Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2000, n. 84 - 584
Utilizzo del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dellart. 71, lettera
g, del D.P.R. n. 616/77 - Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali - Approvazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
* di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte ed il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per limpiego del Corpo
Forestale dello Stato nellambito delle competenze regionali, nel testo
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
* di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, od Assessore da
lui delegato, alla firma della predetta convenzione da registrare ai sensi
di legge;
* gli impegni di natura finanziaria derivanti dallattuazione della suddetta
convenzione verranno assunti a valere sulle dotazioni finanziarie iscritte
negli appositi capitoli del Bilancio regionale.
(omissis)
Allegato
CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI PER LIMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NELLAMBITO DELLE
COMPETENZE REGIONALI
TRA: La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Presidente
della Giunta regionale on. Enzo Ghigo, (omissis), autorizzato con Deliberazione
della Giunta regionale n. ________ del ___________;
E: il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C.F. n. 97099470581)
rappresentato dal Dirigente generale dott. Giuseppe Di Croce, (omissis),
Direttore Generale delle Risorse Montane, Forestali e Idriche - Capo del
Corpo Forestale dello Stato;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - (Finalità)
1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte
(di seguito denominata Regione) ed il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali per limpiego del Corpo forestale dello Stato (di seguito denominato
C.F.S.) da parte della Regione sino a nuova e diversa regolamentazione
statale o regionale in materia.
2. E garantito il rispetto dellautonomia, dellunitarietà e dellorganizzazione
gerarchica e funzionale del C.F.S., nonché la salvaguardia delle competenze
statuali e delle qualifiche professionali, tecniche e di polizia, degli
appartenenti al C.F.S. stesso.
Articolo 2 - (Articolazione ed operatività del C.F.S. nella Regione)
1. Il C.F.S. opera nellambito regionale con propria struttura autonoma
di cui la Regione riconosce e rispetta lautonomia gerarchica e funzionale;
in particolare, per le materie previste dalla presente convenzione, la
struttura organizzativa del C.F.S. è così articolata:
- nel capoluogo di Regione con un Coordinamento regionale forestale, a
cui è preposto un Coordinatore regionale nominato dal Direttore generale
delle Risorse forestali, montane e idriche - Capo del C.F.S. (di seguito
denominato Direttore generale - Capo del C.F.S.);
- nei capoluoghi di Provincia con Coordinamenti provinciali forestali,
a cui sono preposti Coordinatori provinciali, nominati dal Direttore generale
- Capo del C.F.S., ed alle cui dirette dipendenze sono posti i Comandi
stazione forestale.
2. I Coordinamenti provinciali forestali dipendono gerarchicamente e funzionalmente
dal Coordinamento regionale forestale.
3. Gli Ufficiali del C.F.S., oltre a partecipare agli organi collegiali
previsti dalle leggi vigenti, sono inseriti, a richiesta della Regione,
su designazione nominativa del Coordinatore regionale forestale in Commissioni,
Comitati, Conferenze di servizi e Gruppi di lavoro regionali.
Articolo 3 - (Articolazione dei rapporti convenzionali)
1. I rapporti convenzionali di cui al precedente articolo 1, richiamata
e ribadita la rispettiva indipendenza gerarchica e funzionale del personale
regionale e di quello del C.F.S. e ferma restando, nellambito della legislazione
nazionale e regionale, la facoltà di indirizzo della Giunta regionale nelle
materie convenzionate, intercorrono, sul piano istituzionale, tra il Presidente
della Giunta regionale ed il Direttore generale - Capo del C.F.S.; sul
piano operativo i rapporti sono regolati secondo i rispettivi ordinamenti
interni.
2. Ogni eventuale difformità interpretativa in merito allapplicazione
di leggi regionali sarà risolta dalla Regione.
3. Il Coordinatore regionale riferisce periodicamente alla Direzione generale
delle Risorse forestali, montane e idriche sullandamento della presente
convenzione.
