Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 86 - 672
L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Melle (CN). Variante
al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
ART. 1
Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977
n. 56 e successive modificazioni, la variante al Piano Regolatore Generale
vigente del Comune di Melle (CN) adottata e successivamente integrata e
modificata con deliberazioni consiliari n. 19 in data 4.6.1997 e n. 11
in data 28.5.1999, subordinatamente allintroduzione ex officio, negli
elaborati della variante, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate
nellallegato documento A in data 5.7.2000, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L.
30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento
approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.
ART. 2
La documentazione definitiva relativa alla variante al Piano Regolatore
Generale vigente del Comune di Melle, debitamente vistata, si compone di:
Atti Amministrativi:
- D.C. n. 19 in data 4.6.1997, esecutiva ai sensi di legge
- D.C. n. 11 in data 28.5.1999, esecutiva ai sensi di legge
Atti Tecnici
- Elab. - Controdeduzioni alle Osservazioni
- Elab. - Localizzazione Osservazioni
- Elab. - Relazione Illustrativa
- Elab. - Controdeduzioni alle Osservazioni formulate dalla Regione Piemonte
- Tav. 3 a1 - Planimetria sintetica, in scala 1:25000
- Tav. 3 a3 - Vincoli, in scala 1:5000
- Tav. 3 b - Planimetria P.R.G.C., in scala 1:5000
- Tav. 3 c - Planimetria P.R.G.C., in scala 1:2000
- Tav. 3 d - Planimetria Centro Storico., in scala 1:1000
- Elab. 4 - Norme Tecniche di Attuazione
- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani
- Elab. - Integrazioni alla Relazione Geologico-Morfologico-Tecnica.
(omissis)
Allegato
Elenco delle modifiche introdotte ex officio
Modifiche cartografiche:
Modifiche cartografiche alle Tavv. 3a3 e 3b in scala 1:5000 e Tav. 3c in
scala 1:2000:
- le previsioni del settore di variante dellarea AP1 sono da intendersi
integrate con la individuazione di fasce di arretramento di mt. 20 dalla
strada provinciale come previsto per le contigue aree agricole;
- la definizione delle fasce di rispetto fluviale sono da intendersi evidenziate
anche entro il perimetro dellarea ARP1 e completate laddove interrotte
in concomitanza con la delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico;
- il cimitero della frazione S. Eusebio è da intendersi dotato della delimitazione
della vigente zona di rispetto cimiteriale che (in assenza di riduzioni
autorizzate) dovrà intendersi estesa per una profondità di mt. 150;
- il riferimento alla fascia di rispetto stradale che compare nella legenda
della tavola n. 3a3 è da intendersi completato con: (v. precisazioni art.
15 NTA).
Modifiche cartografiche alla Tav. 3d in scala 1:1000:
- La legenda della tav. 3d è da intendersi integrata con la seguente nota:
Nota: si precisa che i fabbricati evidenziati con la simbologia corrispondente
agli interventi di: Ristrutturazione edilizia di tipo A" e Ristrutturazione
Edilizia di Tipo B costituiscono nel loro insieme la classe Edifici da
salvaguardare, di cui allart. 20 delle N.T.A.."
Modifiche normative:
Indice: lindice delle norme è da intendersi rettificato per quanto necessario
alla correzione degli errori materiali riscontrabili nella numerazione
delle pagine relative ai singoli articoli.
Art. 2: Elaborati del P.R.G.C.
- a conclusione dellelenco degli elaborati di cui al punto 2 è da intendersi
aggiunto:
- Elaborato: Area A.R.P. (Campeggio) - Relazione Idrogeologico - Morfologico
- Tecnica, con calcoli idraulici finalizzata allutilizzazione ottimale.
- a conclusione dellarticolo è da intendersi inserito il seguente punto:
5. Elaborati di indagine della Variante:
- Relazione geologico-morfologico-tecnica adottata con D.C. n. 19 del 4.6.1977.
