Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 86 - 672

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Melle (CN). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Melle (CN) adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 19 in data 4.6.1997 e n. 11 in data 28.5.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della variante, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 5.7.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione definitiva relativa alla variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Melle, debitamente vistata, si compone di:

Atti Amministrativi:

- D.C. n. 19 in data 4.6.1997, esecutiva ai sensi di legge

- D.C. n. 11 in data 28.5.1999, esecutiva ai sensi di legge

Atti Tecnici

- Elab. - Controdeduzioni alle Osservazioni

- Elab. - Localizzazione Osservazioni

- Elab. - Relazione Illustrativa

- Elab. - Controdeduzioni alle Osservazioni formulate dalla Regione Piemonte

- Tav. 3 a1 - Planimetria sintetica, in scala 1:25000

- Tav. 3 a3 - Vincoli, in scala 1:5000

- Tav. 3 b - Planimetria P.R.G.C., in scala 1:5000

- Tav. 3 c - Planimetria P.R.G.C., in scala 1:2000

- Tav. 3 d - Planimetria Centro Storico., in scala 1:1000

- Elab. 4 - Norme Tecniche di Attuazione

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Elab. - Integrazioni alla Relazione Geologico-Morfologico-Tecnica.

(omissis)

Allegato

Elenco delle modifiche introdotte “ex officio”

Modifiche cartografiche:

Modifiche cartografiche alle Tavv. 3a3 e 3b in scala 1:5000 e Tav. 3c in scala 1:2000:

- le previsioni del settore di variante dell’area AP1 sono da intendersi integrate con la individuazione di fasce di arretramento di mt. 20 dalla strada provinciale come previsto per le contigue aree agricole;

- la definizione delle fasce di rispetto fluviale sono da intendersi evidenziate anche entro il perimetro dell’area ARP1 e completate laddove interrotte in concomitanza con la delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico;

- il cimitero della frazione S. Eusebio è da intendersi dotato della delimitazione della vigente zona di rispetto cimiteriale che (in assenza di riduzioni autorizzate) dovrà intendersi estesa per una profondità di mt. 150;

- il riferimento alla “fascia di rispetto stradale” che compare nella legenda della tavola n. 3a3 è da intendersi completato con: “(v. precisazioni art. 15 NTA)”.

Modifiche cartografiche alla Tav. 3d in scala 1:1000:

- La legenda della tav. 3d è da intendersi integrata con la seguente nota:

“Nota: si precisa che i fabbricati evidenziati con la simbologia corrispondente agli interventi di: ”Ristrutturazione edilizia di tipo A" e “Ristrutturazione Edilizia di Tipo B” costituiscono nel loro insieme la classe “Edifici da salvaguardare”, di cui all’art. 20 delle N.T.A.."

Modifiche normative:

Indice: l’indice delle norme è da intendersi rettificato per quanto necessario alla correzione degli errori materiali riscontrabili nella numerazione delle pagine relative ai singoli articoli.

Art. 2: Elaborati del P.R.G.C.

- a conclusione dell’elenco degli elaborati di cui al punto 2 è da intendersi aggiunto:

“- Elaborato: Area A.R.P. (Campeggio) - Relazione Idrogeologico - Morfologico - Tecnica, con calcoli idraulici finalizzata all’utilizzazione ottimale”.

- a conclusione dell’articolo è da intendersi inserito il seguente punto: “5. Elaborati di indagine della Variante:

- Relazione geologico-morfologico-tecnica adottata con D.C. n. 19 del 4.6.1977.

- Relazione geologico-morfologico-tecnica adottata con D.C. n. 11 del 28.5.1999".

Art. 7: Prescrizioni di destinazione d’uso, Cap. “Destinazioni d’uso ammesse”:

- testo relativo ai “Locali destinati alla distribuzione commerciale e all’artigianato di servizio: a conclusione di quanto disposto alla lettera b) è da intendersi inserita la seguente precisazione: ”con la precisazione che la distribuzione commerciale è da intendersi ammessa solo per quanto riconducibile all’immagazzinamento e vendita dei prodotti, purchè l’area destinata alla vendita non sia superiore a 1/3 dell’area complessiva dell’insediamento.";

- testo relativo alle “attrezzature tecniche non direttamente connesse alla conduzione agricola”: dopo la lettera h) è da intendersi inserita la precisazione: “dell’art. 25";

- testo relativo alle “costruzioni destinate alle attività ricreative e culturali e ai pubblici servizi”; la norma è da intendersi modificata:

