Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2000

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ANNUNCI

 

Provincia di Biella

Deliberazione Giunta Provinciale n. 293 del 25.7.2000 con cui è reso giudizio di compatibilità ambientale - Progetti proposti dalle ditte “A.S.R.A.B.” S.p.A., Biella e “Cavaglia” S.p.A., Torino rispettivamente denominati: 1) “Discarica per la frazione secca residua, sovvalli e scarti, frazione organica stabilizzata non reimpiegabile”; 2) “Fase di completamento e ripristino ambientale discarica 2b” - Entrambi da realizzarsi in Comune di Cavaglià, località Gerbido - Espressione giudizio di compatibilità ambientale (Legge Regionale 14.12.1998 n. 40, artt. 12 - 13 e 14) - Comprensivo autorizzazioni Ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione dei progetti

La Giunta Provinciale

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 198 del 8.6.2000, avente per oggetto: “A.S.R.A.B. S.p.A. - Richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 22 del 5.2.1997 inerente il Polo Tecnologico per l’esercizio del servizio pubblico di trattamento, recupero e Smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili. Approvazione del Progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti”

aveva approvato ed autorizzato la realizzazione degli impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti del progetto individuato in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.Lgs 22/97 e costituiti da:

- impianto di selezione manuale di R.S.I.A.;

- impianto di selezione meccanica di R.S.U.;

- impianto di riduzione volumetrica della frazione secca;

- impianto di biostabilizzazione e compostaggio delle frazioni organiche;

- secondo quanto riportato a pag. 3 della “Relazione tecnica generale del progetto” relativa all’integrazione presentata in data 4.3.1999;

2. la “Discarica per la frazione secca residua, sovvalli e scarti, frazione organica stabilizzata non reimpiegabile”, limitatamente alla realizzazione del settore “A” così come indicato nella “Relazione di Progetto della Discarica” relativa all’integrazione presentata in data 4.3.1999, da eseguirsi secondo le modalità indicate nella relazione medesima per una volumetria massima di 226.000 mc.;

3. aveva stabilito che le opere dovranno essere realizzate secondo le specifiche progettuali contenute nei documenti di progetto individuati in premessa fatte salve le prescrizioni di cui agli allegati “I” e “ II”;

4. di non approvare la realizzazione dei settori “B” e “C” costituiti rispettivamente da “nuova area di cava” e del settore “C” come individuato a pag. 14 della “Relazione di Progetto della Discarica” relativa all’integrazione presentata in data 4.3.1999;

5. aveva stabilito che:

- la ditta A.S.R.A.B. aveva a disposizione mesi 16 per effettuare la costruzione di quanto sopra autorizzato a decorrere dalla data di notifica della relativa delibera di approvazione.

- Eventuali proroghe dovranno essere congruamente motivate e comunicate a questa amministrazione almeno 90 giorni prima dello spirare del termine di cui al presente punto;

- in caso di variazione della ragione sociale e dei mezzi d’opera, di fare obbligo di comunicazione entro 30 giorni;

- aveva dato mandato al Dirigente del Settore Tutela Ambientale a provvedere a rilasciare apposita autorizzazione all’esercizio degli impianti sopra identificati, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, subordinatamente alla realizzazione delle seguenti condizioni:

- approvazione da parte della Giunta provinciale di un progetto in cui siano specificati:

- le modalità di abbancamento o la diversa destinazione dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento all’interno del polo tecnologico per raggiungere la capacità di 550.000 mc.;

_ le modalità di ripristino ambientale che raggiunga i risultati previsti nel progetto Castagnetti, presentato nel settembre 1989 dalla società CIS, in ordine all’insediamento di una discarica controllata di categoria 2B" ed approvato dalla Regione Piemonte con delibera 186-37588 del 30 aprile 1990;

- l’accordo, in ordine alle responsabilità gestionali tra la Società proponente e la Nuova Cavaglià S.p.A., che gestisce la discarica 2B adiacente a quella in progetto;

