Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2000, n. 84 - 584

Utilizzo del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell’art. 71, lettera g, del D.P.R. n. 616/77 - Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare lo schema di “convenzione tra la Regione Piemonte ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l’impiego del Corpo Forestale dello Stato nell’ambito delle competenze regionali”, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

* di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, od Assessore da lui delegato, alla firma della predetta convenzione da registrare ai sensi di legge;

* gli impegni di natura finanziaria derivanti dall’attuazione della suddetta convenzione verranno assunti a valere sulle dotazioni finanziarie iscritte negli appositi capitoli del Bilancio regionale.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL MINISTERO DELLE POLITICHE  AGRICOLE E FORESTALI PER L’IMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE REGIONALI

TRA: La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Presidente della Giunta regionale on. Enzo Ghigo, (omissis), autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale n. ________ del ___________;

E: il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C.F. n. 97099470581) rappresentato dal Dirigente generale dott. Giuseppe Di Croce, (omissis), Direttore Generale delle Risorse Montane, Forestali e Idriche - Capo del Corpo Forestale dello Stato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Finalità)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito denominata “Regione”) ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l’impiego del Corpo forestale dello Stato (di seguito denominato “C.F.S.”) da parte della Regione sino a nuova e diversa regolamentazione statale o regionale in materia.

2. E’ garantito il rispetto dell’autonomia, dell’unitarietà e dell’organizzazione gerarchica e funzionale del C.F.S., nonché la salvaguardia delle competenze statuali e delle qualifiche professionali, tecniche e di polizia, degli appartenenti al C.F.S. stesso.

Articolo 2 - (Articolazione ed operatività del C.F.S. nella Regione)

1. Il C.F.S. opera nell’ambito regionale con propria struttura autonoma di cui la Regione riconosce e rispetta l’autonomia gerarchica e funzionale; in particolare, per le materie previste dalla presente convenzione, la struttura organizzativa del C.F.S. è così articolata:

- nel capoluogo di Regione con un Coordinamento regionale forestale, a cui è preposto un Coordinatore regionale nominato dal Direttore generale delle Risorse forestali, montane e idriche - Capo del C.F.S. (di seguito denominato “Direttore generale - Capo del C.F.S.”);

- nei capoluoghi di Provincia con Coordinamenti provinciali forestali, a cui sono preposti Coordinatori provinciali, nominati dal Direttore generale - Capo del C.F.S., ed alle cui dirette dipendenze sono posti i Comandi stazione forestale.

2. I Coordinamenti provinciali forestali dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal Coordinamento regionale forestale.

3. Gli Ufficiali del C.F.S., oltre a partecipare agli organi collegiali previsti dalle leggi vigenti, sono inseriti, a richiesta della Regione, su designazione nominativa del Coordinatore regionale forestale in Commissioni, Comitati, Conferenze di servizi e Gruppi di lavoro regionali.

Articolo 3 - (Articolazione dei rapporti convenzionali)

1. I rapporti convenzionali di cui al precedente articolo 1, richiamata e ribadita la rispettiva indipendenza gerarchica e funzionale del personale regionale e di quello del C.F.S. e ferma restando, nell’ambito della legislazione nazionale e regionale, la facoltà di indirizzo della Giunta regionale nelle materie convenzionate, intercorrono, sul piano istituzionale, tra il Presidente della Giunta regionale ed il Direttore generale - Capo del C.F.S.; sul piano operativo i rapporti sono regolati secondo i rispettivi ordinamenti interni.

2. Ogni eventuale difformità interpretativa in merito all’applicazione di leggi regionali sarà risolta dalla Regione.

3. Il Coordinatore regionale riferisce periodicamente alla Direzione generale delle Risorse forestali, montane e idriche sull’andamento della presente convenzione.

Articolo 4 - (Ambiti di impiego del C.F.S. da parte della Regione)

1. In dipendenza delle attribuzioni e dei compiti di seguito elencati, il Coordinatore regionale ed i Coordinatori provinciali del C.F.S. assumono diretta responsabilità nei confronti degli Organi esecutivi della Regione.

2. I predetti Coordinatori sono tenuti, nello svolgimento delle singole attività, a rispettare tempi e modalità concordate con l’Autorità regionale e sono responsabili dei danni derivati dalla loro mancata osservanza. A tal fine la Regione estende anche al Coordinatore regionale ed ai Coordinatori provinciali la copertura assicurativa della responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio legale, nelle forme e con le modalità previste per i propri Dirigenti.