Articolo 4 - (Ambiti di impiego del C.F.S. da parte della Regione)
1. In dipendenza delle attribuzioni e dei compiti di seguito elencati,
il Coordinatore regionale ed i Coordinatori provinciali del C.F.S. assumono
diretta responsabilità nei confronti degli Organi esecutivi della Regione.
2. I predetti Coordinatori sono tenuti, nello svolgimento delle singole
attività, a rispettare tempi e modalità concordate con lAutorità regionale
e sono responsabili dei danni derivati dalla loro mancata osservanza. A
tal fine la Regione estende anche al Coordinatore regionale ed ai Coordinatori
provinciali la copertura assicurativa della responsabilità civile, ivi
compreso il patrocinio legale, nelle forme e con le modalità previste per
i propri Dirigenti.
3. Il C.F.S., oltre ad impieghi di carattere generale inerenti le competenze
regionali così come definite dalla legislazione nazionale nel suo complesso
e nella sua evoluzione, è impiegato dalla Regione per lo svolgimento delle
seguenti funzioni:
A) Protezione Civile
a) Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, nellambito
delle funzioni di competenza della Regione in materia di spegnimento degli
incendi boschivi di cui alla lettera f), comma 1, dellarticolo 70 della
legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, al C.F.S. vengono affidate la direzione
e il coordinamento delle operazioni di prevenzione ed estinzione degli
incendi, ivi compresa la gestione operativa dei mezzi aerei regionali e
del personale volontario, nonché il concorso nellazione educativa, informativa
e di propaganda antincendio.
b) Per lespletamento delle funzioni antincendi boschivi di cui al precedente
comma, e delle funzioni di protezione civile e di polizia proprie del C.F.S.,
opera, con fondi della Regione, una Sala Operativa presso la sede del Coordinamento
regionale forestale.
c) Lorganizzazione, la gestione operativa e funzionale della predetta
Sala è lasciata alla autonoma determinazione del C.F.S. che si atterrà,
nellambito delle materie convenzionate, alle direttive generali impartite
dalla Regione.
d) Svolgimento dei compiti assegnati al C.F.S. dalla vigente convenzione
tra la Regione ed il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte ivi
compresa la collaborazione nella realizzazione di attività formative rivolte
alle squadre.
e) Manutenzione del materiale, attrezzature ed impianti antincendio boschivo
affidati dalla Regione al C.F.S..
f) Informatizzazione ed elaborazione, in collaborazione anche con enti
strumentali della Regione, dei dati statistici a carattere tecnico riguardante
gli incendi boschivi.
B) Selvicoltura
Nellambito selvicolturale e sino a quando la titolarità delle funzioni
in materia permarrà direttamente in capo alla Regione, il C.F.S. è impiegato
per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) Istruttoria e parere tecnico sulle istanze o progetti di taglio boschivo
ai sensi della legislazione regionale vigente in aree soggette a vincolo
idrogeologico. I progetti relativi agli interventi eseguiti direttamente
dalla Direzione regionale Economia Montana e Foreste, o dalle sue articolazioni,
e quelli relativi ad opere finanziate in tutto od in parte dalla stessa,
valgono quale istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione;
b) formulazione di parere tecnico forestale ed ambientale in merito ai
progetti delle opere da eseguirsi sui beni ambientali inclusi nelle categorie
elencate allarticolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
limitatamente ai beni tutelati dalle lettere d), f), g) ed i). I progetti
relativi agli interventi eseguiti direttamente dalla Direzione regionale
Economia Montana e Foreste, o dalle sue articolazioni, e quelli relativi
ad opere finanziate in tutto od in parte dalla stessa, valgono quale parere
tecnico per il rilascio della relativa autorizzazione;
c) formulazione di parere tecnico vincolante alle Amministrazioni comunali
sulle istanze o progetti di taglio boschivo ai sensi della legislazione
regionale vigente in aree non soggette a vincolo idrogeologico;
d) predisposizione degli atti amministrativi e deliberativi per lacquisto
dei sigilli per alberi di Natale, previsti dalle vigenti Prescrizioni di
massima e di Polizia forestale, e loro distribuzione, applicazione e controllo;
e) attuazione della legge 22.5.1973, n. 269 in materia di Disciplina della
produzione e dellimmissione in commercio di sementi e di piante da rimboschimento
per quanto attiene al rilascio dei certificati di provenienza, di identità
clonale e di idoneità alla distribuzione, nonché allistruttoria per il
rilascio della licenza per la produzione e la vendita del materiale forestale
di propagazione, anche mediante loperatività di Nuclei di Certificazione
e Controllo provinciali ed interprovinciali;
f) collaborazione con gli Organi regionali nel perseguimento delle finalità
della L.r. 37/86 e successive modificazioni in materia di tutela del patrimonio
tartufigeno.
