Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2000, n. 83 - 583
L.R. 70/96. Approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati
nei Comprensori alpini e negli Ambiti territoriali di caccia
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare:
a) i piani di abbattimento selettivo agli ungulati nei CA e negli ambiti
territoriali di caccia AL 3, AL 4, AT 2, BI 1 e CN 5, ad eccezione del
piano di prelievo alla specie camoscio. Tale piano sarà approvato con successivo
provvedimento non appena perverrà il parere dellIstituto nazionale per
la fauna selvatica. Con il medesimo atto si approverà il piano di prelievo
selettivo alle specie muflone, nel CA CN 4, e cinghiale, nel CA CN 1 e
CA CN 4, nonché i periodi e le giornate del prelievo selettivo alla specie
capriolo nellATC BI 1;
b) lanticipazione e la posticipazione del periodo dellattività venatoria;
c) la variazione del carniere stagionale di cui allart. 46, comma 3, della
l.r. 70/96 come di seguito indicato:
* prelievo della specie daino nellambito territoriale AL 3 da uno a due
capi;
* prelievo della specie capriolo nellambito territoriale AL 4 da uno a
tre capi;
* prelievo delle specie camoscio e capriolo nel comprensorio alpino BI
1 da uno a tre capi;
* prelievo delle specie camoscio e capriolo nel comprensorio alpino CN
1 da uno a tre capi;
* prelievo delle specie camoscio e capriolo nel comprensorio alpino CN
2 da uno a due capi;
* prelievo della specie capriolo nel comprensorio alpino CN 3 da uno a
due capi;
* prelievo delle specie camoscio, cervo, capriolo e muflone nel comprensorio
alpino CN 4 da uno a quattro capi;
* prelievo delle specie camoscio e capriolo nel comprensorio alpino CN
5 da uno a due capi;
* prelievo delle specie camoscio, cervo, capriolo e muflone nel comprensorio
alpino TO 1 da uno a due capi;
* prelievo delle specie camoscio, cervo, capriolo e muflone nel comprensorio
alpino TO 2 da uno a cinque capi;
* prelievo delle specie camoscio, cervo e capriolo nel comprensorio alpino
TO 3 da uno a due capi;
* prelievo delle specie camoscio, capriolo e muflone nel comprensorio alpino
TO 4 da uno a due capi;
* prelievo delle specie camoscio, capriolo e muflone nel comprensorio alpino
VC 1 da uno a cinque capi;
* prelievo delle specie camoscio, capriolo e cervo nel comprensorio alpino
VCO 1 da uno a due capi;
* prelievo delle specie camoscio, capriolo e cervo nel comprensorio alpino
VCO 2 da uno a due capi;
* prelievo delle specie camoscio, capriolo e cervo nel comprensorio alpino
VCO 3 da uno a due capi;
così come riportati nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;
- di autorizzare i Comprensori alpini VCO 1, VCO 2, VCO 3 al prelievo selettivo
agli ungulati stabilendo la soglia di salvaguardia nella misura del 90%
(maschi) e del 95% (femmine e piccoli) in considerazione del fatto che
la sperimentazione attuata nei predetti comprensori, ha consentito dincrementare
la percentuale del prelievo. Ai predetti Comprensori alpini è comunque
concessa la facoltà di chiudere il prelievo ad una determinata classe,
anche se i valori percentuali cui sopra si accenna non sono stati raggiunti
ma solo avvicinati, al fine di evitare possibili sforamenti.
