Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2000, n. 58 - 558

L. 109/94 e s.m.i., art. 28 e D.P.R. n. 554/99 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) art. 188. Istituzione presso la Regione Piemonte dell’Elenco dei Collaudatori

A relazione dell’ Assessore Cavallera :

La Legge 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e s.m.i., prevede all’art.28, comma 4, che per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominino da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico, accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni), pubblicato sul supplemento alla G. U. n.98 del 28/04/2000, nell’attuare i disposti della L.109/94 e s.m.i., all’art.188 stabilisce che le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscano l’incarico del collaudo a soggetti all’interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente.

Nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l’incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni all’amministrazione stessa.

Ai fini dell’incarico di collaudo a soggetti esterni all’organico delle stazioni appaltanti il Regolamento, all’art.188, prevede l’istituzione di appositi elenchi di collaudatori presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome, da predisporre entro tre mesi dall’entrata in vigore del Regolamento stesso e prescrive altresì i requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi stessi; le stazioni appaltanti individuano nell’ambito di tali elenchi il professionista o i professionisti da incaricare.

Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse; tali elenchi sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica.

La Regione Piemonte già con L.R. 21 marzo 1984, n.18 “Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici”, ha istituito, all’art.22, uno speciale albo regionale dei collaudatori, dal quale i soggetti di cui all’art.3 della legge stessa, per tutte le opere, i lavori pubblici e di interesse pubblico, realizzati sul territorio della Regione scelgono i collaudatori da incaricare.

Il Regolamento 22 marzo 1985 n.5 adottato con D.C.R. n.870/1985 sulle modalità di formazione e tenuta dell’albo dei collaudatori ai sensi dell’art.22 della L.R.18/84, norma i principi generali, le modalità di formazione e di iscrizione all’albo e l’istituzione della commissione per la formazione e la tenuta dello stesso.

Dalla lettura comparata degli atti normativi sopra citati si desume una sostanziale omogeneità di principi fra disposizioni regionali e nazionali. Alla luce delle nuove disposizioni, tuttavia, si reputa necessario ed indispensabile adottare nuove norme regionali, al fine di rendere la tenuta dell’elenco più adeguata in relazione al quadro legislativo nazionale, in particolare con riferimento ai requisiti per l’iscrizione negli elenchi, alla ripartizione delle categorie secondo il nuovo sistema di qualificazione, alle forme di pubblicità.

Ai sensi della normativa regionale vigente, la tenuta dell’albo dei collaudatori è attribuita alla Segreteria del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, la quale opera nell’ambito del Settore Regionale Opere Pubbliche, che svolge le attività di supporto alla segreteria del Comitato stesso. Presso lo stesso Settore, con D.G.R. n. 53-27383 del 17.05.99, è stato istituito ed avviato l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, quale naturale evoluzione di un sistema di monitoraggio degli appalti già esistente ai sensi della L.R. 18/84 e con successiva D.G.R n.34-28869 del 06.12.99 è stata costituita, all’interno dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, la sezione regionale dell’Osservatorio centrale dei lavori pubblici, assegnando al Settore OO.PP. le funzioni inerenti l’attività della sezione stessa, così come previsto dall’art.4 della Legge 109/94 e s.m.i. Scopo dell’Osservatorio è quello di proporsi come Sistema Informativo aperto, permettendo di convogliare in un unico centro dati, collegato in tempo reale per mezzo di una rete telematica regionale, tutti i dati informativi più significativi attinenti la materia dei lavori pubblici. Tali informazioni saranno consultabili, tramite accessi diversificati, dai soggetti pubblici e privati interessati. A tal fine è stato organizzato uno specifico sito web, quale strumento di pubblicità di tutte le informazioni di interesse degli operatori del settore dei lavori pubblici e quindi anche delle informazioni relativi agli elenchi dei collaudatori.

Per quanto sopra, l’organizzazione funzionale e di supporto alla commissione per la formazione degli elenchi, nonché le attività connesse alla loro divulgazione e consultazione si ritiene possano essere demandate alla Direzione Opere Pubbliche.

Per gli adempimenti di cui all’articolo 188 del D.P.R. n. 554/99 si rende ora necessario costituire un’apposita Commissione per la tenuta degli elenchi; si ritiene che tale commissione possa essere composta dal Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega, dal Direttore della Direzione regionale Opere pubbliche e dal Responsabile del Settore regionale Opere Pubbliche o loro delegati. Per l’espletamento delle proprie competenze la commissione potrà avvalersi della struttura organizzativa dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici e della segreteria del CROP, come già più sopra evidenziato.

L’elenco dei collaudatori sarà ripartito in sezioni corrispondenti alle categorie individuate dal D.P.R. n. 34/2000 per la qualificazione delle imprese, limitatamente alle categorie ordinarie. Da tale elenco le stazioni appaltanti scelgono, nei casi e con le modalità previsti dall’art.28 della legge n.109/94 e s.m.i. e dell’art.188 del Regolamento di attuazione, i professionisti ai quali affidare l’incarico di collaudo di opere pubbliche di interesse regionale, ai sensi del d.lgs. n.112/1998.

Potranno richiedere di essere iscritti nell’elenco dei collaudatori tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 188, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999, secondo le modalità che verranno indicate dalla Commissione e pubblicizzate attraverso le forme più opportune (Internet, B.U.R.P., ...). Nella predisposizione delle modalità per la richiesta di iscrizione, la Commissione si atterrà ai principi della semplificazione amministrativa (L. n. 15/1968, L. n. 127/1997 e successivi provvedimenti attuativi).

La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nonché la completezza della documentazione da allegare alla richiesta, cura l’inserimento nell’elenco dei professionisti, comunicando l’avvenuta iscrizione all’interessato.

L’elenco così formato, articolato per categorie, viene messo a disposizione per la consultazione da parte di chiunque ne abbia interesse sul sito Internet dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici e verrà aggiornato con cadenza mensile.

Per quanto sopra;

Vista la L.109/94 e s.m.i.;

Visto Il D.P.R. n.554/99 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni);

Vista la L.R. 18/84 e s.m.i.;

Visto il Regolamento 22 marzo 1985, n. 5;

Visto il d.lgs. 112/98;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di istituire, per quanto in premessa, l’elenco regionale dei collaudatori di cui all’articolo 188 del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni) presso la Direzione Opere Pubbliche;

- di costituire un’apposita Commissione per la tenuta degli elenchi, composta dal Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega, dal Direttore della Direzione regionale Opere pubbliche e dal Responsabile del Settore regionale Opere Pubbliche o loro delegati;

- di demandare alla Commissione, con il supporto della segreteria del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, l’espletamento delle attività finalizzate alla formazione, alla tenuta e alla pubblicizzazione dell’elenco regionale dei collaudatori, secondo le modalità esplicitate in premessa;

- di demandare a successivo provvedimento, su proposta della Direzione Opere Pubbliche, la definizione delle risorse umane e funzionali necessarie per garantire il relativo supporto organizzativo.

(omissis)