g) collaborazione con gli Organi regionali nel perseguimento delle finalità
della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 in materia di Tutela e valorizzazione
degli alberi monumentali, di pregio naturalistico e storico del Piemonte.
Ferme restando altre specifiche competenze professionali in seno a Comuni
ed Enti pubblici ed agli iscritti allOrdine dei Dottori agronomi e forestali,
il C.F.S. può eseguire, su richiesta dei Comuni e degli Enti pubblici interessati,
dopo aver valutato altre prioritarie esigenze di servizio, i progetti,
le operazioni di assegno e stima previa martellata, redazione di verbali
di consegna, rilievo danni e collaudi relativi alle utilizzazioni boschive
ed ai lotti in concessione alle popolazioni residenti.
Tutte le spese necessarie allo svolgimento delle su indicate operazioni
di assegno e stima dei boschi di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici
vengono assunte dalla Regione e liquidate con i fondi assegnati ai Coordinatori
provinciali forestali.
Si ribadisce che qualora parte o tutta la titolarità delle funzioni di
cui al presente ambito selvicolturale venga trasferita dalla Regione in
capo ad altri enti locali, il C.F.S. cesserà di svolgerne le connesse mansioni
convenzionali.
C) Prevenzione e Previsione Dei Rischi Naturali
a) Il C.F.S. è impiegato dalla Regione per lo svolgimento dellistruttoria
tecnica di competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni previste
dalla legge regionale 9.8.1989, n. 45 e dalla legge regionale 26 aprile
2000, n. 44, art.63 lettera a), comma 2. Per le opere ed i lavori eseguiti
direttamente dalla Regione, o da questa finanziati in tutto od in parte,
listruttoria tecnica è svolta dalla Struttura regionale che esegue od
istruisce tecnicamente il progetto.
D) Pascoli Montani e Veterinaria
Nellambito delle attività regionali riguardanti i pascoli montani, la
profilassi e la polizia veterinaria, il C.F.S. è impiegato dalla Regione
per lo svolgimento delle funzioni sotto elencate:
a) attività di vigilanza sullesercizio del pascolo mediante:
- controlli sullosservanza delle prescrizioni per lutilizzo dei pascoli
montani con riferimento allarticolo 135 del R.D.L. 3267/1923;
- predisposizione dei provvedimenti autorizzativi allesercizio del pascolo
caprino in bosco.
b) attività di vigilanza in materia di sanità pubblica veterinaria, su
richiesta della Direzione regionale competente in materia veterinaria ed
in collaborazione con le AA.SS.LL. e compatibilmente con le altre esigenze
di servizio, valutate dal Coordinamento regionale forestale, mediante:
- controllo degli alpeggi e delle mandrie monticanti;
- verifica del rispetto delle prescrizioni sanitarie nellambito della profilassi
delle malattie infettive del bestiame;
- interventi in occasione di operazioni di bonifica sanitaria eseguite con
sequestro di rigore;
- controllo sugli allevamenti e sul rispetto dei vincoli sanitari in situazioni
di emergenza per riscontro di focolai di gravi malattie epidemiche denunciabili.
E) Tutela della Fauna
a) Il C.F.S. collabora, compatibilmente con le altre esigenze di servizio
valutate dal Coordinamento Regionale, allattività prevista dallarticolo
28 della L.r. 4/09/1996 n.70, con particolare riferimento ai compiti previsti
dallart.17 della legge stessa. Le strategie ed i programmi di lavoro sono
concordati tra il Responsabile apicale della Struttura regionale competente
in materia di caccia e pesca ed il Coordinatore regionale del C.F.S., ferme
restando le funzioni di indirizzo della Giunta regionale. Ove si rendesse
necessario definire metodologie pratiche di intervento sul piano operativo,
queste verranno definite in gruppi di lavoro cui parteciperanno i Coordinatori
Provinciali del C.F.S. o loro delegati, e Funzionari della struttura regionale
competente o figure professionali da queste delegate.
b) In relazione alla specifica professionalità richiesta per le operazioni
di ricognizione delle risorse faunistiche, la Regione Piemonte si impegna
ad organizzare a proprie spese corsi di formazione, cui potranno partecipare
anche gli appartenenti al C.F.S.
F) Rapporti con i Coordinamenti Territoriali Ambiente
a) Per le materie oggetto della presente Convenzione, allinterno dei Parchi
Nazionali ove siano istituiti i Coordinamenti territoriali per lAmbiente
del C.F.S., i rapporti sono mantenuti in capo ai Coordinamenti Provinciali
competenti per territorio, che si avvalgono, tramite i Coordinamenti territoriali,
dei Comandi Stazione da questi ultimi dipendenti.
b) Sarà cura degli stessi Coordinamenti territoriali, nel rispetto delle
disposizioni in vigore, acquisire dagli Enti Parco i nulla - osta o i pareri
di competenza, preliminarmente alla restituzione delle istruttorie ai Coordinamenti
provinciali.
G) Idraulica - Forestale
a) Il C.F.S. collabora con le Strutture regionali per lelaborazione di
piani e programmi in materia di idraulica - forestale, per la conoscenza
delle situazioni ambientali e di rischio, per lanalisi ed il monitoraggio
degli interventi eseguiti. Il C.F.S. collabora inoltre, nei casi ritenuti
necessari, alla progettazione ed esecuzione di lavori in economia ed al
coordinamento ed esecuzione degli interventi effettuati a seguito di eventi
alluvionali ed eseguiti con personale e mezzi regionali. Modalità e forme
di tale collaborazione sono concordate, ai sensi dellarticolo 3 della
presente convenzione, tra Direttore regionale competente e Coordinatore
regionale del CF.S. La collaborazione stessa si attua nellesclusivo ambito
delle competenze regionali in materia, concorrendo prioritariamente allintegrazione
delle professionalità, esperienze tecniche, conoscenza del territorio presenti
nelle rispettive strutture.
Articolo 5 - (Vigilanza)
1. La vigilanza sulle leggi disciplinanti le materie nelle quali la Regione
è titolare delle funzioni di polizia amministrativa è demandata anche al
C.F.S. A tal fine le competenti Direzioni generali inviano anche al Coordinamento
regionale forestale le circolari esplicative e le direttive in materia.
2. In particolare al C.F.S. è demandata la vigilanza sulle leggi regionali
in materia di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, di tutela del
patrimonio naturale e di polizia veterinaria.
Articolo 6 - (Formazione ad aggiornamento del personale nella materie convenzionate)
1. La Regione e il C.F.S. organizzano appositi corsi e stage, anche a carattere
residenziale, riservati al personale del C.F.S. al fine di promuoverne
la formazione e laggiornamento tecnico ed amministrativo nelle materie
oggetto della convenzione.
2. Le Regione ammette altresì il personale del C.F.S. ai corsi indetti
e stage per la formazione e laggiornamento del personale regionale.