- Relazione geologico-morfologico-tecnica adottata con D.C. n. 11 del 28.5.1999".
Art. 7: Prescrizioni di destinazione duso, Cap. Destinazioni duso ammesse:
- testo relativo ai Locali destinati alla distribuzione commerciale e
allartigianato di servizio: a conclusione di quanto disposto alla lettera
b) è da intendersi inserita la seguente precisazione: con la precisazione
che la distribuzione commerciale è da intendersi ammessa solo per quanto
riconducibile allimmagazzinamento e vendita dei prodotti, purchè larea
destinata alla vendita non sia superiore a 1/3 dellarea complessiva dellinsediamento.";
- testo relativo alle attrezzature tecniche non direttamente connesse
alla conduzione agricola: dopo la lettera h) è da intendersi inserita
la precisazione: dellart. 25";
- testo relativo alle costruzioni destinate alle attività ricreative e
culturali e ai pubblici servizi; la norma è da intendersi modificata:
- nel capoverso: con lo stralcio della precisazione che recita (sale per
spettacoli, sale da ballo ecc.);
- nel disposto dellultimo trattino: mediante lo stralcio delle parole
e produttivo;
Art. 8: Prescrizioni di tipologia di intervento
- nella definizione degli interventi D (Ristrutturazione Edilizia) lultimo
comma di quanto disposto è da intendersi:
- integrato (per motivazioni di carattere ambientale), con il seguente
disposto conclusivo: Detta sopraelevazione, da non intendersi pertanto
finalizzata allincremento del numero di piani esistenti, dovrà essere
limitata a soli cm. 70 nel caso di intervento nelle aree: CS, NFA, NFB
ed in zona agricola; in queste aree la sopraelevazione dovrà essere altresì
eseguita con idoneo incremento della quota di colmo al fine di conseguire
inclinazioni di falda coerenti con quelle preesistenti o con quelle ricorrenti
negli edifici della stessa area normativa.
- definizione interventi I (Ricomposizione volumetrica): la definizione
in oggetto è da intendersi integrata con i seguenti disposti:
Nelle aree NFA ed NFB lintervento di ricomposizione volumetrica è da
intendersi subordinato a P.E. (P.d.R. o P.P.) da sottoporre preventivamente
al parere della Commissione Regionale di cui allart. 91 bis della L.U.R.
Lindividuazione di ulteriori ambiti per interventi di recupero volumetrico
nellarea CS è da intendersi subordinata alle procedure di Variante al
P.R.G.C."
- definizione interventi N (Mutamento destinazione duso):
- al primo comma: le parole a norma dellart. sono da intendersi sostituite
con: oltre i limiti dimensionali stabiliti dallart.;
- al primo e secondo comma, dopo la parola concessione è da intendersi
inserita la precisazione: o autorizzazione;
Art. 11: Condizioni dintervento
Al testo dellarticolo è da intendersi aggiunto il seguente disposto:
Lapprovazione dei progetti relativi ad interventi previsti ex novo dalla
Variante 1996 al P.R.G.C. (RE8, CR1, CR2, CR4, CR6, AP1 parte, AP2, AP4
parte, AP7, AP9 parte) è da intendersi subordinata a preventivo parere
della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione.
Art. 14: Vincoli Ambientali
Al punto 1.4 il testo del terzo trattino è da intendersi completato mediante
linserimento della precisazione: anche se non cartograficamente delimitata
dal P.R.G.C. dopo la parola mare.
Art. 16: Sistemazione delle aree di arretramento
- lultimo comma del punto 1) è da intendersi stralciato per contrasto
con le vigenti normative;
- allultimo comma dellarticolo: le parole precedenti trattini sono
da intendersi sostituite con: precedenti punti 1) e 2);
- a conclusione dellarticolo è da intendersi inserito il seguente disposto:
Per quanto attiene linstallazione ed esercizio degli impianti di distribuzione
dei carburanti si richiamano altresì le specifiche normative di settore.
