Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Piozzo (Cuneo)

Modifica Statuto comunale (Allegato alla delibera del Consiglio Comunale del 23 giugno 2000, n. 13)

Art. 9
ORGANI

1. Sono organi del Comune : il Consiglio, il Sindaco e la Giunta . Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. Il Sindaco è il responsabile dell’ amministrazione ed è il legale rappresentante dell’ Ente. Esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’ azione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 10
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’ intera comunità, determina l’ indirizzo politico - amministrativo, esercita il controllo sulla sua applicazione conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari

2. Impronta l’ azione complessiva dell’ Ente ai principi della democrazia partecipativa, della pubblicità, della trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’ imparzialità.

3. Nell’ adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

5. E’ dotato di autonomia organizzativa e funzionale

6. La presidenza del Consiglio è attribuita al Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce

7. L’ elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

8. L’ attività ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 11
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni dall’ insediamento il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta le linee programmatiche che contemplano le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato amministrativo

2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche e endamenti con le modalità indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 di settembre, il Consiglio provvede a verificare l’ attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale

4. Il Consiglio Comunale può inoltre provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche emerse in ambito locale.

5. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento di rendicontazione generale dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 12
SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L’ attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie o straordinarie d’ urgenza così come individuato nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’ approvazione del bilancio di previsione e/o del conto consuntivo. Tutte le altre sono straordinarie.

3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco secondo le norme regolamentari.

4. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni di presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

7. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Sindaco neo eletto.

Art. 13
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, Commissioni Consultive Permanenti, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Le materie di competenza , i poteri, le forme di pubblicità dei lavori, la nomina, la composizione ed il funzionamento di dette Commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. La presidenza delle Commissioni, con funzioni di garanzia e di controllo, viene attribuita ai Consiglieri appartenenti al gruppo di opposizione.

4. I componenti delle Commissioni hanno la facoltà di farsi assistere da esperti.

5. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può istituire Commissioni Speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

6. Per la costituzione delle Commissioni Speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le precedenti norme.

7. Con l’ atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

Art. 14
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità, alla quale costantemente risponde, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

3. Nell’ adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

4. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.

5. E’ esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall’ adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.

6. E’ parimenti esente da responsabilità, conseguente all’ adozione di un provvedimento deliberativo, il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

7. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall’ art. 58, legge 8 giugno 1990, n. 142, e s.m.i., nonché dalla legge n. 20/1994, e s.m.i.

8. L’ elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

9. I Consiglieri comunali entrano in carica all’ atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell’ organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

10. Nella prima adunanza successiva all’ elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l’ osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modifiche ed integrazioni (s. m. i.), procedendo alla loro immediata surrogazione.

11. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l’ elezione di colui che, nella medesima lista, ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell’ insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, e s.m.i..

12. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta indirizzata al presidente del consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l’ ufficio protocollo del Comune.

13. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

14. Le dimissioni sono irrevocabili si dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio Comunale, deve avvenire entro, e non oltre, 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

15. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio Comunale

16. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell’ avvenuto accertamento dell’ assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell’ art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l’ avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20 (venti) dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio Comunale esamina, e delibera, tenuto adeguatamente conto delle eventuali cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

17. La surrogazione dei consiglieri decaduti, o rimossi, dalla carica, ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento

dell’ insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità per il soggetto surrogante.

18. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dei comizi elettorali e l’ insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

19. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto, nelle elezioni, il maggior numero di voti. Il consigliere anziano può rinunciare a detta carica in qualsiasi momento. In questo caso viene sostituito, con apposita delibera del consiglio comunale, dal consigliere che dopo di lui ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di voti. Il consigliere anziano sottoscrive, assieme al sindaco ed al segretario, i verbali delle deliberazioni consiliari e, in sua assenza, viene sostituito dal consigliere che dopo di lui ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di voti.

Art. 15
FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento e dalla legge. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze (*), secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco su singole questioni.

2. Per l’ espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende e da Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale vengono recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

(*) la parola “INTERPELLANZE” è stata annullato dal CO.RE.CO. con ordinanza del 5 luglio 2000, n. 3848/2439/5.6.

Art. 16
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti di lista.