3. Il C.F.S., oltre ad impieghi di carattere generale inerenti le competenze regionali così come definite dalla legislazione nazionale nel suo complesso e nella sua evoluzione, è impiegato dalla Regione per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

A) Protezione Civile

a) Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, nell’ambito delle funzioni di competenza della Regione in materia di spegnimento degli incendi boschivi di cui alla lettera f), comma 1, dell’articolo 70 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, al C.F.S. vengono affidate la direzione e il coordinamento delle operazioni di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresa la gestione operativa dei mezzi aerei regionali e del personale volontario, nonché il concorso nell’azione educativa, informativa e di propaganda antincendio.

b) Per l’espletamento delle funzioni antincendi boschivi di cui al precedente comma, e delle funzioni di protezione civile e di polizia proprie del C.F.S., opera, con fondi della Regione, una Sala Operativa presso la sede del Coordinamento regionale forestale.

c) L’organizzazione, la gestione operativa e funzionale della predetta Sala è lasciata alla autonoma determinazione del C.F.S. che si atterrà, nell’ambito delle materie convenzionate, alle direttive generali impartite dalla Regione.

d) Svolgimento dei compiti assegnati al C.F.S. dalla vigente convenzione tra la Regione ed il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte ivi compresa la collaborazione nella realizzazione di attività formative rivolte alle squadre.

e) Manutenzione del materiale, attrezzature ed impianti antincendio boschivo affidati dalla Regione al C.F.S..

f) Informatizzazione ed elaborazione, in collaborazione anche con enti strumentali della Regione, dei dati statistici a carattere tecnico riguardante gli incendi boschivi.

B) Selvicoltura

Nell’ambito selvicolturale e sino a quando la titolarità delle funzioni in materia permarrà direttamente in capo alla Regione, il C.F.S. è impiegato per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) Istruttoria e parere tecnico sulle istanze o progetti di taglio boschivo ai sensi della legislazione regionale vigente in aree soggette a vincolo idrogeologico. I progetti relativi agli interventi eseguiti direttamente dalla Direzione regionale Economia Montana e Foreste, o dalle sue articolazioni, e quelli relativi ad opere finanziate in tutto od in parte dalla stessa, valgono quale istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione;

b) formulazione di parere tecnico forestale ed ambientale in merito ai progetti delle opere da eseguirsi sui beni ambientali  inclusi nelle categorie elencate all’articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 limitatamente ai beni tutelati dalle lettere d), f), g) ed i). I progetti relativi agli interventi eseguiti direttamente dalla Direzione regionale Economia Montana e Foreste, o dalle sue articolazioni, e quelli relativi ad opere finanziate in tutto od in parte dalla stessa, valgono quale parere tecnico per il rilascio della relativa autorizzazione;

c) formulazione di parere tecnico vincolante alle Amministrazioni comunali sulle istanze o progetti di taglio boschivo ai sensi della legislazione regionale vigente in aree non soggette a vincolo idrogeologico;

d) predisposizione degli atti amministrativi e deliberativi per l’acquisto dei sigilli per alberi di Natale, previsti dalle vigenti Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, e loro distribuzione, applicazione e controllo;

e) attuazione della legge 22.5.1973, n. 269 in materia di “Disciplina della produzione e dell’immissione in commercio di sementi e di piante da rimboschimento” per quanto attiene al rilascio dei certificati di provenienza, di identità clonale e di idoneità alla distribuzione, nonché all’istruttoria per il rilascio della licenza per la produzione e la vendita del materiale forestale di propagazione, anche mediante l’operatività di Nuclei di Certificazione e Controllo provinciali ed interprovinciali;

f) collaborazione con gli Organi regionali nel perseguimento delle finalità della L.r. 37/86 e successive modificazioni in materia di tutela del patrimonio tartufigeno.

g) collaborazione con gli Organi regionali nel perseguimento delle finalità della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 in materia di “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di pregio naturalistico e storico del Piemonte”.

Ferme restando altre specifiche competenze professionali in seno a Comuni ed Enti pubblici ed agli iscritti all’Ordine dei Dottori agronomi e forestali, il C.F.S. può eseguire, su richiesta dei Comuni e degli Enti pubblici interessati, dopo aver valutato altre prioritarie esigenze di servizio, i progetti, le operazioni di assegno e stima previa martellata, redazione di verbali di consegna, rilievo danni e collaudi relativi alle utilizzazioni boschive ed ai lotti in concessione alle popolazioni residenti.

