Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 / 08 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Rivarossa (Torino)

Statuto comunale

Indice

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Lo Statuto

Articolo 2 - Autonomia

Articolo 3 - Le funzioni

Articolo 4 - Territorio

Articolo 5 - Sede, stemma, gonfalone

Articolo 6 - Albo Pretorio

Articolo 7 - I Regolamenti comunali

Capo II

Gli Organi del Comune

Articolo 8 Organi istituzionali

Articolo 9 Consiglio comunale

Articolo 10 Presidenza del Consiglio comunale

Articolo 11 Giunta comunale

Articolo 12 Sindaco

Articolo 13 Vice Sindaco

Articolo 14 Assessori

Articolo 15 Consiglieri comunali

Articolo 16 Commissioni

Articolo 17 Commissione dei Capigruppo

Articolo 18 Commissioni consiliari permanenti

Articolo 19 Commissioni tecnico-consultive

Articolo 20 Commissioni di controllo e garanzia

Articolo 21 Nomine

Capo III

Organizzazione di uffici e servizi

Articolo 22 Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali

Articolo 23 Segretario comunale

Articolo 24 Direttore generale

Articolo 25 Rapporti tra il Segretario comunale ed il Direttore generale

Articolo 26 I responsabili degli uffici e dei servizi

Capo IV

Gestione dei Servizi

Articolo 27 Principi generali

Articolo 28 Istituzione

Articolo 29 Azienda speciale

Articolo 30 Consorzio

Articolo 31 Convenzione

Articolo 32 Accordo di programma

Articolo 33 Conferenza dei servizi

Capo V

Partecipazione popolare

Articolo 34 Principi generali

Articolo 35 Diritti di accesso

Articolo 36 Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 37 Consultazioni

Articolo 38 Referendum

Articolo 39 Istanza

Articolo 40 Petizione

Articolo 41 Proposta

Articolo 42 Azione popolare

Articolo 43 Ufficio relazioni con il pubblico

Capo VI

Controlli Economico Finanziari

Articolo 44 Revisione economico finanziaria

Articolo 45 Controllo economico di gestione

Articolo 46 Revisione dello Statuto

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 47 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Articolo 48 Entrata in vigore dello Statuto

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1
LO STATUTO

1. Il presente Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell’organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell’ambito della legge.

Articolo 2
AUTONOMIA

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza, di pari opportunità e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.

2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione.

3. L’attività dell’Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati, secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione, di eticità, di trasparenza e di semplificazione.

4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali, nonchè delle leggi di Stato. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

5. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

Articolo 3
LE FUNZIONI

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico;

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

Articolo 4
TERRITORIO

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9, Legge 1228/54, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica è costituito dal capoluogo.

Articolo 5
SEDE, STEMMA, GONFALONE

1. La sede del Comune è sita in Via Frescot n. 21. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le Commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Rivarossa e con lo stemma.

Lo stemma è quello approvato con D.P.R. del 30.01.1956; è così descritto: “D’azzurro alla torre di due palchi, merlata alla guelfa, fondata su un monte di verde, alla spiga di grano d’oro posta nel canton vestro del capo. Ornamenti esteriori da Comune”.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune, accompagnando lo stesso in forma ufficiale.

5. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Articolo 6
ALBO PRETORIO

1. Nel palazzo civico viene individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del personale comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Articolo 7
I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune e sono contenuti nella “Raccolta dei Regolamenti” per la consultazione di tutti i cittadini.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dallo Statuto e dalla legge. Per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3. I Regolamenti, non appena esecutivi, sono pubblicati per quindici giorni all’Albo Pretorio, con la contemporanea affissione nei luoghi a ciò destinati, di apposito manifesto recante il preventivo avviso della data d’inizio della pubblicazione, ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

CAPO II
Gli organi del Comune

Articolo 8
ORGANI ISTITUZIONALI

1. Gli organi istituzionali del Comune sono: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Articolo 9
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune. Le sue competenze sono stabilite dalla legge. La legge regola, altresì, elezione, composizione, durata in carica e scioglimento del Consiglio comunale.

2. Il regolamento disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio. Fissa, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, che non potrà essere inferiore ed un terzo dei consiglieri assegnati, non computando, a tal fine, il Sindaco.

