Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 / 08 / 2000
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Codice 13.4
L.R. 70/96. Azienda faunistico-venatoria Calliano (AT). Modifica territoriale
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 122-15265 del 9.12.1996
e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri
in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale
e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;
vista la determinazione dirigenziale n. 382 del 23.12.1998 con la quale
è stata confermata e rinnovata lazienda faunistico-venatoria denominata
Calliano di complessivi ha 1315.60.00, ricadenti nella zona faunistico
di pianura della Provincia di Asti fino al 31.1.2002, a favore del Sig.
Beccuti Pietro;
vista listanza in data 20.5.2000 presentata dal Sig. Beccuti Pietro, volta
ad ottenere lampliamento della superficie aziendale pari ad ha 31.20.00,
su terreni di proprietari o possessori, ricadenti nel Comune di Calliano
frazione Perrona, di cui per ha 5.97.63 non risulta prestato il consenso
ai fini dellampliamento, e pertanto, i terreni in questione sono soggetti
al divieto di caccia per chiunque;
considerato che lazienda faunistico-venatoria assumerà pertanto una superficie
complessiva di ha 1346.80.00 e che tale ampliamento determina un comprensorio
omogeneo, con spazi idonei, per meglio proteggere e incrementare le specie
lepre e starna che godono di un habitat particolarmente favorevole;
considerato, altresì, che il direttore concessionario è autorizzato a norma
dello Statuto del Consorzio ad apportare riduzioni o ampliamenti del territorio
che fossero necessarie per il buon funzionamento e per avere confini più
individuabili e naturali dellazienda faunistico-venatoria;
ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore
concessionario;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n.
470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
visto lart. 13 della l.r. 70/96;
determina
Di autorizzare, per le considerazioni riportate in premessa, lampliamento
dellazienda faunistico-venatoria denominata Calliano di ha 31.20.00,
per cui la superficie complessiva del territorio aziendale risulta di ha
1346.80.00; i terreni pari a ha 5.97.63 per i quali non risulta prestato
latto di adesione al Consorzio sono soggetti al divieto di caccia per
chiunque, e il direttore concessionario deve provvedere alla loro tabellazione.
In relazione a tale ampliamento il concessionario è tenuto a delimitare
larea dellazienda faunistico-venatoria, con tabelle perimetrali idonee
a individuare i nuovi confini.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 4 luglio 2000, n. 98
Carlo Di Bisceglie