Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2000, n. 82
Profilassi alla malattia di Newcastle - Decreto di zona di protezione e
di zona di sorveglianza per il focolaio insorto nel Comune di Bosconero
(TO) e provvedimenti a carattere regionale
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta
Art. 1
Si dichiara zona di protezione per malattia di Newcastle:
- lintero territorio dei Comuni di: Bosconero e Feletto;
- la frazione Argentera e la frazione Mastri del Comune di Rivarolo.
Ai limiti della zona di protezione sulle vie di accesso devono essere apposte
a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta:
Zona di protezione per malattia di Newcastle.
Art. 2
Si dichiara zona di sorveglianza per malattia di Newcastle:
- il territorio del Comune di Rivarolo, ad eccezione delle zone già comprese
nella zona di protezione;
- lintero territorio dei Comuni di: Barone, Cicogno, Favria, Foglizzo,
Lombardone, Lusigliè, Montalenghe, Montanaro, Orio, Ozegna, Rivarossa,
S. Benigno, S. Giorgio, S. Giusto, Volpiano;
- il territorio del Comune di Caluso, limitatamente alle frazioni Rodallo,
Vallo e Carolina;
- il territorio del Comune di Chivasso, limitatamente alle frazioni Pratoregio,
Montegiove e Pogliani;
- il territorio del Comune di Front, limitatamente alla frazione Grange;
- il territorio del Comune di Leinì, limitatamente alla frazione Tedeschi;
- il territorio del Comune di Oglianico, limitatamente alla frazione S.
Francesco Bene.
Ai limiti della zona di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere
apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con
la scritta Zona di sorveglianza per Malattia di Newcastle.
Art. 3
Nellambito delle zone di protezione e di sorveglianza il Servizio veterinario
della A.S.L., territorialmente competente provvede ad organizzare ed effettuare:
1. il censimento degli allevamenti che detengono volatili dlallevamento,
piccioni e ratiti e la numerazione per categoria degli animali presenti;
2. le ispezioni sanitarie e i controlli volti ad accertare il rispetto
delle misure di profilassi e polizia veterinaria disposte dal presente
Decreto; i controlli sanitari negli allevamenti che detengono volatili
della zona di protezione devono essere eseguiti con urgenza e annotati
su verbale;
3. la vigilanza straordinaria negli stabilimenti di macellazione dei volatili.
Art. 4
Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:
a) sequestro dei volatili presenti nei locali di stabulazione o altri luoghi
che ne consentano lisolamento, con divieto di spostamento anche delle
uova da cova; gli animali di specie diversa presenti nelle aziende che
detengono volatili possono essere trasferiti, previa autorizzazione veterinaria;
b) leffettuazione di controlli clinici, integrati da eventuali esami di
laboratorio;
c) divieto di introdurre nella zona volatili ad eccezione di quelli destinati
alla immediata macellazione;
d) divieto di trasporto dei volatili sulle strade pubbliche e private,
ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, autostrada
o grandi assi stradali, purché senza effettuare soste, e dei trasporti
per limmediata macellazione di cui alla lettera c), appositamente autorizzati;
e) divieto di accesso, nelle aziende che detengono volatili, di veicoli
e personale estraneo non autorizzato;
f) divieto di trasferire fuori dagli allevamenti di volatili qualsiasi
possibile vettore animato o inanimato dellagente patogeno, compresi lettiera
e deiezioni non opportunamente trattati, carne e prodotti carnei, carcasse,
parti o resti di volatili; gli automezzi utilizzati per il trasporto di
volatili, nonché veicoli o attrezzature venute in contatto con animali
o materiali possibili vettori di infezione, non possono lasciare la zona
di protezione se non sottoposti alla disinfezione sotto controllo veterinario,
secondo le modalità di cui allarticolo 64 del vigente regolamento di polizia
veterinaria; il trasferimento delle uova da consumo può essere autorizzato
previa adozione di idonee misure cautelative;
g) controllo dei movimenti delle persone addette alla manipolazione dei
volatili e delle uova;
h) sospensione di fiere, mercati e di ogni concentramento di volatili dallevamento,
compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti;
i) obbligo di porre in atto adeguati sistemi di disinfezione negli allevamenti
di volatili e presso i relativi accessi;
j) divieto di introduzione e immissione nel territorio di selvaggina avicola
cacciabile e sospensione delle attività venatorie della selvaggina da piuma.
Dopo che siano trascorsi ventuno giorni dallestinzione dellultimo focolaio
nella zona di protezione si adottano i provvedimenti in vigore nella zona
di sorveglianza, di cui al successivo art. 5 del presente decreto.
Art. 5
Nellambito della zona di sorveglianza, si applicano le seguenti misure:
a) divieto di spostamento dei volatili e delle uova da cova, ad eccezione
dei casi di cui ai seguenti articoli 7 e 8;
b) controllo clinico degli allevamenti;
c) divieto di introduzione di volatili vivi appartenenti alle specie sensibili,
con leccezione di quelli destinati direttamente allimmediata macellazione,
e dei casi di cui al seguente articolo 8;
d) sospensione di fiere, mercati e di ogni concentramento di volatili,
compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti;
e) divieto di trasporto dei volatili sulle strade pubbliche e private,
ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, autostrada
o grandi assi stradali, purché senza effettuare soste, e dei trasporti
per limmediata macellazione di cui alla lettera c), appositamente autorizzati;
f) obbligo di adeguati trattamenti di disinfezione per i veicoli e le attrezzature
utilizzate per il trasporto di volatili, di altri animali o materiali che
potrebbero costituire veicolo di infezione, comprese deiezioni e lettiere;
g) obbligo di segnalazione di qualunque sintomo riferibile a malattia di
Newcastle e dei casi di morte di volatili, qualora si discostino dalla
percentuale consueta dellazienda;
h) divieto di introduzione e immissione nel territorio di selvaggina avicola
cacciabile e sospensione delle attività venatorie della selvaggina da piuma.
Art. 6
In deroga al divieto di spostamento di volatili dalla zona di protezione,
di cui allarticolo 4, il Servizio veterinario della A.S.R. può autorizzare:
- la raccolta dei volatili morti dalle aziende per essere trasportati in
un impianto di trattamento dei rifiuti ad alto rischio con ladozione delle
misure precauzionali necessarie;
- lo spostamento di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata
in un macello situato allinterno della zona di protezione o, qualora non
sia possibile, in un altro, preferibilmente nella zona di sorveglianza,
designato dalla Regione.
Art. 7
Dalla zona di sorveglianza possono essere consentiti trasferimenti di volatili
vivi e di uova da cova alle condizioni previste dallO.M. prot. 600.6/24461/25N/2153
del 9/6/00 e successive modifiche.
La Regione, valutata la situazione epidemiologica e i fattori di rischio,
può consentire:
- il trasferimento di pulcini di un giorno e pollastre pronte per la deposizione
dalla zona di protezione ad aziende della zona di sorveglianza in cui non
siano ospitati altri volatili;
- laccasamento di pulcini e pollastre pronte per la deposizione in allevamenti
della zona di sorveglianza.
Art. 8
Lo spostamento dei volatili dagli allevamenti della zona di protezione
e della zona di sorveglianza, secondo i precedenti articoli 6, 7 e 8, per
quanto non esplicitamente previsto dallO.M. 9/6/00 e successive modifiche,
deve essere effettuato previo rigoroso accertamento sanitario volto ad
escludere il sospetto di influenza aviare in tutti i soggetti presenti
nellazienda interessata e adottando le modalità previste dagli articoli
14 e 15 del vigente regolamento di polizia veterinaria.
Per il trasferimento è necessaria lautorizzazione della A.S.L. di destinazione,
con la quale devono essere preventivamente concordati tempi e modalità
di inoltro.
Nei macelli di destinazione gli animali devono essere isolati e macellati
separatamente, subendo visita sanitaria ante e post-mortem particolarmente
accurata. Le carni così ottenute devono essere marchiate conformemente
allart. 5, comma 1 del D.P.R. 30/12/92 n. 558 e successive modifiche.
Gli automezzi di trasporto devono essere immediatamente disinfettati sotto
controllo veterinario.
Art. 9
Le misure della zona di sorveglianza restano in vigore per 30 giorni dopo
lesecuzione delle operazioni di disinfezione dellultimo focolaio denunciato.
Art. 10
Le vaccinazioni contro la malattia di Newcastle devono essere effettuate
negli allevamenti avicoli del Piemonte secondo le indicazioni di cui allO.M.
prot. 600.2/24461/25N/2841 del 12/7/00 e successive modifiche.
Art. 11
I sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle A.S.R. della Regione,
gli agenti tutti della Forza Pubblica, sono incaricati dellesecuzione
del presente Decreto.
Art. 12
I contravventori al presente Decreto sono puniti a norma di Legge.
Torino, 14 agosto 2000
p. Enzo Ghigo
Il Vicepresidente
Gilberto Pichetto Fratin