- nel capoverso: con lo stralcio della precisazione che recita “(sale per spettacoli, sale da ballo ecc.)”;

- nel disposto dell’ultimo trattino: mediante lo stralcio delle parole “e produttivo”;

Art. 8: Prescrizioni di tipologia di intervento

- nella definizione degli interventi “D” (Ristrutturazione Edilizia) l’ultimo comma di quanto disposto è da intendersi:

- integrato (per motivazioni di carattere ambientale), con il seguente disposto conclusivo: “Detta sopraelevazione, da non intendersi pertanto finalizzata all’incremento del numero di piani esistenti, dovrà essere limitata a soli cm. 70 nel caso di intervento nelle aree: CS, NFA, NFB ed in zona agricola; in queste aree la sopraelevazione dovrà essere altresì eseguita con idoneo incremento della quota di colmo al fine di conseguire inclinazioni di falda coerenti con quelle preesistenti o con quelle ricorrenti negli edifici della stessa area normativa.”

- definizione interventi “I” (Ricomposizione volumetrica): la definizione in oggetto è da intendersi integrata con i seguenti disposti:

“Nelle aree NFA ed NFB l’intervento di ricomposizione volumetrica è da intendersi subordinato a P.E. (P.d.R. o P.P.) da sottoporre preventivamente al parere della Commissione Regionale di cui all’art. 91 bis della L.U.R.

L’individuazione di ulteriori ambiti per interventi di recupero volumetrico nell’area CS è da intendersi subordinata alle procedure di Variante al P.R.G.C."

- definizione interventi “N” (Mutamento destinazione d’uso):

- al primo comma: le parole “a norma dell’art.” sono da intendersi sostituite con: “oltre i limiti dimensionali stabiliti dall’art.”;

- al primo e secondo comma, dopo la parola “concessione” è da intendersi inserita la precisazione: “o autorizzazione”;

Art. 11: Condizioni d’intervento

Al testo dell’articolo è da intendersi aggiunto il seguente disposto:

“L’approvazione dei progetti relativi ad interventi previsti ex novo dalla ‘Variante 1996’ al P.R.G.C. (RE8, CR1, CR2, CR4, CR6, AP1 parte, AP2, AP4 parte, AP7, AP9 parte) è da intendersi subordinata a preventivo parere della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione”.

Art. 14: Vincoli Ambientali

Al punto 1.4 il testo del terzo trattino è da intendersi completato mediante l’inserimento della precisazione: “anche se non cartograficamente delimitata dal P.R.G.C.” dopo la parola “mare”.

Art. 16: Sistemazione delle aree di arretramento

- l’ultimo  comma del punto 1) è da intendersi stralciato per contrasto con le vigenti normative;

- all’ultimo comma dell’articolo: le parole “precedenti trattini” sono da intendersi sostituite con: “precedenti punti 1) e 2)”;

- a conclusione dell’articolo è da intendersi inserito il seguente disposto: “Per quanto attiene l’installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti si richiamano altresì le specifiche normative di settore.”

Art. 19 - Edifici da tutelare

- il testo del 1º comma è da intendersi completato mediante l’inserimento della seguente conclusione:

“da intendersi comprensivi dei beni citati nel successivo art. 20 (elenco di pag. 54), nonchè del Santuario della Betulla e della Chiesa della frazione S. Eusebio.” Art. 20 - Aree di centro storico (C.S.)

- al paragrafo “(C) consistenza edilizia”:

- il testo dei punti 1, relativi ai 2 tipi di ristrutturazione edilizia, sono da intendersi modificati mediante sostituzione della precisazione: “(max cm. 120)” con “(max cm. 70)” ed inserimento, dopo la parola “sagoma”, della precisazione: “e del numero di piani”;

- il testo del punto 2, relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A, dopo le parole: “o porzioni di fabbricato”, si intendono inserite le parole: “strettamente connesse all’edificio principale”;

- il testo del punto 5, relativo ai bassi fabbricati, è da intendersi sostituito da quanto previsto dalla vigente normativa con esclusione dell’obbligo di P.d.R., ovvero dal seguente testo: “E’ consentita la realizzazione di bassi fabbricati destinati ad autorimessa, solo nel caso in cui risulti impossibile trasformare ad autorimessa strutture esistenti, anche a confine, nel rispetto delle seguenti limitazioni:

a) rispetto delle distanze dalle strade e dagli spazi pubblici;

b) altezza interna non superiore a mt. 2.50;

c) altezza esterna non superiore a mt. 3.00;

d) realizzazione dei box sul prolungamento di maniche esistenti o in contrapposizione a corpi di fabbrica principali evitando la formazione di strutture interne ai cortili;

e) uso di tipologie e materiali conformi alle preesistenze circostanti;

f) superficie massima da utilizzare 30 mq. nel rispetto di un rapporto complessivo di copertura 1/3".

