Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 34

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Comune di Cellarengo (Asti)

Modifiche allo statuto comunale

Con deliberazione del C.C. n° 9 del 28/02/2000 esaminata dal CO.RE.CO. - Alessandria - senza rilievi, sono state approvate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale :

Articolo 1
Principi fondamentali

Comma 1. La dizione : “il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge dello Stato” è abrogata ed è sostituita dalla seguente: “il quale ne ha la rappresentatività secondo i principi della Costituzione e nel rispetto dei principi fissati dalle leggi Statali o Regionali secondo il principio della sussidiarietà”.

Comma 2. La dizione: “si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto” è sostituito dalla seguente: “si manifesta attraverso l’autonomia statuaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché l’autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”.

Articolo 2
Finalità.

Comma 3. Detto comma è abrogato.

Articolo 6
Stemma e gonfalone.

Comma 3. Prima del punto viene aggiunto quanto segue: “e preventivamente della Giunta Comunale”.

Articolo 8
Consiglio Comunale.

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

1. Il consiglio, quale organo d’indirizzo e controllo politico - amministrativo, esercita le competenze nel rispetto della legge e del presente Statuto.

2. Delibera, altresì, sull’indizione dei Referendum, l’elezione del difensore civico, la costituzione delle commissioni permanenti e di quelle speciali.

3. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio Comunale e ne procede alla convocazione.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e, in mancanza di questo, dal Consigliere Anziano.

5. Le delibere sono sottoscritte dal Sindaco, dal Consigliere Anziano e dal Segretario Comunale.

6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale e le dismissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono regolamentati dalla legge. Le dimissioni rese con atti separati dai Consiglieri si intendono contemporaneamente presentate quando risultano protocollate dall’Ente lo stesso giorno.

Articolo 9
Competenze ed attribuzioni.

E’ abrogato ed è sostituito dal seguente:

Norme di funzionamento

1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle Commissioni Consiliari eventualmente previste in conformità ai seguenti principi:

a. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, con relative relazioni previsionali e programmatiche, bilancio pluriennale, conto consuntivo, piano regolatore e relative varianti, le notifiche dell’avviso di convocazione delle sedute sono da effettuarsi almeno cinque giorni prima, mentre per le restanti sedute almeno tre giorni prima. In caso di urgenza la notifica dell’avviso di convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima delle ore fissate per la riunione;

b. La validità della seduta è data dalla metà dei Consiglieri assegnanti escluso il Sindaco; in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnanti;

c. I Consiglieri devono essere informati in modo adeguato sulle proposte iscritte all’ordine del giorno;

d. Le modalità di presentazione ed espletamento di interrogazioni, interpellanze e mozioni in materia di competenza del Consiglio Comunale da parte dei Consiglieri Comunali nell’esercizio della loro attività di controllo, indirizzo e proposte;

e. E’ fissato un periodo di tempo massimo per gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto.

2. Le sedute sono pubbliche, salvo che a giudizio del Sindaco, si tratti di argomenti che offendano l’onorabilità di una persona.

3. Il Sindaco, anche su proposta scritta e motivata di almeno sei Consiglieri, può convocare un Consiglio Comunale aperto qualora le ragioni di interesse generale lo richiedano.

4. Le votazioni sono solo ed esclusivamente riservate ai Consiglieri, anche nel caso di Consiglio Comunale aperto.

5. Quando un Consigliere Comunale non abbia partecipato a tre sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi, viene dichiarato decaduto con le modalità previste dal regolamento.

Articolo 10
Sessioni e convocazioni.

E’ abrogato ed è sostituito dal seguente:

Sistemi di votazione

1. Di norma la volontà del Consiglio comunale è espressa mediante votazione per alzata di mano.

2. Si procede a votazione segreta solo quando si dovranno esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di persone.

3. Nel caso di votazione palese, si può procedere ad appello nominale quando per l’adozione di un provvedimento sia necessaria una maggioranza qualificata, se lo reputa opportuno il Sindaco o lo richieda espressamente un quinto dei Consiglieri assegnati.

4. Se la legge non stabilisce il contrario, nelle elezioni di persone si procede con votazione limitata, per ciascun Consigliere, a tanti nominativi pari al numero minimo di rappresentanti eventualmente spettante alla minoranza e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 11
Commissioni.

Comma 1. E’ abrogata la dizione “e, quando occorra, speciali di indagine e di inchiesta”.

Dopo il primo comma viene aggiunto il seguente:

1 bis. Il Consiglio Comunale, nel rispetto del regolamento, può istituire Commissioni Consiliari aventi funzioni di indagine, di controllo e garanzia. La presidenza di dette Commissioni, se istituite, sono attribuite alla minoranza.

Dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:

5. I verbali delle Commissioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12
Attribuzioni delle commissioni.

Comma 2. La congiunzione “e” è sostituita da una virgola e la dizione “di inchiesta” è sostituita dalla seguente: “di controllo e garanzia”.

Articolo 13
Consiglieri.

Comma 3. Detto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

3. L’Ente stipula, nei limiti di legge, polizze che garantiscano i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale dai rischi connessi all’esercizio delle loro funzioni amministrative.

