Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2000
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Codice 32.2
Legge 11 gennaio 1996 n. 23. Interventi per ledilizia scolastica - Piano
Annuale 2000
Con propria deliberazione n. 627-3800 dell1.3.2000, pubblicata sul B.U.R.
1º supplemento speciale al n. 14 in data 5 aprile 2000, il Consiglio Regionale
aveva approvato i criteri di riparto, il piano annuale relativo allanno
1999 e il piano generale triennale 1999/2001, relativi alle opere di edilizia
scolastica, a norma della legge 11 gennaio 1996 n. 23;
Il Ministero della Pubblica Istruzione, con proprio decreto del 6 aprile
2000 Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni per lattivazione
del secondo piano annuale del secondo triennio di programmazione di opere
di edilizia scolastica ha stabilito di attribuire alla Regione Piemonte
la complessiva somma di L. 22.955.048.000 di cui L. 2.295.505.000 quale
premio per la capacità di spesa, determinata sulla base dellutilizzo dei
finanziamenti assegnati ai sensi dellart. 4 della legge 11 gennaio 1996
n. 23. Limporto è riferito allaccantonamento di L. 39.800.000.000, come
riportato sul Decreto di assegnazione.
La somma di L. 22.955.048.000 è stata determinata dallapplicazione degli
indicatori sintetici, riportati sul Decreto medesimo, sulla base dei dati
a disposizione del Ministero, relativi agli edifici scolastici.
Nellallegato A della deliberazione del Consiglio Regionale n. 627-3800
dell1.3.2000 si era stabilito di destinare limporto assegnato quale premio
regionale per la capacità di spesa per interventi di oggettiva e particolare
urgenza e criticità, mentre la restante parte era da ripartire tra le Province
e i Comuni per gli interventi prioritari già individuati con la delibera
stessa, e con la seguente suddivisione:
- il 70% dellimporto a ciascuna Provincia da destinare a progetti del
patrimonio scolastico provinciale, nonché a favore degli istituti e delle
scuole superiori ubicati in edifici già di proprietà di comuni e trasferiti
alle Province ai sensi dellart. 8 della Legge 23/96;
- il 30% dellimporto ai Comuni per i progetti di interventi relativi alle
scuole di loro competenza.
Relativamente inoltre alla suddivisione fra le province, è stato utilizzato,
anche per questo Piano annuale, lo stesso criterio ministeriale, approvato
con la delibera del Consiglio Regionale n. 627-3800 dell1.3.2000, con
assegnazione a ciascuna Provincia delle medesime percentuali stabilite
dal Ministero a favore della Regione Piemonte.
Le ripartizioni e le suddivisioni effettuate sono chiaramente definite
nel quadro riepilogativo allegato alla presente determinazione.
Gli accertamenti sui procedimenti avviati con i precedenti piani annuali
hanno reso inoltre possibile il riutilizzo, ai sensi della legge n. 340
del 2.10.1997, art. 8, della somma di L. 239.000.000, assegnata al Comune
di Cortemilia (CN) e da questi non utilizzata, che viene riassegnata alla
provincia di Cuneo, portando quindi limporto complessivo stabilito per
i comuni della suddetta provincia da L. 793.942.800 a L. 1.032.942.800
Per quanto sopra,
IL DIRETTORE
vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23,
vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 627-3800 dell1.3.2000,
visto il decreto 6 aprile 2000 del Ministro della Pubblica Istruzione;
visti gli artt. 3 e 16 del D.lvo n. 29/93 e successive modificazioni;
visto lart. 23 della legge regionale n. 51/97;
determina
a) di approvare il Piano annuale relativo allanno 2000, riguardante opere
di edilizia scolastica, a norma della legge 11 gennaio 1996 n. 23, così
suddiviso:
- L. 14.461.680.100 assegnate alle Amministrazioni Provinciali, come indicato
nellallegato A, per interventi sul loro patrimonio scolastico, nonché
sugli edifici trasferiti ai sensi dellart. 8 della legge 11 gennaio 1996
n. 23;
- L. 6.436.862.900 assegnate ai Comuni per gli interventi di loro competenza,
così come indicato nellallegato B;
- L. 2.295.505.000 assegnate ai Comuni per interventi urgenti e di pericolosità,
così come indicato nellallegato C.
b) di approvare, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1996 n. 23, art. 4 comma
8 (Norme per ledilizia scolastica), 2 ottobre 1997 n. 340 art. 1, comma
(Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica)
e 17 maggio 1999 n. 144 art. 8 Disposizioni in materia di finanza pubblica),
le variazioni di cui allallegato D.,
c) di prendere atto che nella formulazione del programma oggetto della
presente determina, sono stati tenuti in considerazione tutti gli elementi
richiesti dalla legge di riferimento, in particolare lesistenza di progetti
preliminari e la valutazione dei costi, e che gli interventi proposti rientrano
tra le tipologie contemplate dalla legge medesima.
Gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione.
Il Direttore
Allegato (fare riferimento al file PDF)
La presente pubblicazione vale come comunicazione agli Enti esclusi dai
benefici di cui alla Legge 23/96
D.D. 7 luglio 2000, n. 149
Rita Marchiori