Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2000

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 agosto 2000, n. 82

Profilassi alla malattia di Newcastle - Decreto di zona di protezione e di zona di sorveglianza per il focolaio insorto nel Comune di Bosconero (TO) e provvedimenti a carattere regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Art. 1

Si dichiara “zona di protezione” per malattia di Newcastle:

- l’intero territorio dei Comuni di: Bosconero e Feletto;

- la frazione Argentera e la frazione Mastri del Comune di Rivarolo.

Ai limiti della zona di protezione sulle vie di accesso devono essere apposte a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: “Zona di protezione per malattia di Newcastle”.

Art. 2

Si dichiara “zona di sorveglianza” per malattia di Newcastle:

- il territorio del Comune di Rivarolo, ad eccezione delle zone già comprese nella zona di protezione;

- l’intero territorio dei Comuni di: Barone, Cicogno, Favria, Foglizzo, Lombardone, Lusigliè, Montalenghe, Montanaro, Orio, Ozegna, Rivarossa, S. Benigno, S. Giorgio, S. Giusto, Volpiano;

- il territorio del Comune di Caluso, limitatamente alle frazioni Rodallo, Vallo e Carolina;

- il territorio del Comune di Chivasso, limitatamente alle frazioni Pratoregio, Montegiove e Pogliani;

- il territorio del Comune di Front, limitatamente alla frazione Grange;

- il territorio del Comune di Leinì, limitatamente alla frazione Tedeschi;

- il territorio del Comune di Oglianico, limitatamente alla frazione S. Francesco Bene.

Ai limiti della zona di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta “Zona di sorveglianza per Malattia di Newcastle”.

Art. 3

Nell’ambito delle zone di protezione e di sorveglianza il Servizio veterinario della A.S.L., territorialmente competente provvede ad organizzare ed effettuare:

1. il censimento degli allevamenti che detengono volatili dl’allevamento, piccioni e ratiti e la numerazione per categoria degli animali presenti;

2. le ispezioni sanitarie e i controlli volti ad accertare il rispetto delle misure di profilassi e polizia veterinaria disposte dal presente Decreto; i controlli sanitari negli allevamenti che detengono volatili della zona di protezione devono essere eseguiti con urgenza e annotati su verbale;

3. la vigilanza straordinaria negli stabilimenti di macellazione dei volatili.

Art. 4

Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

a) sequestro dei volatili presenti nei locali di stabulazione o altri luoghi che ne consentano l’isolamento, con divieto di spostamento anche delle uova da cova; gli animali di specie diversa presenti nelle aziende che detengono volatili possono essere trasferiti, previa autorizzazione veterinaria;

b) l’effettuazione di controlli clinici, integrati da eventuali esami di laboratorio;

c) divieto di introdurre nella zona volatili ad eccezione di quelli destinati alla immediata macellazione;

d) divieto di trasporto dei volatili sulle strade pubbliche e private, ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, autostrada o grandi assi stradali, purché senza effettuare soste, e dei trasporti per l’immediata macellazione di cui alla lettera c), appositamente autorizzati;

e) divieto di accesso, nelle aziende che detengono volatili, di veicoli e personale estraneo non autorizzato;

f) divieto di trasferire fuori dagli allevamenti di volatili qualsiasi possibile vettore animato o inanimato dell’agente patogeno, compresi lettiera e deiezioni non opportunamente trattati, carne e prodotti carnei, carcasse, parti o resti di volatili; gli automezzi utilizzati per il trasporto di volatili, nonché veicoli o attrezzature venute in contatto con animali o materiali possibili vettori di infezione, non possono lasciare la zona di protezione se non sottoposti alla disinfezione sotto controllo veterinario, secondo le modalità di cui all’articolo 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria; il trasferimento delle uova da consumo può essere autorizzato previa adozione di idonee misure cautelative;

g) controllo dei movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili e delle uova;

h) sospensione di fiere, mercati e di ogni concentramento di volatili d’allevamento, compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti;

i) obbligo di porre in atto adeguati sistemi di disinfezione negli allevamenti di volatili e presso i relativi accessi;

j) divieto di introduzione e immissione nel territorio di selvaggina avicola cacciabile e sospensione delle attività venatorie della selvaggina da piuma.