Comma 4. Detto comma è abrogato ed è sostituito dal seguente:

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune.

Articolo 14
Diritti e doveri dei Consiglieri.

Detto articolo è abrogato

Articolo 15
Gruppi consiliari.

Comma 1. Al primo comma prima della dizione “al Segretario Comunale” è aggiunta la seguente “al Sindaco ed”.

Dopo il primo comma viene aggiunto il seguente:

1 bis. Durante il mandato possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari purchè questi siano composti da almeno tre Consiglieri.

Articolo 16
Giunta Comunale.

Detto articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

1. La Giunta Comunale, organo dell’Amministrazione, è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori, individuando fra questi il Vice Sindaco.

2. Un componente della Giunta Comunale può essere anche un cittadino, non Consigliere Comunale, che sia italiano iscritto nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica Italiana o sia cittadino di uno dei Paesi C.E.E. ed iscritto nelle liste elettorali del Comune.

3. L’Assessore non Consigliere deve possedere particolari qualità, competenza, esperienza che ne giustifichino la scelta. Non può comunque essere nominato Assessore non Consigliere chi abbia concorso come candidato alle elezioni dell’ultimo Consiglio Comunale.

4. L’Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe conferite dal Sindaco. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e della maggioranza per le votazioni.

5. E’ auspicabile che un membro della Giunta debba essere dell’altro sesso.

Articolo 17
Elezioni e prerogative.

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Composizione e nomina

1. Il Sindaco, contestualmente alla nomina degli Assessori, determina il numero dei componenti della Giunta Comunale, entro il limite di due o il massimo stabilito dalla legge e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco il quale ne prende atto.

3. Il Sindaco può revocare l’incarico di Assessore.

4. Il Sindaco, con proprio decreto, è obbligato a procedere alla sostituzione dell’Assessore dimissionario solo se qualora il numero dei componenti della Giunta Comunale rimasti in carica sia inferiore al minimo di cui al primo comma del presente articolo.

5. Delle decisioni adottate, compresa quella della non sostituzione dell’Assessore dimissionario o revocato, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Articolo 18
Composizione.

E’ abrogato ed è sostituito dal seguente:

Competenze della Giunta e degli Assessori

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni.

2. La Giunta esercita la propria funzione amministrativa secondo quanto disposto dalla legge.

3. Le deleghe sono attribuite agli Assessori dal Sindaco con provvedimento comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

4. Delle revoche o modifiche di deleghe il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Articolo 19
Funzionamento della Giunta.

E’ abrogato ed è sostituito dal seguente:

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, che determina l’ordine del giorno, tenuto conto delle proposte formulate dai singoli Assessori.

2. Il funzionamento e le modalità di convocazione sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. La Giunta non può deliberare senza che sia presente la maggioranza dei componenti.

4. Gli atti della Giunta sono approvati se deliberati a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Gli atti della Giunta sono sottoscritti dal Sindaco o da chi la presiede, dall’Assessore più anziano di età e dal Segretario Comunale.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Articolo 20
Attribuzioni.

Detto articolo è abrogato.

Articolo 21
Deliberazioni degli organi collegiali.

Detto articolo è abrogato.

Articolo 21/ bis
Mozione di sfiducia.

Comma 5. Dopo la dizione “La mozione” e prima di “va presentata” viene aggiunto quanto segue: “non può essere presentata durante la seduta del Consiglio Comunale e”.

Articolo 22
Sindaco.

Il primo comma è confermato.

I restanti commi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

2. La titolarità delle funzioni di governo dell’Amministrazione e di Ufficiale di Governo sono attribuite al Sindaco al momento della proclamazione dei risultati elettorali da parte del Presidente dell’assemblea dei Presidenti delle sezioni elettorali.

3. Il Sindaco, nella seduta d’insediamento, presta giuramento secondo la seguente formula: “ Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico bene”.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed entro i termini fissati dalla legge nomina, designa e revoca i rappresentanti dell’Amministrazione presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

5. Il Sindaco può affidare ai singoli Consiglieri incarichi specifici, per materie e periodi predeterminati, e con facoltà di revoca.

6. Nell’osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente, il Sindaco nomina i responsabili di settore.

7. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale gli orari dei servizi commerciali nonché, d’intesa con i responsabili territoriali, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.

Articolo 23
Attribuzioni di amministrazione.

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Linee programmatiche di mandato

1. Entro quattro mesi dalla proclamazione dei risultati elettorali il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, consegna ai capigruppo il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo di Consiglio esamina il programma di governo che viene approvato per alzata di mano per appello nominale.

3. Ai fin del conteggio dei periodi enunciati nei commi precedenti non viene considerato il mese di agosto.

4. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee di governo.

5. La verifica da parte del Consiglio nell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente alla verifica degli equilibri generali di bilancio.

6. Il Consiglio Comunale, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con delibera adottata a maggioranza assoluta con votazione espressa per alzata di mano e per appello nominale, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le nuove linee di fondo da seguire.

Articolo 24
Attribuzioni di vigilanza.