In data 22.12.1999 il Sig. Doriano Raise, (omissis) in quallità di presidente della società “A.S.R.A.B.” S.p.A, con sede in Biella, Via Italia 68 (omissis) ha presentato all’Organo Tecnico dell’autorità competente della Provincia di Biella, domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. 14.12.1998 n. 40, relativamente al progetto denominato “Discarica per la frazione secca residua, sovvalli e scarti, frazione organica stabilizzata non reimpiegabile.”, localizzato in Comune di Cavaglià, località Gerbido, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

In data 22.12.2000, il Sig. Giuseppe Antonioli, (omissis), quale Presidente della società “Cavaglià” S.p.A., con sede in Torino, C.so Massimo D’Azeglio n. 30, (omissis), ha presentato all’Organo Tecnico dell’autorità competente della Provincia di Biella, domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. 14.12.1998 n. 40, relativamente al progetto denominato “ Fase di completamento e ripristino ambientale discarica 2b”, localizzato in Comune di Cavaglià località Gerbido, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

(omissis)

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sui progetti sotto elencati e costituiti dalla documentazione citata in premessa, comprensiva di tutte le integrazioni presentate:

1) “Discarica per la frazione secca residua, sovvalli e scarti, frazione organica stabilizzata non reimpiegabile.”, localizzato in Comune di Cavaglià, località Gerbido e presentato in data 22.12.1999 dal Sig. Doriano Raise, (omissis) in quallità di presidente della società “A.S.R.A.B.” S.p.A, con sede in Biella, Via Italia 68 (omissis).

2) “Fase di completamento e ripristino ambientale discarica 2b”, localizzato in Comune di Cavaglià località Gerbido, e presentato dal Sig. Giuseppe Antonioli, (omissis), quale Presidente della società “Cavaglià” S.p.A., con sede in Torino, C.so Massimo D’Azeglio n. 30, (omissis).

a condizione che ciascuna ditta ottemperi alle prescrizioni, relative al proprio progetto e di seguito dettagliatamente descritte:

Dovrà essere costituito, accogliendo la proposta avanzata dall’Amministrazione Provinciale di Vercelli un Comitato Paritetico di controllo cui partecipino, oltre alle due Amministrazioni Provinciali interessate, rappresentanti delle due ditte proponenti dei progetti approvati, delle Amministrazioni Comunali interessate, dell’A.R.P.A. e del Comitato Anti-discarica. A condizione, tuttavia, che detto Comitato operi la vigilanza su tutti gli impianti presenti nella Valledora, compresi quelli insistenti sul territorio della Provincia di Vercelli.

Progetto A.S.R.A.B. S.p.A.

Fase di realizzazione e gestione operativa:

- Deve essere presentato un Programma di Garanzia di Qualità, atto a definire le garanzie che l’impianto dia le prestazioni richieste;

- Si intende che l’autorizzazione contenuta nel presente atto è valida solo se il proponente/istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno;

- La viabilità di accesso alla discarica dovrà essere migliorata e resa idonea a garantirne la percorribilità in ogni periodo dell’anno e tale da evitarne la polverosità;

- Il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dovranno essere certificate con verbali di regolare esecuzione o di collaudo, ove necessario anche in corso d’opera, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di opere pubbliche, redatti da tecnici laureati ed iscritti ad Albi professionali competenti. L’effettivo inizio dell’attività resta subordinato alla presentazione della suddetta certificazione che dovrà essere inviata al Settore Ambiente e Agricoltura della Provincia di Biella, Servizio Rifiuti;

- E’ fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, sia durante la realizzazione della discarica, sia durante il periodo della gestione;

- Durante la gestione della discarica, la ditta proponente dovrà adottare tutti quegli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri, con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei materiali;

- La presente autorizzazione, durante lo svolgimento delle attività, dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso la discarica;

- In caso di variazioni della ragione sociale e dei mezzi d’opera, è fatto obbligo di comunicazione entro 20 giorni;

- E’ fatto obbligo di preavviso di 30 gg. dalla data di cessazione di utilizzazione della discarica alla Provincia di Biella ed agli organi di controllo;

- L’eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata al’ al Settore Ambiente e Agricoltura della Provincia di Biella, Servizio Rifiuti;

- L’estrazione del percolato deve essere effettuata anche nei giorni non lavorativi. A tale scolpo deve essere assicurata la presenza di adeguate cisterne per lo stoccaggio del percolato, le quali a fine settimana vanno svuotate con l’avvio a smaltimento del contenuto, al fine di stoccare la produzione nei giorni di sabato e domenica.

