Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2000, n. 44 - 545

Legge regionale 2 luglio 1999 n. 16, art. 29. Approvazione dei criteri di valutazione e selezione dei progetti integrati delle Comunità Montane

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, con decorrenza dall’anno 2001, i criteri di valutazione e selezione dei progetti integrati di cui all’art. 29 della legge regionale 2/7/1999, n. 16, descritti nella scheda elaborata dalla Direzione Economia Montana e Foreste allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,

- la scheda allegata alla presente deliberazione sostituisce i criteri di valutazione e selezione dei Progetti Speciali Integrati di cui all’"allegato" 1 della D.G.R. n. 249-21467 del 29/7/1997,

(omissis)

Allegato 1

Criteri di valutazione e selezione
dei Progetti Integrati

I Progetti Integrati, di seguito denominati progetti, sono quelli riferiti all’art. 29 della legge regionale 2 luglio 1999 n. 16.

1. Criteri di ammissibilità

I progetti presentati ai fini della selezione per l’accesso al finanziamento della normativa regionale dovranno:

1. essere presentati dalle Comunità Montane del Piemonte, Enti beneficiati del contributo, che dovranno partecipare economicamente all’iniziativa;

2. essere redatti almeno nella forma di progetto preliminare (L. 109/94 e s.m.i.: D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554);

3. contenere la scheda di sintesi predisposta dalla Direzione Regionale, obbligatoriamente compilata in ogni dettaglio;

4. risultare coerenti con il vigente piano di sviluppo socio economico della Comunità Montana;

5. essere approvati con atto formale dal competente organo della Comunità Montana;

6. corrispondere a particolari iniziative volte al raggiungimento di specifici obiettivi di valorizzazione del territorio, in cui il termine “integrato” si riferisce sia al concorso di più soggetti pubblici e/o privati al finanziamento, sia alla ricaduta dei benefici, diretti o indiretti, di più settori con particolare riguardo per le ricadute in campo occupazionale ed ambientale;

7. contenere le deliberazioni di impegno e approvazione del progetto, emesse dagli Enti cofinanziatori/compartecipanti; le compartecipazioni finanziarie derivanti da finanziamenti specifici concessi in virtù di altre norme regionali non saranno valutate ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio;

8. contenere, nel caso di partecipazione di soggetti privati, una bozza di convenzione comprovante gli accordi, le intese e la ripartizione finanziaria delle spese, approvata dalle parti;

9. includere, nel caso di realizzazione di nuove strutture o potenziamento di esistenti che contemplino la creazione di nuovi posti di lavoro, un piano aziendale di gestione che evidenzi le possibilità di mantenimento e sviluppo dell’iniziativa;

10. tutti i documenti sopra elencati devono essere allegati al progetto all’atto della presentazione.

2. Interventi finanziari

- sono ammissibili al finanziamento progetti contenenti interventi idonei a promuovere:

sviluppo economico-sociale

sviluppo demografico

sviluppo occupazionale

tutela del patrimonio storico

tutela del patrimonio culturale

tutela del patrimonio ambientale

Non saranno ammesse a finanziamento:

- iniziativa in contrasto con gli orientamenti dell’Unione Europea, dello Stato o della Regione; i progetti collocati in graduatoria utile per il finanziamento saranno trasmessi ai competenti Settori regionali per l’acquisizione del parere in merito,

- interventi riconducibili a forme di aiuti e/o incentivi alle aziende ad eccezione di quelli concessi nel rispetto del “de minimis” o riconducibili a regimi di aiuto autorizzati,

- interventi strutturali legati a nuova realizzazione, adeguamento o potenziamento delle sedi operative delle Comunità Montane.

3. Partecipazione economica

1. La partecipazione finanziaria regionale per la realizzazione di ogni singolo progetto non potrà superare l’importo di L. 1.000.000.000. Il contributo regionale concedibile non potrà comunque essere superiore all’80% dell’importo complessivo del progetto.

4. Priorità e formulazione della graduatoria

Al fine di rendere trasparente il processo di valutazione dei progetti da parte del Nucleo di valutazione tecnica chiamato a formulare la graduatoria di merito tra gli stessi, ogni criterio è stato oggettivizzato attraverso una dettagliata spiegazione e definizione dello stesso.

4.1. Partecipazione di più soggetti all’intervento

4.1.1. Partecipazione economica    Peso 20 su 100 punti

La partecipazione economica al progetto richiesta alla Regione esprime, di riflesso, l’incidenza della partecipazione economica di altri soggetti. Più bassa è la partecipazione richiesta alla Regione (espressa in percentuale sull’importo totale del progetto), più alto è il valore attribuito al progetto stesso.

Il punteggio verrà attribuito rapportando la partecipazione regionale richiesta espressa in percentuale massima di aiuto regionale concedibile, come di  seguito indicato:

Punteggio = 20 - (20* partecipazione richiesta per il progetto in esame: 80)

Nei riguardi del concorso di più soggetti al finanziamento dell’iniziativa, nel rispetto quindi del termine integrato, saranno giudicati favorevolmente  quei progetti a più alto grado di compartecipazione.

La compartecipazione al finanziamento verrà valutata come di seguito indicato:

sola Comunità montana =    punti    0
Comunità montana + altri Enti pubblici =    punti    5
Comunità montana + soggetti privati =    punti    10
Comunità montana + altri Enti pubblici + soggetti privati =    punti    15

4.2. Ricaduta degli interventi

4.2.1. Ricaduta in campo
occupazionale    Peso 40 punti su 100

Nello spirito del comma 4 dell’art. 29 della L.R. 16/99, viene differentemente graduato il giudizio degli interventi proposti in dipendenza della loro ricaduta in campo occupazionale.

Non rientra nella valutazione l’occupazione relativa alla realizzazione delle azioni materiali ed immateriali previste nel progetto.

La quantificazione del punteggio attribuito alla voce avviene mediante l’applicazione della formula di seguito descritta.

A costo complessivo del progetto in esame

n numero dei posti di lavoro effettivi (dipendente e/o autonomo) con occupazione di almeno 156 giornate lavorative per anno

m numero dei posti di lavoro effettivi (dipendente e/o autonomo) con occupazione inferiore a 156 giornate lavorative per anno

X costo unitario posto di lavoro riferito al progetto in esame

Xinf costo unitario posto di lavoro più vantaggioso fra tutti i progetti presentati

X = A : n + m/2

Punteggio = 5 + 35* Xinf : X

4.2.2. Altre ricadute    Punti 15 su 100

Sarà giudicata positivamente dal Nucleo  di valutazione la dimostrazione di una favorevole ricaduta degli interventi sull’economia locale, sul mantenimento e/o miglioramento dei servizi alla popolazione e sulle condizioni ambientali.

Il giudizio della commissione  verrà espresso secondo i seguenti parametri:

-    Notevole ricaduta del progetto
    su tutti gli aspetti    15 punti
-    Valutazioni intermedie    da 1 a 14 punti
-    Nessuna ricaduta dimostrata    0 punti

4.3. Qualità progettuale

2.3.1. Chiarezza e completezza
dei dati esposti    Punti 10 su 100

Saranno giudicati favorevolmente dal Nucleo di valutazione la completezza dei dati forniti e la chiarezza espositiva dei progetti

-    Tutte le parti sono considerate
    e descritte chiaramente    10 punti
-    Valutazioni intermedie    da 1 a 9 punti
-    Descrizione non sufficientemente
    chiara e dettagliata    0 punti