3. Le spese inerenti allespletamento, la partecipazione e la frequenza
ai corsi di cui al presente articolo, ivi compreso il compenso dei docenti
ed il materiale didattico, sono assunte direttamente dalla Regione.
Articolo 7 - (Oneri della Regione)
1. La Regione provvede direttamente, tramite i propri uffici e con i fondi
afferenti allarea patrimoniale, agli oneri finanziari relativi ai contratti
di locazione, alla manutenzione ordinaria, ai contratti delle varie utenze,
spese condominiali e di somministrazione di servizi per le sedi del Coordinamento
regionale e dei Coordinamenti provinciali e delle relative pertinenze.
Qualora le stesse sedi siano concesse in uso gratuito, la Regione provvede
con fondi propri al loro adeguamento alle norme di sicurezza in luogo della
proprietà, nonché alle spese relative alle voci sopraelencate.
2. Presso il Coordinamento regionale ed i Coordinamenti provinciali possono
essere allocati, senza pregiudizio per la funzionalità dei medesimi e senza
ulteriori oneri per la Regione, comandi, uffici, servizi e foresterie in
conformità allordinamento generale del C.F.S..
3. La eventuale assunzione in locazione di nuovi immobili per le Sedi di
cui al precedente comma 1 da parte del C.F.S. in nome e per conto della
Regione, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione.
4. Per le rimanenti sedi, e le relative pertinenze, provvederanno direttamente
i Funzionari delegati del C.F.S., sia per la locazione che per la conduzione,
ivi compresa la messa in sicurezza, ognuno per le proprie competenze in
ambito territoriale e con i fondi ad essi assegnati sul capitolo di bilancio
appresso nominato. A tal fine i Funzionari delegati del C.F.S. provvederanno
anche alla stipula dei relativi contratti in nome e per conto della Regione.
I Funzionari delegati del C.F.S. sono altresì facultati ad utilizzare i
fondi ad essi assegnati anche per le spese relative alle sedi di cui al
precedente comma 1.
5. I beni di proprietà regionale possono essere messi a disposizione dei
Coordinamenti del C.F.S. per gli usi istituzionali. Gli oneri di manutenzione
ordinaria di detti beni sono in tal caso a carico del Coordinamento regionale.
La concessione in uso verrà assentita senza oneri e formalità particolari,
su richiesta del Coordinamento interessato, vistata dal Coordinamento regionale.
6. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente convenzione, al
Coordinatore regionale e ai Coordinatori provinciali del C.F.S. viene conferita
la qualifica di Funzionari delegati per laccreditamento e la rendicontazione
dei fondi loro assegnati dalla Regione, secondo le seguenti modalità:
a) entro il 30 settembre di ogni anno, i competenti Organi della regione
concordano con il Coordinamento regionale del C.F.S. il piano finanziario
preventivo equivalente alla proposta di spesa da assumere a carico della
Regione per lanno successivo;
b) gli eventuali aumenti annui di spesa ordinaria non potranno eccedere,
a parità di risorse umane impiegate, il 10% riferito al consuntivo dellanno
precedente;
c) sulla base di tale piano finanziario preventivo, nei limiti di spesa
stabiliti e limitatamente allo svolgimento delle mansioni affidate, la
Regione assegna ai Funzionari delegati del C.F.S., con obbligo di rendicontazione
secondo le norme di contabilità regionale, i finanziamenti occorrenti per:
c.1.) Funzionamento degli Uffici
- spese per gli adempimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo;
- acquisto e stampa registri;
- acquisto e noleggio di beni mobili quali arredi, attrezzature, macchine
per ufficio e relativi oneri per riparazioni e manutenzione;
- acquisto di cancelleria, carte ed altro materiale di consumo;
- spese necessarie alla corrispondenza postale;
- spese per luso, la manutenzione ed i ricambi necessari al funzionamento
degli automezzi in uso al C.F.S., comprese le tasse di proprietà degli
autoveicoli, le assicurazioni ed i buoni carburante;
- acquisto di automezzi operativi e di servizio;
- ogni altra spesa necessaria al funzionamento degli uffici del C.F.S.
e proprie articolazioni per le mansioni affidate dalla Regione, ivi comprese
le spese di propaganda e rappresentanza.