- I drenaggi sotto le terre rinforzate devono essere mantenuti in efficienza, onde permettere l’ottimale deflusso del percolato e, altresì, la stabilità delle terre rinforzate stesse.

- Deve essere costantemente monitorato il battente del percolato, e lo stesso deve essere asportato mediante dispositivi ad innesco automatico. Il battente non deve comunque mai superare i 2 metri. Devono inoltre essere controllati nel tempo i quantitativi prodotti. Nel caso si manifestassero parziali inefficienze nel sistema di captazione del percolato occorrerà inoltre intervenire trivellando ulteriori pozzi;

- Qualora si rendesse necessario, si dovranno trivellare ulteriori pozzi per l’aspirazione e rimozione del percolato.

- Nei punti in cui si innestano gli slope risers la quota minima sarà ribassata di 1 m rispetto alla quota minima del fondo della discarica previsto in progetto.

- I pozzi di monitoraggio della falda devono essere dedicati e non misti acqua-biogas e la profondità degli stessi deve essere tale da raggiungere la base del primo acquifero;

- dovranno inoltre essere realizzati almeno tre pozzi per il monitoraggio degli acquiferi più profondi, posizionati 1 a monte e due a valle della discarica, rispetto alla direzione del flusso idrico sotterraneo. Le caratteristiche tecniche di completamento dei pozzi dovranno prevedere filtri posizionati al di sotto dello strato poco permeabile che separa il primo acquifero da quelli più profondi, fino a fondo foro e in corrispondenza dell’orizzonte poco permeabile, si dovrà provvedere alla cementazione dell’intercapedine; tali pozzi sono destinati al monitoraggio di tutta l’area di discarica che interessano l’ex cava “C.I.S.” sono comuni all’"A.S.R.A.B." S.p.A. e alla “Cavaglià” S.p.A. dovranno essere realizzati prima dell’inizio dell’abbancamento dei rifiuti, in accordo con l’organo di controllo e, sempre prima dell’inizio dell’abbancamento dei rifiuti, dovranno essere effettuata almeno una campagna di monitoraggio dei parametri chimico fisici sotto indicati;

- Misurazione del livello di falda con cadenza mensile; il monitoraggio dei parametri chimico-fisici dovrà prevedere la rilevazione dei seguenti parametri: temperatura acqua, aria, pH, conducibilità elettrica, durezza totale, bicarbonati, cloruri, ammoniaca, solfati, nitrati, nitriti, ossidabilità, fenoli, tensioattivi, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, acetati cloro derivati, solventi organici, pesticidi e dovrà avvenire a cadenza bi Il

- Le acque eccedenti i primi cinque millimetri di pioggia, non convogliate in vasche di prima pioggia devono essere deviate in sub-irrigazione. Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate opportune verifiche mediante prove sperimentali per il dimensionamento delle condotte di sub-irrigazione;

- Deve essere effettuato il monitoraggio diretto e continuo del traffico prima e per un congruo periodo dopo la realizzazione delle opere, ciò al fine di individuare le problematiche legate alla viabilità e eventualmente progettare opere migliorative della viabilità

- Devono essere previsti punti di monitoraggio per la rilevazione di particolari agenti chimici e biologici, da localizzare in funzione dei punti sensibili da concordare con l’organo di controllo, adottando anche apparecchiature sperimentali (esempio il cosiddetto “naso elettronico”) che consentano correlazioni tra impatto percepito, condizioni meteorologiche e condizioni tecnologiche di impianto;

- la permeabilità dell’argilla costituente la barriera geologica deve essere inferiore a 10-9 m/s. Lo strato di argilla compattata di fondo deve essere fatto risalire sulle scarpate per almeno tre metri;

- per la compattazione dello strato d’argilla è consigliato l’uso di macchine ad azione statica con rulli a “piede di pecora” o a piastra, ciò al fine di consentire una migliore compenetrazione delle zolle e una compattazione in profondità.

