Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 / 08 / 2000
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Codice 13.4
Art. 13, comma 12, L.R. 70/96. Autorizzazione allo svolgimento di gare
a carattere regionale per cani da caccia nellazienda agri-turistico-venatoria
Roccagrimalda (AL)
Visto lart. 13, comma 12 della l.r. 70/96, in base al quale la Giunta
regionale, su richiesta dei concessionari, può autorizzare gare di caccia
pratica per cani a carattere regionale, nazionale ed internazionale allinterno
delle aziende agri-turistico-venatorie anche con facoltà di sparo e nelle
aziende faunistico-venatorie senza facoltà di sparo;
vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998 con la quale sono stati
approvati i Criteri in ordine allistituzione, rinnovo, revoca, questione
delle zone per laddestramento, allenamento e prove dei cani da caccia
nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie. (artt. 13
l.r. 70/96) ed in particolare lart. 5 concernente lo svolgimento delle
gare di caccia pratica per cani a carattere regionale, nazionale ed interregionale;
vista listanza in data 29.5.2000 con la quale il Direttore concessionario
dellazienda agri-turistico-venatoria Roccagrimalda ubicata nel territorio
della Provincia, chiede di poter organizzare una gara di cani da caccia,
senza facoltà di sparo, a carattere regionale nei giorni 22 e 23 luglio
2000;
vista la documentazione relativa alle modalità di svolgimento delle gare;
ritenuto, pertanto, di autorizzare lazienda agri-turistico-venatoria suddetta
allo svolgimento della gara dei cani da caccia, con facoltà di sparo, secondo
il programma della manifestazione e nel rispetto dei seguenti adempimenti:
- ogni gara deve prevedere la presenza di un giudice abilitato;
- ripristino del capo di gara e delle sue immediate vicinanze in condizioni
di pulizia;
- delimitazione del campo di gara al fine dellammissione al medesimo dei
soli concorrenti;
- leventuale immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita
esclusivamente per le specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale
e quaglia;
- responsabile dellorganizzazione e dello svolgimento delle gare è il
concessionario;
- i partecipanti devono raggiungere il campo di gara con il cane al guinzaglio;
- la fauna selvatica di allevamento immessa deve essere di verificabile
provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dellautorità veterinaria
competente per territorio;
- gli esemplari di fauna selvatica di allevamento immessi sul campo di
gara devono essere, ai sensi dellart. 30, comma 7 della l.r. 70/96, adeguatamente
marcati con contrassegni inamovibili e numerati;
- è fatto divieto di sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica a maltrattamenti
e sevizie;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs n.
470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
determina
Di autorizzare, per le motivazioni in premesse illustrate, il direttore
concessionario dellazienda agri-turistico-venatoria Roccagrimalda (AL)
allo svolgimento della gara dei cani da caccia a carattere regionale, senza
facoltà di sparo, nei giorni 22 e 23 luglio 2000, ai sensi dellart. 13
della l.r. 70/96 e nel rispetto delle modalità e degli adempimenti di cui
in premessa.
La presente determinazione sarà trasmessa al Direttore concessionario e
alla Provincia di Alessandria.
Il Dirigente responsabile
D.D. 4 luglio 2000, n. 96
Carlo Di Bisceglie