3. Il Consiglio comunale con lo strumento della mozione, disciplinata dal regolamento, partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

4. Il Consiglio comunale, salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze speciali, delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Le nomine e le designazioni sono fatte a maggioranza relativa.

5. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con apposito regolamento il Consiglio fissa le modalità attraverso le quali si dota di servizi, attrezzature, strutture e risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento.

6. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare; ogni Gruppo elegge un Capogruppo.

Articolo 10
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco è il presidente del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco esercita tutte le funzioni e le attribuzioni previste per legge, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

3. Il Sindaco rappresenta l’intero Consiglio comunale. Al Sindaco sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, delle cui sedute egli fissa, di volta in volta, la data e l’ordine del giorno.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno tutte le questioni richieste, se di competenza del Consiglio.

5. Nei casi di assenza o impedimento del Sindaco, le funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco; in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere anziano.

6. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Articolo 11
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è l’organo che collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore generale e dei Responsabili degli Uffici; collabora con il Sindaco nella attuazione delle linee programmatiche presentate ed approvate dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da due a quattro assessori. Due assessori possono essere esterni al Consiglio Comunale.

4. Nella composizione della Giunta si deve tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

5. La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonchè le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli Assessori sono disciplinate dalla legge.

6. I componenti la Giunta comunale, compreso il Sindaco, competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

7. Il Sindaco neo eletto non appena nominati gli Assessori, che si dovesse trovare nelle condizioni di cui al comma precedente è obbligato a delegare le materie suddette ad altro assessore ovvero non esercitare per tutta la durata del mandato le relative attività professionali.

8. La Giunta provvede, nella sua prima seduta, alla verifica dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità degli eventuali Assessori esterni, formalizzando l’avvenuto controllo con apposita deliberazione.

9. La Giunta delibera con l’intervento di almeno metà dei suoi componenti oltre il Presidente, a maggioranza assoluta dei votanti; per le nomine e le designazioni si applica il principio della maggioranza relativa.

Articolo 12
SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all’esecuzione degli atti, svolge le funzioni che gli sono demandate dalla legge. Ha la direzione ed il coordinamento dell’attività politico amministrativa del Comune. Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Svolge funzione di verifica e controllo dell’attività delle aziende speciali, istituzioni, consorzi e società per azioni, conformemente agli obbiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta. Adotta tutti i provvedimenti di natura discrezionale attribuitigli dalla legge.

4. Il Sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione comunale, può delegare ad ognuno degli Assessori le funzioni di sovrintendenza al funzionamento di determinati servizi ed uffici e all’esecuzione degli atti.

5. Il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio successiva all’elezione, presta giuramento davanti al Consiglio con la formula di rito prevista dalla legge.

6. Il Sindaco, entro 30 giorni dal suo giuramento, è tenuto a presentare, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le norme stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

9. Il Sindaco è altresì ufficiale del Governo; la legge ne determina le attribuzioni ed i poteri.

Articolo 13
VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta, contestualmente alla nomina degli Assessori.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione.

3. Il Sindaco può revocare la nomina di un Assessore a Vice Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Articolo 14
ASSESSORI

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco nell’amministrazione del Comune:

a) in forma collegiale nell’ambito della Giunta;

b) in forma individuale per le funzioni e nelle materie rispettivamente delegate dal Sindaco.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Il Sindaco determina, con provvedimento di nomina, l’ordine di successione degli Assessori.

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni vengono svolte dall’Assessore primo nell’ordine di successione.

5. Gli Assessori esterni hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio; hanno il dovere di parteciparvi per rispondere alle interrogazioni di Consiglieri e per illustrare le deliberazioni proposte nelle materie loro rispettivamente delegate dal Sindaco. Anche per gli Assessori di estrazione Consiliare valgono le disposizioni di cui al comma precedente.

6. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate dall’interessato al Sindaco. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

7. Il Sindaco è tenuto a sostituire gli Assessori dimissionari o revocati entro trenta giorni dalla data di dimissioni o revoca. Le nuove nomine vengono comunicate al Consiglio nella prima seduta.

Articolo 15
CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune.

2. Ai Consiglieri comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se dato, esso non è, vincolante.

3. Nell’adempimento delle funzioni pubbliche ogni Consigliere ha piena libertà di azione, di opinione, di espressione e di voto.

