Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 35

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Comune di Volvera (Torino)

Statuto comunale

Indice

Titolo I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Albo pretorio

Art. 6 Stemma e gonfalone

Art. 7 Consiglio comunale dei ragazzi

Titolo Il ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Organi

Art. 9 Consiglio comunale

Art. 10 Competenze e attribuzioni

Art. 11 Sessioni e convocazioni

Art. 12 Commissioni

Art. 13 Linee programmatiche di mandato

Art. 14 Attribuzione delle commissioni

Art. 15 Consiglieri

Art. 16 Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 17 Mozioni di sfiducia

Art. 18 Gruppi consiliari

Capo II GIUNTA COMUNALE

Art. 19 Giunta comunale

Art. 20 Nomina

Art. 21 Composizione

Art. 22 Funzionamento della Giunta

Art. 23 Attribuzioni

Art. 24 Deliberazioni degli organi collegiali

Capo III IL SINDACO

Art. 25 Sindaco

Art. 26 Attribuzioni di amministrazione

Art. 27 Attribuzioni di vigilanza

Art. 28 Attribuzioni di organizzazione

Art. 29 Poteri sostitutivi

Art. 30 Dimissione e impedimento permanente del Sindaco

Titolo llI ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I SEGRETARIO COMUNALE

Art. 31 Segretario comunale

Capo Il DIRETTORE GENERALE

Art. 32 Direttore generale

Art. 33 Compiti del direttore generale

Art. 34 Funzioni del direttore generale

Capo III UFFICI

Art. 35 Principi strutturali ed organizzativi

Art. 36 Struttura

Art. 37 Personale

Art. 38 Responsabili dei servizi

Titolo IV SERVIZI

Art. 39 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 40 Azienda speciale

Art. 41 Istituzione

Art. 42 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo V CONTROLLO INTERNO

Art. 43 Principi e criteri

Art. 44 Revisione economico-finanziaria

Titolo VI FORME ASSOCIATIVE

Capo I FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 45 Principi generali

Ari. 46 Convenzioni

Art. 47 Consorzi

Art. 48 Accordi di programma

Titolo VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 49 Partecipazione

Capo I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50 Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 51 Procedimenti ad istanza di parte

Art. 52 Procedimenti a impulso di ufficio

Art. 53 Determinazione del contenuto dell’atto

Capo Il MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 54 Consultazioni

Art. 55 Istanze

Art. 56 Petizioni

Art. 57 Proposte

Capo III ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 58 Principi generali

Art. 59 Associazioni

Art. 60 Organismi di partecipazione

Art. 61 Incentivazione

Art. 62 Partecipazione alle commissioni

Capo IV REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 63 Referendum

Art. 64 Effetti del referendum

Art. 65 Diritto di accesso

Art. 66 Diritto di informazione

Capo V DIFENSORE CIVICO

Art. 67 Nomina

Art. 68 Incompatibilità e decadenza

Art. 69 Funzioni

Art. 70 Mezzi e prerogative

Art. 71 Rapporti con il Consiglio

Titolo VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 72 Statuto

Art. 73 Regolamenti

Art. 74 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 75 Decreti e ordinanze

Art. 76 Norma finale

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Volvera è Ente locale autonomo con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità operante nel territorio, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

b) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini; la parità giuridica, sociale ed economica della donna;

c) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

d) l’effettività del diritto allo studio ed alla cultura;

e) il sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;

f) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;

g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali.

h) pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati;

i) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, associative, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione o con altri Enti istituzionali sono informati ai principi di cooperazione, nell’ambito delle rispettive competenze e sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Gerbole e Zucche e dalle regioni Bongiovanni e Serafini e altri insediamenti minori, storicamente riconosciuti dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 20.94 confinante con i Comuni di: Orbassano, Rivalta di Torino, Piossasco, Cumiana, Airasca, None.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. In casi eccezionali il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al I° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Volvera e con il seguente stemma: un castello con una torre centrale, merlato alla guelfa, sotto il quale due rami di lauro ricordano il nome dell’antico borgo Laurera “di azzurro, all’albero di lauro di verde, fustato al naturale, nordito nella pianura diminuita di rosso, munito di sei rametti, tre in banda e tre in sbarra, ciascuno con tre foglie poste a ventaglio sulla sommità, e di altra foglia, posta in palo sulla sommità dell’albero, i rametti alternati da quattro ramoscelli, due in banda e due in sbarra, ognuno cimato dalla drupa di nero. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto in lettere maiuscole di nero, INGENIO VIRTUTIQUE DECUS. Ornamenti esteriori da comune”.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, viene esibito il gonfalone comunale così costituito: “drappo di rosso, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento”. Il gonfalone potrà altresì essere utilizzato durante cerimonie in memoria di persone che abbiano dato un significativo contributo in favore del Comune.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati, salvo che la Giunta Comunale ne autorizzi l’uso e la riproduzione ove sussista un pubblico interesse.