Dopo che siano trascorsi ventuno giorni dall’estinzione dell’ultimo focolaio nella zona di protezione si adottano i provvedimenti in vigore nella zona di sorveglianza, di cui al successivo art. 5 del presente decreto.

Art. 5

Nell’ambito della zona di sorveglianza, si applicano le seguenti misure:

a) divieto di spostamento dei volatili e delle uova da cova, ad eccezione dei casi di cui ai seguenti articoli 7 e 8;

b) controllo clinico degli allevamenti;

c) divieto di introduzione di volatili vivi appartenenti alle specie sensibili, con l’eccezione di quelli destinati direttamente all’immediata macellazione, e dei casi di cui al seguente articolo 8;

d) sospensione di fiere, mercati e di ogni concentramento di volatili, compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti;

e) divieto di trasporto dei volatili sulle strade pubbliche e private, ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, autostrada o grandi assi stradali, purché senza effettuare soste, e dei trasporti per l’immediata macellazione di cui alla lettera c), appositamente autorizzati;

f) obbligo di adeguati trattamenti di disinfezione per i veicoli e le attrezzature utilizzate per il trasporto di volatili, di altri animali o materiali che potrebbero costituire veicolo di infezione, comprese deiezioni e lettiere;

g) obbligo di segnalazione di qualunque sintomo riferibile a malattia di Newcastle e dei casi di morte di volatili, qualora si discostino dalla percentuale consueta dell’azienda;

h) divieto di introduzione e immissione nel territorio di selvaggina avicola cacciabile e sospensione delle attività venatorie della selvaggina da piuma.

Art. 6

In deroga al divieto di spostamento di volatili dalla zona di protezione, di cui all’articolo 4, il Servizio veterinario della A.S.R. può autorizzare:

- la raccolta dei volatili morti dalle aziende per essere trasportati in un impianto di trattamento dei rifiuti ad alto rischio con l’adozione delle misure precauzionali necessarie;

- lo spostamento di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata in un macello situato all’interno della zona di protezione o, qualora non sia possibile, in un altro, preferibilmente nella zona di sorveglianza, designato dalla Regione.

Art. 7

Dalla zona di sorveglianza possono essere consentiti trasferimenti di volatili vivi e di uova da cova alle condizioni previste dall’O.M. prot. 600.6/24461/25N/2153 del 9/6/00 e successive modifiche.

La Regione, valutata la situazione epidemiologica e i fattori di rischio, può consentire:

- il trasferimento di pulcini di un giorno e pollastre pronte per la deposizione dalla zona di protezione ad aziende della zona di sorveglianza in cui non siano ospitati altri volatili;

- l’accasamento di pulcini e pollastre pronte per la deposizione in allevamenti della zona di sorveglianza.

Art. 8

Lo spostamento dei volatili dagli allevamenti della zona di protezione e della zona di sorveglianza, secondo i precedenti articoli 6, 7 e 8, per quanto non esplicitamente previsto dall’O.M. 9/6/00 e successive modifiche, deve essere effettuato previo rigoroso accertamento sanitario volto ad escludere il sospetto di influenza aviare in tutti i soggetti presenti nell’azienda interessata e adottando le modalità previste dagli articoli 14 e 15 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Per il trasferimento è necessaria l’autorizzazione della A.S.L. di destinazione, con la quale devono essere preventivamente concordati tempi e modalità di inoltro.

Nei macelli di destinazione gli animali devono essere isolati e macellati separatamente, subendo visita sanitaria ante e post-mortem particolarmente accurata. Le carni così ottenute devono essere marchiate conformemente all’art. 5, comma 1 del D.P.R. 30/12/92 n. 558 e successive modifiche.

Gli automezzi di trasporto devono essere immediatamente disinfettati sotto controllo veterinario.

Art. 9

Le misure della zona di sorveglianza restano in vigore per 30 giorni dopo l’esecuzione delle operazioni di disinfezione dell’ultimo focolaio denunciato.

Art. 10

Le vaccinazioni contro la malattia di Newcastle devono essere effettuate negli allevamenti avicoli del Piemonte secondo le indicazioni di cui all’O.M. prot. 600.2/24461/25N/2841 del 12/7/00 e successive modifiche.

Art. 11

I sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle A.S.R. della Regione, gli agenti tutti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto.

Art. 12

I contravventori al presente Decreto sono puniti a norma di Legge.

Torino, 14 agosto 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vicepresidente
Gilberto Pichetto Fratin