Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 / 08 / 2000

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ANNUNCI

 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Statuto

TITOLO PRIMO

Denominazione, sede, durata, scopi, operatività, patrimonio.

Art.1
Denominazione

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, di seguito denominata anche Fondazione, è persona giuridica privata, che opera senza fine di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente Statuto.

2. Essa è l’ente residuale della Cassa di Risparmio di Torino - istituita dalla Città di Torino con provvedimento del 4 luglio 1827 e riconosciuta in ente morale con Regio Decreto 24 novembre 1853 - dalla quale è stata scorporata l’azienda bancaria mediante conferimento effettuato con atto 20 dicembre 1991 alla Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A., il cui controllo è stato successivamente ceduto dalla Fondazione a UniCredito Italiano S.p.A., con atto 15 ottobre 1998.

3. La Fondazione è sottoposta all’autorità di vigilanza prevista dall’art.2, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e dall’art.1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, (qualificata nel presente statuto come “Autorità di Vigilanza”).

Art.2
Sede e durata

La Fondazione ha sede in Torino e ha durata illimitata.

Art.3
Scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili preminentemente nei settori - di seguito complessivamente denominati “settori rilevanti”- della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli. Può intervenire in altri settori di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico individuati nei programmi di cui al comma 1 del successivo art.4.

2. Le finalità di cui al comma precedente saranno prevalentemente perseguite nell’ambito delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, che ne rappresentano il territorio di tradizionale operatività.

3. La Fondazione può comunque sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati anche nel resto d’Italia e all’estero.

4. Nella destinazione delle risorse la Fondazione assicura in ogni caso il rispetto di quanto previsto all’art.15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art.4
Operatività

1. La Fondazione adotta, nella propria azione, il metodo della programmazione su base pluriennale -da tradursi nei documenti programmatici previsionali di cui all’art. 23 comma 6 seguente- attraverso l’adozione di documenti, approvati dal Consiglio di Indirizzo, che ne definiscono gli indirizzi strategici, gli obiettivi da perseguire, le priorità di intervento e la selezione dei settori. L’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata con regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative, proprie o di terzi, da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

2. Nell’ambito della programmazione degli interventi, la Fondazione può concentrare la propria attività, transitoriamente e per periodi di tempo definiti, anche solo in alcuni dei settori previsti dal presente statuto, facendo comunque salva la preminenza dei settori rilevanti.

3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali, in conformità di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

4. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie e dalla sua attività è esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

Art.5
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dai beni della Cassa di Risparmio di Torino non oggetto del conferimento di cui al secondo comma dell’art.1 e dalla partecipazione nella società bancaria conferitaria, al momento di entrata in vigore del presente statuto è quello risultante dall’ultimo bilancio della Fondazione.

2. Il patrimonio della Fondazione si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza;

b) eventuali altri accantonamenti e riserve facoltative di cui all’art. 6, comma 1, lettera e) seguente;

c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio dal donatore;

d) plusvalenze di cui all’art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nei limiti ivi previsti.

3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

4. La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore e da ottenerne una adeguata redditività.

5. La gestione del patrimonio investito in attività liquide è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione. La Fondazione può affidare, in tutto o in parte, tale gestione a intermediari abilitati ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione e secondo regole definite dal Consiglio di Indirizzo.

Art.6
Destinazione del reddito

1. la Fondazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all’attività svolta;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza;

d) almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art.10, comma 3, lettera e), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai settori di intervento rilevanti, di cui all’art.3, comma 1, del presente statuto;

e) altre finalità previste dal presente statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi previsti dall’Autorità di Vigilanza, o approvati dal Consiglio di Indirizzo e autorizzati dall’Autorità di Vigilanza, per fare fronte ad esigenze di carattere eccezionale di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell’effettiva tutela degli interessi contemplati dal presente statuto;

f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti dei propri organi ed ai propri dipendenti, con esclusione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi di cui al successivo art. 22.

TITOLO SECONDO

Organi della Fondazione

Art.7
Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Indirizzo;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio Sindacale;

e) il Segretario Generale.

Art.8
Requisiti, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse.

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell’amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell’attività accademica, preferibilmente fra persone con un’adeguata esperienza nelle attività della Fondazione con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse.

2. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con quella di membro di altri organi. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

3. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art.25 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dall’art.13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi decreti di attuazione (in particolare il D.M. 18 marzo 1998, n. 144 e il D.M. 11 novembre 1998, n. 468).

4. Ai componenti degli organi della Fondazione si applicano inoltre i divieti di cumulo con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n.356, nonché quelli di cumulo con altre cariche eventualmente stabiliti dalla legge o dall’Autorità di Vigilanza.

5. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa, come previsto all’art.9 seguente:

a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti ai commi precedenti del presente articolo;

b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest’ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;

d) il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria;

e) coloro che ricoprano la carica di amministratore degli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;

f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l’ente che li ha designati;

g) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;

h) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione, salvo il caso di cui al precedente comma 2;

i) coloro che ricoprano la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;

l) coloro che ricoprano le seguenti cariche pubbliche: sindaco o assessore comunale in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, presidente di provincia, presidente di giunta regionale, assessore provinciale o regionale, membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, commissario europeo.

6. Allo stesso modo non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o decadono dalla stessa i membri del Consiglio di Amministrazione della società bancaria conferitaria.

7. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l’eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, assumendo, entro trenta giorni dalla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell’immagine della Fondazione.

8. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all’organo di appartenenza delle eventuali cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

9. I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all’organo di appartenenza, che valuterà l’effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all’organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma il membro in conflitto di interessi risponde inoltre personalmente dei danni cagionati alla Fondazione.

Art.9
Decadenza

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le carenze di requisiti o i conflitti di interesse permanenti di cui all’art.8 comportano la decadenza dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

2. La decadenza è dichiarata dall’organo di appartenenza - e, per quanto riguarda il Segretario Generale, dal Consiglio di Amministrazione - entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.

Art.10
Sospensione

1. Costituiscono cause di sospensione nei confronti dei componenti degli organi della Fondazione:

a) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art.10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n 575, come sostituito dall’art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

b) l’applicazione di una misura cautelare detentiva.

In tali casi la sospensione si applica per l’intera durata delle misure di cui sopra.

2. La sospensione è dichiarata dall’organo di appartenenza - e per quanto riguarda il Segretario Generale dal Consiglio di Amministrazione - entro trenta giorni dalla comunicazione o constatazione dei suoi presupposti.

Art.11
Durata delle cariche

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo e il Presidente durano in carica sei anni e possono essere confermati una sola volta.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. I componenti degli organi della Fondazione eventualmente nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa in corso di mandato restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

TITOLO TERZO

Consiglio di Indirizzo

Art.12
Composizione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da ventiquattro Consiglieri.

2. Di essi dodici sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e vengono nominati come segue:

a) uno nell’ambito di una terna designata dalla Regione Piemonte;

b) uno nell’ambito di una terna designata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;

c) tre nell’ambito di tre coppie designate dal Comune di Torino;

d) due nell’ambito di due coppie designate dalla Provincia di Torino;

e) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Alessandria;

f) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Asti;

g) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Cuneo;

h) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Novara, in alternanza con la Provincia del Verbano Cusio Ossola;

i) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Vercelli, in alternanza con la Provincia di Biella.

3. I restanti dodici Consiglieri vengono nominati come segue tra personalità che, grazie all’apporto della loro professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione:

a) uno nell’ambito di una terna designata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;

b) uno nell’ambito di una terna designata dalla Conferenza Episcopale Piemontese, sentita la propria Sezione Regionale Arte e Beni Culturali;

c) uno nell’ambito di una terna designata dal Comitato Regionale Universitario del Piemonte;

d) uno nell’ambito di una terna designata dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) del Piemonte;

e) otto scelti dal Consiglio di Indirizzo uscente tra personalità in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza ed esperienza nelle attività istituzionali della Fondazione ovvero nella gestione di risorse economico finanziarie.

4. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti designanti, con esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa.

Art.13
Procedura di nomina.

1. Almeno 180 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, il Presidente provvede ad invitare gli enti designanti a comunicare, entro il termine perentorio del trentesimo giorno precedente la detta scadenza, le sopraindicate rose di candidati per ciascun membro di loro competenza. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine per la designazione, il Consiglio uscente provvede alla nomina dei nuovi Consiglieri, scegliendo un candidato per ciascuna rosa e nominando gli otto Consiglieri di sua competenza.

Nel caso di mancata designazione da parte degli enti competenti entro il predetto termine perentorio, il Consiglio uscente provvede direttamente alle nomine, fino ai primi quattro non designati secondo l’ordine dell’art. 12 commi 2 e 3 precedenti, scegliendo nell’ambito territoriale e di competenza dell’ente a cui sarebbe spettata la designazione e nel rispetto dell’equilibrio della composizione dell’organo sancito dall’art.4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nel caso di mancata designazione di oltre quattro membri, gli ulteriori membri vengono designati, su richiesta del Presidente, dal Prefetto territorialmente competente rispetto alla sede dell’ente cui sarebbe spettata la designazione.

2. La comunicazione di una rosa incompleta si intende come non effettuata.

3. Nel caso in cui ad un ente spettino più designazioni non sarà consentito l’inserimento dello stesso nominativo in più di una delle rose.

4. I Consiglieri che venissero a mancare per qualsiasi causa nel corso del mandato saranno sostituiti dallo stesso Consiglio. Nel caso in cui i Consiglieri da sostituire fossero stati nominati su designazione di un ente esterno, la nomina dei sostituti avverrà previa designazione da parte del suddetto ente, con le modalità previste al comma 1 che precede. In questi casi, qualora l’ente a cui compete la designazione non vi abbia provveduto entro il termine perentorio di 120 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta cessazione, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina per cooptazione del membro subentrante. In ogni caso i Consiglieri subentranti dovranno essere nominati entro 150 giorni dalla cessazione dalla carica dei Consiglieri cessati e nel rispetto dell’equilibrio della composizione dell’organo sancito dall’art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Art.14
Competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo è investito della determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, in conformità a quanto previsto al precedente art.4, comma 1, nonché della verifica dei risultati.

2. Sono comunque riservate al Consiglio di Indirizzo le deliberazioni in materia di:

a) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni;

b) approvazione del bilancio consuntivo annuale e della destinazione dell’avanzo di gestione (costituente reddito da destinarsi ai sensi dell’articolo 6 che precede);

c) approvazione del documento programmatico previsionale annuale e del documento di programmazione pluriennale;

d) revoca, per gravi inadempimenti alla legge o al presente statuto, di propri componenti;

e) nomina e revoca, per gravi inadempimenti alla legge o al presente statuto, del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dei membri del Collegio Sindacale;

f) determinazione delle indennità di carica e dei rimborsi dei componenti propri e degli altri organi della Fondazione, come previsti al seguente art.22;

g) esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi della Fondazione;

h) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

i) assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all’art.11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni, a carico di componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale, a carico di componenti del Consiglio di indirizzo;

j) istituzione di imprese strumentali, di cui al precedente art.4, comma 3, anche tramite assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;

k) scioglimento, trasformazioni e fusioni della Fondazione.

3. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere anzitutto alla nomina del Presidente, nella sua prima riunione da convocarsi da parte del Presidente uscente. Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale il Consiglio di Indirizzo dovrà provvedere entro trenta giorni dal termine di scadenza degli organi uscenti.

Art.15
Funzionamento e deliberazioni

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno otto componenti in carica o il Collegio Sindacale.

2. L’avviso di convocazione, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno sette giorni prima della riunione al domicilio dei componenti del Consiglio di Indirizzo e del Collegio Sindacale.

3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un avviso inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, fino a ventiquattro ore prima della riunione al domicilio dei destinatari.

4. Con le stesse modalità vengono informati delle riunioni anche i membri del Consiglio di Amministrazione, che hanno facoltà di presenziarvi senza diritto di voto.

5. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti aventi diritto al voto, fatta eccezione per le deliberazioni relative all’approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni, nonché alla revoca di componenti degli organi della Fondazione o all’azione di responsabilità nei loro confronti, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, e per quelle relative allo scioglimento della Fondazione e sue trasformazioni e fusioni, per le quali è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

7. Nelle deliberazioni concernenti la nomina di componenti degli organi della Fondazione, qualora per due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza assoluta, vale in terza votazione la maggioranza semplice. In quest’ultimo caso, qualora si verifichi la parità dei voti verrà effettuata la nomina del candidato con maggiore anzianità anagrafica.

8. I verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo sono redatti dal Segretario Generale, il quale può farsi coadiuvare da altre persone designate dal Consiglio di Indirizzo, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale stesso. In caso di assenza del Segretario Generale, tali sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale, ove nominato, o da persona designata dal Consiglio di Indirizzo.

9. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono assistere, su invito dello stesso Consiglio, soggetti esterni in grado di fornire elementi di valutazione utili ai fini della determinazione degli orientamenti della Fondazione.

TITOLO QUARTO

Art.16
Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Indirizzo, di cui stabilisce l’ordine del giorno e dirige i lavori, senza diritto di voto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, di cui stabilisce l’ordine del giorno e dirige i lavori, con diritto di voto, assicurando il corretto ed efficace funzionamento di entrambi gli organi ed il loro collegamento operativo.

2. Il Presidente promuove l’attività della Fondazione e sovraintende all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, assicurando altresì la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti.

3. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo, anche al di fuori dei propri componenti, a norma del precedente art.14, comma 2, lettera e), e comma 3, e dura in carica quanto il Consiglio di Indirizzo che lo ha nominato, mantenendo peraltro le proprie funzioni fino alla nomina del suo successore.

4. Il Presidente non fa parte del Consiglio di Indirizzo e, qualora venga nominato fra i componenti di tale organo, quest’ultimo provvederà alla sua sostituzione a norma dell’art.13, comma 4 che precede;

5. Qualora per qualsiasi causa il Presidente cessi dalle sue funzioni prima della naturale scadenza, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere alla sua sostituzione entro trenta giorni dalla cessazione.

6. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di necessità e di urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo allo stesso in occasione della prima riunione successiva.

7. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e può delegare la rappresentanza della Fondazione di volta in volta e per singoli atti, ovvero in via continuativa ed anche per categorie di atti, ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale e al personale dipendente.

8. Per singoli atti potranno essere conferite dal Presidente procure speciali anche a persone estranee alla Fondazione.

9. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le medesime funzioni, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni anche in seno al Consiglio di Indirizzo, il Vice Presidente più anziano del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, l’altro Vice Presidente e, di seguito, il componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Agli effetti del presente comma si intende per più anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente di tale organo e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell’assenza del medesimo o di chi, nell’ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

TITOLO QUINTO

Consiglio di Amministrazione

Art.17
Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri dieci membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo entro trenta giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione uscente, tra persone che, oltre a possedere i requisiti di cui all’art.8, abbiano maturato qualificate esperienze operative nelle libere professioni, o in campo imprenditoriale, o accademico, ovvero abbiano svolto funzioni amministrative o direttive presso enti e/o aziende pubblici o privati di dimensioni adeguate, anche nei settori finanziario e mobiliare.

2. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione provvede a nominare nel proprio ambito due Vice Presidenti.

Art.18
Competenze

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione, con la sola esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, provvede a:

a. gestire l’attività istituzionale, nel quadro dei programmi approvati dal Consiglio di Indirizzo;

b. predisporre il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione;

c. predisporre il documento programmatico previsionale annuale;

d. deliberare in materia di organizzazione e di personale dipendente;

e. amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo;

f. esercitare i diritti sociali della Fondazione sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo;

g. effettuare le nomine spettanti alla Fondazione in enti e organismi esterni;

h. istituire, per specifiche esigenze, commissioni consultive temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento ed i compensi dei loro componenti, sentito il Collegio Sindacale sull’eventuale nomina in tali commissioni di componenti di organi della Fondazione e sugli eventuali relativi compensi;

i. nominare il Segretario Generale e, ove ritenuto opportuno, un Vice Segretario Generale;

l. assumere da parte della Fondazione gli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all’art.11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni, a carico del Segretario Generale e di dipendenti della Fondazione.

3. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuito un generale potere di proposta al Consiglio di Indirizzo in ordine alle materie attinenti al funzionamento e all’attività della Fondazione e, in particolare, relativamente a:

* modifiche statutarie;

* approvazione e modifica dei regolamenti interni;

* linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

* istituzione di imprese strumentali;

* programmi di intervento della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Segretario Generale, nonché a personale dipendente, il compimento di atti di ordinaria amministrazione, determinando i limiti della delega. I soggetti delegati sono tenuti a fornire tempestivamente al Consiglio adeguate informazioni in merito all’esercizio dei poteri delegati.

Art.19
Funzionamento e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e in ogni caso quando il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno quattro componenti in carica o il Collegio Sindacale.

2. L’avviso di convocazione, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un avviso inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, fino a ventiquattro ore prima della riunione al domicilio dei destinatari.

4. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti, e comunque con il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, o di chi lo sostituisce a norma di statuto.

7. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario Generale, il quale può farsi coadiuvare da altre persone designate dal Consiglio di Amministrazione, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale stesso. In caso di assenza del Segretario Generale, tali sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale, ove nominato, o da persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO SESTO

Art.20 Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo della Fondazione

2. Esso svolge i compiti ed esercita le attribuzioni previste dalla vigente normativa per le funzioni di controllo delle società per azioni.

3. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

4. Il Collegio Sindacale nomina tra i suoi membri il Presidente, dando la preferenza a chi sia iscritto all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori Commercialisti o a quello dei Ragionieri e Periti Commerciali.

5. I membri del Collegio Sindacale devono intervenire alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

7. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che viene trascritto in apposito libro tenuto, a cura dello stesso Collegio, nella sede della Fondazione e sottoscritto dagli intervenuti.

TITOLO SETTIMO

Art.21
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata della carica, in seguito alla quale può essere riconfermato.

2. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione, con almeno un triennio di esperienza in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, ovvero nell’ambito delle libere professioni. In parziale deroga a quanto previsto alla lettera c), comma 5, dell’articolo 8 precedente, può essere scelto anche fra i dipendenti della Fondazione.

3. Il Segretario Generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

4. In particolare, il Segretario Generale:

a. interviene alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, redigendo i relativi verbali;

b. provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e delle decisioni del Presidente, sottoscrivendo la corrispondenza e gli atti conseguenti e necessari;

c. cura l’istruttoria degli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente;

d. esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.18, comma 4, nonché tutte le altre funzioni affidategli dal Consiglio di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale, ove nominato, ovvero da un dipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

6. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

7. Si applicano al Vice Segretario Generale, ove nominato, le norme in materia di requisiti, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse, cause di sospensione e di decadenza previste dal presente statuto per il Segretario Generale.

TITOLO OTTAVO

Art.22
Indennità, compensi e rimborsi

1. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni.

2. Al Presidente, ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale spetta una indennità di carica costituita da un importo annuo fisso, in rapporto alle funzioni svolte, e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi cui sono tenuti a partecipare.

3. Ai componenti degli organi della Fondazione spetta altresì il rimborso, anche in forma forfetaria in misura congrua rispetto alle esigenze del caso, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

4. La misura delle indennità di cui sopra e le relative modalità di corresponsione, nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai componenti del Consiglio di Indirizzo sono determinati dal Consiglio di Indirizzo previo conforme parere del Collegio Sindacale.

5. La misura delle indennità di cui sopra e le relative modalità di corresponsione, nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai componenti degli altri organi della Fondazione, sono determinati dal Consiglio di Indirizzo.

6. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.

7. Al Segretario Generale spetta un compenso annuo nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della sua eventuale remunerazione quale dipendente della Fondazione.

TITOLO NONO

Art.23
Bilancio, documento programmatico previsionale e scritture contabili

1. L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige un progetto di bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e la relativa relazione sulla gestione, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e lo sottopone al Collegio Sindacale e al Consiglio di Indirizzo.

3. Il bilancio è costituito dai documenti previsti dall’articolo 2423 del codice civile ed è redatto in conformità di quanto previsto all’art.9 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n.153 nonché delle prescrizioni regolamentari emanate dell’Autorità di Vigilanza.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, sentita anche la relazione del Collegio Sindacale, approva il bilancio dell’esercizio precedente e lo trasmette all’Autorità di Vigilanza entro i quindici giorni successivi, o entro il diverso termine stabilito nelle prescrizioni regolamentari emanate dall’Autorità di Vigilanza.

5. Il bilancio e le relazioni sulla gestione sono resi pubblici.

6. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il documento programmatico previsionale dell’attività relativa all’esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni all’Autorità di Vigilanza.

7. Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie per legge devono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435 del codice civile. Libri della Fondazione sono il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale e il libro delle deliberazioni di urgenza del Presidente.