Tutte le spese necessarie allo svolgimento delle su indicate operazioni di assegno e stima dei boschi di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici vengono assunte dalla Regione e liquidate con i fondi assegnati ai Coordinatori provinciali forestali.

Si ribadisce che qualora parte o tutta la titolarità delle funzioni di cui al presente ambito selvicolturale venga trasferita dalla Regione in capo ad altri enti locali, il C.F.S. cesserà di svolgerne le connesse mansioni convenzionali.

C)  Prevenzione e Previsione Dei Rischi Naturali

a) Il C.F.S. è impiegato dalla Regione per lo svolgimento dell’istruttoria tecnica di competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge regionale 9.8.1989, n. 45 e dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, art.63 lettera a), comma 2. Per le opere ed i lavori eseguiti direttamente dalla Regione, o da questa finanziati in tutto od in parte, l’istruttoria tecnica è svolta dalla Struttura regionale che esegue od istruisce tecnicamente il progetto.

D)  Pascoli Montani e Veterinaria

Nell’ambito delle attività regionali riguardanti i pascoli montani, la profilassi e la polizia veterinaria, il C.F.S. è impiegato dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni sotto elencate:

a) attività di vigilanza sull’esercizio del pascolo mediante:

-    controlli sull’osservanza delle prescrizioni per l’utilizzo dei pascoli montani con riferimento all’articolo 135 del R.D.L. 3267/1923;

-    predisposizione dei provvedimenti autorizzativi all’esercizio del pascolo caprino in bosco.

b) attività di vigilanza in materia di sanità pubblica veterinaria, su richiesta della Direzione regionale competente in materia veterinaria ed in collaborazione con le AA.SS.LL. e compatibilmente con le altre esigenze di servizio, valutate dal Coordinamento regionale forestale, mediante:

-    controllo degli alpeggi e delle mandrie monticanti;

-    verifica del rispetto delle prescrizioni sanitarie nell’ambito della profilassi delle malattie infettive del bestiame;

-    interventi in occasione di operazioni di bonifica sanitaria eseguite con sequestro di rigore;

-    controllo sugli allevamenti e sul rispetto dei vincoli sanitari in situazioni di emergenza per riscontro di focolai di gravi malattie epidemiche denunciabili.

E) Tutela della Fauna

a) Il C.F.S. collabora, compatibilmente con le altre esigenze di servizio valutate dal Coordinamento Regionale, all’attività prevista dall’articolo 28 della L.r. 4/09/1996 n.70, con particolare riferimento ai compiti previsti dall’art.17 della legge stessa. Le strategie ed i programmi di lavoro sono concordati tra il Responsabile apicale della Struttura regionale competente in materia di caccia e pesca ed il Coordinatore regionale del C.F.S., ferme restando le funzioni di indirizzo della Giunta regionale. Ove si rendesse necessario definire metodologie pratiche di intervento sul piano operativo, queste verranno definite in gruppi di lavoro cui parteciperanno i Coordinatori Provinciali del C.F.S. o loro delegati, e Funzionari della struttura regionale competente o figure professionali da queste delegate.

b) In relazione alla specifica professionalità richiesta per le operazioni di ricognizione delle risorse faunistiche, la Regione Piemonte si impegna ad organizzare a proprie spese corsi di formazione, cui potranno partecipare anche gli appartenenti al C.F.S.

F)  Rapporti con i Coordinamenti Territoriali Ambiente

a) Per le materie oggetto della presente Convenzione, all’interno dei Parchi Nazionali ove siano istituiti i Coordinamenti territoriali per l’Ambiente del C.F.S., i rapporti sono mantenuti in capo ai Coordinamenti Provinciali competenti per territorio, che si avvalgono, tramite i Coordinamenti territoriali, dei Comandi Stazione da questi ultimi dipendenti.

b) Sarà cura degli stessi Coordinamenti territoriali, nel rispetto delle disposizioni in vigore, acquisire dagli Enti Parco i nulla - osta o i pareri di competenza, preliminarmente alla restituzione delle istruttorie ai Coordinamenti provinciali.

