Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 35

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Comune di Volpiano (Torino)

Modifiche allo Statuto comunale (Con deliberazione C.C. n. 29 del 25.05.2000 lo Statuto Comunale è stato così modificato)

Art. 3
POTESTA’ NORMATIVA

Dopo il 4° comma è inserito il seguente:

5. Il principio di sussidiarietà regola la titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 10
ORDINANZE E DISPOSIZIONI

Il comma 2 viene soppresso.

Conseguentemente il comma n. 3 assume la seguente numerazione: n. 2.

Art. 11
RIPARTO DELLE COMPETENZE

Al secondo comma dopo le parole “...è attribuita alla responsabilità” sono soppresse le seguenti “del Segretario Comunale, che svolge la funzione di direzione dei servizi” e sono sostituite dalle seguenti: “dei funzionari con poteri di direzione, coordinati dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato.”

Inoltre, di seguito viene aggiunto il seguente capoverso: “ I poteri di direzione di uno o più settori o servizi autonomi possono essere dal Sindaco conferiti, nei limiti di legge, al Segretario generale o Direttore Generale, se nominato.”

Dopo l’art. 11 è inserito l’art. 11 bis:

Art. 11bis
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli appositi Regolamenti.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale

Art. 13
REGOLAMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA.

Al 1° comma dopo le parole “...sia reali che virtuali sorti tra” sono soppresse le seguenti: “gli uffici e/o i servizi” e sono sostituite dalle seguenti: “i diversi settori e/o servizi autonomi” .

Al 1° comma dopo le parole “....segretario comunale” sono aggiunte le seguenti: “o del Direttore Generale, se nominato.”

Art. 14
CONSIGLIO COMUNALE

Dopo il 10° comma viene inserito il seguente:

11. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalle Leggi.

Dopo l’art. 14 è inserito l’art. 14 bis:

Art. 14 bis
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale eletto tra i consiglieri, escluso il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, il quale assume immediatamente le sue funzioni.

2. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, ovvero, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal consigliere anziano.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere l’assemblea, la Presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

4. L’elezione del Presidente, del Vice, i compiti ed i poteri ad essi relativi, sono disciplinati dall’apposito regolamento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal mandato amministrativo successivo alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto.

Art. 16
COMMISSIONI CONSILIARI

Alla fine del 3° comma viene aggiunto il seguente periodo: “Qualora vengano istituite commissioni di garanzia e di controllo, la Presidenza spetta ad un rappresentante dell’opposizione”.

L’art. 17 viene riformulato integralmente come segue :

Art. 17
CONSIGLIERI COMUNALI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.

5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

6. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.

7. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

8. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti, consegnando copia della relativa denuncia alla Segreteria Generale entro trenta giorni dalla data prevista dalla legge per la sua presentazione.

L’art. 18 viene riformulato integralmente come segue:

Art. 18
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e sue variazioni e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri: in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso d’urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco, il quale lo presiede fino alla elezione del Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

12. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza che sarà stabilita nel Regolamento di funzionamento del Consiglio, che non potrà essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui è prevista una maggioranza qualificata.

Dopo l’art. 18 è inserito l’art. 18 bis:

Art. 18 bis
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Con cadenza almeno biennale il Consiglio Comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 19
LA GIUNTA

Al 1° comma, primo periodo, le parole “sei Assessori” sono sostituite da “ un numero di Assessori da un minimo di quattro al numero massimo stabilito dalla Legge”.

Al 1° comma, dopo il secondo periodo che termina con le parole “...carica di Consigliere Comunale.” viene aggiunto il seguente periodo: “Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado con il Sindaco.”

Al 1° comma vengono soppressi gli ultimi due periodi: “Nella stessa seduta viene presentata al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo. Detta proposta è dal Consiglio discussa ed approvata in apposito documento”.

Al 5° comma dopo le parole"...nelle competenze del Sindaco, del Segretario," sono aggiunte le seguenti: “del Direttore Generale, se nominato, o dei responsabili degli uffici e dei servizi;”.

Dopo il 5° comma viene inserito il seguente:

5bis. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

Propone al Consiglio i regolamenti;

Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti comunali ai responsabili dei servizi;

Predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni di Consiglio;

Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

Adotta gli atti di indirizzo per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

Approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

Approva gli accordi di contrattazione decentrata;

Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto individuando il legale cui affidare le difese del Comune.

Al 6° comma dopo le parole “.....da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati,” vengono aggiunte le seguenti: “senza computare a tal fine il Sindaco”.

Il comma 8 viene soppresso.

Conseguentemente il comma n. 9 assume la seguente numerazione: n. 8.

L’art. 20 viene riformulato integralmente come segue:

Art. 20
SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Il Sindaco, nella prima riunione del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, presta innanzi al Consiglio giuramento secondo la seguente formula: “Giuro di agire nell’interesse di tutti i cittadini, e di osservare lealmente la Costituzione, le Leggi della Repubblica e l’Ordinamento locale”.

3. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Dopo l’art. 20 sono inseriti i seguenti artt.: 20 bis 20  ter - 20 quater - 20 quinquies:

Art. 20 bis
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

Dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune, nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

Convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90 e s.m.i.;

Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 20 ter
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, ancorché riservati e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale:

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta .

Art. 20 quater
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

Propone argomenti da trattare in Giunta , ne dispone la convocazione e la presiede;

Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20 quinquies
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO
PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone elette dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che provvede d’intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. il Consiglio si pronuncia sulla relazione in sede pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 21
VICESINDACO

Al 2° comma le parole “come modificato dall’art. 1 della L. 18.1.1992, n. 16" vengono sostituite da ”e s.m.i.".