Art. 19 - Edifici da tutelare
- il testo del 1º comma è da intendersi completato mediante linserimento
della seguente conclusione:
da intendersi comprensivi dei beni citati nel successivo art. 20 (elenco
di pag. 54), nonchè del Santuario della Betulla e della Chiesa della frazione
S. Eusebio. Art. 20 - Aree di centro storico (C.S.)
- al paragrafo (C) consistenza edilizia:
- il testo dei punti 1, relativi ai 2 tipi di ristrutturazione edilizia,
sono da intendersi modificati mediante sostituzione della precisazione:
(max cm. 120) con (max cm. 70) ed inserimento, dopo la parola sagoma,
della precisazione: e del numero di piani;
- il testo del punto 2, relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia
di tipo A, dopo le parole: o porzioni di fabbricato, si intendono inserite
le parole: strettamente connesse alledificio principale;
- il testo del punto 5, relativo ai bassi fabbricati, è da intendersi sostituito
da quanto previsto dalla vigente normativa con esclusione dellobbligo
di P.d.R., ovvero dal seguente testo: E consentita la realizzazione di
bassi fabbricati destinati ad autorimessa, solo nel caso in cui risulti
impossibile trasformare ad autorimessa strutture esistenti, anche a confine,
nel rispetto delle seguenti limitazioni:
a) rispetto delle distanze dalle strade e dagli spazi pubblici;
b) altezza interna non superiore a mt. 2.50;
c) altezza esterna non superiore a mt. 3.00;
d) realizzazione dei box sul prolungamento di maniche esistenti o in contrapposizione
a corpi di fabbrica principali evitando la formazione di strutture interne
ai cortili;
e) uso di tipologie e materiali conformi alle preesistenze circostanti;
f) superficie massima da utilizzare 30 mq. nel rispetto di un rapporto
complessivo di copertura 1/3".
Art. 22 - Aree di completamento residenziale (C.R.)
- nel testo corrispondente alla lettera (C) consistenza edilizia le due
precisazioni in neretto che recitano ad esclusione della CR2 CR6 e CR4
sono da intendersi modificate in: ad esclusione delle aree: CR1, CR2,
CR4, CR6"
- al quartultimo comma del paragrafo Condizioni dintervento, dopo le
parole: Per le aree C.R.2" è da intendersi inserita la sigla: , C.R.4";
- lultimo comma del paragrafo condizioni di intervento è da intendersi
stralciato per incongruenza con le indicazioni del Settore Prevenzione
Territoriale.
Art. 25 - Aree per attività produttive (A.P.)
- al paragrafo: Prescrizioni di intervento, lettera A:
- il testo corrispondente alla lettera S6 è da intendersi sostituito con
il seguente: S6 - attrezzature funzionali alle attività commerciali e
direzionali consentite (parcheggi, verde, centri e servizi sociali, attrezzature
varie);
- il testo corrispondente alla lettera p3 è da intendersi integrato, dopo
le parole settore terziario, con la precisazione (limitatamente a quanto
previsto dal precedente art. 7);
- al paragrafo: Condizioni di intervento:
- nel testo del secondo comma le parole mt. 7.50 (alla linea di gronda)
sono da intendersi modificate in mt. 6.00 (misurati dalla quota media
del piano di campagna alla quota di imposta della copertura);
- il testo del penultimo comma è da intendersi riformulato come segue:
Nellarea AP1 non sarà ammessa la realizzazione di ulteriori accessi sulla
strada provinciale.
- al paragrafo: Vincoli:
- il riferimento alla zona AP1" che compare al secondo comma è da intendersi
stralciato;
- dopo il secondo comma è da intendersi inserito il seguente disposto:
Allinterno della zona AP1, da realizzarsi nel rispetto delle prescrizioni
particolari della scheda n. 23, dovrà essere mantenuto un arretramento
minimo dalla Strada Provinciale non inferiore a mt. 20".
Art. 26: Aree per impianti tecnologici (I.T.)