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, decesso del Sindaco

1. Le dimissioni, l’impedimento, la rimozione, la decadenza ed il decesso del Sindaco determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti nel precedente comma, trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Articolo 25
Attribuzioni di organizzazione.

Detto articolo è abrogato

Articolo 26
Vice Sindaco.

Comma 5. Abrogato e sostituito dal seguente: “L’Assessore cittadino di altro paese della C.E.E. ed iscritto nelle liste elettorali di questo Comune, non può svolgere le funzioni di Vice Sindaco”.

Dopo l’ultimo comma viene aggiunto il seguente: “L’Assessore esterno non può svolgere le funzioni di Vice Sindaco”.

Articolo 27
Principi e criteri fondamentali di gestione.

Il disposto di detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

1. Sono organi di gestione dell’Ente il Segretario Comunale ed i Responsabili di Settore.

2. Le funzioni di gestione di Amministrazione nonché la organizzazione degli uffici e dei servizi sono normate dal Regolamento di organizzazione ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il Sindaco può attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale dell’Ente.

Articolo 28
Attribuzioni gestionali.

Il disposto di detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi dello Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Comunale sovrintende all’attività dei Responsabili di Settore e ne coordina l’attività.

3. Il Segretario Comunale, inoltre:

a. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, delle varie Commissioni Comunali, di cui ne cura la verbalizzazione;

b. Svolge le funzioni di cui alla lettera precedente anche a favore dei Consiglieri Comunali;

c. Può delegare le funzioni di verbalizzante delle varie Commissioni Comunali ai Responsabili di Settore;

d. Presiede tutte le commissioni di gara e di concorso con l’osservanza dei criteri e dei principi procedimentali in materia, fissati dalla legge e dai regolamenti;

e. E responsabile della gestione del personale.

4. Il Segretario Comunale è autorizzato dal Sindaco a svolgere la propria attività al di fuori del Comune purchè non vengano lesi gli interessi dell’Ente.

Articolo 29
Attribuzioni consultive.

Detto articolo è abrogato

Articolo 30
Attribuzioni di sovrintendenza -
Direzione - Coordinamento

Detto articolo è abrogato

Articolo 31
Attribuzioni di legalità e garanzia.

Detto articolo è abrogato

Articolo 32
Principi strutturali ed organizzativi.

Detto articolo è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Ordinamento degli Uffici

1. Il Comune promuove e tende ad ottimizzare le prestazioni del personale attraverso un costante ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione e la responsabilizzazione del personale.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. I responsabili di settore assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, promuovono la semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità.

4. La responsabilità del personale viene stabilita nell’ambito della loro autonomia decisionale all’interno delle funzioni loro attribuite; si estende ad ogni atto o fatto compiuto tenuto conto delle funzioni loro assegnate. L’Ente può stipulare polizze assicurative dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni professionali del Segretario Comunale e dei dipendenti.

5. L’iscrizione ai collegi ed agli organi professionali è compatibile con la condizione di dipendenti del Comune. Altresì i dipendenti, preventivamente autorizzati dal responsabile del personale, possono svolgere attività presso altro Ente purchè non vengano lesi gli interessi del Comune.

Articolo 33
Struttura.

E’ abrogato e sostituito dal seguente:

Atti monocratici di gestione

1. L’attività degli organi monocratici di gestione si manifesta con atti o provvedimenti nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

2. Detti atti o provvedimenti sono pubblicati all’albo pretorio dell’Ente per la durata di quindici giorni e comunicati in elenco ai capigruppo con cadenza quindicinale.

Articolo 34
Personale.

Detto articolo è abrogato.

Articolo 57
Referendum.

Il comma 2 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a. Bilanci, tributi, espropriazioni ed appalti;

b. Provvedimento inerente lo Stato giuridico ed economico del personale;

c. Regolamenti interni;

d. Elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenza;

e. Atti dovuti per forza di legge.

I commi 3 e 4 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

3. Il Consiglio Comunale nel regolamento stabilisce le procedure da osservare per l’indizione e svolgimento dei referendum. In particolare il regolamento stabilisce :

a. Modalità, termini e limiti entro i quali i promotori debbono raccogliere le firme su quesiti chiari ed univoci, limiti numerici e temporali dei referendum ammissibili;

b. le modalità attraverso le quali il Consiglio Provinciale valuta i presupposti di ammissibilità;

c. i termini entro i quali il Sindaco indice il referendum, le modalità di pubblicazione e di svolgimento delle operazioni.

Articolo 66
Statuto.

Comma 2. E’ abrogata la dizione: “ dei cittadini ” ed è sostituita dalla seguente: “ degli elettori”.

Articolo 69
Ordinanze.

Comma 1. Detto comma è abrogato ed è sostituito dal seguente: “Le ordinanze sono emanate dagli organi comunali preposti dalla legge e dallo Statuto e nello spirito dei regolamenti comunali”.

Comma 2. Abrogato.

Comma 4. E’ abrogato l’avverbio “altresì”.

Il Sindaco
Gallo Walter

Il Segrertario Comunale
Pirriatore Elia Calogero