Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2000, n. 65 - 565
Criteri per il mantenimento, in via sperimentale, di persone anziane non
autosufficienti in Residenze Assistenziali (R.A.)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) In via sperimentale, nelle more delle modifiche delle DD.G.R. n° 38-16335
del 29/6/92 e n° 41-42433 del 9/1/95, le strutture socio-assistenziali
in possesso dellautorizzazione al funzionamento come Residenze Assistenziali
(R.A.) per anziani possono ospitare anche persone non autosufficienti,
in numero concordato con lUnità di Valutazione Geriatrica competente,
anche in relazione alle capacità ricettive e organizzative della struttura
e, di norma, non superiore a 5, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) le persone non autosufficienti ospitate devono essere anziani che siano
già stati inseriti precedentemente nella struttura come autosufficienti
e che abbiano acquisito la non autosufficienza dopo il periodo di almeno
un anno dal ricovero nella struttura stessa o anche dopo un periodo inferiore
per casi particolari individuati dallU.V.G..
E, in ogni caso, escluso linserimento nella struttura di persone che
siano già in condizioni di non autosufficienza e la struttura medesima
mantiene, pertanto, il titolo autorizzativo di R.A.;
b) per ogni ospite non autosufficiente il soggetto gestore del presidio
deve predisporre, in accordo con lUnità di Valutazione Geriatrica competente,
un progetto individualizzato di assistenza, garantendo personale e modalità
organizzative adeguate a soddisfare correttamente i bisogni sanitari e
assistenziali dellospite e individuando il responsabile del progetto medesimo.
2) le prestazioni a rilevanza sanitaria previste dal progetto individualizzato
di assistenza sono assicurate dal servizio di Assistenza Domiciliare Integrata
che deve essere attivato dallASL competente.
(omissis)