Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2000

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Comune di Basaluzzo (Alessandria)

Accordo di programma ex art. 27 L. 8/6/1990, n. 142 per la realizzazione di un progetto di difesa dalle avversità dei vegetali in ambiente urbano

Su iniziativa del Sindaco del Comune di Basaluzzo, Ente promotore, sentita la conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e verificato che si ritiene utile ed efficace proseguire, in forma associata di cooperazione nell’attuazione di un progetto integrato tra Comuni e soggetti pubblici limitrofi, finalizzato alla difesa del patrimonio naturale, ivi compreso quello vegetale, in particolare delle alberate e dei parchi pubblici urbani, anche correlato alla tutela della salute pubblica e delle proprietà. Verificato, altresì, che per l’anno 2000 gli interventi da attuare in forma associata sono indirizzati ad un’attività di difesa biologica nei confronti di metcalfa pruinosa attraverso l’introduzione del limitatore naturale Neodrynus typhlocybae e di Hymphantria cunea mediante monitoraggio con trappole attrative.

Tra i Comuni di Basaluzzo, Capriata d’Orba, Francavilla Bisio, Fresonara, Novi Ligure, Ovada, Predosa, Pasturana, Silvano d’Orba e l’Azienda Speciale Municipalizzata di Tortona - A.S.M.T.

si stipula

il presente accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della legge n. 142/90, per l’attuazione di un progetto coordinato di difesa dalle avversità dei vegetali, in particolare del verde in ambiente urbano, secondo quanto segue:

Art. 1
Finalità

Realizzazione nell’anno 2000 di interventi di monitoraggio dello stato sanitario dei vegetali riguardanti, in particolare, la difesa fitosanitaria delle alberate e dei parchi urbani siti nel territorio dei Comuni da Metcalfa pruinosa attraverso l’introduzione del limitatore naturale Neodrynus typlocybae e di Hymphantria cunea mediante monitoraggio con trappole attrattive.

Art. 2
Finanziamento

La spesa massima degli interventi di cui all’art. 1 è stimata in L. 35.825.000 (trentacinquemilioniottocentoventicinquemilalire), I.V.A. e spese amministrative a carico dei Comuni per la pubblicazione dell’Accordo di programma sul B.U.R. incluse, e sarà ripartita tra i Soggetti aderenti in funzione del programma di lanci previsti, secondo il prospetto allegato al presente accordo (Allegato “A”)

Ciascun soggetto attribuisce al Comune di Basaluzzo la quota a suo carico procedendo come segue:

1. contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo presentare assunzione formale dell’impegno di spesa da parte dell’organo competente, relativo all’onere di carico dell’Amministrazione per l’intervento previsto dal programma, con obbligo di devoluzione della somma stanziata all’Ente promotore. Tale impegno consentirà al Comune di Basaluzzo di stilare apposito incarico ad una Ditta specializzata per la fornitura del materiale necessario ai lanci del limitatore naturale neodrynus typhlocybae, provvedere all’acquisto delle trappole ed all’incarico a personale tecnico di campo

1. erogare le somme assegnate entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Comune di Basaluzzo che dovrà essere effettuata al maturate dei debiti verso le Ditte incaricate per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 1 secondo i rispettivi capitolati;

il Comune di Basaluzzo, al termine dell’intervento, presenterà a tutti gli enti aderenti, dettagliato rendiconto delle somme attribuite e spese, restituendo eventuali economie.

Art. 3
Modalità e tempi

L’Ente promotore, acquisiti gli impegni di spesa di cui all’art. 2 ed approvato il presente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R., ai sensi dell’art. 27, comma 4 della legge n. 142/90, provvederà all’assegnazione degli incarichi per gli interventi oggetto dell’accordo di programma.

Gli interventi di cui al presente accordo si dovranno concludere entro il 31 ottobre 2000 e verranno attuati sui territori di tutti i singoli Enti e Soggetti pubblici aderenti all’accordo.

Art. 4
Vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Basaluzzo e composto dai legali rappresentanti degli Enti e Soggetti pubblici aderenti o da un rappresentante dagli stessi designato.

Detto collegio si riunirà allorquando il Presidente o 2 (due) membri ne facciano richiesta. La sede del collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Basaluzzo.

Art. 5
Arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta in conformità con il Regolamento di arbitrato dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato da un collegio arbitrale.

Basaluzzo, 1 agosto 2000

Comune di Basaluzzo    Comune di Francavilla Bisio
Gianfranco Ludovici    Assunta Lubiano
Comune di Fresonara    Comune di Novi Ligure
Massimo Bisio    Mario Lovelli
Comune di Ovada    Comune di Predosa
Vincenzo Robbiano    Giancarlo Sardi
A.S.M.T.    Comune di Silvano d’Orba
Francesco Marguati    Giuseppe Coco
Comune di Pasturana    Comune di Capriata d’Orba
Angelo Laguzzi    Carletto Sericano