Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000

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Codice 24
D.D. 12 giugno 2000, n. 377

Comune di San Bernardino Verbano (VB). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo 152/99. Definizione dell’area di salvaguardia della sorgente dell’acquedotto comunale denominata “Casaracce”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia della sorgente che alimenta l’acquedotto comunale ubicata in località Alpe Casaracce, è definita come segue

- zona di tutela assoluta (ZTA), avente forma rettangolare e estensione, a partire dal bottino di presa della sorgente di: venti metri a monte, 5 metri a valle e 15 metri lateralmente; tale zona a norma dell’art. 5 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni è adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;

- zona di rispetto (ZR), avente forma trapezoidale con estensione, a monte del bottino di presa di trecento metri e apertura angolare di trenta gradi rispetto alla ZTA; nella zona di rispetto sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), g), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni.

L’area di salvaguardia sopra definitiva, è rappresentata con le relative dimensioni e con l’indicazione delle particelle catastali interessate nella planimetria in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88, come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 153, sono disciplinate all’interno della zona di rispetto le seguenti strutture ed attività:

- è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di San Bernardino Verbano, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 6, punto 1, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di San Bernardino Verbano, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di San Bernardino Verbano, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalle sorgenti dovrà:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta e della zona di rispetto, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13;

- nell’ambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11 e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo alla sorgente;

- verificare che le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno della zona di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di San Bernardino Verbano è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della saluta pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio