Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000
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Codice 24
Comune di San Bernardino Verbano (VB). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n.
236/88 e articolo 21 del decreto legislativo 152/99. Definizione dellarea
di salvaguardia della sorgente dellacquedotto comunale denominata Casaracce
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia della sorgente che alimenta lacquedotto comunale
ubicata in località Alpe Casaracce, è definita come segue
- zona di tutela assoluta (ZTA), avente forma rettangolare e estensione,
a partire dal bottino di presa della sorgente di: venti metri a monte,
5 metri a valle e 15 metri lateralmente; tale zona a norma dellart. 5
del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni è adibita esclusivamente ad
opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;
- zona di rispetto (ZR), avente forma trapezoidale con estensione, a monte
del bottino di presa di trecento metri e apertura angolare di trenta gradi
rispetto alla ZTA; nella zona di rispetto sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettera a), b), c), d), e), f),
g), g), i), l), m), n), del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni.
Larea di salvaguardia sopra definitiva, è rappresentata con le relative
dimensioni e con lindicazione delle particelle catastali interessate nella
planimetria in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. 236/88, come modificato dallart.
21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 153, sono disciplinate allinterno
della zona di rispetto le seguenti strutture ed attività:
- è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali;
per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di San Bernardino Verbano,
dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa
tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti
al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè
agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
- è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati;
sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni
urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione
potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di
adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui allarticolo
6, punto 1, del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni;
- le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate
in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M.
19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di San Bernardino Verbano, il programma
di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi
nel rispetto del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di San Bernardino Verbano, dintesa con il competente Dipartimento
dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento
di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre
i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalle sorgenti
dovrà:
- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta e della zona
di rispetto, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.P.R.
236/88 e successive modificazioni;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica di tenuta
degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13;
- nellambito dei controlli analitici interni, di cui agli articoli 11
e 13, del D.P.R. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della
qualità delle acque di falda in arrivo alla sorgente;
- verificare che le attività agricole interessanti larea di salvaguardia
siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza
ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno
della zona di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo
stesso Comune di San Bernardino Verbano è inoltre tenuto ad adottare i
conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo
umano e per la tutela della saluta pubblica, dandone adeguata informazione
alla popolazione interessata.
Il Direttore regionale
D.D. 12 giugno 2000, n. 377
Salvatore De Giorgio