Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2000

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Deliberazione del Consiglio Regionale 27 luglio 2000, n. 19-21520

Proposta di deliberazione n. 13 “Proposta di modifica degli articoli 14 e 22 del Regolamento interno del Consiglio regionale”

(omissis)

L’intero testo della deliberazione, così emendato, è posto ai voti per alzata di mano ed approvato con il seguente esito: presenti n. 44 Consiglieri, votanti n. 42 Consiglieri, voti favorevoli n. 41, voti contrari n. 1 (n. 2 Consiglieri non partecipano alla votazione);

IL CONSIGLIO REGIONALE

delibera

le seguenti modificazioni al Regolamento interno:

All’articolo 14, comma 1, lett. b) del Regolamento interno, le parole “presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale o da un Vicepresidente da lui delegato ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente e Vicepresidente sono nominati con le modalità di cui all’articolo 23"

All’articolo 22, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale le parole “a non più di tre Commissioni permanenti” sono sostituite dalle seguenti: “a non più di quattro Commissioni permanenti”.

Il nuovo testo dell’articolo 14, comma 1, lett. b), è pertanto il seguente:

b) i Consiglieri che costituiscono la Commissione per il Regolamento interno, il Presidente e il Vice Presidente, sono nominati con le modalità di cui all’art. 23;

Il nuovo testo dell’articolo 22, comma 1, è pertanto il seguente:

Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e del Presidente del Consiglio viene assegnato ad almeno una ed a non più di quattro Commissioni permanenti e può comunque partecipare senza diritto di voto, salvo quanto disposto ai successivi commi 5º e 6º, ai lavori delle restanti Commissioni.

(omissis)