Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 34
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Comune di Chivasso (Torino)
STATUTO comunale (In conformità alla L. 8.06.90 n.142, 25.3.93 n.81, 15.10.93 n.415 e 3.8.1999 n.265)
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Il comune e le sue finalità
Art. 2 - Origini
Art. 3 - Stemma
Art. 4 - Gonfalone
Art. 5 - Sede
Art. 6 - Territorio
Art. 7 - Albo pretorio
Art. 8 - Archivio storico
Art. 9 - Gemellaggi e cittadinanza onoraria
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
Art. 10 - Titolari del diritto di partecipazione
Art. 11 - Accesso agli atti
Art. 12 - Diritto di informazione
Art. 13 - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 14 - Consultazione popolare e partecipazione degli utenti
Art. 15 - Consulte comunali
Art. 16 - Poteri delle consulte comunali
Art. 17 - Albo delle forme associative
Art. 18 - Diritti delle forme associative iscritte allalbo
Art. 19 - Autocertificazione
Art. 20 - Istanze e proposte
Art. 21 - Petizione
Art. 22 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
Art. 23 - Referendum
Art. 24 - Ammissibilità della richiesta
Art. 25 - Validità del referendum
Art. 26 - Effetti del referendum
Art. 27 - Commissione comunale di vigilanza sullattuazione dei diritti di
partecipazione e di accesso
CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 28 - Istituzione, ambito di attività
Art. 29 - Attribuzioni
Art. 30 - Elezione
Art. 31 - Eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
Art. 32 - Durata della carica e rieleggibilità
Art. 33 - Mezzi, indennità
TITOLO III
ORDINAMENTO COMUNALE
Art. 34 - Gli organi comunali
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 35 - Il consiglio comunale
Art. 36 - Competenze del consiglio
Art. 37 - Prima convocazione del consiglio comunale
Art. 38 - Le sedute consiliari
Art. 39 - Funzionamento
Art. 40 - Partecipazione del consiglio alla programmazione
Art. 41 - Presidenza del consiglio comunale
Art. 42 - Funzioni del presidente del consiglio comunale
Art. 43 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali
Art. 44 - Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute
Art. 45 - Gruppi consiliari
Art. 46 - Le commissioni consiliari
Art. 47 - Commissione permanente per le pari opportunità
Art. 48 - Regolamento
CAPO II
IL SINDACO
Art. 49 - Ruolo e competenze generali
Art. 50 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 51 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 52 - Attribuzioni di organizzazione
Art. 53 - Vice sindaco
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 54 - Composizione e nomina della giunta
Art. 55 - Mozione di sfiducia
Art. 56 - Dimissioni, decadenza e revoca
Art. 57 - Attribuzioni
Art. 58 - Funzionamento
CAPO IV
NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI
Art.59 - Deliberazioni
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
Art. 60 - Principi generali del controllo interno
Art. 61 - Revisori dei conti
Art. 62 - Controllo interno di regolarità contabile
Art. 63 - Controllo di gestione
Art. 64 - Controllo per la valutazione del personale
Art. 65 - Controllo e pubblicità degli atti monocratici
Art. 66 - Segnalazioni e vigilanza sulla gestione da parte dei consiglieri
TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 67 - Forme di gestione
Art. 68 - Gestione in economia
Art. 69 - Concessione a terzi
Art. 70 - Gestione a mezzo di azienda speciale
Art. 71 - Gestione a mezzo di istituzione
Art. 72 - Gestione a mezzo di società
Art. 73 - Designazione e durata in carica dei rappresentanti del comune negli organi di soggetti terzi
TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE
Art. 74 - Principi generali
Art. 75 - Convenzioni
Art. 76 - Consorzi
Art. 77 - Accordi di programma
TITOLO VII
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 78 - Principi e criteri generali
Art. 79 - Personale
Art. 80 - Il segretario generale
Art. 81 - Dirigenti
Art. 82 - Conferenza dei dirigenti
Art. 83 - Consulenze esterne
TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI
Art. 84 - Revisione e pubblicità dello statuto
Art. 85 - Regolamenti
Art. 86 - Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute
Art. 87 - Ordinanze
TITOLO IX
Art. 88 - Norme transitorie e finali
Art. 89 - Pubblicità e diffusione dello statuto
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Il comune e le sue finalità
1. Il comune di Chivasso, ente territoriale di base, dotato di autonomia , secondo i principi della Costituzione e delle leggi, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Opera altresì nellambito dei poteri costituzionalmente riconosciuti e dei principi fissati dalle leggi dello Stato perseguendo le seguenti finalità:
a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone contrastando ogni forma di discriminazione;
b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, allistruzione, ad eguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;
c) favorire un equilibrato sviluppo economico della città;
d) riconoscere pari opportunità di vita e lavoro tra uomini e donne; provvedere a rimuovere le discriminazioni palesi ed occulte, basate sullappartenenza ad età, sesso, razze, culture, religioni e pensieri e condizioni sociali diverse.
Particolare attenzione viene rivolta alla tutela delle fasce deboli della popolazione, pertanto verrà attivata una rete di servizi che ne facilitino lintegrazione sociale e ne accrescano le opportunità di studio e lavoro;
e) tutelare la famiglia valorizzandone il ruolo sociale, riconoscendo pari diritti tra i suoi componenti;
f) tutelare lambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura;
g) valorizzare il proprio patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, promuovere la conoscenza della tradizione culturale locale e delle altre culture della comunità cittadina;
h) incentivare la crescita di una cultura di pace e solidarietà, favorendo lo sviluppo di una coscienza europeista, assumendo come valore la lotta ad ogni tipo di autoritarismo e la Resistenza come atto fondante della nostra democrazia;
i)valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone lautonomia, e stimolare liniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e lassociazionismo;
l) valorizza e incentiva lo sport considerato come servizio sociale nel senso di pratica sportiva intesa come valorizzazione della persona umana, per un miglioramento della qualità della vita dellindividuo e quindi della collettività. Le funzioni amministrative inerenti lo sport trovano la loro fonte nellart. 60 del D.P.R. 616/77, nellart. 10 del D.Lgs. 242/99 e hanno collocazione nellarea dei servizi pubblici di rilie vo locale di cui allart. 22 della legge n. 142/90.
