Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2000, n. 60 - 560

L. 2 maggio 1990, n. 104. Individuazione dei criteri generali per l’erogazione dei contributi a favore dei Comuni. Assegnazione a favore della Direzione Turismo, Sport e Parchi. L. 88.124.657 (Capitolo 27201/2000)

A relazione degli Assessori Cavallera, Leo:

Vista la Legge 2 maggio 1990, n. 104 di modifica ed integrazione alla Legge 24 dicembre 1976, n. 898 concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari;

visto in particolare il secondo comma dell’art. 4 della suddetta Legge 104/90 che prevede il contributo dello Stato alle Regioni per spese di investimento finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e dei servizi a favore dei Comuni sui quali incidono aree di interesse militare;

verificato che alcune di tali aree ricadono all’interno di parchi o riserve naturali regionali;

preso atto che sul Bilancio regionale per l’anno 2000 è stata, con D.G.R. n. 57-29762, del 27 marzo 2000, reiscritta sul Capitolo 27201 la somma di L. 88.124.657 finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sopra individuati e derivante da economie sui bilanci precedenti;

vista la L.R. 8 agosto 1997, n. 51: “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

rilevato che, per quanto attiene gli atti comportanti l’assegnazione di risorse a soggetti esterni all’Amministrazione regionale, questi siano di pertinenza della dirigenza regionale competente per materia, sulla base di criteri generali definiti dagli organi di direzione politica;

ritenuto pertanto necessario, nella materia di cui si tratta individuare i criteri generali di ripartizione delle risorse nel modo seguente:

1) opere presentate da Comuni interessati da Aree protette regionali;

2) interventi volti al recupero ecologico-naturalistico di aree di elevato pregio ambientale, in particolare degli habitat di interesse comunitario segnalati dalla Direttiva 92/43/CEE;

3) interventi previsti entro Aree protette regionali;

4) continuità rispetto ad opere già iniziate;

5) validità e completezza del progetto;

6) integrazione con iniziative già intraprese dal Comune interessato;

7) integrazione con iniziative già intraprese dall’Ente di gestione dell’area protetta in cui ricade l’area del Comune;

8) strategicità dell’intervento soggetto alla risoluzione di problematiche di gestione ed utilizzo delle Aree protette;

ritenuto inoltre opportuno a tal fine valutare i progetti già presentati per i finanziamenti nel corso del 1997, del 1998 e del 1999 e non esaminati per la non disponibilità di risorse a bilancio;

ritenuto quindi opportuno accantonare la somma di L. 88.124.657 disponibile sul capitolo 27201 del Bilancio di previsione della spesa per l’anno 2000 ed assegnare tale somma alla Direzione Turismo, Sport e Parchi;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di accantonare, al fine del raggiungimento degli obiettivi citati in premessa, la somma di L. 88.124.657 (A. 100800) disponibile sul cap. 27201 del Bilancio di previsione della spesa per l’anno 2000 e di assegnare tale somma alla Direzione Turismo, Sport e Parchi;

di approvare i criteri generali descritti in premessa per l’erogazione dei contributi.

(omissis)