- paragrafo: Prescrizioni di intervento, secondo trattino:
- il testo della prima parentesi è da intendersi sostituito con: limitatamente
alla Sp17";
- dopo le parole di interesse collettivo è da intendersi inserita la
precisazione: riconducibili a quanto ammissibile data la natura del vincolo;
- le parole per chioschi per fiori e piccole sono da intendersi sostituite
con: di piccoli fabbricati di servizio da destinare a chioschi per fiori
e.
Art. 27 (Area agricola E) paragrafo Prescrizioni dintervento:
- alla lettera (A), attività p2: la definizione artigianato di servizio
agricolo è da intendersi completata e conclusa con la precisazione: inequivocabilmente
riconducibile alle attività ammesse in ambito agricolo dallart. 25 della
L.R. 56/77 e s.m..;
- allultimo comma della lettera (A) è da intendersi stralciato il testo
che recita è altresì consentita la ricomposizione volumetrica;
- a conclusione di quanto disposto dalla lettera (A) è da intendersi inserita
la seguente prescrizione: Per quanto appena disposto si precisa che non
saranno consentiti recuperi e cambi di destinazione duso nelle aree che
presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali
pericoli.
Art. 27 par. Fabbricati di Servizio
- Il testo del secondo comma è da intendersi modificato mediante:
- lo stralcio delle parole alla linea di gronda;
- la verifica dei valori: 25 mq. in 20 mq. e di 500 mq. in 1.000
mq.;
- linserimento della seguente prescrizione conclusiva: Detti fabbricati,
da vincolare espressamente al solo deposito degli attrezzi e prodotti agricoli
e da realizzare con un numero limitato di aperture, dovranno risultare
localizzati in posizione defilata o debitamente schermata nei confronti
della viabilità provinciale dalla quale dovranno rispettare in ogni caso
un arretramento non inferiore a mt. 50.
Art. 27: par. Impianti tecnici a servizio dellagricoltura.
- al trattino relativo agli arretramenti rispetto ai fabbricati esistenti
è da intendersi aggiunta la seguente precisazione conclusiva: detta distanza
minima dovrà essere maggiorata qualora le destinazioni duso specificamente
previste prefigurino lo svolgimento di attività lavorative o di deposito
che possono risultare pericolose, nocive o moleste e questo, in particolare,
in riferimento alle preesistenze di altra proprietà.
Art. 27: par. Condizioni di intervento
- Il testo dellultimo comma è da intendersi integrato con la seguente
conclusione: che verificherà la compatibilità delle destinazioni duso
in progetto con quanto ammesso dallarticolo 25 della L.R. 56/77 e s.m..
Art. 27: par. Vincoli
- dopo il secondo comma è da intendersi inserito il seguente testo: gli
interventi di nuova edificazione e quelli sugli edifici esistenti che prevedono
incrementi del carico antropico nuove unità abitative" dovranno essere
verificati sulla base di specifica relazione geologica fermo restando che,
come già accennato allart. 27 detti interventi non saranno ammessi nelle
aree a elevata pericolosità idraulica e idrogeologica". Art. 28: Aree di
servizio di tipo speciale
- al paragrafo Condizioni di intervento il testo vigente è da intendersi
integrato con la seguente precisazione: La possibilità di realizzare un
accesso dalle aree SS1 e SP18d alla strada provinciale, che in tale tratto
assume funzione di circonvallazione esterna allabitato, è da intendersi
subordinata ad autorizzazione provinciale.
- a conclusione del _paragrafo Prescrizioni di intervento inserire la
seguente precisazione: La possibilità di edificare le predette strutture
di supporto, da realizzare con caratteristiche ed altezze compatibili con
il contesto di intervento, è da intendersi in ogni caso subordinato a verifica
di fattibilità con i vincoli di inedificabilità derivanti dallarea IT2..
