Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 / 08 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 13.4
D.D. 4 luglio 2000, n. 99

L.R. 70/96. Azienda agri-turistico-venatoria “Casanova” (TO). Modifica territoriale

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 803 del 17.2.1999 con la quale l’azienda faunistico-venatoria “Casanova” è stata trasformata e rinnovata nell’omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 610, ubicata nel territorio della Provincia di Torino, a favore della società “Azienda agricola Gestor s.s.” rappresentata dall’amministratore unico Sig. Appendino Simone, fino al 31.1.2005;

vista l’istanza in data 30.3.2000 presentata dall’amministratore unico Sig. Appendino Simone, volta ad ottenere una permuta, con l’estromissione di ha 80 caratterizzati dalla presenza di fabbricati di civile abitazione e di colture orticole intensive, l’inclusione di ha 80, e un’ampliamento di ha 90 su terreni di proprietari o possessori già facenti parte del consorzio;

considerato che l’azienda agri-turistico-venatoria assumerà pertanto una superficie complessiva di ha 700 e che tale ampliamento determina un comprensorio omogeneo, con spazi idonei, per meglio proteggere e incrementare le specie lepre e starna che godono di un habitat particolarmente favorevole;

considerato che i terreni per i quali oggi si chiede l’inclusione nel comprensorio aziendale risultano già adesionati al Consorzio;

considerato che l’ampliamento richiesto consentirà non solo di avere confini più individuabili e naturali ma anche di includere terreni di proprietari che avevano a suo tempo data adesione e che per motivi di diversa ubicazione di parte della proprietà, erano stati inclusi solo parzialmente;

considerato, altresì, che il direttore concessionario è autorizzato a norma dello Statuto del Consorzio ad apportare riduzioni o ampliamenti del territorio che fossero necessari per il buon funzionamento dell’azienda agri-turistico-venatoria;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore concessionario;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della l.r. 51/97;

visto l’art. 13 della l.r. 70/96;

determina

Di autorizzare, per le considerazioni riportate in premessa, la permuta, con l’estromissione di ha 80, l’inclusione di ha 80, e l’ampliamento della superficie dell’azienda agri-turistico-venatoria denominata “Casanova” pari ad ha 90.

L’azienda agri-turistico-venatoria assumerà pertanto la superficie complessiva di ha 700 ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione.

In relazione a tale permuta e ampliamento il concessionario è tenuto a delimitare l’area dell’azienda agri-turistico-venatoria con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie