Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2000

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Codice  32.2
D.D. 7 luglio 2000, n. 149

Legge 11 gennaio 1996 n. 23.  Interventi per l’edilizia scolastica - Piano Annuale 2000

Con propria deliberazione n. 627-3800 dell’1.3.2000, pubblicata sul B.U.R. 1º supplemento speciale al n. 14 in data 5 aprile 2000, il Consiglio Regionale aveva approvato i criteri di riparto, il piano annuale relativo all’anno 1999 e il piano generale triennale 1999/2001, relativi alle opere di edilizia scolastica, a norma della legge 11 gennaio 1996 n. 23;

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con proprio decreto del 6 aprile 2000 “Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni per l’attivazione del secondo piano annuale del secondo triennio di programmazione di opere di edilizia scolastica” ha stabilito di attribuire alla Regione Piemonte la complessiva somma di L. 22.955.048.000 di cui L. 2.295.505.000 quale premio per la capacità di spesa, determinata sulla base dell’utilizzo dei finanziamenti assegnati ai sensi dell’art. 4 della legge 11 gennaio 1996 n. 23. L’importo è riferito all’accantonamento di L. 39.800.000.000, come riportato sul Decreto di assegnazione.

La somma di L. 22.955.048.000 è stata determinata dall’applicazione degli indicatori sintetici, riportati sul Decreto medesimo, sulla base dei dati a disposizione del Ministero, relativi agli edifici scolastici.

Nell’allegato “A” della deliberazione del Consiglio Regionale n. 627-3800 dell’1.3.2000 si era stabilito di destinare l’importo assegnato quale premio regionale per la capacità di spesa per interventi di oggettiva e particolare urgenza e criticità, mentre la restante parte era da ripartire tra le Province e i Comuni per gli interventi prioritari già individuati con la delibera stessa, e con la seguente suddivisione:

- il 70% dell’importo a ciascuna Provincia da destinare a progetti del patrimonio scolastico provinciale, nonché a favore degli istituti e delle scuole superiori ubicati in edifici già di proprietà di comuni e trasferiti alle Province ai sensi dell’art. 8 della Legge 23/96;

- il 30% dell’importo ai Comuni per i progetti di interventi relativi alle scuole di loro competenza.

Relativamente inoltre alla suddivisione fra le province, è stato utilizzato, anche per questo Piano annuale, lo stesso criterio ministeriale, approvato con la delibera del Consiglio Regionale n. 627-3800 dell’1.3.2000, con assegnazione a ciascuna Provincia delle medesime percentuali stabilite dal Ministero a favore della Regione Piemonte.

Le ripartizioni e le suddivisioni effettuate sono chiaramente definite nel quadro riepilogativo allegato alla presente determinazione.

Gli accertamenti sui procedimenti avviati con i precedenti piani annuali hanno reso inoltre possibile il riutilizzo, ai sensi della legge n. 340 del 2.10.1997, art. 8, della somma di L. 239.000.000, assegnata al Comune di Cortemilia (CN) e da questi non utilizzata, che viene riassegnata alla provincia di Cuneo, portando quindi l’importo complessivo stabilito per i comuni della suddetta provincia da L. 793.942.800 a L. 1.032.942.800

Per quanto sopra,

IL DIRETTORE

vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23,

vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 627-3800 dell’1.3.2000,

visto il decreto 6 aprile 2000 del Ministro della Pubblica Istruzione;

visti gli artt. 3 e 16 del D.lvo n. 29/93 e successive modificazioni;

visto l’art. 23 della legge regionale n. 51/97;

determina

a) di approvare il Piano annuale relativo all’anno 2000, riguardante opere di edilizia scolastica, a norma della legge 11 gennaio 1996 n. 23, così suddiviso:

- L. 14.461.680.100 assegnate alle Amministrazioni Provinciali, come indicato nell’allegato “A”, per interventi sul loro patrimonio scolastico, nonché sugli edifici trasferiti ai sensi dell’art. 8 della legge 11 gennaio 1996 n. 23;

- L. 6.436.862.900 assegnate ai Comuni per gli interventi di loro competenza, così come indicato nell’allegato “B”;

- L. 2.295.505.000 assegnate ai Comuni per interventi urgenti e di pericolosità, così come indicato nell’allegato “C”.

b) di approvare, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1996 n. 23, art. 4 comma 8 (Norme per l’edilizia scolastica), 2 ottobre 1997 n. 340 art. 1, comma (Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica) e 17 maggio 1999 n. 144 art. 8 Disposizioni in materia di finanza pubblica), le variazioni di cui all’allegato “D”.,

c) di prendere atto che nella formulazione del programma oggetto della presente determina, sono stati tenuti in considerazione tutti gli elementi richiesti dalla legge di riferimento, in particolare l’esistenza di progetti preliminari e la valutazione dei costi, e che gli interventi proposti rientrano tra le tipologie contemplate dalla legge medesima.

Gli allegati “A”, “B”, “C” e “D” costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Il Direttore
Rita Marchiori

Allegato (fare riferimento al file PDF)

La presente pubblicazione vale come comunicazione agli Enti esclusi dai benefici di cui alla Legge 23/96