3. Svolge funzioni di centrozona del bacino del Chivassese che dovrà sviluppare in modo interdipendente rispetto alle altre aree; riconosce come valore importante della propria tradizione il ruolo di centro di scambi economici, commerciali e culturali della zona del basso Canavese ed alto Monferrato.
4. Nellesercizio delle proprie competenze favorisce e sviluppa i rapporti di collaborazione con altri enti locali per la realizzazione di interessi comuni, promuovendo la cooperazione per la gestione associata dei servizi.
5. Aderisce alle associazioni nazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali. Partecipa allo sviluppo di politiche che valorizzano sempre più una effettiva autonomia dellente locale, principi già presenti nella nostra tradizione storica fin dalla Resistenza con la stesura della CARTA DI CHIVASSO del 19.12.1943.
Art. 2
Origini
1. Il primo riferimento storico alla comunità di Chivasso risale allanno 843 ed è contenuto in un privilegio di Lotario I in cui il nome della comunità risulta scritto sotto la forma di Clavasium. Il comune venne insignito, poi, del titolo di Città con provvedimento del 1690 confermato nel 1759 con diploma del re Carlo Emanuele III.
Art. 3
Stemma
1. Lo stemma del comune è rappresentato da uno scudo bipartito; nella parte superiore rossa è riposta una chiave bianca e nellinferiore bianca, una chiave rossa. E sovrastato dalla Corona comitale e fiancheggiato da palme che si congiungono alla base dello scudo in cui compare il motto Unio Fortis.
Art. 4
Gonfalone
1.Il gonfalone del comune è costituio da un drappo quadrangolare di colore azzurro,ornato di ricami doro, con al centro lo stemma comunale, con liscrizione centrata in oro città di Chivasso.
2. Luso del gonfalone avviene solo per pubbliche cerimonie e per motivi di interesse pubblico generale, secondo le norme del regolamento.
Art. 5
Sede
1. Il comune ha sede presso lo storico Palazzo Santa Chiara. Presso di esso si riuniscono il consiglio comunale, la giunta comunale, le commissioni, salvo esigenze particolari ed eccezionali che possono legittimare, temporaneamente, le adunanze di detti organi in altre sedi.
Art. 6
Territorio
1. Il territorio del comune di Chivasso oltre al capoluogo è composto dalle seguenti località: Betlemme, Boschetto, Castelrosso, Mandria, Montegiove, Mosche, Pogliani, Pratoregio, Torassi.
2. Esso confina con il territorio dei comuni di Brandizzo, Volpiano, San Benigno, Montanaro, Caluso, Mazzè, Rondissone, Verolengo, San Sebastiano, Castagneto Po, San Raffaele Cimena.
Art. 7
Albo pretorio
1. Il comune di Chivasso ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Lalbo pretorio ha sede nel palazzo municipale, sotto la diretta responsabilità del segretario generale. La massima accessibilità a tali atti viene garantita anche attraverso lufficio per linformazione e relazioni con il pubblico.
Art. 8
Archivio storico
1. Il comune ha un proprio archivio storico. Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta, nelle rispettive competenze, ne garantiscono la cura, lo sviluppo e la fruibilità.
2. La sua tenuta e conservazione è affidata allarchivista. La consultazione, estrazione di copie, è disciplinata da apposito regolamento.
Art. 9
Gemellaggi e cittadinanza onoraria
1. Il consiglio comunale, con propria mozione motivata, presentata da almeno un quarto ed approvata da almeno due terzi dei consiglieri assegnati, promuove e riconosce gemellaggi, patti di amicizia e di scambi con comuni e paesi della comunità europea ed extra europea.
2. Il consiglio comunale, con la stessa procedura del comma precedente, può conferire la cittadinanza onoraria, a personalità italiane e straniere non residenti in Chivasso.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
E DIFENSORE CIVICO
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO
E DI INFORMAZIONE
Art. 10
Titolari del diritto di partecipazione
1. Il diritto di partecipazione individuale e collettivo è riconosciuto e garantito a tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del comune di Chivasso.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti rappresentativi di interessi plurimi.
3. Il consiglio comunale potrà deliberare forme di partecipazione per i residenti che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e per i non residenti nel comune di Chivasso che siano interessati a consultazioni per motivi di studio, lavoro, domicilio.
4. La città di Chivasso, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie
Art. 11
Accesso agli atti
1. Al fine di garantire la trasparenza dellattività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è previsto il diritto daccesso ai documenti amministrativi ai sensi delle leggi vigenti.
2. Il regolamento stabilisce le modalità dellaccesso agli atti amministrativi, disciplina lesame ed il rilascio di copie e stabilisce le relative norme organizzative.
3. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione della legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti lesibizione per lesigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi o lesito di pratiche in corso.
Art. 12
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione comunale sono pubblici, tranne quelli per i quali sono stabiliti i divieti ai sensi dellart. 11 - comma 3 del presente statuto.
2. Lamministrazione comunale, può avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo atto ad informare i cittadini in modo tempestivo e completo, in particolare su atti e procedure che li riguardano.
3. Il comune istituisce un ufficio per linformazione e le relazioni con il pubblico, con il compito di:
a) fornire allutenza informazioni relative ai servizi, agli atti e allo stato dei procedimenti.
b) essere tramite tra il cittadino che intende esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso ed il titolare dellufficio responsabile del procedimento.
c) ricevere istanze, petizioni e proposte di deliberazioni, dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, lautenticazione delle firme necessarie.
4. Lamministrazione comunale garantisce laccesso allarchivio storico del comune.
Art. 13
Partecipazione al procedimento amministrativo
1. Lavvio del procedimento amministrativo deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenirvi, nonchè agli eventuali contro interessati al procedimento, qualora individuati o facilmente individuabili.
2. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità del cittadino.
3. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la partecipazione.
4. Soggetti portatori di interesse pubblico o privato, nonchè i portatori di interesse diffusi, costituiti in associazione o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, salvo i casi espressamente esclusi per legge o regolamento.
5. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti.
6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità, o il numero dei destinatari, o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione allalbo pretorio o altri mezzi, garantendo forme di idonea pubblicità.
7. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione, possono presentare istanze, memorie scritte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento, ovvero chiedere di essere ascoltati.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle osservazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nelle premesse dellatto.
9. I soggetti di cui al comma 4 hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli sottratti allaccesso.
10. Il sindaco nei casi, con le modalità e le forme previste dalla legge, potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
Art. 14
Consultazione popolare e partecipazione degli utenti
1. Lamministrazione comunale istituisce forme di consultazioni temporanee o permanenti.
2. Prima delladozione di provvedimenti di particolare rilievo, il comune può promuovere la consultazione delle espressioni organizzate della comunità cittadina ad esse interessate.
3. La giunta o il consiglio comunale possono promuovere consultazioni dei residenti in quartieri o frazioni o di singole categorie in vista di provvedimenti che li riguardano.
4. Il comune stabilisce forme di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi erogati in relazione a livelli standard prefissati. A tal fine lamministrazione convoca conferenze dei servizi con la partecipazione dei cittadini utenti.
Art. 15
Consulte comunali
1. Il consiglio comunale delibera listituzione di consulte settoriali permanenti, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte della giunta, del consiglio, delle commissioni consiliari.
Art. 16
Poteri delle consulte comunali.
1. Le consulte possono, nelle materie di competenza:
a) esprimere pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
b) formulare proposte agli organi comunali per ladozione di atti;
c) formulare proposte per la gestione e luso di servizi e beni comunali;
d) chiedere che i funzionari comunali vengano invitati alle sedute per lesposizione di particolari problematiche.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina il funzionamento delle consulte.
Art. 17
Albo delle forme associative
1. Nellambito delle finalità perseguite dal comune è istituito lalbo delle forme associative.
2. I criteri e le modalità per liscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.
3. Per ottenere liscrizione allalbo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli enunciati dal presente statuto, la rappresentatività degli interessi della comunità locale e forme democratiche della partecipazione degli iscritti alle decisioni.
Art. 18
Diritti delle forme associative iscritte allalbo
1. Le associazioni e le altre forme associative iscritte allalbo:
a) saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle consulte comunali di cui agli articoli precedenti;
b) potranno ottenere il patrocinio del comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
c) potranno accedere alle strutture ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dal regolamento;
d) potranno adire al difensore civico.
2. Lerogazione di ogni contributo e lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone od associazione, deve corrispondere al criterio di pubblico interesse e sono normate dal regolamento degli istituti di partecipazione.
Art. 19
Autocertificazione
1. Al fine di snellire la procedura amministrativa, il comune incentiva attraverso adeguata informazione, il ricorso allautocertificazione di cui alla Legge 4/1/1968 n. 15, in ogni caso in cui sia ammessa.
Art. 20
Istanze e proposte
1. I cittadini singoli o associati, possono presentare al sindaco istanze o proposte, per chiedere informazioni su specifici oggetti dellattività comunale che hanno rilevanza per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le forme e le modalità della presentazione e dellesame di istanze e proposte sono disciplinate dal regolamento.
3. Il sindaco e la giunta si pronunciano sulle istanze e proposte di loro competenza entro trenta giorni dalla presentazione; se la competenza appartiene al consiglio comunale, le istanze e le proposte devono essere esaminate nel termine di sessanta giorni dalla loro presentazione.
4. Le decisioni assunte devono essere comunicate agli interessati entro venti giorni.
Art. 21
Petizione
1. Cinquanta cittadini, che si sottoscrivono secondo le modalità previste dal regolamento, hanno diritto di presentare, presso lufficio rapporti con il pubblico, petizione al sindaco per esporre necessità collettive e chiedere provvedimenti.
2. In ogni petizione devono essere indicati almeno i nomi di due firmatari che assumono la veste di referenti del comune.
3. Entro il termine di 30 giorni la petizione è esaminata anche sotto il profilo dellammissibilità, dalla commissione consigliare competente che ha facoltà di disporre laudizione dei firmatari della petizione.
4. La commissione di cui al comma precedente comunica il proprio parere alla giunta o al consiglio comunale che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, devono pronunciarsi sulla petizione.
5. Le decisioni assunte dallorgano competente vengono comunicate agli interessati entro venti giorni.
6. Lamministrazione può anche rendere pubbliche nei modi ritenuti più idonei le proprie determinazioni.
Art. 22
Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
1. Tre titolari di diritto di partecipazione possono avanzare proposte per ladozione degli atti previsti dallarticolo 32 della legge 8 giugno 1990, n.142 corredate eventualmente dai pareri richiesti per legge, sottoscrivendole con propria firma autenticata. Le proposte devono essere presentate al presidente del consiglio comunale che le sottopone al segretario generale per la verifica dei requisiti formali. Il presidente del consiglio, deve rispondere entro venti giorni. I presentatori devono adeguare il testo agli eventuali rilievi di legittimità formulati dal segretario generale.
2. La proposta deve essere sottoscritta da duecentocinquanta titolari di diritto di partecipazione; nel caso in cui si tratti di modifiche allo statuto, la proposta deve essere sottoscritta da quattrocento titolari di diritto di partecipazione.
3. La raccolta delle firme deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla risposta positiva sui requisiti formali del presidente del consiglio. I tre presentatori dichiarano di assumersi la responsabilità sullautenticità delle firme necessarie. Non possono essere raccolte contemporaneamente le firme relative a più di una proposta di deliberazione.
4. Entro 20 giorni dalla presentazione della proposta di deliberazione con le firme necessarie, il presidente del consiglio è tenuto ad iscriverla allordine del giorno. Uno dei tre presentatori, su loro richiesta, può illustrare la proposta di deliberazione alla commissione competente ed al consiglio comunale.
Art. 23
Referendum .
1. Il Comune riconosce, tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini, il referendum.
2. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dellente.
3. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale:
b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi locali e tariffe;
d) i provvedimenti per lassunzione di mutui e cessioni di prestiti;
e) i provvedimenti di nomina di rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
f) gli atti relativi al personale del comune;
g) gli oggetti sui quali il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
i) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
l) quesiti già oggetti di consultazioni referendarie negli ultimi quattro anni.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale.
b) il consiglio comunale, con delibera votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
c) milleduecento titolari di diritto di partecipazione con propria firma autenticata.
5. Le modalità di raccolta delle firme e lo svolgimento del referendum sono indicate nel regolamento di partecipazione.
6. Il consiglio comunale con delibera quadro stabilisce la sessione annuale per eventuali consultazioni referendarie.
7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettoraliprovinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 24
Ammissibilità della richiesta
1. Lammissibilità della richiesta referendaria, sia in riferimento alla materia a cui si riferisce il quesito che alla sua chiarezza ed intelleggibilità, come pure il controllo del numero delle firme e lautenticità delle sottoscrizioni dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una commissione composta dal segretario generale, dal giudice di pace e dal difensore civico.
Art. 25
Validità del referendum
1. La consultazione referendaria per essere valida deve raggiungere il 50% degli aventi diritto al voto.
Art. 26
Effetti del referendum
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria da parte del sindaco, il consiglio comunale assume i conseguenti atti.
Art. 27
Commissione comunale di vigilanza sullattuazione dei diritti di
partecipazione e di accesso.
1. La commissione vigila sullosservanza delle norme in materia di partecipazione e di accesso contenuti nel presente statuto; promuove ogni altra iniziativa utile al corretto esercizio di tali diritti.
2. La commissione è composta dal presidente del consiglio comunale, dal sindaco o da un assessore suo delegato, dal segretario generale o da un suo delegato.
3. Alle riunioni della commissione è sempre invitato il difensore civico.
4. La commissione incontra almeno una volta allanno le associazioni dei cittadini utenti che ne fanno richiesta e relaziona annualmente al consiglio comunale.
CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 28
Istituzione, ambito di attività
1. Il difensore civico è istituito a garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellamministrazione comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi sulla tutela dei loro diritti e interessi con particolare riguardo agli atti e comportamenti di:
a) organi ed uffici del comune di Chivasso;
b) organi istituzionali del comune;
c) enti pubblici che gestiscono servizi comunali;
d) aziende speciali;
e) soggetti privati concessionari di servizi comunali.
2. Il difensore civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa.
3. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.
Art. 29
Attribuzioni
1. Nei confronti dei soggetti di cui allarticolo precedente, comma 1, lett. a) e b), il difensore civico:
a) ha diritto di ottenere copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione trattata, senza che possa esservi opposto nessun diniego e nessun segreto dufficio, salvo quanto previsto dalle leggi e dallo statuto. Il difensore civico è considerato interessato ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti;
b) può segnalare allamministrazione comunale la propria interpretazione della normativa vigente al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative. Lamministrazione comunale ha lobbligo di specifica motivazione, se il contenuto dellatto adottato non recepisce i suggerimenti interpretativi del difensore civico;
c) deve segnalare al sindaco qualsiasi disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza, come anche qualsiasi comportamento che abbia ritardato o impedito la sua attività;
d) la segnalazione dovrà essere corredata dal nome del funzionario o dei funzionari responsabili e sarà trasmessa allamministrazione o allente da cui il funzionario dipende.
2. Nei confronti dei soggetti di cui allarticolo precedente, comma 1, lett. c), d), e), il difensore civico:
a) ha diritto di ottenere copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione trattata;
b) deve segnalare al sindaco eventuali disfunzioni a danno degli utenti, nonchè ogni violazione delle clausole della concessione affinchè vengano prese le opportune misure.
3. Il difensore civico deve presentare annualmente al consiglio comunale una relazione sullattività svolta. Tale relazione viene presentata nei primi due mesi dellanno successivo e resa pubblica.
4. Qualora il difensore civico, nellesercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha comunque lobbligo, ai sensi dei codici di procedura penale, di farne rapporto allautorità giudiziaria.
5. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle segnalazioni del difensore civico al sindaco, per le quali non vi siano ragioni di segretezza.
Art. 30
Elezione
1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Tale votazione avverrà su nominativi proposti da consiglieri comunali, singoli cittadini, associazioni, enti pubblici e privati, dopo che lamministrazione ne abbia dato adeguata pubblicità secondo le modalità previste dal regolamento dellistituto del difensore civico.
2. Il consiglio comunale è convocato almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dellincarico, la convocazione deve avvenire entro 30 giorni
Art. 31
Eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
1. I candidati alla carica di difensore civico devono dare ampia garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.
2. Non possono essere nominati difensore civico:
a) coloro che si trovano nella situazione di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, nonché coloro che siano stati candidati alle ultime elezioni politiche ed amministrative;
c) i ministri di culto;
d) coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti fino al quarto grado che siano amministratori, segretario generale o dirigenti del comune.
3. Il regolamento disciplina le attività incompatibili con la carica di difensore civico durante il mandato.
4. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali decade il consigliere comunale, ovvero per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità elencate al comma 2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
5. Il difensore civico può essere altresì revocato dallincarico per gravi inadempienze ai doveri dufficio, con deliberazione motivata del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
Art. 32
Durata della carica e rieleggibilità
1. Il difensore civico resta in carica tre anni esercitando le sue funzioni fino allinsediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta. Il difensore civico si impegna a non presentarsi candidato alle elezioni nel territorio del comune di Chivasso alle consultazioni elettorali politiche e amministrative immediatamente successive alla cessazione della sua attività.
Art. 33
Mezzi, indennità
1. Il difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dallamministrazione comunale ed è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dellistituto. Il regolamento disciplina le modalità di presenza del difensore civico presso il suo ufficio.
2. Il difensore civico ha diritto ad una indennità mensile di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli assessori comunali.
TITOLO III
ORDINAMENTO COMUNALE
Art. 34
Gli organi comunali
1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 35
Il consiglio comunale
1. La norma sulla composizione, lelezione, la durata in carica del consiglio, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità la decadenza dei consiglieri e lo scioglimento del consiglio Comunale sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
Art. 36
Competenze del consiglio
1. Il consiglio, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, definisce gli indirizzi politico-amministrativi dellazione del comune e ne controlla lattuazione mediante ladozione degli atti attribuiti, a tal fine, dalle leggi alla sua competenza.
