Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2000, n. 58 - 558
L. 109/94 e s.m.i., art. 28 e D.P.R. n. 554/99 (Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici) art. 188. Istituzione
presso la Regione Piemonte dellElenco dei Collaudatori
A relazione dell Assessore Cavallera :
La Legge 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)
e s.m.i., prevede allart.28, comma 4, che per le operazioni di collaudo,
le amministrazioni aggiudicatrici nominino da uno a tre tecnici di elevata
e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e allimporto degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette
amministrazioni nellambito delle proprie strutture, salvo che nellipotesi
di carenza di organico, accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554 (Regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n.109 e successive modificazioni), pubblicato sul supplemento alla
G. U. n.98 del 28/04/2000, nellattuare i disposti della L.109/94 e s.m.i.,
allart.188 stabilisce che le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla
data di ultimazione dei lavori ovvero dalla data di consegna dei lavori
in caso di collaudo in corso dopera, attribuiscano lincarico del collaudo
a soggetti allinterno delle proprie strutture sulla base dei criteri che
le stesse sono tenute a fissare preventivamente.
Nellipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei
necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
lincarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni allamministrazione
stessa.
Ai fini dellincarico di collaudo a soggetti esterni allorganico delle
stazioni appaltanti il Regolamento, allart.188, prevede listituzione
di appositi elenchi di collaudatori presso il Ministero dei lavori pubblici,
le Regioni e le Province autonome, da predisporre entro tre mesi dallentrata
in vigore del Regolamento stesso e prescrive altresì i requisiti necessari
per liscrizione negli elenchi stessi; le stazioni appaltanti individuano
nellambito di tali elenchi il professionista o i professionisti da incaricare.
Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni,
costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse; tali
elenchi sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica.
La Regione Piemonte già con L.R. 21 marzo 1984, n.18 Legge regionale in
materia di opere e lavori pubblici, ha istituito, allart.22, uno speciale
albo regionale dei collaudatori, dal quale i soggetti di cui allart.3
della legge stessa, per tutte le opere, i lavori pubblici e di interesse
pubblico, realizzati sul territorio della Regione scelgono i collaudatori
da incaricare.
Il Regolamento 22 marzo 1985 n.5 adottato con D.C.R. n.870/1985 sulle modalità
di formazione e tenuta dellalbo dei collaudatori ai sensi dellart.22
della L.R.18/84, norma i principi generali, le modalità di formazione e
di iscrizione allalbo e listituzione della commissione per la formazione
e la tenuta dello stesso.
Dalla lettura comparata degli atti normativi sopra citati si desume una
sostanziale omogeneità di principi fra disposizioni regionali e nazionali.
Alla luce delle nuove disposizioni, tuttavia, si reputa necessario ed indispensabile
adottare nuove norme regionali, al fine di rendere la tenuta dellelenco
più adeguata in relazione al quadro legislativo nazionale, in particolare
con riferimento ai requisiti per liscrizione negli elenchi, alla ripartizione
delle categorie secondo il nuovo sistema di qualificazione, alle forme
di pubblicità.
Ai sensi della normativa regionale vigente, la tenuta dellalbo dei collaudatori
è attribuita alla Segreteria del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche,
la quale opera nellambito del Settore Regionale Opere Pubbliche, che svolge
le attività di supporto alla segreteria del Comitato stesso. Presso lo
stesso Settore, con D.G.R. n. 53-27383 del 17.05.99, è stato istituito
ed avviato lOsservatorio regionale dei lavori pubblici, quale naturale
evoluzione di un sistema di monitoraggio degli appalti già esistente ai
sensi della L.R. 18/84 e con successiva D.G.R n.34-28869 del 06.12.99 è
stata costituita, allinterno dellOsservatorio regionale dei lavori pubblici,
la sezione regionale dellOsservatorio centrale dei lavori pubblici, assegnando
al Settore OO.PP. le funzioni inerenti lattività della sezione stessa,
così come previsto dallart.4 della Legge 109/94 e s.m.i. Scopo dellOsservatorio
è quello di proporsi come Sistema Informativo aperto, permettendo di convogliare
in un unico centro dati, collegato in tempo reale per mezzo di una rete
telematica regionale, tutti i dati informativi più significativi attinenti
la materia dei lavori pubblici. Tali informazioni saranno consultabili,
tramite accessi diversificati, dai soggetti pubblici e privati interessati.