- Qualora si manifestasse la necessità occorrerà perforare nuovi pozzi esterni di captazione del biogas, che dovranno essere captati e convogliati alla torcia

- Le caratteristiche fisico-chimiche della FOS dovranno essere tali da non generare odori, e avere un indice di respirazione preferibilmente di:

300 mg O2
__________
Kg SV * h

e comunque < di

500 mg O2
________
kg SV * h

come previsto dal Programma Provinciale dei Rifiuti, utilizzando, in caso contrario, altro materiale idoneo allo scopo, o in alternativa teli amovibili;

- Il sistema di captazione deve essere dimensionato in modo da captare il 100% del biogas prodotto nell’anno di massima produzione, calcolato sulla base della curva teorica;

- Deve essere nominato un unico responsabile tecnico per entrambe le discariche che sia anche responsabile della gestione dei sistemi di monitoraggio comuni e, se ripristinato, dell’impianto di trattamento del percolato. Il nominativo del responsabile dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’esercizio degli impianti

- La torcia di combustione del biogas deve essere ad alta temperatura e la temperatura di combustione deve raggiungere i 1200° C.

- è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controllo ritengano necessari sia nella fase di realizzazione sia nella fase di gestione della discarica;

L’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti ha validità di 5 anni a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.lgs. 22/97, ed è rinnovabile, a tal fine entro 180 giorni dalla data di scadenza dovrà essere presentata apposita domanda all’organo competente, che deciderà prima della scadenza

A tal fine dovranno essere presentate le garanzie finanziarie così come previsto dal D.lgs. 22/97 art. 28 comma 1 lettera h e dalla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, con le modalità sotto elencate:

Tali garanzie finanziarie dovranno essere prestate a favore della Amministrazione Provinciale di Biella entro sessanta giorni dalla data di collaudo dell’impianto autorizzato, anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La durata delle garanzie finanziarie dovrà essere di sei anni, pari alla durata dell’autorizzazione, maggiorata di un anno.

L’importo delle garanzie finanziarie è stato calcolato, in base alla D.G.R. n. 20-192 del 12-06-2000 (Omissis)

- qualora dovuti, la ditta dovrà provvedere al versamento degli oneri di urbanizzazione al comune sede dell’impianto richiedendo al medesimo la quantificazione degli stessi.

(omissis)

Fase di gestione finale post-operativa

- La durata del periodo della gestione post-chiusura dovrà essere almeno di 30 anni, secondo quanto prescritto dall’art. 10 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti".

- All’interno del Capitolato gestione post-chiusura deve essere prevista una situazione di emergenza connessa ad inquinamento delle acque sotterranee o a presenza di biogas esterno".

- in fase di post-chiusura le analisi del percolato dovranno avere cadenza semestrale;

- in fase di post-chiusura dovranno inoltre essere previsti rilievi piezometrici a cadenza semestrale

- Misurazione del livello di falda a cadenza semestrale; il monitoraggio dei parametri chimico-fisici dovrà prevedere la rilevazione dei seguenti parametri: temperatura acqua, aria, pH, conducibilità elettrica, durezza totale, bicarbonati, cloruri, ammoniaca, solfati, nitrati, nitriti, ossidabilità, fenoli, tensioattivi, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, acetati cloro derivati, solventi organici, pesticidi e dovrà avvenire a cadenza semestrale;

- Dovrà essere redatta, a cadenza semestrale, una relazione scritta da parte dell’Ente che gestisce la post-chiusura, sulle attività svolte nel periodo di riferimento.

- Deve essere costantemente monitorato il battente del percolato, e lo stesso deve essere asportato mediante dispositivi ad innesco automatico. Il battente non deve comunque mai superare i 2 metri. Devono inoltre essere controllati nel tempo i quantitativi prodotti. Nel caso si manifestassero parziali inefficienze nel sistema di captazione del percolato occorrerà inoltre intervenire trivellando ulteriori pozzi;

- Qualora si manifestasse la necessità occorrerà perforare nuovi pozzi esterni di captazione del biogas, che dovranno essere captati e convogliati alla torcia

Progetto Ditta “Cavaglià” S.p.A.:

- Poiché trattasi di ampliamento volumetrico di discarica esistente che insiste sulla medesima superficie della discarica già oggi autorizzata ed in attività, rimangono in vigore - per quanto applicabili - tutte le prescrizioni contenute nella Deliberazione Giunta Regionale n. 186 - 37588 del 30.4.1990 e nella Deliberazione Giunta Provinciale n. 474 del 30.9.1997.