Art. 29: Aree per attività ricreative private
Il testo del paragrafo Prescrizioni di intervento è da intendersi modificato
mediante:
- lintegrazione della frase che recita: Larea esistente è confermata
agli usi in atto, con la seguente conclusione: limitatamente a quanto
rispondente ad attività legittimamente insediate con autorizzazioni e concessioni
rilasciate nel rispetto dellart. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. approvato,
con modifiche dufficio, con D.G.R. n. 55-4916 del 25.3.1991";
- la sostituzione del testo del 1º comma delle prescrizioni di assetto
tipologico di cui alla lettera D con il seguente testo: nellarea sono
ammessi solo edifici tipologicamente ordinati alle destinazioni duso innanzi
ammesse.
Art. 30: Area di nucleo frazionare:
- dal testo relativo alle modalità di intervento è da intendersi stralciata
la previsione: P.E.C.;
- il testo del comma finale è da intendersi modificato:
- al punto 1): mediante la sostituzione del testo in parentesi con: ma
con la limitazione che gli interventi di ristrutturazione B dovranno essere
realizzati allinterno delle volumetrie esistenti, fatti salvi in casi
in cui lampliamento risulti documentatamente necessario per linserimento
di servizi igienici mancanti irrealizzabili allinterno delle strutture
esistenti; in questo caso potranno essere eccezionalmente proposti ampliamenti
di superficie coperta non superiore a 10 mq..
- al punto 2): mediante linserimento della seguente conclusione: ma con
la variazione che per gli interventi di ricomposizione volumetrica è prescritto
il ricorso a P.E. (PA.R. o P.P.) di pubblica iniziativa.
Art. 36: Tutela del territorio e verifiche idrogeologiche
- il primo comma dellarticolo è da intendersi riformulato ed integrato
come segue: Per le aree che subiranno modificazioni per attuazione degli
interventi previsti dovrà essere garantita losservanza delle limitazioni
duso e prescrizioni di intervento derivanti dagli elaborati di indagine
prodotti dal geologo a corredo del P.R.G.C. e della Variante che sono da
intendersi a tutti gli effetti assunti come parte integrante delle prescrizioni
della presente normativa: al fine di una corretta applicazione di quanto
appena disposto si terrà in debita considerazione il fatto che in sede
di variante allo S.U. è stata operata la rinumerazione di talune aree di
intervento."
Art. 37 Allontanamento di insediamenti in contrasto con le destinazione
di area
- al secondo comma le parole nel rispetto delle sono da intendersi sostituite
con il seguente testo: documentatamente necessarie alla prosecuzione dellattività
in atto e realizzabili nel rispetto delle vigenti normative igienico-edilizie
e delle; - allultimo comma, dopo le parole contrasto tipologico, la
preposizione con è da intendersi sostituita con il seguente testo: e
con le limitazioni di intervento previste per.
Scheda n. 2 (aree NF)
Il testo del quadro (D) Condizioni di intervento è da intendersi integralmente
sostituito con le parole: V. art. 30 delle N.t.A..
Schede relative a tutte le aree C.R.: le definizioni relative alla Capacità
territoriale aggiuntiva massima fuori terra riportate dalle singole schede
sono da intendersi espresse in valori volumetrici mediante la sostituzione
dellunità di misura mq. in mc..
Scheda n. 17 (area C.R.1): la scheda è da intendersi modificata come segue:
- al quadro (A): sono soppresse le destinazioni duso p2 - p3";
- al quadro (C): il numero di piani fuori terra viene limitato a 2 e laltezza
massima fuori terra a: mt. 7 dalla quota del terreno sistemato come prescritto
al quadro (D);
- al quadro (D): viene stralciata la nota: (piano terreno a portico e
garage max mt. 2.50 o sottotetto abitabile) ed introdotte le seguenti
prescrizioni:
Le superfici abitabili dei nuovi edifici devono essere realizzate a quote
compatibili con la piena di riferimento (tempo di ritorno 200 anni) del
Torrente Varaita; si consiglia inoltre di non realizzare volumi utilizzabili
sotto tale livello.