2. Il consiglio adotta gli atti fondamentali per lorganizzazione ed il funzionamento dellente secondo le modalità stabilite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Lattività di controllo e di verifica si svolge sia tramite le commissioni, sia per iniziativa dei singoli consiglieri, anche attraverso la presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni, ed ordini del giorno.
Art. 37
Prima convocazione del consiglio comunale
1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dellobbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto. La seduta è convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino allelezione del presidente dellassemblea.
2.La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con lelezione del presidente del consiglio e del vice presidente, cui seguono la comunicazione dei componenti della giunta.
3. Nella stessa seduta, e dopo gli adempimenti previsti al comma precedente, il sindaco presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il consigliere anziano è colui che ha riportato nelle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio la maggiore cifra individuale.
Art. 38
Le sedute consiliari
1. Le modalità di funzionamento e di convocazione del consiglio per le sedute sia di prima che di seconda convocazione, nonché quelle per la presentazione e per la discussione delle proposte, sono indicate dalla legge e dal regolamento.
2. Il giorno della seduta del consiglio comunale, viene esposta fuori dal palazzo municipale la bandiera nazionale e quella regionale.
3. Nella sala consiliare devono essere esposti il gonfalone comunale, la bandiera nazionale e la bandiera regionale.
Art. 39
Funzionamento
1. Il presidente del consiglio rappresenta, convoca e presiede lassemblea; ne formula lordine del giorno sentiti il Sindaco e la conferenza dei capigruppo.
2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dalla legge e dal regolamento. Non sono pubbliche nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone; in tal caso il presidente dispone la trattazoine dellargomento in seduta privata.
3. Le adunanze del consiglio sono considerate valide con lintervento della metà dei consiglieri assegnati al comune, salvo i casi in cui la legge non preveda un quorum speciale. Gli astenuti volontari presenti in aula sono utili ai fini della determinazione del quorum.
4. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare, a tal fine, il sindaco.
5. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti. Ogni proposta sottoposta allesame del consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, ed i relativi emendamenti, che incidano in modo sostanziale sulla stessa, è subordinata allacquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento, e deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento, almeno 48 ore prima della riunione perchè i consiglieri possano prenderne visione, salvo i casi di convocazione in via durgenza.
Art. 40
Partecipazione del consiglio alla programmazione.
1. I consiglieri possono contribuire alla definizione ed alladeguamento delle linee programmatiche presentate dal sindaco nella prima seduta, proponendo mozioni modificative, a condizione che siano coerenti con gli indirizzi generali contenuti nel programma, e da approvare con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.
Art. 41
Presidenza del consiglio comunale
1. Il consiglio comunale nella sua prima seduta procede allelezione, nel proprio seno, del presidente e di un vicepresidente.
2. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.
3. Lelezione del presidente avviene con votazione a voto palese e per appello nominale ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nellultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il consigliere più anziano di età.
4. Eletto il presidente, si procede immediatamente allelezione del vicepresidente che verrà eletto con le stesse modalità dellelezione del Presidente.
5. La carica di presidente e di vicepresidente del consiglio comunale è incompatibile con quella di parlamentare e di consigliere regionale e provinciale.
6. Il presidente ed il vicepresidente del consiglio comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del consiglio comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
7. Il presidente ed il vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal consigliere anziano.
Art. 42
Funzioni del presidente del consiglio comunale
1. Il presidente rappresenta lintero consiglio comunale in tutte le sedi istituzionali e la sua funzione dovrà essere improntata su principi di autonomia ed imparzialità. Convoca e presiede il consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto e dai regolamenti assicurando, in particolare, ai gruppi consiliari ed ai consiglieri adeguata e preventiva informazione sugli argomenti iscritti allordine del giorno da trattare nel corso della seduta.
2. Il presidente garantisce il regolare funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dallo statuto.
3. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il sindaco, un quinto dei consiglieri comunali, o duecentocinquanta titolari di diritto di partecipazione inserendo allordine del giorno le questioni richieste.
4. Il presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli è tenuto ad iscriverle allordine del giorno del consiglio entro i venti giorni successivi qualora siano presentate dal sindaco, dalla giunta e dai consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai consiglieri e le trasmette al sindaco, disponendo per liscrizione allordine del giorno.
5. Al presidente del consiglio comunale vengono garantite le risorse necessarie, strutture e personale per poter svolgere la propria funzione.
Art. 43
Diritti e doveri dei consiglieri comunali
1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano lintero territorio comunale. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, nonchè di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo, nonchè dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili allespletamento del loro mandato.
3. Per lesercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuite ai consiglieri le indennità stabilite dalla legge.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al consiglio comunale, sono assunte immediatamente al protocollo dellente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga, con separate deliberazioni nel caso di dimissioni plurime, seguendo lordine di presentazione al protocollo.
Art. 44
Decadenza dei consiglieri per mancata
partecipazione alle sedute.
1. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero semestre, senza giustificati motivi, il presidente del consiglio avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
2. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, sindaco incluso, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
3. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, leccessiva distanza dalla sede comunale per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.
Art. 45
Gruppi consiliari
1. I consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari secondo le disposizioni del regolamento.
2. I capigruppo si riuniscono in una conferenza convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente statuto e dai regolamenti.
3. La conferenza dei capi gruppo, assume anche la funzione di commissione permanente affari generali.
Art. 46
Commissioni consiliari
1. Il consiglio comunale istituisce proprie commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie e consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame. Il regolamento determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle medesime, ivi compresi i casi in cui le relative sedute non sono aperte al pubblico.
2. Il consiglio comunale può, altresì, costituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. Con latto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine ed eventuali compensi.
3. La costituzione delle commissioni speciali, può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune ed ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonchè i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
5. Le commissioni, insediate dal presidente del consiglio, nella loro prima seduta provvedono alla nomina al loro interno ed a maggioranza dei componenti del proprio presidente. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo o garanzia è assegnata ad un consigliere di minoranza.