- I rifiuti dovranno essere conferiti in discarica stabilizzati ed inertizzati; per la stabilizzazione devono essere rispettati i seguenti criteri: 1) il pH della soluzione acquosa del fango al 10% deve essere superiore a 10 e deve essere tamponato nel test di cessione con acido acetico; 2) il test di respirazione deve dare un indice respirometrico preferibilmente di: ____ e comunque < di ____ come previsto dal Programma Provinciale dei Rifiuti eseguito con metodo di analisi ufficialmente riconosciuto;

- I parametri geotecnici del materiale costituente il setto divisorio fra le due discariche devono rispettare le caratteristiche minime del rifiuto definite nel Progetto; il materiale retrostante il primo gradone deve essere sostituito con materiale di idonee caratteristiche geotecniche. Deve essere limitato il più possibile l’abbancamento di rifiuti organici nella zona interessata, al fine di minimizzare la produzione di biogas localmente;

- Devono essere verificate sia la granulometria (terreni appartenenti alle classi A1-A2-4, A2-5, A2-6 della classificazione AASHO delle terre) sia la composizione chimico-fisica delle terre di bonifica attraverso almeno 8 prove di laboratorio per ogni gradone.

- Alcune delle reti posizionate in corrispondenza delle terre armate per la ripartizione dei carichi devono sporgere oltre la proiezione in verticale del gradone estremo, al fine di assicurare una maggiore ripartizione dei carichi. La stabilità della struttura deve essere monitorata mediante idonee strumentazioni e eventuali cedimenti della struttura dovranno essere ripristinati.

- devono essere mantenuti in efficienza le opere di drenaggio sotto le terre rinforzate onde permettere l’ottimale deflusso del percolato e garantire la stabilità delle terre rinforzate stesse

- I pozzi di monitoraggio della falda devono essere dedicati e non misti acqua-biogas e la profondità degli stessi deve essere tale da raggiungere la base del primo acquifero;

- dovranno inoltre essere realizzati almeno tre pozzi per il monitoraggio degli acquiferi più profondi, posizionati 1 a monte e due a valle della discarica, rispetto alla direzione del flusso idrico sotterraneo. Le caratteristiche tecniche di completamento dei pozzi dovranno prevedere filtri posizionati al di sotto dello strato poco permeabile che separa il primo acquifero da quelli più profondi, fino a fondo foro e in corrispondenza dell’orizzonte poco permeabile si dovrà provvedere alla cementazione dell’intercapedine; tali pozzi sono destinati al monitoraggio di tutta l’area di discarica che interessano l’ex cava “C.I.S.”, sono comuni ad “A.S.R.A.B.” S.p.A. e a “Cavaglià” S.p.A. dovranno essere realizzati prima dell’inizio dell’abbancamento dei rifiuti, in accordo con l’organo di controllo e, sempre prima dell’inizio dell’abbancamento dei rifiuti, dovranno essere effettuata almeno una campagna di monitoraggio dei parametri chimico fisici sotto indicati;

- Il monitoraggio del livello della falda dovrà avvenire con cadenza mensile. Il monitoraggio dei parametri chimico-fisici dovrà prevedere la rilevazione dei seguenti parametri: temperatura acqua, aria, pH, conducibilità elettrica, durezza totale, bicarbonati, cloruri, ammoniaca, solfati, nitrati, nitriti, ossidabilità, fenoli, tensioattivi, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, acetati cloro derivati, solventi organici, pesticidi e dovrà avvenire a cadenza bimestrale

- L’estrazione del percolato deve essere effettuata anche nei giorni non lavorativi. A tale scolpo deve essere assicurata la presenza di adeguate cisterne per lo stoccaggio del percolato, le quali a fine settimana vanno svuotate con l’avvio a smaltimento del contenuto, al fine di stoccare la produzione nei giorni di sabato e domenica.

- i drenaggi sotto le terre rinforzate devono essere mantenuti in efficienza, onde permettere l’ottimale deflusso del percolato e, altresì, la stabilità delle terre rinforzate stesse.

