Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2000, n. 65 - 565

Criteri per il mantenimento, in via sperimentale, di persone anziane non autosufficienti in Residenze Assistenziali (R.A.)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) In via sperimentale, nelle more delle modifiche delle DD.G.R. n° 38-16335 del 29/6/92 e n° 41-42433 del 9/1/95, le strutture socio-assistenziali in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come Residenze Assistenziali (R.A.) per anziani possono ospitare anche persone non autosufficienti, in numero concordato con l’Unità di Valutazione Geriatrica competente, anche in relazione alle capacità ricettive e organizzative della struttura e, di norma, non superiore a 5, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) le persone non autosufficienti ospitate devono essere anziani che siano già stati inseriti precedentemente nella struttura come autosufficienti e che abbiano acquisito la non autosufficienza dopo il periodo di almeno un anno dal ricovero nella struttura stessa o anche dopo un periodo inferiore per casi particolari individuati dall’U.V.G..

E’, in ogni caso, escluso l’inserimento nella struttura di persone che siano già in condizioni di non autosufficienza e la struttura medesima mantiene, pertanto, il titolo autorizzativo di R.A.;

b) per ogni ospite non autosufficiente il soggetto gestore del presidio deve predisporre, in accordo con l’Unità di Valutazione Geriatrica competente, un progetto individualizzato di assistenza, garantendo personale e modalità organizzative adeguate a soddisfare correttamente i bisogni sanitari e assistenziali dell’ospite e individuando il responsabile del progetto medesimo.

2) le prestazioni a rilevanza sanitaria previste dal progetto individualizzato di assistenza sono assicurate dal servizio di Assistenza Domiciliare Integrata che deve essere attivato dall’ASL competente.

(omissis)