Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 / 08 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 13.4
D.D. 4 luglio 2000, n. 98

L.R. 70/96. Azienda faunistico-venatoria “Calliano” (AT). Modifica territoriale

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 382 del 23.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l’azienda faunistico-venatoria denominata “Calliano” di complessivi ha 1315.60.00, ricadenti nella zona faunistico di pianura della Provincia di Asti fino al 31.1.2002, a favore del Sig. Beccuti Pietro;

vista l’istanza in data 20.5.2000 presentata dal Sig. Beccuti Pietro, volta ad ottenere l’ampliamento della superficie aziendale pari ad ha 31.20.00, su terreni di proprietari o possessori, ricadenti nel Comune di Calliano frazione Perrona, di cui per ha 5.97.63 non risulta prestato il consenso ai fini dell’ampliamento, e pertanto, i terreni in questione sono soggetti al divieto di caccia per chiunque;

considerato che l’azienda faunistico-venatoria assumerà pertanto una superficie complessiva di ha 1346.80.00 e che tale ampliamento determina un comprensorio omogeneo, con spazi idonei, per meglio proteggere e incrementare le specie lepre e starna che godono di un habitat particolarmente favorevole;

considerato, altresì, che il direttore concessionario è autorizzato a norma dello Statuto del Consorzio ad apportare riduzioni o ampliamenti del territorio che fossero necessarie per il buon funzionamento e per avere confini più individuabili e naturali dell’azienda faunistico-venatoria;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore concessionario;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della l.r. 51/97;

visto l’art. 13 della l.r. 70/96;

determina

Di autorizzare, per le considerazioni riportate in premessa, l’ampliamento dell’azienda faunistico-venatoria denominata “Calliano” di ha 31.20.00, per cui la superficie complessiva del territorio aziendale risulta di ha 1346.80.00; i terreni pari a ha 5.97.63 per i quali non risulta prestato l’atto di adesione al Consorzio sono soggetti al divieto di caccia per chiunque, e il direttore concessionario deve provvedere alla loro tabellazione.

In relazione a tale ampliamento il concessionario è tenuto a delimitare l’area dell’azienda faunistico-venatoria, con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie