelle misure minime del 40% e per la parte rimanente, fino al 100%, dall’impresa mandante o dalle imprese mandanti, se più di una, ciascuna delle quali deve dichiarare i propri requisiti per almeno il 10%;

4.2. associazioni temporanee di tipo verticale ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999:

a) per i concorrenti in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. ciascuna impresa mandante deve presentare la predetta attestazione per la categoria scorporabile della quale intende assumere i lavori, per la classifica di importo che, aumentata di un quinto, non sia inferiore all’importo dei lavori scorporabili che intende assumere; l’impresa capogruppo deve essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. per la categoria prevalente per una classifica di importo che, aumentata di un quinto, non sia inferiore all’importo di tutti i lavori, di qualsiasi categoria, non assunti da alcuna impresa mandante;

b) per i concorrenti che non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. i requisiti devono essere posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ogni impresa mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere nella misura indicata per l’impresa singola; i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da alcuna impresa mandante devono essere posseduti dalla impresa mandataria capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

5. Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi, G.E.I.E.:

5.1. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all’atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all’articolo 12, comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

5.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un’associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara;

5.3. qualora la costituzione dell’associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, le imprese mandanti devono sottoscrivere l’offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge n. 109 del 1994.

Titolo quarto - subappalto.

1. Disciplina del subappalto: ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, dell’articolo 30 del d.P.R. n. 34 del 2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del d.P.R. n. 554 del 1999; tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le seguenti prescrizioni:

1.1. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

1.2. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per i lavori da subappaltare o subaffidare;

1.3. l’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

2. Autorizzazione: il subappalto è consentito solo per le lavorazioni indicate dal concorrente a tale scopo all’atto dell’offerta; l’aggiudicatario, qualora successivamente affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupporti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la quale provvede al rilascio entro trenta giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. In mancanza di indicazioni in sede di offerta il subappalto è vietato.

3. Pagamento dei subappaltatori: i pagamenti dei subappaltatori o cottimisti sono effettuati dall’appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4. Cessione del contratto: vietata a pena di nullità.

Titolo quinto - piani di sicurezza

1. Adempimenti dell’aggiudicatario: obbligo di predisporre e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione:

a) l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

2. Efficacia contrattuale dei piani: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto d’appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

3. Facoltà dell’aggiudicatario: prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione appaltante, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 494 del 1996, il piano di sicurezza e di coordinamento è messo a disposizione di tutti i concorrenti nei modi e nei tempi previsti per tutta la documentazione.

Titolo sesto - cause di esclusione.

1. Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:

a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;

b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;

c) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione dell’impresa concorrente;

d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

2. Sono escluse dopo l’apertura del plico d’invio, le offerte:

a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche una o più d’una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;

b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;

c) mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale;

d) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;

e) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

f) senza l’impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);

g) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna dell’offerta, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;

h) con requisiti economici o tecnici non sufficienti;

i) i cui concorrenti scelti con sorteggio non forniscano, nei termini della richiesta della stazione appaltante, la documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ovvero questa non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994;

l) che non siano accompagnate dalla dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle lavorazioni, resta fisso ed invariabile, ai sensi dell’articolo 90, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999.

Requisiti.

3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte:

a) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell’offerta, o anche su un solo foglio della lista, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;

b) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento;

c) che rechino l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;

d) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata.

e) che non rechino l’indicazione di uno o più prezzi unitari, ovvero che uno o più prezzi unitari siano indicati in cifre ma omessi in lettere ovvero indicati in lettere ma omessi in cifre;

f) che rechino, in relazione all’indicazione in lettere anche di un solo prezzo unitario, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine;

g) redatte su fogli non preventivamente vidimati dalla stazione appaltante.

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;

b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;

c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;

d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell’ordinamento;

Titolo Settimo - Conclusione della procedura di aggiudicazione.

1. Formazione della graduatoria: la gara è aggiudicata al concorrente che abbia effettuato l’offerta che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia individuata ai sensi del bando di gara, Titolo primo, punto 13.5.

2. Aggiudicazione provvisoria: l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

a) all’eventuale verifica dei requisiti ai sensi del Titolo secondo, Capo 1, numero 5 e Titolo secondo, Capo 2;

b) agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al d.P.R. n. 252 del 1998;

c) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appaltante.

3. Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.

4. Obblighi dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario è obbligato

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro i 30 giorni dall’aggiudicazione, o, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni la stessa può essere reperita, nonché, entro lo stesso termine, a sottoscrivere il verbale di cui all’articolo 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999 e a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

b) a costituire entro lo stesso termine la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994; in difetto, ovvero qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini di cui alla lettera a), l’aggiudicazione è revocata, è incamerata la cauzione provvisoria e la stazione appaltante ha la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria;

c) ad iniziare i lavori entro il termine prescritto dal capitolato speciale d’appalto; ai sensi degli articoli 337 e 338 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, i lavori possono essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto;

d) ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale.

5. Subentro del supplente: la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge n. 109 del 1994 per cui in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore:

è interpellato il concorrente secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto avente per oggetto i lavori ancora da eseguire; in caso di fallimento del concorrente secondo classificato è interpellato il terzo classificato.

Titolo Ottavo - Disposizioni finali

1. Informazioni: presso l’ufficio Direzione della stazione appaltante, dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali di lunedì e mercoledì;

2. Responsabile del procedimento: non è nominato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 109/94 e s.m.i.

Andorno Micca, 21 agosto 2000

Il Presidente
Paolo Buscaglia