Art.7
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha la finalità di familiarizzare i ragazzi con la vita pubblica e con la politica, per favorire una sorta di apprendistato educativo alla cittadinanza; far conoscere ed interessarsi al proprio territorio, far decidere insieme imparando a confrontare le proprie idee con quelle degli altri.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8
Organi

1. Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità locale, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 10
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzione conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Il Consiglio può disporre inchieste nelle materie di competenza comunale quando su proposta di almeno 1/4 dei Consiglieri la stessa venga approvata a maggioranza dei presenti.

7. Il funzionamento del Consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche; il regolamento stabilisce quando il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.

Art. 11
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie d’urgenza.

2. Sono sessioni ordinarie quelle dedicate all’approvazione della linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, riequilibrio di gestione, Piano Regolatore Generale.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. Il Consiglio può essere convocato in seduta di seconda convocazione da tenere almeno due giorni dopo la prima qualora la prima sia andata deserta e le adunanze sono valide se intervengono almeno quattro Consiglieri assegnati.

5. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 12
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti.

2. Nelle altre commissioni comunali (igienico-edilizia, ecc.) deve essere rappresentata la minoranza, fatta salva diversa composizione prevista dalla legge.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano, nel rispetto dell’autonomia dei lavori delle stesse.

Art.13
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 giugno di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 14
Attribuzione delle Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. E’ fatto obbligo a tutti gli uffici del Comune, agli Enti, alle aziende e agli istituti da esso dipendenti, di fornire alle commissioni istituzionali o nominate dal Consiglio comunale tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, qualora il rilascio di tali informazioni non siano in contrasto con norme amministrative civili o penali e siano attinenti ai compiti della commissione.

Art. 15
Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità; la loro posizione giuridica è regolata dalla legge.

2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui siano membri.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute consiliari, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata dal parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 16
Diritti e doveri del Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento’. Ai sensi del presente Statuto si intende per ”giusto procedimento" quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dal pareri tecnici e contabili.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art.17
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 18
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista e i gruppi sono individuati nelle liste.

2. E’ istituita la conferenza dei capigruppo; il regolamento ne disciplina le attribuzioni.

CAPO II
GIUNTA COMUNALE

Art. 19
Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

5. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 20
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 21
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di 6 Assessori di cui uno è investito dalla carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori possono essere scelti tra i Consiglieri, così come possono essere nominati Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 22
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa in modo informale.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art.23
Attribuzioni

1. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, dei funzionari, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Le riunioni di Giunta non sono pubbliche; sugli oggetti delle riunioni deve essere data anche informazione in modo da assicurare la più ampia ed effettiva conoscenza da parte della comunità locale.

3. Con cadenza quindicinale l’elenco dei provvedimenti adottati dalla Giunta comunale deve essere messo a disposizione dei singoli Consiglieri comunali i quali possono richiedere, e in tal caso debbono avere, tutte le informazioni circa lo svolgimento del lavori di Giunta.

Art.24
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la predisposizione della documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

CAPO III
IL SINDACO

Art.25
Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune.

2. Sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità, di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

5. Il Sindaco nomina tra i componenti della Giunta il Vice Sindaco, il quale sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio adottata ai sensi dell’art.15, comma 4 bis, della legge 19.3.1990, n.55, come modificato dall’art.1 della legge 18.1.1992, n.16.

Art.26
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l’attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività dei singoli Assessori per sottoporti all’esame della Giunta;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) impartisce direttive al segretario comunale o, se nominato, al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

h) ha facoltà di delega di cui deve dare comunicazione al Consiglio comunale;

i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

l) può concludere, sentita la Giunta, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

m) convoca i comizi per i referendum;

n) adotta ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del segretario comunale e dei responsabili di servizio;

p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta comunale e le istanze di partecipazione;

q) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

r) fa pervenire all’ufficio del segretario comunale l’atto di dimissioni.

s) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;

t) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni

Art. 27
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce, direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale o direttore generale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune, che non siano riservate ad apposita commissione all’uopo costituita;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune, che non rientrino nell’ambito della gestione amministrativa riservata ai responsabili dei servizi;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni cui partecipa l’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.28
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce, sentita la Giunta comunale, gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

d) propone argomenti da trattare in Giunta e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha facoltà di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

g) autorizza le missioni degli assessori e del Segretario Comunale.

