Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000

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Comune di Cuneo

Decreto n. 81

Il Dirigente del Settore Legale

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 28 giugno 1999 che approva il progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione della piazzuola con cippo e lapide in memoria di Tancredi Duccio Galimberti redatto dal Settore Gestione del Territorio;

- Dato atto che l’approvazione del suddetto progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell’opera stessa ai sensi dell’art. 1 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1;

- Vista la nota in data 25 luglio 2000 Prot. n. 359/S con la quale il Segretario Generale del Comune certifica: che è stato eseguito il deposito presso la Segreteria Generale degli atti occorrenti per iniziare la procedura espropriativa; che è stata effettuata l’affissione dell’avviso di deposito all’Albo Pretorio del Comune dal 30 maggio al 2 luglio 2000 ed inserito nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Cuneo n. 47 del 16 giugno 2000; che nel termine di 15 giorni dalla data di inserzione nel F.A.L. della provincia di Cuneo dell’avviso dell’avvenuto deposito dei prescritti atti presso la Segreteria Generale del Comune, non sono pervenute osservazioni scritte da parte degli espropriandi;

- Visto il piano particellare di esproprio;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 dell’8 agosto 2000;

- Vista la Legge 25 giugno 1865 n. 2359 avente per oggetto “Espropriazioni per causa di utilità pubblica”;

- Vista la Legge 22 ottobre 1971 n. 865, portante norme sulla espropriazione per pubblica utilità, e successive integrazioni e modificazioni;

- Visto l’art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 che trasferisce alle Regioni le competenze in materia di espropriazioni;

- Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successiva di modifica 6.12.1984 n. 61 che delegano ai Comuni le funzioni espropriative;

- Visto l’art. 44 lettera “i” dello Statuto del Comune di Cuneo che attribuisce al Sindaco l’adozione dei provvedimenti in meteria di esproprio nonché i relativi atti preparatori concernenti opere di competenza e di spettanza del Comune;

- Visto l’art. 46, 4° comma, dello Statuto del Comune di Cuneo che conferisce al Sindaco la facoltà di delegare, nell’ambito delle disposizioni di legge, la sottoscrizione di determinati atti ai dirigenti;

- Visto l’art. 51, comma 3, lettera “h” della Legge 8.6.1990 n. 142 come modificato dall’art. 6 della Legge 15.5.1997 n. 127, che attribuisce ai dirigenti gli atti ad essi delegati dal sindaco;

- Vista la delega del Sindaco Prot.n. 16390 del 15 giugno 1999,

decreta

Art. 1 - L’indennità di esproprio da corrispondere a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto ISAIA Antonio nato a (omissis) (proprietario per ½) e ISAIA Maria nata a (omissis) (proprietaria per ½), per l’esproprio dell’area distinta in Catasto Terreni alla Partita n. 21690, Foglio 21, Mappale n. 69 (ex 10/b) di mq. 159, occorrente per l’allargamento e la sistemazione della piazzuola con cippo e lapide in memoria di Tandredi “Duccio” Galimberti, è determinata in Lire 734.580. (Euro 379,39), pari al valore agricolo medio del seminativo irriguo arborato, stabilito ai fini espropriativi, per l’anno 2000, dalla Regione Piemonte per la regione agraria comprendente la provincia di Cuneo.

Art. 2 - I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con il Comune di Cuneo la cessione volontaria dell’area per un prezzo non superiore del 50% dell’indennità provvisoria come sopra determinata. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata e verrà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Nel caso che l’area espropriata sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, fermo restando l’indennità di espropriazione determinata in favore dei proprietari, uguale importo verrà corrisposto al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data di deposito degli atti d’esproprio.

Art. 3 - Sono fissati in uno e due anni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il progetto, i termini entro i quali devono iniziarsi e compiersi sia i lavori che le espropriazioni.

Art. 4 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili; sarà comunicato alla Regione Piemonte, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Cuneo.

Contro di esso sono esperibili ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e entro centoventi giorni dalla notifica.

Cuneo, 28 agosto 2000

Il Dirigente del Settore
Pietro Tassone