Lorganizzazione e le modalità di prelievo devono avvenire nel rispetto
di quanto stabilito al punto 7, Organizzazione e realizzazione dei piani
di prelievo, delle Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici
nella Regione Piemonte approvate con la D.G.R. n. 9-27137 del 26.4.1999,
come modificata dalle DD.G.R. nn. 15-27405 e 44-388 rispettivamente del
24.5.1999 e del 4.7.2000, nonché delle seguenti ulteriori disposizioni:
A) MODALITA DI ACCESSO AI PIANI DI PRELIEVO
1 - Il Comitato di gestione provvederà per la specie cinghiale (solo nei
comprensori alpini) a fornire ai cacciatori un contrassegno inamovibile
da apporre allanimale appena abbattuto, che dovrà essere sottoposto alla
verifica da parte dei tecnici faunistici presso il centro di controllo,
anche ai fini dellindividuazione di eventuali situazioni a rischio in
ordine allinsorgenza e alla diffusione di patologie;
2 - i Comitati di gestione che applicano le disposizioni di cui al punto
7.1.3. lett. b) delle Linee guida devono consegnare al cacciatore il
contrassegno di colore azzurro, predisposto dalla Regione Piemonte. Tale
contrassegno, da applicarsi al garretto dellanimale appena abbattuto,
allatto della consegna del capo al centro di controllo dovrà essere sostituito,
a cura del tecnico incaricato, con altro di colore giallo, appositamente
predisposto e fornito dalla Regione Piemonte.
B) MODALITA DI PRELIEVO
1 - Nellambito del prelievo selettivo alla specie cinghiale è autorizzato
anche luso del fucile con canna ad anima liscia caricato esclusivamente
con munizionamento a palla ed è vietato luso di armi con canna ad anima
rigata qualora la caccia venga organizzata sotto forma di battuta o venga
esercitata a quota superiore ai 2.000 mt. s.l.m..
C) CENTRI DI CONTROLLO
1 - I centri devono essere affidati a tecnici faunistici qualificati ed
in possesso dei requisiti professionali di cui allart. 17, comma 5 della
l.r. 70/96, nonché ai tecnici nominati per tali adempimenti dalla Giunta
regionale nelle trascorse stagioni venatorie. E titolo preferenziale la
comprovata esperienza acquisita in materia;
- i compensi ai tecnici sono a carico dei Comitati di gestione e sono stabiliti
in £. 37.000/ora per impegni lavorativi inferiori a 30 giorni e £. 30.000/ora
per impegni superiori a tale periodo. Oltre a tale compenso va altresì
corrisposta la somma di £. 10.000 per ogni capo controllato ivi compresa
la tipica fauna alpina. I compensi sono intesi al netto degli oneri fiscali
e previdenziali;
- la comunicazione relativa allaffidamento dellincarico ai tecnici dovrà
essere trasmessa allAssessorato Agricoltura, Settore Caccia e Pesca della
Regione Piemonte prima dellinizio dellattività presso i centri di controllo;
2 - la scheda di rilevamento dei dati compilata in ogni sua parte, avrà
la seguente destinazione: loriginale da trasmettere allAssessorato regionale
alla Caccia, una copia da consegnare allabbattitore, una copia da trattenersi
dal Comitato di gestione;
3 - di tutti gli abbattimenti e dei capi rinvenuti morti deve tenersi nota
in apposito registro. Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato;
4 - parimenti anche per il cinghiale, nei Comprensori alpini, il cacciatore,
ad abbattimento avvenuto, deve apporre il contrassegno inamovibile allorecchio
e deve presentare il capo abbattuto al più vicino centro di controllo,
presso il quale il tecnico incaricato provvederà a compilare la scheda
di rilevamento dei dati.
D) - I proventi derivanti dallattuazione del piano di prelievo selettivo
agli ungulati verranno introitati dai Comitati di gestione.
E) - La Regione fornirà ai Comitati di gestione le schede nominative di
autorizzazione, le schede di rilevamento dei dati, e i contrassegni. I
contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti da parte dei cacciatori
al Comitato di gestione del C.A. e degli ATC autorizzati entro e non oltre
il 15 febbraio 2000. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa
prevista dallart. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.
F) - Il Comitato di gestione a conclusione del presente piano di abbattimento
è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio dellanno successivo, allAssessorato
Caccia della Regione una relazione dettagliata sui risultati del piano
autorizzato, nonché i contrassegni non utilizzati, i terminali numerati
del contrassegno, le schede di rilevamento dei dati debitamente compilate.
G) PUBBLICITA DEGLI ATTI
I Comitati di gestione devono provvedere a dare adeguata pubblicizzazione
dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente piano di abbattimento
selettivo prima dellinizio delle attività di prelievo e della chiusura
dellattività venatoria a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato
completato con le procedure previste al punto 12) del calendario venatorio
approvato con D.G.R. 26-67 del 24.5.2000.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)