Ledificazione dovrà essere mantenuta a debita distanza dallarea AP4 in
modo da escludere eventuali interferenze derivanti dalle previsioni di
potenziamento del contiguo comparto produttivo.
Si richiamano per quanto applicabili le prescrizioni di assetto tipologico
del precedente art. 20 (pagg. 55 - 56 - 57)."
Scheda n. 18 (area CR2) e scheda n. 20 (area CR4): al quadro (D) sono da
intendersi aggiunte le seguenti prescrizioni:
Ledificazione deve essere limitata alle porzioni di minore acclività.
Per quanto attiene la tipologia e dimensionamento dei fabbricati occorrerà
verificare che le previsioni progettuali risultino compatibili con le prescrizioni
della relazione geologico - morfologico - tecnica che consente esclusivamente
la realizzazione di edifici di piccole dimensioni".
Scheda n. 22 (area CR6): i contenuti della scheda sono da intendersi modificati
mediante:
- la ridefinizione dei valori relativi ai punti 2) e 3) del quadro relativo
alla Capacità insediativa in mc. 1000" e ab. 8";
- lo stralcio delle destinazioni duso p2 e p3 previste dal quadro (A);
- il contenimento della densità fondiaria prevista al quadro (C) entro
il valore di 0,50 mc./mq.
Scheda n. 23 (area AP1): le prescrizioni del quadro (D) sono da intendersi
integrate, per motivazioni di carattere ambientale, con il seguente testo:
Gli interventi dovranno essere realizzati ricorrendo a soluzioni progettuali
e tipologie edilizie compatibili con il contesto di intervento, inoltre:
- laltezza dei fabbricati realizzabili nel settore di variante dovrà essere
limitata a mt. 7,50, fatte salve eventuali sovrastrutture tecniche documentatamente
necessarie; - dovrà essere previsto un unico accesso con posizionamento
da concordare con i competenti uffici provinciali.
Scheda n. 24 (area AP2): il valore relativo allaltezza massima fuori terra
(mt. 9.00) è da intendersi sostituito con mt. 7.50, fatte salve eventuali
sovrastrutture tecniche documentatamente necessarie. Scheda n. 26 (area
AP4): a conclusione di quanto previsto al quadro (D) è da intendersi inserito
il seguente disposto: Nel mappale libero dellarea sono ammessi unicamente
interventi finalizzati al potenziamento dellattività produttiva insediata,
con altezze non superiori a mt. 7.50, fatte salve eventuali sovrastrutture
tecniche documentatamente necessarie.
La possibilità di realizzare i predetti interventi è subordinata alla preventiva
verifica di compatibilità delle lavorazioni e depositi in progetto con
la vicina presenza di un edificio residenziale".
Scheda n. 28 (Area AP6): al quadro (D) sostituire il rimando al P.E.C.
già approvato con la precisazione: Vedere prescrizioni e limitazioni
duso derivanti dalle osservazioni geologico - tecniche prodotte a tal
fine dal Dott. Geol. Menzio n. prot. comunale 2709 del 14.10.1996.
Scheda n. 29 (Area AP7):
- le prescrizioni di destinazione duso di cui al quadro (A) sono da intendersi
integralmente stralciate e sostituite con: p2 (limitatamente al ricovero
automezzi);
- le prescrizioni di consistenza edilizia del quadro (C) sono da intendersi
modificate mediante la riduzione del rapporto di copertura fondiario a
1/5" e dellaltezza massima fuori terra a mt. 6.00".
Scheda n. 30 (Area AP9): le prescrizioni del quadro (D) sono da intendersi
integrate con: Indipendentemente da quanto previsto al quadro (C) gli
interventi di nuova costruzione, ampliamento, completamento ricadenti nei
settori di area AP9 inseriti con la Variante al P.R.G.C. dovranno avere
altezza non superiore a mt. 7.50 fatte salve eventuali sovrastrutture tecniche
documentatamente necessarie..