Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000

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Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Accordo di programma per la realizzazione di interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici dei Comuni di: 1. Oglianico; 2. Rivarolo Canavese; 3. Salassa; 4. San Ponso (TO)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Finalità

Ai sensi dell’art. 27 della L. 142/90 e s.m.i. e ai sensi della L.R. n. 4/00 modificata dalla L.R. 5/00 col presente accordo di programma si vogliono realizzare opere ed interventi per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei territori turistici dei Comini aderenti.

Obiettivo primario è la redazione dello studio di fattibilità finalizzato alla verifica preliminare delle potenzialità di sviluppo turistico del contesto locale, in relazione alle risorse ambientali, socio economiche e culturali nel rispetto dello sviluppo turistico sostenibile.

Lo studio di fattibilità deve essere così strutturato:

- analisi dei punti di forza e di debolezza del contesto di riferimento;

- valutazione delle condizioni di mercato della domanda e dell’offerta dei beni e dei servizi turistici prodotti;

- valutazione degli aspetti organizzativi e attuativi (competenze, aspetti istituzionali e autorizzativi, risorse, tempi ecc.);

- valutazione della convenienza economica e sociale;

- valutazione preliminare di impatto ambientale in grado di stimare gli effetti diretti ed indiretti della pianificazione secondo il dettato dell’art. 20 della L.R. 14.12.1998 N. 40 (disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Scopi preminenti sono:

1. la presentazione del dossier di candidatura agli Uffici Regionali entro il 29 agosto 2000;

2. la stesura del Programma Integrato che, sulla base dello studio di Fattibilità, predispone un quadro complessivo degli interventi - pubblici e privati - che si intendono promuovere per lo sviluppo tenendo conto delle peculiarità turistiche proprie del territorio, comprendendo azioni necessarie in materia di controllo degli impatti, della valutazione delle ricadute socio economiche e dell’uso sostenibile delle risorse nel tempo.

L’attuazione in forma associata dei suddetti scopi deve tendere in ogni caso a garantirel’economicità, l’efficienza, l’efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.

Art. 2
Comune Capofila

Per la realizzazione degli scopi, di cui all’art. 1, è individuato un C. Capofila che provvede al coordinamento di tutte le iniziative dei Comuni aderenti.

Il C. Capofila agisce per nome, per conto e in rappresentanza dei Comuni aderenti, adottando gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa e contabile degli obiettivi dell’accordo, previa consultazione dei rappresentanti degli altri Comuni.

In sede di prima applicazione del presente accordo di programma funge da C. Capofila il C. di Rivarolo C.se (To) salvo successive modifiche che saranno adottate dalla Consulta dei Sindaci di cui al successivo art. 5.

Art. 3
Finanziamenti

Su iniziativa del Sindaco del Comune di Rivarolo Canavese, Ente Promotore, in virtù delle deleghe rilasciate dai Comuni interessati, sarà inoltrata richiesta di contributo alla Regione Piemonte - entro il 29 agosto 2000 - previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 24.1.2000 e s.m.i..

I Comuni aderenti, con la sottoscrizione del presente accordo, cedono irrevocabilmente al C. di Rivarolo C.se le quote contributive eventualmente assegnate dalla Regione, autorizzando la stessa Regione ad accreditare detti contributi direttamente e senza altre formalità al Comune Capofila.

Nel caso in cui la Regione Piemonte non proceda all’erogazione del contributo il punto 2 capoverso 4 dell’art. 1 dell’A.diP. e la gestione amministrativa e contabile degli anni 2001 e 2002 dell’A.diP automaticamente non avranno esecuzione, fatta salva la volontà della Consulta dei Sindaci di proseguire l’accordo in modi e tempi diversi.

Art. 4
Spese

Le spese di gestione ordinarie - includendo la redazione dello studio di fattibilità - per ciascun Comune sono pari ad una quota fissa di L. 1.000.000 (un milione) pari ad Euro 516.45, salvo successive modifiche da parte della Consulta dei Sindaci.

Ogni Ente attribuisce al C. di Rivarolo C.se la quota a suo carico così come di seguito indicato:

a) assunzione formale dell’impegno di spesa da parte dell’Organo competente sul Bilancio 2000 di L. 1.000.000= da trasferire al Comune Capofila entro il 30.10.2000;

b) assunzione dell’impegno di spesa dell’Organo competente sui Bilanci di Previsione 2001/2002 per l’ammontare che la Consulta dei Sindaci - nelle sedute da tenersi entro e non oltre il 30.9.2000 per l’anno 2001 e il 30.9.2001 per l’anno 2002 - valutate le circostanze stimerà opportuno definire. Le quote annuali, fissate dalla Consulta, dovranno essere versate al C. di Rivarolo da ciascun Ente entro il 30.6.2001 ed entro il 30.6.2002.

c) Il Comune Capofila provvederà a rimettere a ognuno dei Comuni apposito rendiconto di spesa entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di versamento.

Art. 5
Consulta dei Sindaci

Per l’esame degli interventi e programmi di intervento di cui all’art. 1 è istituita la Consulta dei Sindaci degli Enti aderenti, la quale si riunisce presso il Comune capofila e decide a maggioranza dei componenti presenti sui seguenti argomenti:

1 - Programmazione degli interventi e dei programmi di intervento da realizzare nell’ambito delle finalità di cui all’art. 1

2 - Modifiche e variazioni al presente Accordo di Programma.

3 - Decisione sulle richieste di adesione da parte di altri Enti, diversi da quelli previsti all’accordo presente, sia pubblici che privati.

4 - Variazioni inerenti la quota di adesione versata da ciascun Ente.

5 - Valutazione degli incarichi esterni per l’esecuzione degli atti tecnici e professionali inerenti gli obiettivi di cui all’art. 1.

6 - Vigilanza sull’adempimento dell’Accordo di Programma.

La convocazione della Consulta è disposta dal Sindaco del Comune Capofila, ovvero su richiesta di due componenti.

Per la partecipazione è ammessa la delega del Sindaco ad un Assessore.

Art. 6
Recesso ed Arbitrato

Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza dell’accordo di cui all’art. 8 e comunque non prima dei sei mesi dalla stipula, il diritto di recesso unilaterale, mediante l’adozione di un provvedimento dell’Organo competente.

Il recesso è operativo a decorrere dai 60 giorni successivi al provvedimento di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell’Ente recedente le spese sino alla data di operatività del recesso stesso.

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta da un collegio arbitrale, in conformità al Regolamento di arbitrato dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato.

Art. 7
Disposizioni generali

Per tutto quanto non disposto nel presente Accordo di Programma si osservano le vigenti disposizioni di Legge in materia.

Art. 8
Durata

Il presente Accordo di Programma ha durata biennale a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R. ai sensi dell’art. 27, comma 4, della Legge 142/90 e produrrà i suoi effetti allorchè sarà sottoscritto da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni aderenti.

Rivarolo Canavese, 11 agosto 2000

C. Capofila Rivarolo Canavese
Il Sindaco
Edoardo Gaetano

Comune di Oglianico
Il Sindaco
Mario Vaccarone

Comune Salassa
Il Sindaco
Domenico Bianchetta

Comune San Ponso
Il Sindaco
Domenico Martinetto