- Deve essere costantemente monitorato il battente del percolato, e lo stesso deve essere asportato mediante dispositivi ad innesco automatico. Il battente non deve comunque mai superare i 2 metri. Devono inoltre essere controllati nel tempo i quantitativi prodotti. Nel caso si manifestassero parziali inefficienze nel sistema di captazione del percolato occorrerà inoltre intervenire trivellando ulteriori pozzi;

- Si richiede che periodicamente venga rivisto lo stato della vegetazione e che eventuali cedimenti della struttura vengano ripristinati ed al fine di precisare con certezza la quota finale si stabilisce che la sopraelevazione, non dovrà superare la quota massima di 233,4 m.s.l.m., partendo dal piano campagna, avente quota minima di 220,5 m.s.l.m.

- Deve essere installata una centralina meteoclimatica, collegata alla rete Provinciale di Monitoraggio della qualità dell’aria in grado di rilevare i seguenti parametri: pressione atmosferica, temperatura dell’aria, velocità e direzione del vento, umidità relativa, precipitazione, radiazione solare globale. Inoltre dovrà essere dotata di strumentazione atta a valutare le classi di stabilità atmosferiche secondo Pasquill e dotata di Palo di Pasquill di h= 22 m;

- Le acque eccedenti i primi cinque millimetri di pioggia, non convogliate in vasche di prima pioggia devono essere deviate in sub-irrigazione. Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate opportune verifiche mediante prove sperimentali per il dimensionamento delle condotte di sub-irrigazione

- Devono essere previsti punti di monitoraggio per la rilevazione di particolari agenti chimici e biologici, da localizzare in funzione dei punti sensibili da concordare con l’organo di controllo, adottando anche apparecchiature sperimentali (esempio il cosiddetto “naso elettronico”) che consentano correlazioni tra impatto percepito, condizioni meteorologiche e condizioni tecnologiche di impianto; la localizzazione in funzione dei punti sensibili sarà da concordare con l’organo di controllo

- Deve essere effettuato il monitoraggio diretto e continuo del traffico prima e per un congruo periodo dopo la realizzazione delle opere, ciò al fine di individuare le problematiche legate alla viabilità e eventualmente progettare opere migliorative della viabilità.

- La torcia di combustione del biogas deve essere ad alta temperatura e la temperatura di combustione deve raggiungere i 1200° C.

- per la compattazione dello strato d’argilla è consigliato l’uso di macchine ad azione statica con rulli a “piede di pecora” o a piastra, ciò al fine di consentire una migliore compenetrazione delle zolle e una compattazione in profondità.

- Nel caso in cui i tempi di abbancamento dei rifiuti speciali non consentano la realizzazione dei gradoni, è necessario, al fine di garantire il funzionamento del pubblico servizio di abbancamento dei rifiuti solidi urbani, che sia comunque assicurato il sostegno del muro di separazione, anche con l’utilizzo di materiale diverso dai rifiuti, ma avente caratteristiche geotecniche idonee

- deve essere nominato un unico responsabile tecnico per entrambe le discariche che sia anche responsabile della gestione dei sistemi di monitoraggio comuni e, se ripristinato, dell’impianto di trattamento del percolato. Il nominativo del responsabile dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’esercizio degli impianti

- la già esistente polizza assicurativa stipulata tra la ditta “Cavaglià” S.p.A. e la “Generali Assicurazioni” S.p.A. dovrà essere estesa a favore della ditta “A.S.R.A.B” S.p.A. con il Comune di Cavaglià considerato come terzo garantito a tutti gli effetti in conseguenza di evento accidentale conseguente ad inquinamento. Detta polizza sarà contratta, pagata e garantita dalla “Cavaglià” S.p.A.

- è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controllo ritengano necessari sia nella fase di realizzazione sia nella fase di gestione della discarica;

- sia nella fase di realizzazione dell’impianto che nella successiva gestione dello stesso, dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici;.

L’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti ha validità di 5 anni a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del D.lgs. 22/97, ed è rinnovabile, a tal fine entro 180 giorni dalla data di scadenza dovrà essere presentata apposita domanda all’organo competente, che deciderà prima della scadenza.

A tal fine dovranno essere presentate le garanzie finanziarie così come previsto dal D.lgs. 22/97 art. 28 comma 1 lettera h e dalla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, con le modalità sotto elencate:

Tali garanzie finanziarie dovranno essere prestate a favore della Amministrazione Provinciale di Biella entro sessanta giorni dalla data di collaudo dell’impianto autorizzato, anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La durata delle garanzie finanziarie dovrà essere di sei anni, pari alla durata dell’autorizzazione, maggiorata di un anno.

L’importo delle garanzie finanziarie è stato calcolato, in base alla D.G.R. n. 20-192 del 12-06-2000

(omissis)

- poichè fra la massa dei rifiuti e le acque superficiali e di falda vi è un franco abbondantemente superiore ai 2 metri e la discarica è dotata di un fondo costituito da una barriera geologica formata da almeno un metro di argilla convenientemente compattata e una geomembrana di almeno 2 mm. di spessore in polietilene ad alta densità, caratteristiche queste da preservare le acque medesime dall’inquinamento, potranno essere smaltiti anche i rifiuti non pericolosi il cui eluato superi sino a 10 volte il limite della tabella 3 dell’allegato 5 del D.lgs 152/99, conformemente a quanto disposto dal punto 4.2.3.2 della deliberazione del comitato interministeriale del 27.7.1984

- qualora dovuti, la ditta dovrà provvedere al versamento degli oneri di urbanizzazione al comune sede dell’impianto richiedendo al medesimo la quantificazione degli stessi.

Fase di gestione finale post-operativa

- La durata del periodo della gestione post-chiusura dovrà essere almeno di 30 anni, secondo quanto prescritto dall’art. 10 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti".

- All’interno del Capitolato gestione post-chiusura deve essere prevista una situazione di emergenza connessa ad inquinamento delle acque sotterranee o a presenza di biogas esterno".

- in fase di post-chiusura le analisi del percolato dovranno avere cadenza semestrale;

- in fase di post-chiusura dovranno inoltre essere previsti rilievi piezometrici a cadenza semestrale

- Misurazione del livello di falda a cadenza semestrale; il monitoraggio dei parametri chimico-fisici dovrà prevedere la rilevazione dei seguenti parametri: temperatura acqua, aria, pH, conducibilità elettrica, durezza totale, bicarbonati, cloruri, ammoniaca, solfati, nitrati, nitriti, ossidabilità, fenoli, tensioattivi, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, acetati cloro derivati, solventi organici, pesticidi e dovrà avvenire a cadenza semestrale;

- Dovrà essere redatta, a cadenza semestrale, una relazione scritta da parte dell’Ente che gestisce la post-chiusura, sulle attività svolte nel periodo di riferimento.

- Deve essere costantemente monitorato il battente del percolato, e lo stesso deve essere asportato mediante dispositivi ad innesco automatico. Il battente non deve comunque mai superare i 2 metri. Devono inoltre essere controllati nel tempo i quantitativi prodotti. Nel caso si manifestassero parziali inefficienze nel sistema di captazione del percolato occorrerà inoltre intervenire trivellando ulteriori pozzi;

- Qualora si manifestasse la necessità occorrerà perforare nuovi pozzi esterni di captazione del biogas, che dovranno essere captati e convogliati alla torcia

- di dare atto conseguentemente delle autorizzazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e dell’art. 14 della L. 241/90 come modificato dall’art. 17 della L. 127/97, descritte nel verbale della Conferenza dei Servizi della seduta del 30.6.2000, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- stante la necessità di favorire in tempi brevi la realizzazione della Discarica per Rifiuti Solidi Urbani, al fine di disporre prima possibile di un sito ove abbancare gli RSU della Provincia di Biella, in relazione alla prevista chiusura della discarica di Masserano per il 31.12.2000, si dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 comma 3° della Legge 8/6/1990 n. 142 e s.m.i.;

- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di mesi 24 (ventiquattro) di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio Deposito Progetti e Studi di Impatto Ambientale dell’Autorità Competente Servizio V.I.A. - Servizio Smaltimento Rifiuti della Amministrazione Provinciale di Biella, Via Quintino Sella 12 e presso l’Ufficio di Deposito della Regione, al quale saranno trasmessi in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 comma 2° lett. c) L.R. 40/98.

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini e con le modalità previste dalla legge.