G)  Idraulica - Forestale

a) Il C.F.S. collabora con le Strutture regionali per l’elaborazione di piani e programmi in materia di idraulica - forestale, per la conoscenza delle situazioni ambientali e di rischio, per l’analisi ed il monitoraggio degli interventi eseguiti. Il C.F.S. collabora inoltre, nei casi ritenuti necessari, alla progettazione ed esecuzione di lavori in economia ed al coordinamento ed esecuzione degli interventi effettuati a seguito di eventi alluvionali ed eseguiti con personale e mezzi regionali. Modalità e forme di tale collaborazione sono concordate, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, tra Direttore regionale competente e Coordinatore regionale del CF.S. La collaborazione stessa si attua nell’esclusivo ambito delle competenze regionali in materia, concorrendo prioritariamente all’integrazione delle professionalità, esperienze tecniche, conoscenza del territorio presenti nelle rispettive strutture.

Articolo 5 - (Vigilanza)

1. La vigilanza sulle leggi disciplinanti le materie nelle quali la Regione è titolare delle funzioni di polizia amministrativa è demandata anche al C.F.S. A tal fine le competenti Direzioni generali inviano anche al Coordinamento regionale forestale le circolari esplicative e le direttive in materia.

2. In particolare al C.F.S. è demandata la vigilanza sulle leggi regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, di tutela del patrimonio naturale e di polizia veterinaria.

Articolo 6 - (Formazione ad aggiornamento del personale nella materie convenzionate)

1. La Regione e il C.F.S. organizzano appositi corsi e stage, anche a carattere residenziale, riservati al personale del C.F.S. al fine di promuoverne la formazione e l’aggiornamento tecnico ed amministrativo nelle materie oggetto della convenzione.

2. Le Regione ammette altresì il personale del C.F.S. ai corsi indetti e stage per la formazione e l’aggiornamento del personale regionale.

3. Le spese inerenti all’espletamento, la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo, ivi compreso il compenso dei docenti ed il materiale didattico, sono assunte direttamente dalla Regione.

Articolo 7 - (Oneri della Regione)

1. La Regione provvede direttamente, tramite i propri uffici e con i fondi afferenti all’area patrimoniale, agli oneri finanziari relativi ai contratti di locazione, alla manutenzione ordinaria, ai contratti delle varie utenze, spese condominiali e di somministrazione di servizi per le sedi del Coordinamento regionale e dei Coordinamenti provinciali e delle relative pertinenze. Qualora le stesse sedi siano concesse in uso gratuito, la Regione provvede con fondi propri al loro adeguamento alle norme di sicurezza in luogo della proprietà, nonché alle spese relative alle voci sopraelencate.

2. Presso il Coordinamento regionale ed i Coordinamenti provinciali possono essere allocati, senza pregiudizio per la funzionalità dei medesimi e senza ulteriori oneri per la Regione, comandi, uffici, servizi e foresterie in conformità all’ordinamento generale del C.F.S..

3. La eventuale assunzione in locazione di nuovi immobili per le Sedi di cui al precedente comma 1 da parte del C.F.S. in nome e per conto della Regione, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione.

4. Per le rimanenti sedi, e le relative pertinenze, provvederanno direttamente i Funzionari delegati del C.F.S., sia per la locazione che per la conduzione, ivi compresa la messa in sicurezza, ognuno per le proprie competenze in ambito territoriale e con i fondi ad essi assegnati sul capitolo di bilancio appresso nominato. A tal fine i Funzionari delegati del C.F.S. provvederanno anche alla stipula dei relativi contratti in nome e per conto della Regione. I Funzionari delegati del C.F.S. sono altresì facultati ad utilizzare i fondi ad essi assegnati anche per le spese relative alle sedi di cui al precedente comma 1.

5. I beni di proprietà regionale possono essere messi a disposizione dei Coordinamenti del C.F.S. per gli usi istituzionali. Gli oneri di manutenzione ordinaria di detti beni sono in tal caso a carico del Coordinamento regionale. La concessione in uso verrà assentita senza oneri e formalità particolari, su richiesta del Coordinamento interessato, vistata dal Coordinamento regionale.

6. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente convenzione, al Coordinatore regionale e ai Coordinatori provinciali del C.F.S. viene conferita la qualifica di Funzionari delegati per l’accreditamento e la rendicontazione dei fondi loro assegnati dalla Regione, secondo le seguenti modalità:

a) entro il 30 settembre di ogni anno, i competenti Organi della regione concordano con il Coordinamento regionale del C.F.S. il piano finanziario preventivo equivalente alla proposta di spesa da assumere a carico della  Regione per l’anno successivo;

b) gli eventuali aumenti annui di spesa ordinaria non potranno eccedere, a parità di risorse umane impiegate, il 10% riferito al consuntivo dell’anno precedente;

c) sulla base di tale piano finanziario preventivo, nei limiti di spesa stabiliti e limitatamente allo svolgimento delle mansioni affidate, la Regione assegna ai Funzionari delegati del C.F.S., con obbligo di rendicontazione secondo le norme di contabilità regionale, i finanziamenti occorrenti per:

c.1.)    Funzionamento degli Uffici

- spese per gli adempimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo;

