Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2000

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Comune di Moretta

Statuto comunale (Variazioni allo Statuto Comunale approvate con deliberazione C.C. n. 27 del 28 aprile 2000)

TITOLO I
Organi elettivi

Art. 10 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI: Si aggiunge il seguente comma:

1. Le linee programmatiche che si intendono realizzare nel corso del mandato da parte del Sindaco sono presentate al Consiglio entro 60 giorni dall’insediamento.

Art. 11 - SESSIONI E CONVOCAZIONE: l’intero articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 11 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinarie, straordinarie e urgenti.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono inserite le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito: quelle straordinarie almeno tre. In caso d’urgenza, da indicarsi espressamente, la convocazione può avvenire con anticipo di almeno 24 ore; in questo caso gli avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima. Nello stesso termine, 24 ore prima, devono essere recapitati gli ordini del giorno aggiunti sia per le sessioni ordinarie che straordinarie.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica; in quest’ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere iscritti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere al domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. Il numero dei consiglieri necessari a rendere valide le sedute consiliari non deve essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 12 - COMMISSIONI: l’intero articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 12 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno, con apposite deliberazioni, Commissioni permanenti o temporanee assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti.

2. La delibera di istituzione di una Commissione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le Commissioni aventi funzione di controllo o di garanzia , se istituite, devono essere presiedute da Consiglieri di minoranza.

4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinate con le singole deliberazioni di istituzione.

Art. 15 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI: Si aggiungono i seguenti commi:

4. La mancata partecipazione di un Consigliere a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio che ne prenderà atto. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 19 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA: Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di 6 (sei) Assessori.

TITOLO II
Organi burocratici ed uffici

Capo I
Segretario Comunale

Art. 28 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE: Si aggiungono i seguenti commi:

5. Il Segretario Comunale, nominato dal Sindaco, è dirigente o funzionario d’ufficio dipendente da apposita “Agenzia” avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’Albo di cui al comma 75 dell’art. 17 della L. 127/1997.

6. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51/bis della L 142/90, inserito dall’art. 6, comma 10, della L. 127/1997.

TITOLO III
Funzione Normativa

Art. 77 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE: Si aggiunge il seguente comma:

1. Le disposizioni modificative o integrative apportate con leggi di principio di cui all’art. 1, comma 3, della L. 8.6.1990, n. 142, nell’attesa degli adeguamenti formali di cui al comma 1, entrano in vigore con l’entrata in vigore della legge stessa.

Art. 78 - NORME TRANSITORIE E FINALI: L’intero articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 78
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Lo Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Moretta.

2. Fino all’adozione dei Regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la presente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.