Art.29
Poteri sostitutivi

1. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’elenco stabilito nel documento programmatico secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età.

2. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art.30
Dimissione e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone elette dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

Art.31
Segretario Comunale

1. Il segretario comunale:

- è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo; lo stato giuridico e il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

- partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

- può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e agli Assessori.

- riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

- presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri comunali nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

- roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina le attività, emana nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

- autorizza congedi e permessi dei Responsabili di servizio con l’osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

- nei casi di urgenza adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

- dispone, in conformità alla norma regolamentare, ispezioni amministrative finalizzate alla verifica dei risultati conseguiti dagli uffici nello svolgimento dei progetti e nell’acquisizione degli obiettivi nei tempi tecnici programmati.

- riferisce al Sindaco e, qualora venga richiesto dalla maggioranza del Consiglio o delle commissioni, agli stessi, circa l’esito delle ispezioni eseguite e/o sulle ragioni dell’omessa vigilanza.

CAPO II
DIRETTORE GENERALE

Art.32
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art.33
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art.34
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità tra servizi del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

CAPO III
UFFICI

Art. 35
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti prìncipi:

a) organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, bensì anche per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun settore dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, nell’ambito dello stesso settore e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi;

3. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili, spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli aspetti operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 36
Struttura

1. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art. 37
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la composizione e l’ammodernamento di strutture adeguate, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti, con particolare riguardo alla sensibilità nel rispondere alla domanda sociale.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Art. 38
Responsabili dei servizi

1. La nomina e la preposizione ai servizi avviene attraverso accertamento dei requisiti, delle attitudini e delle capacità professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici verificati all’atto della nomina e dai risultati di gestione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario comunale secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. L’attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.

5. I responsabili dei servizi hanno la piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro, della legalità, della correttezza amministrativa, propongono contestazioni di addebito e provvedimenti disciplinari e svolgono le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.

6. Possono essere convocati e sentiti dal Consiglio e dalle commissioni in ordine a specifici fatti amministrativi rientranti nella loro competenza.

TITOLO IV
SERVIZI

Art.39
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché di ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

6. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 40
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dell’art. 23 della legge 142/90 e del presente Statuto, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile.

2. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

3. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

4. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

5. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

6. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

7. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

8. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 41
Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 42
Gestione associate dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune può sviluppare rapporti con altri Enti stipulando convenzioni in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

Art. 43
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune, e comunque sono formulati nelle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il regolamento di contabilità determina le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione. Deve essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Art. 44
Revisione economico-finanziaria

1. I revisori del conto, oltre a possedere i requisiti previsti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Sono disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A..

3. Nell’esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

4. All’organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili dei servizi.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 45
Principi generali

1. Il Comune nell’esercizio delle funzioni e per l’espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi.

Art.46
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art.47
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità stabilite dal presente statuto.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 48
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi d’intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art.27, comma 4, della legge 8.6.1990, n.142 modificato dall’art.17, comma 9, della legge 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.49
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato. incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici ed associativi su specifici problemi.

5. L’amministrazione comunale può convocare conferenze straordinarie congiunte di tutte le associazioni per discutere in merito a problemi di interesse collettivo.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.50
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art.51
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento dei procedimenti.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.52
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritto o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art.70 dello statuto.

Art.53
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

CAPO II
MODALITA DI PARTECIPAZIONE

Art.54
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni devono favorire il più ampio coinvolgimento della popolazione.

Art. 55
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco domande con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2, La risposta alla domanda viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dall’Assessore delegato o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato,

Art. 56
Petizioni

1. E’ possibile, rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne il pronunciamento e/o l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione, garantendo l’individuazione dei richiedenti (nome, cognome, indirizzo, firma, ecc.).

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.

Art. 57
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore al 10%, avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 15 giorni dal ricevimento.

2. La conferenza dei capigruppo, per gli atti di competenza del consiglio, o il sindaco, per gli atti di competenza della giunta comunale, possono sentire i promotori, indicati nell’atto, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’amminstrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

4. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi locali, tariffe e attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

CAPO III
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 58
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso forme di incentivazione, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 59
Associazioni

1. Il Comune registra ed iscrive su apposito Albo, previa domanda degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio. La registrazione ha validità quinquennale.

2. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati:

- le finalità perseguite e la relativa attività:

- la consistenza associative;

- gli organi;

- i nominativi ed il recapito. dei soggetti dotati di rappresentanza;

- la sede dell’associazione.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata copia dello Statuto e, per le associazioni legalmente costituite, copia dell’atto pubblico di costituzione;

3. L’associazione deve presentare annualmente il bilancio dell’anno precedente e la dichiarazione da cui risulti la non variazione dei dati registrati nell’Albo, ovvero contenente gli eventuali aggiornamenti.

4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

5. Il comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Art. 60
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini e può istituire consulte di riferimento per categorie.

Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L’amministrazione comunale può individuare organismi associativi da promuovere secondo i seguenti criteri:

- materia (es. ambiente);

- territorio (es. quartiere o frazioni);

- aggregazione di interessi (es. comitato consumatori ... ).

Il regolamento disciplina:

a) criteri per l’individuazione degli organismi di partecipazione:

b) indicazione dei tempi e dei modi della consultazione e della valutazione dell’iniziativa:

c) corsie privilegiate di accesso agli atti amministrativi o per il rilascio di copie.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente possono essere sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

4. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione Forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione, la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei cittadini e gli interessi collettivi. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione. di coordinamento e di funzionamento dei Forum.

Art. 61
lncentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere riconosciute forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale, strutturale ed organizzativa, come previsto dal regolamento.

2. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo comunale; l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

3. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impegno.

Art. 62
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi, salvi i casi previsti dal regolamento.

CAPO IV
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 63
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) progettazione/esecuzione di opere pubbliche regolarmente assegnate.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il referendum non sarà valido se non avrà partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno, degli aventi diritto.

7. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sulla consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

Art. 64
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni. dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 65
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento. oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. A tutela del diritto di accesso agli uffici ed ai servizi, il regolamento prevede gli orari in cui può essere esercitato tale diritto.

Art. 66
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti e dell’attività del Comune.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO V
DIFENSORE CIVICO

Art. 67
Nomina

1. il Consiglio comunale può istituire la figura del difensore civico comunale o in consorzio con altri Comuni, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione del Comune.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto. esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

4. Il difensore civico è eletto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o tra coloro che vi operano abitualmente.

5. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

Art. 68
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle (Unità) Aziende Sanitarie Locali;

c) i candidati, ancorché non eletti, alle cariche di cui alla precedente lettera b) nelle rispettive ultime tornate elettorali;

d) i ministri di culto;

e) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

f) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione comunale;

g) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

4. In caso di dimissioni o decadenza il Consiglio comunale deve assumere entro 30 giorni le iniziative necessarie per la nuova nomina secondo le modalità previste dal presente statuto..

Art.69
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonchè il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire, dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art.17 comma 38 della legge 15.5.1997, n.127 secondo le modalità previste dall’art.17, comma 39 dell’ultima legge citata.

Art. 70
Mezzi e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali dotati di attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie. chiarimenti. senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto entro 30 giorni il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti e segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L’amministrazione ha obbligo di specifica comunicazione, se il contenuto dell’atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore.

7. Tutti i responsabili del servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del difensore civico.

8. Il difensore civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d’ufficio.

9. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti che possono presentare estremi di reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.

10. La determinazione dell’indennità di carica spetta annualmente al Consiglio comunale.

Art. 71
Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione ordinaria primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione scritta ed inviarla ai Consiglio e/o alle commissioni.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 72
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 15 per cento dei cittadini residenti aventi diritto al voto, per proporre modifiche allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le stesse modalità di cui all’art. 4, 3° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 73
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed agli elettori, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto, nell’ambito delle modalità di partecipazione.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 74
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. In ogni caso, e fermo l’obbligo di adeguamento di cui al comma precedente, l’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi in argomento abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

Art. 75
Decreti e ordinanze

1. Il Sindaco, salva la competenza riconosciuta dalla legge e dallo statuto ad altri soggetti, nell’ambito della sua qualità di capo dell’amministrazione comunale adotta atti nella forma del decreto.

2. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio e pubblicizzate attraverso l’utilizzo delle bacheche comunali distribuite sul terriotorio.

3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze e i decreti sono adottati da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4. Quando l’ordinanza o il decreto hanno carattere individuale, essi devono essere notificati al destinatario. Negli altri casi vengono pubblicati nelle forme di cui al comma 2.

Art. 76
Norma finale

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

Il Consiglio Comunale approva entro due anni i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti Regolamenti restano in vigore le misure già adottate che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.