- acquisto e stampa registri;

- acquisto e noleggio di beni mobili quali arredi, attrezzature, macchine per ufficio e relativi oneri per riparazioni e manutenzione;

- acquisto di cancelleria, carte ed altro materiale di consumo;

- spese necessarie alla corrispondenza postale;

- spese per l’uso, la manutenzione ed i ricambi necessari al funzionamento degli automezzi in uso al C.F.S., comprese le tasse di proprietà degli autoveicoli, le assicurazioni ed i buoni carburante;

- acquisto di automezzi operativi e di servizio;

- ogni altra spesa necessaria al funzionamento degli uffici del C.F.S. e proprie articolazioni per le mansioni affidate dalla Regione, ivi comprese le spese di propaganda e rappresentanza.

I Funzionari Delegati, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, provvedono alla tenuta delle relative scritture contabili ed inventariali.

Il passaggio di beni mobili della Regione ad altro ufficio del C.F.S. nell’ambito del territorio regionale o nell’ambito del territorio provinciale è disposta, rispettivamente, dal Coordinatore regionale e dal Coordinatore provinciale, previa informazione alla Competente Direzione regionale.

Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente (legge regionale 9 giugno 1994, n. 16) per far fronte alle spese sopra descritte, la regione Piemonte si avvale della disponibilità sugli appositi Capitoli di Bilancio denominati:

Fondo per le spese correnti relative allo svolgimento delle attività di interesse regionale da parte del Corpo Forestale dello Stato in attuazione della convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali”

e

Fondo per le spese straordinarie e di investimento o acquisto di beni durevoli relativi allo svolgimento delle attività di interesse regionale da parte del Corpo Forestale dello Stato in attuazione della convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali”  

Tra le spese correnti si riconoscono le spese necessarie all’espletamento di corsi di aggiornamento sulle materie di cui alla presente convenzione direttamente espletati dal Coordinamento regionale o dai Coordinamenti provinciali e non rientranti fra quelli previsti dal precedente articolo 6.

c.2.)    Gestione amministrativa del Personale

Nei limiti di spesa dello stanziamento stabilito dalla Regione in sede di approvazione del sopra nominato piano finanziario annuale, la Regione corrisponde al personale del C.F.S., per il tramite dei Coordinatori quali Funzionari delegati, i compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità per le missioni svolte nell’ambito delle funzioni affidate in base alla presente convenzione, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il personale del C.F.S. medesimo;

A tale  scopo la Regione si avvale dei fondi del Capitolo di Bilancio denominato:

Spese per le indennità di missione e compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo Forestale dello Stato in attuazione della convenzione tra Regione Piemonte e Ministero per le Politiche Agricole e Forestali”

La dotazione di spesa dei tre Capitoli sopra descritti, gestiti direttamente dai Funzionari Delegati del C.F.S. e riferiti allo svolgimento delle mansioni affidate dalla Regione, verrà annualmente determinata nell’ambito della Legge di bilancio.

Al fine di uniformare l’operatività del C.F.S., il Coordinatore regionale può emanare direttive ai Coordinatori provinciali sull’impiego ed utilizzo dei fondi regionali afferenti le spese straordinarie e di investimento.

Articolo 8 - ( Norme finali )

1. Più specifiche modalità di attuazione sull’impiego del C.F.S. da parte della Regione nell’ambito della presente convenzione, potranno essere concordate tra le Direzioni regionali competenti per materia ed il Coordinamento regionale del C.F.S.

2. L’impiego del C.F.S. per operatività e materie non previste, che esulano dagli ambiti convenzionali di cui al presente articolo, potrà essere all’occorrenza concordato tra l’Assessore competente per materia sulla base degli indirizzi della Giunta regionale ed il Coordinatore regionale del C.F.S., all’uopo autorizzato dal Direttore generale - Capo del C.F.S.

Articolo 9 - ( Operatività della convenzione )

1. La presente convenzione entra in vigore il ____________ e verrà a scadere il 180° giorno successivo al termine del mandato del Presidente della Giunta Regionale firmatario della medesima ed essa verrà automaticamente rinnovata per un altro mandato qualora nel termine suddetto una delle parti non ne notifichi formalmente la disdetta.