4. Ciascun Consigliere è personalmente responsabile dei voti che esprime.

5. I Consiglieri comunali, nel numero previsto dalla legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio comunale e, singolarmente, di proposta nelle materie di competenza del Consiglio stesso.

6. I Consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende ed istituzioni comunali, tutte le notizie, le informazioni e gli atti utili all’espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo; il Sindaco o l’Assessore delegato rispondono entro quindici giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.

8. Il Consigliere anziano è il Consigliere che ha riportato la più alta cifra individuale fra tutti gli eletti, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge.

9. Con la modalità da determinarsi nel Regolamento del Consiglio Comunale, può essere trasformato, a richiesta, il gettone di presenza in indennità di funzione.

10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dall’interessato al Presidente del Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga del Consigliere dimissionario.

11. I Consiglieri, che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute successive, sono dichiarati decaduti. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall’interessato entro dieci giorni dalla contestazione, e decide conseguentemente. La surrogazione avverrà con le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 16
COMMISSIONI

1. Le Commissioni comunali si suddividono in:

a) Commissioni consiliari permanenti, tra le quali la Commissione dei Capigruppo;

b) Commissioni tecnico-consultive previste per legge;

c) Commissioni di controllo e garanzia.

Articolo 17
COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO

1. I Capigruppo sono costituiti in Commissione consiliare permanente secondo le modalità fissate dal regolamento.

2. La Commissione dei Capigruppo e presieduta dal Sindaco ed ha competenza per lo Statuto, per gli affari generali e per il regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari. Definisce gli accordi sull’organizzazione dei lavori del Consiglio e dello svolgimento delle adunanze, tratta particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio o dal Sindaco.

Articolo 18
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale, al fine di migliorare l’esercizio delle sue funzioni può istituire Commissioni consiliari permanenti assicurando la rappresentanza proporzionale mediante l’adozione del voto plurimo.

2. Il regolamento disciplina la costituzione, le modalità di elezione ed il funzionamento delle Commissioni.

3. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ad esse sottoposte ed esprimono su di esse, mediante voto, il proprio motivato parere.

4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

Articolo 19
COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE

1. La nomina delle Commissioni tecnico-consultive previste per legge compete alla Giunta comunale.

Articolo 20
COMMISSIONI DI CONTROLLO E DI GARANZIA

1. Possono essere istituite commissioni di controllo e di garanzia per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati dal Consiglio comunale. Sono nominate dal Consiglio e sono presiedute da un Consigliere della minoranza.

2. La Commissione di controllo può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa; la Commissione di garanzia svolge, invece, attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatto e/o di bisogni della comunità locale, nonchè di proposta sui temi assegnati.

3. I poteri, la composizione ed il funzionamento di dette Commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Articolo 21
NOMINE

1. Il Consiglio comunale, entro venti giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, stabilisce gli indirizzi cui deve attenersi il Sindaco per la nomina e la revoca dei rappresentanti.

CAPO III
Organizzazione di Uffici e Servizi

Articolo 22
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI COMUNALI

1. Gli uffici e servizi pubblici del Comune sono ordinati in strutture per aree e materie omogenee, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione al fine di operare con la massima efficienza e di conseguire la maggiore efficacia dell’azione amministrativa assicurando il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

2. Le strutture sono individuate e definite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

3. Al vertice di ogni settore o area è preposto un Responsabile.

4. I Responsabili possono essere assunti tramite concorso pubblico, oppure con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le modalità espresse nei successivi commi 5 e 6.

5. Ove si ritenga opportuno, per motivi di funzionalità e snellimento delle procedure, l’Amministrazione comunale può disporre l’assunzione dei Responsabili mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con durata non superiore al mandato del Sindaco in carica e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. In prossimità della fine del mandato ed in concomitanza dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio, i Responsabili a termine possono essere prorogati per un periodo non superiore ai 60 giorni, per permettere la continuità della gestione amministrativa.

6. Il concorso pubblico si basa su procedure selettive volte a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, in conformità al contatto collettivo di lavoro e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

7. Il Sindaco pone a capo di ogni Area un Responsabile, con incarico di direzione e di coordinamento. L’incarico è affidato ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

8. Il Comune promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo e l’accesso ai documenti amministrativi nelle forme previste dalla legge e con modalità stabilite nei regolamenti.

Articolo 23
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonchè esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio.

3. Se il Sindaco non provvede alla nomina del Direttore generale, le relative funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, possono essere conferite al Segretario.

Articolo 24
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, non eccedente la durata del mandato del Sindaco e da questi revocabile in qualsiasi momento, previa deliberazione della Giunta.

2. Il Direttore generale è scelto dal Sindaco tra esperti sulla base di curriculum formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative.

3. Il Direttore generale provvede a dare attuazione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Predispone il piano dettagliato degli obiettivi, nonchè la proposta di piano esecutivo di gestione.

Articolo 25
RAPPORTI TRA IL SEGRETARIO COMUNALE
ED IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Comunale e il Direttore generale.

Articolo 26
I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto, provvedono alla gestione del Comune assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di essi, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Le competenze dei Responsabili sono previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Gli atti di amministrazione e gestione del personale competono ai Responsabili, al Segretario Comunale e al Direttore generale secondo le rispettive competenze specificate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obbiettivi della gestione e affidando gli stessi ai singoli Responsabili, unitamente alle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale necessarie per il raggiungimento degli obbiettivi stessi.

5. I Responsabili sono responsabili del risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obbiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

6. Le modalità di verifica dei risultati ottenuti dai Responsabili, in rapporto ai programmi ed obbiettivi loro affidati, sono fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in conformità con i principi contenuti nella legge e nello Statuto, i rapporti tra Segretario, Direttore generale e Responsabili e le modalità di sostituzione del Responsabile assente o impedito.

CAPO IV
Gestione dei servizi

Articolo 27
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La gestione dei sopraddetti servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando le caratteristiche sociali ed economiche del servizio non rendano opportuno costituire istituzioni o aziende;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privato.

3. Il Consiglio comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga mediante concessione a terzi, oppure a mezzo di aziende speciali o di istituzioni o, ancora, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, appositamente costituite, quando le caratteristiche e la natura del servizio facciano ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. Al di fuori dei casi precedenti, il Consiglio può disporre la partecipazione dell’ente a società di capitali, consorzi d’imprenditori, società consortili o imprese cooperative, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune.

5. Il Consiglio comunale può altresì disporre la partecipazione dell’ente ad associazioni, fondazioni e comitati che perseguano finalità di interesse comunale.

6. Qualora, infine, il Comune ne ravvisi la convenienza economica e sociale può gestire servizi determinati con altri enti locali:

a) in modo coordinato, attraverso le convenzioni;

b) in modo associato, con i Consorzi.

Articolo 28
ISTITUZIONE

1. L’Istituzione è un organismo strumentale del Comune per l’esercizio di determinati servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, costituito dal Consiglio comunale.

2. L’Istituzione è dotata di autonomia gestionale. Ha capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento delle sue finalità. Ha l’obbligo del pareggio del bilancio che persegue attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. Per ciascuna Istituzione il Sindaco nomina un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da tre membri, di cui almeno due devono essere fruitori del servizio sociale gestito dall’Istituzione o rappresentanti di associazioni o di organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell’Istituzione stessa.

5. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell’Istituzione provvedendo tra l’altro ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; a formulare programmi ed attività; a determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell’Istituzione, a nominare nella sua prima riunione il Vicepresidente. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato con motivata richiesta del Sindaco ed ha la stessa durata del Consiglio comunale.

6. Il Presidente e il Direttore amministrativo sono nominati dal Sindaco. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dispone per l’attuazione delle deliberazioni. Al Direttore compete la gestione dell’Istituzione; in particolare sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza e l’indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni.

7. L’Istituzione ha un bilancio proprio. Alle spese ed al funzionamento dell’attività provvede con il fondo di dotazione iniziale, con i contributi stanziati annualmente dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione, con i proventi riscossi per servizi ed attività, con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e privati.

8. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’Istituzione.

Articolo 29
AZIENDA SPECIALE

1. L’Azienda speciale è un ente strumentale del Comune, costituito dal Consiglio comunale per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. L’Azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale. Ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. Organi dell’Azienda speciale sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

5. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri, non superiore a tre, compreso il Presidente; il Sindaco nomina il Presidente e gli altri componenti.

6. Il Direttore, che ha la responsabilità gestionale, è nominato dal Consiglio di amministrazione.

7. L’ordinamento ed il funzionamento dell’Azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti.

Articolo 30
CONSORZIO

1. Il Consorzio è un ente strumentale degli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e per l’esercizio di funzioni intercomunali.

2. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto che è approvato dai Consigli comunali unitamente ad una convenzione che deve anche determinare le singole quote di partecipazione dei consorziati e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.

3. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell’assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Articolo 31
CONVENZIONE

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con Comuni e Province apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono essere deliberate dal Consiglio comunale.

Articolo 32
ACCORDO DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma può essere attuato con soggetti di rappresentanza vasta di interessi (organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali) anche attraverso l’istituzione di tavoli permanenti di concertazione e comitati di gestione degli interventi.

3. L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

5. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

Articolo 33
CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Una conferenza dei servizi può essere indetta quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. Le conferenze dei servizi sono indette dal Sindaco o dall’Assessore incaricato, ovvero dal Dirigente, in relazione alle rispettive competenze.

3. Il Comune è, altresì, autorizzato a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche Amministrazioni.

CAPO V
Partecipazione Popolare

Articolo 34
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune promuove l’effettiva partecipazione dei cittadini singoli ed associati ai processi politico decisionali ed ai procedimenti amministrativi. A tal fine:

a) fornisce un’informazione tempestiva, completa e chiara ai cittadini;

b) facilita la consultazione degli atti dell’Amministrazione comunale;

c) favorisce la più ampia consultazione dei cittadini attraverso gli organismi partecipativi e i referendum;

d) valorizza e promuove il contributo che i cittadini danno, per la migliore tutela degli interessi collettivi, con le istanze, le petizioni, le proposte e le segnalazioni nelle materie che sono oggetto delle funzioni amministrative del Comune nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico e che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

Articolo 35
DIRITTI DI ACCESSO

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa i cittadini possono prendere visione di tutti gli atti dell’Amministrazione comunale ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti o ne procrastini l’esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza della persona, dei gruppi e delle imprese o l’esito delle pratiche in corso.

2. Apposito regolamento disciplina le modalità per esercitare il diritto di accesso che deve salvaguardare l’efficienza dell’Amministrazione.

Articolo 36
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

1. Il Comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo conseguente ad un’istanza o iniziato d’ufficio:

a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi;

b) ai soggetti individuati e individuabili nel contesto dell’atto ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

2. La comunicazione deve contenere l’oggetto del procedimento promosso, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati , nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti.

4. Queste disposizioni non si applicano:

a) quando vengano esaminati atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

b) ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano;

c) alle ordinanze sindacali e dei responsabili.

5. Ai fini della partecipazione, presso la Commissione dei Capigruppo è istituito, con le modalità indicate nel regolamento, l’albo comunale delle associazioni e dei comitati spontanei.

Articolo 37
CONSULTAZIONI

1. Per una migliore tutela degli interessi collettivi il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli atti di indirizzo politico e sui relativi programmi di attuazione attraverso:

a) i referendum;

b) strumenti idonei e mirati a conoscere l’orientamento di settori della popolazione su questioni particolari .

Articolo 38
REFERENDUM

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi su temi di esclusiva competenza locale, fatta eccezione per quelli di cui al successivo quarto comma.

2. I referendum sono deliberati dal Consiglio, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I referendum sono inoltre promossi su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste del Comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento, la propone al Consiglio.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) Statuto del Comune;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazioni organiche;

c) piano regolatore, piani territoriali ed urbanistici e le espropriazioni per pubblica utilità;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) attività amministrative vincolate da leggi;

f) materie che siano già state oggetto di referendum nell’ultimo triennio e per quelli tenutesi, che non abbiano raggiunto il quorum ai fini della loro validità.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si svolgono con l’osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento ed in ogni caso sono validi se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

6. L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco.

7. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, deliberano gli atti di indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni, con le maggioranze qualificate da individuarsi nell’apposito Regolamento.

8. I referendum non possono aver luogo contemporaneamente con altre elezioni.

Articolo 39
ISTANZA

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’Amministrazione istanze su questioni di interesse generale.