8. Nel caso di istituzione di imprese strumentali saranno tenute per queste ultime specifiche contabilità separate.

9. La contabilità e il bilancio della Fondazione sono assoggettati a revisione contabile da parte di una società di revisione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 155, comma 1 e 156, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

TITOLO DECIMO

Art.24
Scioglimento ed estinzione

1. La Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, si scioglie anche su proposta di scioglimento deliberata dal Consiglio di Indirizzo, secondo le procedure previste dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

2. L’eventuale patrimonio residuante dalla liquidazione è devoluto ad altre fondazioni, operanti prevalentemente nell’ambito delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, per quanto possibile nei settori di intervento della Fondazione.

TITOLO UNDICESIMO

Disposizioni transitorie

Art.25
Regime transitorio degli organi in carica
alla data di entrata in vigore del presente statuto

1. Gli organi della Fondazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto decadono da tale data.

2. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla suddetta data continua ad esercitare, nell’ ambito della sola ordinaria amministrazione - tranne nelle ipotesi di non prorogabili iniziative della Fondazione preventivamente approvate dall’Autorità di Vigilanza - le competenze ad esso attribuite dal precedente statuto della Fondazione, in via transitoria e fino alla data della prima riunione del nuovo Consiglio di Indirizzo. Successivamente a tale data il Consiglio di Amministrazione uscente continua ad esercitare le proprie competenze, con esclusione di quelle demandate al Consiglio di Indirizzo, sino alla data della prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente, il Collegio Sindacale e il Segretario Generale continuano a esercitare le competenze loro rispettivamente attribuite, nell’ambito della sola ordinaria amministrazione - tranne nelle ipotesi di non prorogabili iniziative della Fondazione preventivamente approvate dall’Autorità di Vigilanza - fino alla nomina dei nuovi organi corrispondenti.

4. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica al momento dell’approvazione del presente statuto da parte del Consiglio di Amministrazione è prorogato - salvo le incompatibilità di cui all’art.4, comma 3, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 - sino all’insediamento, rispettivamente, del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale.

5. Nel periodo transitorio ed al fine di poter consentire l’operatività del Consiglio di Amministrazione uscente, l’appartenenza a tale organo non è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Indirizzo.

Art.26
Nomina dei nuovi organi

All’entrata in vigore del presente statuto, allo scopo di agevolare un ordinato passaggio al nuovo ordinamento statutario:

a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente provvede a dare impulso alla nomina del Consiglio di Indirizzo, sollecitando, in conformità agli art.12 e 13 comma 1 del presente statuto, gli enti competenti alla designazione dei consiglieri da comunicare nel termine perentorio di centocinquanta giorni dalla richiesta; alle nomine fra i designati provvede quindi tempestivamente il Consiglio di Amministrazione uscente secondo le modalità e i principi previsti dall’art.13, commi 1, 2 e 3 e con le maggioranze previste dall’art.15, comma 7, del presente statuto;

b. il Consiglio di Amministrazione uscente sottopone quindi al Consiglio di Indirizzo la proposta di designazione a Presidente;

c. il Consiglio di Indirizzo provvede quindi, alla prima riunione, prontamente convocata dal Presidente uscente, a nominare il nuovo Presidente nonché i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; qualora Il Consiglio di Indirizzo nominasse propri componenti nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio Sindacale, a sostituire tali componenti il Consiglio di Indirizzo provvederà nominando persona scelta nell’ambito della rosa di designati di cui faceva parte il membro da sostituire;

d. Il Consiglio di Amministrazione, alla sua prima riunione, provvede a nominare il Segretario Generale.

Art.27
Esercizio finanziario

1. L’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto si chiude al 30 giugno 2000. Ad esso segue un esercizio con decorrenza dal 1 luglio 2000 e chiusura al 31 dicembre 2000.

2. Entro il 30 aprile 2000 il Consiglio di Amministrazione uscente approva il bilancio preventivo relativo all’ultimo semestre dell’anno 2000, fermo restando l’obbligo di approvazione entro il 31 ottobre 2000 del documento previsionale per l’esercizio successivo in conformità a quanto previsto all’articolo 23, comma 6, che precede.

Art.28
Entrata in vigore del presente statuto

Il presente statuto entra in vigore nel giorno della sua approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza. La Fondazione ne assicura adeguata pubblicità.