2. il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e gestione amministrativa. Collabora con il Sindaco nel governo della comunità improntando la propria azione ai principi della trasparenza e dell’ efficienza.

2. Le competenze della Giunta Comunale sono disciplinate dalla legge.

Art. 18
COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da 2 (due) Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’ incarico uno o più Assessori provvedendo, contestualmente, alla nomina dei sostituti.

Art. 19
ELEZIONI E PREROGATIVE

1. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori scelti tra i componenti il Consiglio Comunale.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica e lo status sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2 non possono far parte della Giunta contemporaneamente gli ascendenti, i discendenti, l’ adottante e

l’ adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

Art. 20
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singolo componenti.

2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta

3. Il Sindaco dirige e coordina l’ attività della Giunta e assicura l’ unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ma, a discrezione del Sindaco, possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dipendenti del comune, cittadini, personalità o esperti al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio sugli argomenti in discussione.

5. Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Art. 21
ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale compie gli atti che non siano riservati al Consiglio Comunale o non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale, del Direttore Generale, se nominato, e dei Responsabili dei Servizi.

Art. 22
VERBALI DI DELIBERAZIONE

1. Le deliberazioni della Giunta sono assunte, di regola, con votazione palese. Vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone qualora venga esercitata una facoltà discrezionale basata sull’ apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell’ attività svolta.

2. La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è curata dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute qualora versi in situazione di incompatibilità. In tal caso il segretario viene sostituito, dall’ Assessore più giovane di età presente.

3. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Vicesindaco o, in sua assenza, dall’ Assessore più anziano di età tra i presenti.

Art. 23
IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’ attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’ elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

4. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza, e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all’ ufficio.

Art. 24
ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il sindaco:

1.1. ha la rappresentanza generale dell’ Ente;

1.2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’ attività politico - amministrativa del Comune

1.3. coordina l’ attività dei singoli Assessori

1.4. può sospendere l’ adozione di specifici atti concernenti l’ attività amministrativa dei singolo Assessori per sottoporli all’ esame della Giunta.

1.5. ha la facoltà di delega

1.6. promuove ed assume iniziative per concludere, unitamente alla Giunta, accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge

1.7. convoca i comizi per i referendum consultivi

1.8. adotta le ordinanze nei limiti previsti dalla legge

1.9. nomina e revoca il Segretario Comunale

1.10. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore Generale

1.11. nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta professionalità

1.12. nomina i rappresentanti del Comune presso Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale

Art. 25
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

1.1. acquisisce direttamente presso gli uffici ed i servizi informazioni ed atti anche riservati;

1.2. promuove, direttamente o tramite il Segretario Comunale o i Responsabili dei Servizi, indagini e verifiche amministrative sull’ intera attività del Comune

1.3. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune

1.4. dispone l’ acquisizione di atti, documenti, ed informazioni preso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni appartenenti all’ Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

Art. 26
UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco:

1.1. sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandategli dalla legge in materia elettorale e statistica

1.2. sovrintende alla emanazione degli atti che sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine pubblico, di sanità e di igiene pubblica

1.3. sovrintende allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli per legge

1.4. sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare alla sicurezza e all’ ordine pubblico informandone il Prefetto

Art. 27
VICESINDACO E DELEGATI DAL SINDACO

1. Il Sindaco, con il decreto di nomina della Giunta, individua tra i componenti della medesima il Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento e negli altri casi di legge

3. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall’ Assessore anziano, tale essendo il più anziano di età tra i componenti le Giunta Comunale presenti in quel frangente

SEZIONE II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 28
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all’ apposito albo

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ ufficio di segretario comunale

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva

4. Le incompatibilità con l’ ufficio di Segretario Comunale sono stabilite dalla legge

5. Può essere nominato Responsabile dei Servizi o degli Uffici

6. Può essere nominato Direttore Generale secondo le norme di legge e le procedure del presente statuto

Art. 29
FUNZIONI ATTRIBUITE
AL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, nell’ ambito dei principi di cui al precedente articolo,

1.1. sovrintende, vigila e controlla lo svolgimento delle funzioni degli uffici e ne coordina le attività mediante direttive ed ordini

1.2. partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale

1.3. stende i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale

1.4. presta consulenza giuridica agli organi del comune

1.5. roga, nell’ esclusivo interesse del Comune, atti e contratti;

1.6. autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’ interesse dell’ Ente

1.7. svolge le funzioni previste nel regolamento degli uffici e dei servizi e degli altri regolamenti nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco

Art. 30
VICESEGRETARIO

1. Il Sindaco può assegnare la funzione di vicesegretario ad un dipendente in possesso dei necessari requisiti professionali previsti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 31
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dalla legge e dai criteri previsti dal regolamento di organizzazione

2. Il Sindaco può nominare quale Direttore Generale il Segretario Comunale con apposto decreto

3. Compiti e funzioni del Direttore Generale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di organizzazione

Art. 32
PRINCIPI STRUTTURALI DEGLI UFFICI

1. L’ amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

1.1. organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi

1.2. analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché il grado di efficacia dell’ attività svolta da ciascun elemento dell’ apparato

1.3. individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ ambito di autonomia decisionale dei soggetti

1.4. superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici

Art. 33
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’ organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi tenuto anche presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dell’ azione amministrativa.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all’ organizzazione ed alla gestione del personale nell’ ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti

3. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.

Art. 34
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’ organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore Generale, se nominato, e gli organi amministrativi, le relative norme di accesso all’ ufficio di dipendente comunale re le relative incompatibilità

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’ azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo i principi di professionalità e di responsabilità

3. L’ organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo i criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’ apposito regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge contrattuali in vigore.

5. Il regolamento comunale sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l’ altro, le modalità di nomina e le funzioni del Direttore Generale, se nominato, dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, gli incarichi ad alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

Art. 35
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati nell’ ambito della dotazione organica e nominati dal Sindaco con apposito decreto

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli Uffici ed i Servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, se nominato, e secondo le direttive impartite dal Sindaco.

3. I Responsabili, nell’ ambito delle competenze loro attribuite, provvedono alla gestione dell’ Ente ed attuano gli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo adottando provvedimenti a rielevanza esterna quali:

3.1. adozione di determinazioni a contrattare

3.2. stipula dei contratti in rappresentanza dell’ Ente

3.3. approvazione del ruolo tributi

3.4. adozione dei procedimenti d’ appalto di lavori pubblici, forniture e servizi

3.5. adozione dei procedimenti concorsuali

3.6. adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l’ assunzione degli impegni di spesa;

3.7. rilascio di autorizzazioni e concessioni;

4. L’ attività dei Responsabili dei Servizi viene disciplinata dal Regolamento di organizzazione.

Art. 36
INCARICHI ESTERNI

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con le modalità ed i limiti previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione, ha la facoltà di:

1.1. provvedere all’ assunzione, fuori della dotazione organica, del personale ad alta specializzazione qualora tra i dipendenti dell’ Ente non siano presenti analoghe professionalità;

1.2. in caso di vacanza del posto previsto in dotazione organica, o per altri gravi motivi, assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo

Art. 74
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE
COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi, e nello Statuto stesso, entro i 120 (centoventi) giorni successivi all’ entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 4, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente.

4. Non possono essere disposte revisioni dello Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 75
ORDINANZE

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti generali e comunali i Responsabili degli Uffici e dei Servizi emettono ordinanze ordinarie imponendo, con tali provvedimenti, ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

2. Nelle materie di competenza il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, adotta, motivate ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità dell’urgenza e dell’ interesse pubblico.

3. Le ordinanze straordinarie o contingibili ed urgenti devono essere contenute nei limiti richiesti dall’ entità e dalla natura del pericolo a cui si intende ovviare, nel rispetto delle norme costituzionali nonché nei principi generali dell’ ordinamento giuridico. Di regola l’ ordinanza ha la forma scritta e deve essere notificata agli interessati. L’ efficacia di tali provvedimenti deve essere limitata nel tempo in rapporto alle specifiche necessità. Se i destinatai non adempiono all’ ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, il medesimo viene fatto eseguire d’ ufficio con il recupero delle spese sostenute e, ove occorra, con l’ assistenza della forza pubblica. Quando l’ ordinanza abbia carattere individuale deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi all’ albo pretorio.

Art. 76
ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, legge 8 giugno 1990, n. 142, lo Statuto, dopo

l’ espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è

pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’ albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’ Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all’ albo pretorio del Comune.

2. Da tale momento cessa l’ applicazione delle norme transitorie e modificate.