Art. 47
Commissione permanente per le pari opportunità.
1. Al fine di programmare e promuovere azioni rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini viene istituito apposito comitato.
2. I criteri per la composizione e gli stanziamenti necessari per consentire le attività vengono determinati dal consiglio con apposito atto deliberativo.
Art.48
Regolamento
1. Il consiglio adotta il regolamento, che ne disciplina lorganizzazione, il funzionamento e le relative risorse, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni.
CAPO II
IL SINDACO
Art. 49
Ruolo e competenze generali
1. Il sindaco rappresenta la città, è responsabile dellamministrazione del comune, rappresenta lente, assicura lunità dellattività politico-amministrativa del medesimo, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici; sovrintende, altresì, allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
2. La legge disciplina le modalità per lelezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità allufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al sindaco, nellambito dei principi fissati dalla legge, sono assegnate attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 50
Attribuzioni di amministrazione
1. Il sindaco:
a) Coordina e stimola lattività degli assessori e ne mantiene lunità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione del programma amministrativo;
b) nellambito della dotazione organica, attribuisce incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nellEnte. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per laccesso alla qualifica di dirigente;
c) nomina il segretario generale, scegliendolo tra gli iscritti allalbo;
d) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
e) nomina i componenti delle commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge al consiglio, recependo nellatto di nomina le eventuali designazioni riservate al consiglio o a terzi;
f) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che lindividuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
g) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) convoca i comizi per i referendum;
i) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nellambito dei criteri indicati dalla Regione. Dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel comune, al fine di armonizzare lespletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.
Art. 51
Attribuzioni di vigilanza
1. Il sindaco:
a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sullintera attività del comune;
c) può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società cui partecipa lente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale per quanto di competenza;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 52
Attribuzioni di organizzazione
1. Il sindaco:
a) convoca e presiede la giunta, stabilendo gli argomenti da porre allordine del giorno;
b) riceve le interrogazioni assegnandole, se del caso, agli assessori competenti per materia;
c) riceve le dimissioni degli assessori;
d) ha facoltà di delegare agli assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare il sindaco può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti;
e) autorizza le missioni degli assessori e del segretario comunale;
f) presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dellente.
Art. 53
Vice sindaco
1. Il vice sindaco è lassessore che a tale funzione viene designato dal sindaco; sostituisce il sindaco in caso di dimissioni, assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.
2. In mancanza del vice sindaco esercita le relative funzioni lassessore più anziano di età.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 54
Composizione e nomina della giunta.
1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un minimo di cinque ad un massimo di 7 assessori, tra i quali un Vicesindaco, da lui nominato.
2. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto e riferiscono sulle materie di loro competenza.
3. Il sindaco, nel nominare gli assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni pubbliche. Non possono far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Linesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori e attestata nellatto di nomina.
5. Qualora un consigliere comunale assuma le carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere allatto dellaccettazione della nomina, ed al suo primo posto subentra il primo dei non eletti.
Art. 55
Mozione di sfiducia.
1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al presidente del consiglio.
3. Lapprovazione della mozione comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Art. 56
Dimissioni, decadenza e revoca.
1. Le dimissioni di uno o più assessori sono rassegnate al sindaco per iscritto e contestualmente comunicate al segretario generale dellente. Alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il sindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
2. Il sindaco può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più assessori, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
3. Gli assessori cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni o della notificazione dellatto di revoca.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Sino allelezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, la giunta rimane in carica e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco .
Art. 57
Attribuzioni.
1. La giunta collabora con il sindaco per lattuazione del programma amministrativo provvedendo:
a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
b) a dare attuazione agli indirizzi del consiglio, mediante atti di carattere generale, indicanti priorità e criteri ai quali debbono attenersi i responsabili dei procedimenti nellesercizio delle funzioni amministrative e gestionali;
c) a riferire annualmente al consiglio sulla propria attività;
d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge ad altri organi.
Art. 58
Funzionamento
1. La giunta è convocata dal sindaco, che fissa la data e gli oggetti allordine del giorno della seduta.
2. Il sindaco presiede le sedute della giunta comunale; in caso di assenza o di impedimento, le stesse sono presiedute dal vice sindaco.
3. Il sindaco dirige e coordina lattività della giunta ed assicura lunità dellindirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono aperte al pubblico. Ulteriori modalità di funzionamento e di convocazione sono stabilite dalla stessa giunta.
CAPO IV
NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 59
Deliberazioni
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto e salvo il voto favorevole della metà più uno dei voti validi, nel caso di votazioni che richiedano indicazioni uni o plurinominali.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questa svolta.
3. I componenti degli organi politici monocratici o collegiali non possono partecipare alla discussione, né possono votare, qualora latto da assumere coinvolga interessi personali o di parenti o affini sino al quarto grado, con leccezione prevista dalla legge per i provvedimenti normativi o di carattere generale.
4. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai dirigenti dellente.
5. Il segretario generale partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
Art. 60
Principi generali del controllo interno.
1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dellattività svolta lente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente allacquisizione delle entrate, alleffettuazione delle spese, allattività contrattuale, allamministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dellazione amministrativa ai principi dellordinamento finanziario e contabile;
c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nellambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
d) controllo per la valutazione del personale, per lerogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per laccertamento di eventuali responsabilità.
Art. 61
Revisori dei conti
1. Lattività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dal collegio dei revisori dei conti.
2. I revisori dei conti sono eletti dal consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per lelezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dei revisori. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle società per azioni.
4. Nellesercizio delle loro funzioni, i revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze ; possono sentire i dirigenti del comune o delle istituzioni, che hanno lobbligo di rispondere, nonché gli eventuali rappresentanti del comune in qualsivoglia ente cui il comune eroghi contributi; possono presentare relazioni e documenti al consiglio comunale.
5. I revisori, se invitati, assistono alle sedute del consiglio, delle commissioni consiliari, della giunta comunale e dei consigli di amministrazione delle istituzioni; possono, su richiesta del presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla loro attività.