I Funzionari Delegati, ognuno nellambito delle proprie competenze, provvedono
alla tenuta delle relative scritture contabili ed inventariali.
Il passaggio di beni mobili della Regione ad altro ufficio del C.F.S. nellambito
del territorio regionale o nellambito del territorio provinciale è disposta,
rispettivamente, dal Coordinatore regionale e dal Coordinatore provinciale,
previa informazione alla Competente Direzione regionale.
Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente (legge regionale 9 giugno
1994, n. 16) per far fronte alle spese sopra descritte, la regione Piemonte
si avvale della disponibilità sugli appositi Capitoli di Bilancio denominati:
Fondo per le spese correnti relative allo svolgimento delle attività di
interesse regionale da parte del Corpo Forestale dello Stato in attuazione
della convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali
e
Fondo per le spese straordinarie e di investimento o acquisto di beni
durevoli relativi allo svolgimento delle attività di interesse regionale
da parte del Corpo Forestale dello Stato in attuazione della convenzione
tra Regione Piemonte e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Tra le spese correnti si riconoscono le spese necessarie allespletamento
di corsi di aggiornamento sulle materie di cui alla presente convenzione
direttamente espletati dal Coordinamento regionale o dai Coordinamenti
provinciali e non rientranti fra quelli previsti dal precedente articolo
6.
c.2.) Gestione amministrativa del Personale
Nei limiti di spesa dello stanziamento stabilito dalla Regione in sede
di approvazione del sopra nominato piano finanziario annuale, la Regione
corrisponde al personale del C.F.S., per il tramite dei Coordinatori quali
Funzionari delegati, i compensi per il lavoro straordinario, nonché le
indennità per le missioni svolte nellambito delle funzioni affidate in
base alla presente convenzione, nei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti per il personale del C.F.S. medesimo;
A tale scopo la Regione si avvale dei fondi del Capitolo di Bilancio denominato:
Spese per le indennità di missione e compensi per lavoro straordinario
al personale del Corpo Forestale dello Stato in attuazione della convenzione
tra Regione Piemonte e Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
La dotazione di spesa dei tre Capitoli sopra descritti, gestiti direttamente
dai Funzionari Delegati del C.F.S. e riferiti allo svolgimento delle mansioni
affidate dalla Regione, verrà annualmente determinata nellambito della
Legge di bilancio.
Al fine di uniformare loperatività del C.F.S., il Coordinatore regionale
può emanare direttive ai Coordinatori provinciali sullimpiego ed utilizzo
dei fondi regionali afferenti le spese straordinarie e di investimento.
Articolo 8 - ( Norme finali )
1. Più specifiche modalità di attuazione sullimpiego del C.F.S. da parte
della Regione nellambito della presente convenzione, potranno essere concordate
tra le Direzioni regionali competenti per materia ed il Coordinamento regionale
del C.F.S.
2. Limpiego del C.F.S. per operatività e materie non previste, che esulano
dagli ambiti convenzionali di cui al presente articolo, potrà essere alloccorrenza
concordato tra lAssessore competente per materia sulla base degli indirizzi
della Giunta regionale ed il Coordinatore regionale del C.F.S., alluopo
autorizzato dal Direttore generale - Capo del C.F.S.
Articolo 9 - ( Operatività della convenzione )
1. La presente convenzione entra in vigore il ____________ e verrà a scadere
il 180° giorno successivo al termine del mandato del Presidente della Giunta
Regionale firmatario della medesima ed essa verrà automaticamente rinnovata
per un altro mandato qualora nel termine suddetto una delle parti non ne
notifichi formalmente la disdetta.