2. Il Sindaco le assegna all’organo competente per l’esame e la risposta, entro trenta giorni.

Articolo 40
PETIZIONE

1. La petizione è una richiesta che i cittadini rivolgono al Sindaco per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità. Non può avere come contenuto un interesse esclusivamente personale.

2. Dopo la verifica di ammissibilità fatta dal Segretario comunale, il Sindaco assegna la petizione rispettivamente alla Giunta comunale o al Consiglio, a seconda delle competenze.

3. Le petizioni devono essere esaminate entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione. Le decisioni assunte dagli organi comunali sono comunicate agli interessati entro dieci giorni.

4. La petizione deve essere sottoscritta da non meno dell’uno per cento degli elettori e accanto alla firma devono essere riportati i dati anagrafici.

Articolo 41
PROPOSTA

1. La proposta è un’iniziativa dei cittadini finalizzata a far assumere dall’organo comunale competente un provvedimento di interesse generale.

2. Ai promotori della proposta il Comune fornisce la consulenza per la redazione della proposta di provvedimento.

3. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il due per cento degli elettori; le firme devono essere autenticate. Va esaminata entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione.

4. La verifica di ammissibilità della proposta per quanto concerne il numero e l’autenticazione delle firme è fatta dal Segretario comunale; la proposta è quindi sottoposta al Responsabile competente per materia per il parere di regolarità tecnica, e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata al responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

5. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare: la revisione dello Statuto, le decisioni in materia di tributi locali e tariffe, l’esecuzione di norme statali e ragionali, le espropriazioni per pubblica utilità e in materia di strumenti urbanistici.

Articolo 42
AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione ed il ricorso, salvo che il Comune abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

Articolo 43
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

1. Il Comune istituisce l’ufficio relazioni con il pubblico allo scopo di curare i rapporti tra Amministrazione comunale e cittadini. Ove possibile, sarà lo stesso ufficio a fornire ai cittadini gli atti ed i provvedimenti richiesti. Negli altri casi, l’ufficio curerà l’accoglienza dei cittadini, fornendo loro gli strumenti e le indicazioni necessarie per farli accedere agevolmente e tempestivamente ai servizi richiesti, presso i competenti uffici.

2. L’Ufficio relazioni con il pubblico raccoglie le segnalazioni di mancanze e disfunzioni dei servizi ed eventuali suggerimenti da parte dei cittadini.

Tali segnalazioni sono tempestivamente comunicate agli uffici competenti per gli interventi necessari.

3. L’Ufficio relazioni con il pubblico, è, di norma, ubicato presso la sede comunale che ospita il maggior numero di uffici.

4. Il Sindaco invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull’attività svolta dall’ufficio.

CAPO VI
Controlli Economico Finanziari

Articolo 44
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. La revisione economica finanziaria è effettuata dal Collegio dei revisori la cui composizione, elezione e durata in carica sono disciplinate dalla legge.

2. Il Collegio dei revisori, in conformità alla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Articolo 45
CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE

1. L’Amministrazione adotta per il governo razionale della propria attività il metodo della programmazione. Tale metodo si fonda su:

a) analisi dell’ambiente destinatario dei servizi;

b) conoscenza dei costi, capacità e limiti dei medesimi;

c) individuazione di obbiettivi di efficacia e di efficienza espressi in termini quantitativi e qualitativi;

d) raccordo delle attività al bilancio in relazione alle risorse ivi espresse.

2. Le forme di controllo interno della gestione devono ottenere sotto osservazione quantitativa le attività ed i risultati: le prime come costi e risorse impiegati; i secondi come grado di soddisfazione dei bisogni. A tal fine l’Amministrazione comunale si avvale di procedure informatizzate, di indicatori sociali ed economici e individua, nell’ambito delle strutture dei vari servizi, i centri di responsabilità.

CAPO VII
Disposizioni finali

Articolo 46
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la stessa procedura stabilita dalla legge per l’approvazione.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’effetto abrogativo dello Statuto decorre dall’entrata in vigore del nuovo.

Articolo 47
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE
COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi nell’ambito dell’autonomia normativa degli Enti locali abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

2. Gli adeguamenti dello Statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi di riforma e di principio e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 48
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte dell’organo regionale, il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

2. Il presente Statuto, conservato nell’archivio storico del Comune, è inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.