Art. 62
Controllo interno di regolarità contabile
1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento allandamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
2. Lente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con lapplicazione dei principi dettati dallordinamento.
Art. 63
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad esperti nominati dal sindaco che si avvale della collaborazione dei dirigenti e della struttura operativa dei servizi finanziari.
3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dellesercizio, sono disciplinati dal regolamento di contabilità.
Art. 64
Controllo per la valutazione del personale
1. Le prestazioni dei dirigenti e degli incaricati addetti allarea delle posizioni organizzative, nonché i comportamenti dei primi in ordine allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal sindaco, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dellattività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con deliberazione della giunta comunale.
3. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per lerogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
4. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) conoscenza dellattività del valutato;
b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dellinteressato, qualora il giudizio non sia positivo.
5. La procedura di valutazione è propedeutica allaccertamento delle responsabilità dei dirigenti e dei responsabili di area delle posizioni organizzative, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dellincarico.
Art. 65
Controllo e pubblicità degli atti monocratici
1. Le determinazioni dirigenziali che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le determinazioni dirigenziali e sindacali, sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni del comune ed allobbligo della comunicazione alla giunta comunale.
Art. 66
Segnalazioni e vigilanza sulla gestione
da parte dei consiglieri
1. Ogni consigliere può segnalare tramite esposti e denunce indirizzate al presidente del collegio dei revisori dei conti, fatti afferenti alla presunta irregolarità di carattere contabile e finanziario della gestione dellente, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al consiglio.
2. I consiglieri possono inoltre richiedere pareri, verifiche, accertamenti, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.
TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 67
Forme di gestione
1. Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono essere istituiti e gestiti, anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi che possono essere gestiti in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società con partecipazione di capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, laffidamento in appalto o in concessione, nonché, tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o consorzio.
5. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Comune di Chivasso, recepisce la direttiva del Consiglio dei Ministri sulla Carta dei Servizi. Si impegna ad emanare una propria Carta per i servizi che gestisce in economia. Per le aziende che gestiscono servizi in concessione, il comune si impegna a richiedere una loro Carta dei servizi che farà parte integrante del capitolato dappalto.
Art. 68
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio dei servizi sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti che devono, fra laltro, individuare lunità organizzativa responsabile del servizio.
2. I servizi comunali sono assunti in gestione in economia, o diretta, nei casi in cui lorganizzazione dei fattori produttivi e delle attività, tramite strutture del comune, sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione, ovvero alla sua semplicità, e quando sia inopportuno il ricorso ad altre forme di gestione.
Art.69
Concessione a terzi
1. La scelta della forma di gestione dei servizi mediante la concessione a terzi deve essere motivata da ragioni tecniche, da ragioni economiche e da motivi di opportunità sociale.
Art.70
Gestione a mezzo di azienda speciale
1. La gestione dei servizi a mezzo di azienda speciale è consentita solamente ove gli stessi abbiano rilevanza economica e imprenditoriale.
2. Lordinamento, la composizione ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallapposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione.
3. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere principi di unitarietà con gli indirizzi generali del comune.
4. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
Art.71
Gestione a mezzo di istituzione
1. La gestione dei servizi a mezzo di istituzione è consentita solamente per quelli sociali, senza rilevanza imprenditoriale.
2. Il consiglio comunale per lesercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dellorganizzazione e dellattività e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario, dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili compresi i fondi liquidi.
3. Il consiglio comunale determina, altresì, la dotazione organica di personale e lassetto organizzativo dellistituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché, collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dellistituzione.
6. Gli organi dellistituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
7. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, tra soggetti estranei a tale organo, purchè, in possesso delle condizioni di eleggibilità al consiglio comunale.
8. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché, le modalità di funzionamento dellorgano.
9. Il consiglio di amministrazione provvede alladozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
10. Il presidente rappresenta listituzione e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sullesecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre a ratifica nella prima seduta.
11. Il direttore dellistituzione è nominato dal sindaco con le modalità previste dal regolamento.
12. Il direttore è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni degli altri organi delle istituzioni.
Art.72
Gestione a mezzo di società
1. Il consiglio comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga mezzo di società per azioni, o società a responsabilità limitata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Al di fuori del caso di cui al precedente comma, il consiglio comunale può disporre la partecipazione del comune a società di capitali, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del comune.
3. Gli amministratori delle società in quota al comune sono nominati dal sindaco e devono essere scelti tra persone che siano estranee al consiglio comunale, di comprovata esperienza amministrativa e tecnico professionale nel particolare settore di attività.
Art. 73
Designazione e durata in carica dei rappresentanti
del comune negli
organi di soggetti terzi
1. Il consiglio comunale, stabilisce i criteri per la designazione e la nomina di rappresentanti del comune, in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti. In ogni caso i nominandi devono essere in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e di specifica competenza tecnica e/o amministrativa.
2. I suddetti rappresentanti relazionano al consiglio, in occasione dellapprovazione del rendiconto e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano il consiglio stesso, le commissioni consiliari e la giunta comunale.
3. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i responsabili del comune in s.p.a. ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE
Art.74
Principi generali
1. Il comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dellazione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo lattività dellente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.
Art.75
Convenzioni
1. Il comune può stipulare, con la provincia, con gli altri comuni, nonché, con i loro enti strumentali, apposite convenzioni, allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i reciproci diritti e doveri degli enti contraenti e sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 76
Consorzi
1. Il comune può costituire con la provincia, con altri comuni e/o con altri enti pubblici ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti, un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi o per lesercizio di funzioni, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.
3. La convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili e prevede la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto disciplina, invece, lorganizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili; inoltre detta i principi a cui dovrà essere informata lattività dellente, coerenti con i principi fissati dal presente statuto e funzionali alle attività assegnate al consorzio.
Art.77
Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, lazione integrata e coordinata del comune e di altri enti, il sindaco promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma, allo scopo di assicurare il coordinamento e lintegrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi allopera, allintervento o al progetto al quale si riferisce laccordo. Laccordo è stipulato dal sindaco.
2. Laccordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali, atti a dirimere ogni possibile controversia, avente ad oggetto specifiche clausole, nonché, gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano allaccordo.
TITOLO VII
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI
Art. 78
Principi e criteri generali
1. Lorganizzazione degli uffici e del personale del comune è improntata a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare lefficienza e lefficacia dellazione amministrativa.
2. Lattività dellamministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dellente, da quella di gestione che è svolta dai dirigenti, con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente statuto e da appositi regolamenti.
3. La gestione del lavoro è improntata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro, con valutazione dei risultati conseguiti per ciascun progetto;
c) individuazione di responsabilità per i gestori dei programmi e dei progetti, qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati sia ad essi imputabile.
4. Ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento gli organi di gestione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dellente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti.
Nellemanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dellente. A tal fine la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità, da effettuarsi con lacquisizione del conforme parere del dirigente di settore.
Art. 79
Personale
1. Il comune promuove laggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standards di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso lutilizzo razionale delle risorse umane e con lopportuno ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Conformemente ai principi della legge, il regolamento di organizzazione disciplina la dotazione organica del personale, il funzionamento degli uffici e dei servizi, le modalità di assunzione e cessazione dal servizio, gli strumenti e le forme dellattività di raccordo e di coordinamento esercitata dal segretario comunale nei confronti dei dirigenti dellente.
2. Lo stesso regolamento disciplina lattività dellente che deve essere informata, ai principi dettati al precedente articolo, coniugati con le seguenti prescrizioni:
a) trasparenza, attraverso listituzione di apposito ufficio per linformazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
b) flessibilità nellorganizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e mobilità del personale.
Art. 80
Il segretario generale
1. Il segretario generale, nel rispetto della legge e del contratto che ne disciplinano lo stato giuridico, ruolo e competenze, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellente, nonché ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
2. Salva la facoltà del sindaco di avvalersi del disposto di cui allart.51 bis dellordinamento delle autonomie locali, il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina lattività.
3. In particolare competono al segretario:
a) il potere di avocazione degli atti dei singoli dirigenti, in caso di inerzia degli stessi e i provvedimenti gestionali che per il loro carattere intersettoriale non possono essere assunti dal singolo dirigente;
b) le determinazioni per i trattamenti economici accessori dei singoli dirigenti;
c) lesercizio di poteri di spesa per la promozione e resistenza alle liti. Più in generale è responsabile della gestione dei procedimenti legali dellente, sia nella sua veste di attore che di convenuto.
d) lapprovazione dei verbali di gara
4. Il segretario generale dirime i conflitti di competenza che possano eventualmente insorgere tra gli uffici e, segnatamente, fra i dirigenti, nei confronti dei quali ha il compito di proporre ladozione delle misure previste dallordinamento.
Art. 81
Dirigenti
1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione di tutti gli atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2.In particolare competono ai dirigenti, oltre a quanto previsto dagli artt.17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e 51 della L. 8 giugno 1990, n.142, le seguenti funzioni:
a) emettono ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle di cui allart.38 della legge sullordinamento delle autonomie locali;
b) provvedono a dare esecuzione alle deliberazioni di consiglio e di giunta e si attengono alle direttive impartite dal sindaco e dal segretario generale;
c) possono delegare le loro funzioni a personale appartenente alla categoria D, ferme restando le responsabilità connesse ai loro compiti;
d) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano sanzioni, nei limiti e con le procedure previste dalle leggi e dal contratto di lavoro.
3. I dirigenti presiedono, secondo criteri di competenza e di professionalità, i concorsi e le gare banditi dal comune e stipulano i relativi contratti. Il regolamento stabilisce criteri per lindividuazione dei dirigenti preposti a tale funzione e lassegnazione della presidenza dei concorsi al segretario generale per lassunzione dei dirigenti e del personale appartenente alla categoria D.
4. Essi sono preposti ai singoli settori dellorganizzazione dellente e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dellattività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
Art. 82
Conferenza dei dirigenti
1. La conferenza dei dirigenti è costituita da tutti gli appartenenti al livello dirigenziale. Essa è strumento di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo interamministrativo.
2. La conferenza dei dirigenti esercita, altresì, le sue funzioni concorrendo allattività programmatoria della gestione amministrativa ed alla organizzazione dellente.
3. La conferenza è convocata e presieduta dal segretario generale.
Art. 83
Consulenze esterne
1. Le collaborazioni e le consulenze esterne possono essere affidate a terzi esterni allapparato amministrativo nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) abbiano carattere straordinario e durata limitata nel tempo;
b) abbiano obiettivi determinati, ad alto contenuto professionale, che esula dalle comuni conoscenze dei dipendenti;
c) sia prodotta idonea documentazione dellattività svolta;
d) sia assicurata la copertura finanziaria della spesa.
TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI
Art. 84
Revisione e pubblicità dello statuto
1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, con la procedura indicata dallart. 4 - comma 3 - della Legge 8 giugno 1990 n. 142 su proposta di uno o più componenti del consiglio o di quattrocento titolari di diritto di partecipazione.
2. Ove una proposta di revisione statutaria sia respinta dal consiglio comunale non può essere riproposta prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. Labrogazione totale dello statuto può avvenire soltanto contestualmente allapprovazione di un nuovo statuto.
Art. 85
Regolamenti
1. Il comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata agli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi generali dellordinamento e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dei principi delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allalbo pretorio: dopo ladozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della medesima, nonché, per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 86
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n.142 ed in altre leggi, e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 87
Ordinanze
1. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dellordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti, nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dellart.38 della Legge 8 giugno 1990, n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi allalbo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.
4. Quando lordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.
TITOLO IX
Art. 88
Norme transitorie e finali
1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio del comune.
2. Il consiglio approva entro due anni, i regolamenti previsti dallo statuto. Fino alladozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate, che risultino compatibili con la legge e lo statuto.
Art. 89
Pubblicità e diffusione dello Statuto
1. LAmministrazione si impegna a dare la massima pubblicità al presente Statuto, alle successive modifiche ed ai regolamenti attuativi di interesse pubblico.