A tal fine è stato organizzato uno specifico sito web, quale strumento
di pubblicità di tutte le informazioni di interesse degli operatori del
settore dei lavori pubblici e quindi anche delle informazioni relativi
agli elenchi dei collaudatori.
Per quanto sopra, lorganizzazione funzionale e di supporto alla commissione
per la formazione degli elenchi, nonché le attività connesse alla loro
divulgazione e consultazione si ritiene possano essere demandate alla Direzione
Opere Pubbliche.
Per gli adempimenti di cui allarticolo 188 del D.P.R. n. 554/99 si rende
ora necessario costituire unapposita Commissione per la tenuta degli elenchi;
si ritiene che tale commissione possa essere composta dal Direttore della
Direzione regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega, dal Direttore
della Direzione regionale Opere pubbliche e dal Responsabile del Settore
regionale Opere Pubbliche o loro delegati. Per lespletamento delle proprie
competenze la commissione potrà avvalersi della struttura organizzativa
dellOsservatorio regionale dei lavori pubblici e della segreteria del
CROP, come già più sopra evidenziato.
Lelenco dei collaudatori sarà ripartito in sezioni corrispondenti alle
categorie individuate dal D.P.R. n. 34/2000 per la qualificazione delle
imprese, limitatamente alle categorie ordinarie. Da tale elenco le stazioni
appaltanti scelgono, nei casi e con le modalità previsti dallart.28 della
legge n.109/94 e s.m.i. e dellart.188 del Regolamento di attuazione, i
professionisti ai quali affidare lincarico di collaudo di opere pubbliche
di interesse regionale, ai sensi del d.lgs. n.112/1998.
Potranno richiedere di essere iscritti nellelenco dei collaudatori tutti
i soggetti in possesso dei requisiti di cui allarticolo 188, comma 2 del
D.P.R. n. 554/1999, secondo le modalità che verranno indicate dalla Commissione
e pubblicizzate attraverso le forme più opportune (Internet, B.U.R.P.,
...). Nella predisposizione delle modalità per la richiesta di iscrizione,
la Commissione si atterrà ai principi della semplificazione amministrativa
(L. n. 15/1968, L. n. 127/1997 e successivi provvedimenti attuativi).
La Commissione, verificata lesistenza dei requisiti richiesti per liscrizione
nonché la completezza della documentazione da allegare alla richiesta,
cura linserimento nellelenco dei professionisti, comunicando lavvenuta
iscrizione allinteressato.
Lelenco così formato, articolato per categorie, viene messo a disposizione
per la consultazione da parte di chiunque ne abbia interesse sul sito Internet
dellOsservatorio regionale dei lavori pubblici e verrà aggiornato con
cadenza mensile.
Per quanto sopra;
Vista la L.109/94 e s.m.i.;
Visto Il D.P.R. n.554/99 (Regolamento di attuazione della legge quadro
in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni);
Vista la L.R. 18/84 e s.m.i.;
Visto il Regolamento 22 marzo 1985, n. 5;
Visto il d.lgs. 112/98;
La Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di istituire, per quanto in premessa, lelenco regionale dei collaudatori
di cui allarticolo 188 del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109
e successive modificazioni) presso la Direzione Opere Pubbliche;
- di costituire unapposita Commissione per la tenuta degli elenchi, composta
dal Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Processo
di Delega, dal Direttore della Direzione regionale Opere pubbliche e dal
Responsabile del Settore regionale Opere Pubbliche o loro delegati;
- di demandare alla Commissione, con il supporto della segreteria del Comitato
Regionale per le Opere Pubbliche, lespletamento delle attività finalizzate
alla formazione, alla tenuta e alla pubblicizzazione dellelenco regionale
dei collaudatori, secondo le modalità esplicitate in premessa;
- di demandare a successivo provvedimento, su proposta della Direzione
Opere Pubbliche, la definizione delle risorse umane e funzionali necessarie
per garantire il relativo supporto organizzativo.
(omissis)