Art. 22
STRUTTURA DELL’ENTE

Al 1° comma dopo le parole “in funzione dei compiti assegnati” sono inserite il segno della virgola e le parole: “secondo quanto disposto dal Regolamento.”

Vengono soppressi i seguenti commi: nn. 2 - 3 - 4.

Dopo l’art. 22 è inserito l’art. 22 bis:

Art. 22 bis
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce norme di accesso all’ufficio di dipendente comunale, le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale, il Direttore Generale (se nominato) e gli organi amministrativi.

Art. 23
INCOMPATIBILITA’

Al 2° comma le parole: “dalla Giunta,” sono sostituite dalle seguenti: “dai soggetti e”; sono altresì soppresse le parole: “di organizzazione”.

All’art. 24 il titolo della rubrica “FUNZIONI DIRIGENZIALI” viene sostituito da: “FUNZIONARI CON POTERI DI DIREZIONE”.

L’articolo 24 viene riformulato integralmente come segue:

Art. 24
FUNZIONARI CON POTERI DI DIREZIONE

1. Ai funzionari con poteri di direzione spetta il compito della gestione degli uffici e dei servizi, dando attuazione all’attività di indirizzo politico-amministrativo.

2. A tal fine, nell’ambito delle attribuzioni disciplinate dal Regolamento, svolgono tutti i compiti connessi alla scelta e all’impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l’imparzialità, l’economicità, la correttezza e l’efficienza dell’attività amministrativa.

3. Secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto ed in conformità alle modalità definite dai Regolamenti:

a) sono preposti alla direzione di strutture organizzative, sono responsabili di specifici programmi loro affidati;

b) formulano pareri sulle proposte di deliberazione;

c) curano tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;

d) curano l’attuazione delle deliberazioni e provvedimenti esecutivi ed esecutori;

e) adottano e sottoscrivono tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali sia stata loro attribuita competenza dalle vigenti disposizioni di legge;

f) rispondono dei risultati conseguiti, in riferimento agli indirizzi e agli obiettivi dell’ente loro indicati ed ai mezzi messi a loro disposizione.

L’articolo 25 rubricato “RESPONSABILITA’ DEI SETTORI” viene sostituito dal seguente rubricato “INCARICHI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO”:

Art. 25
INCARICHI CON CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO

1. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal Regolamento, con contratti di diritto pubblico o, in via eccezionale, di diritto privato, possono essere conferiti anche al di fuori delle dotazione organica ed in assenza di professionalità presenti all’interno dell’Ente, incarichi di dirigente, di specializzazione, o funzionario di area direttiva. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

L’art. 26 viene integralmente riformulato come segue:

Art. 26
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare dell’ufficio, dirigente pubblico, iscritto in apposito Albo, gestito dall’Agenzia Autonoma:

2. La legge dello Stato ed il C.C.N.L. regolano lo “status” e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabilito dalla legge.

4. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente.

5. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dall’ordinamento dell’Ente e quelle conferitegli dal Sindaco.

Dopo l’art. 26 viene inserito l’art. 26 bis:

Art. 26 bis
IL VICESEGRETARIO

1. Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vice Segretario, da scegliersi dal Sindaco tra i funzionari con poteri di direzione, provvisti dei prescritti requisiti.

Art. 27
UFFICIO DI COORDINAMENTO

Al 1° comma dopo le parole: “....dal Segretario Comunale,” vengono aggiunte: “dal Direttore Generale, se nominato,”.

Sempre al 1° comma dopo le parole: “...e dai responsabili di settore” vengono aggiunte le seguenti: “e dei servizi autonomi, con poteri di direzione”.

L’art. 28 viene riformulato integralmente come segue:

Art. 28
RELAZIONI SINDACALI

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle responsabilità dell’Amministrazione e dei Sindacati è strutturato in conformità alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente.

2. In coerenza con quanto previsto al comma 1, le relazioni sindacali si svolgono sulle materie e con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente.

L’art. 28 bis viene integralmente riformulato come segue:

Art. 28 bis
PERSONALE

1. Il dipendente è adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.

2. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del dipendente o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

Dopo l’art. 28 bis è inserito l’art. 28 ter:

Art. 28 ter
ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI
E DIPENDENTI

1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali possono essere assicurati contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato. L’onere relativo è posto a carico del Comune.

2. Sono altresì poste a carico del Comune le spese relative alla stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali relativi alle funzioni del Segretario Comunale e dei funzionari con funzioni di direzione e dei loro sostituti.

Art. 32
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Al 3° comma, secondo periodo, le parole “il segretario comunale” vengono sostituite da “il Funzionario con poteri di direzione.”

L’art. 34 viene riformulato integralmente come segue:

Art. 34
PARERI ED ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere espresso dal responsabile del settore o servizio autonomo interessati, in ordine alla sola regolarità tecnica e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del parere espresso dal responsabile del settore dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile. I provvedimenti dei responsabili dei servizi, quando comportano impegni di spesa, sono esecutivi con il visto di regolarità contabile, comprendente l’attestazione della copertura finanziaria, così come previsto dall’art. 55 della Legge 8.6.1990, n. 142.

Art. 55
EFFICACIA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Al 4° comma viene soppresso l’ultimo periodo: “Il comitato dei garanti può coincidere con il collegio di tutela civica di cui al successivo art. 60.”

Viene soppresso interamente il CAPO VIII rubricato “DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI” composto dall’art. 63 rubricato “Termine per l’adozione dei regolamenti”.