Art. 22 - Aree di completamento residenziale (C.R.)

- nel testo corrispondente alla lettera “(C) consistenza edilizia” le due precisazioni in neretto che recitano “ad esclusione della CR2 CR6 e CR4 sono da intendersi modificate in: ”ad esclusione delle aree: CR1, CR2, CR4, CR6"

- al quart’ultimo comma del paragrafo “Condizioni d’intervento”, dopo le parole: “Per le aree C.R.2" è da intendersi inserita la sigla: ”, C.R.4";

- l’ultimo comma del paragrafo “condizioni di intervento” è da intendersi stralciato per incongruenza con le indicazioni del Settore Prevenzione Territoriale.

Art. 25 - Aree per attività produttive (A.P.)

- al paragrafo: “Prescrizioni di intervento”, lettera “A”:

- il testo corrispondente alla lettera S6 è da intendersi sostituito con il seguente: “S6 - attrezzature funzionali alle attività commerciali e direzionali consentite (parcheggi, verde, centri e servizi sociali, attrezzature varie)”;

- il testo corrispondente alla lettera p3 è da intendersi integrato, dopo le parole “settore terziario”, con la precisazione “(limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 7)”;

- al paragrafo: “Condizioni di intervento”:

- nel testo del secondo comma le parole “mt. 7.50 (alla linea di gronda)” sono da intendersi modificate in “mt. 6.00 (misurati dalla quota media del piano di campagna alla quota di imposta della copertura)”;

- il testo del penultimo comma è da intendersi riformulato come segue: “Nell’area AP1 non sarà ammessa la realizzazione di ulteriori accessi sulla strada provinciale.”

- al paragrafo: “Vincoli”:

- il riferimento alla zona “AP1" che compare al secondo comma è da intendersi stralciato;

- dopo il secondo comma è da intendersi inserito il seguente disposto: “All’interno della zona AP1, da realizzarsi nel rispetto delle prescrizioni particolari della scheda n. 23, dovrà essere mantenuto un arretramento minimo dalla Strada Provinciale non inferiore a mt. 20".

Art. 26: Aree per impianti tecnologici (I.T.)

- paragrafo: “Prescrizioni di intervento”, secondo trattino:

- il testo della prima parentesi è da intendersi sostituito con: “limitatamente alla Sp17";

- dopo le parole “di interesse collettivo” è da intendersi inserita la precisazione: “riconducibili a quanto ammissibile data la natura del vincolo”;

- le parole “per chioschi per fiori e piccole” sono da intendersi sostituite con: “di piccoli fabbricati di servizio da destinare a chioschi per fiori e”.

Art. 27 (Area agricola E) paragrafo “Prescrizioni d’intervento”:

- alla lettera (A), attività p2: la definizione “artigianato di servizio agricolo” è da intendersi completata e conclusa con la precisazione: “inequivocabilmente riconducibile alle attività ammesse in ambito agricolo dall’art. 25 della L.R. 56/77 e s.m..”;

- all’ultimo comma della lettera (A) è da intendersi stralciato il testo che recita “è altresì consentita la ricomposizione volumetrica”;

- a conclusione di quanto disposto dalla lettera (A) è da intendersi inserita la seguente prescrizione: “Per quanto appena disposto si precisa che non saranno consentiti recuperi e cambi di destinazione d’uso nelle aree che presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli.”

Art. 27 par. “Fabbricati di Servizio”

- Il testo del secondo comma è da intendersi modificato mediante:

- lo stralcio delle parole “alla linea di gronda”;

- la verifica dei valori: “25 mq.” in “20 mq.” e di “500 mq.” in “1.000 mq.”;

- l’inserimento della seguente prescrizione conclusiva: “Detti fabbricati, da vincolare espressamente al solo deposito degli attrezzi e prodotti agricoli e da realizzare con un numero limitato di aperture, dovranno risultare localizzati in posizione defilata o debitamente schermata nei confronti della viabilità provinciale dalla quale dovranno rispettare in ogni caso un arretramento non inferiore a mt. 50.”

Art. 27: par. “Impianti tecnici a servizio dell’agricoltura”.

- al trattino relativo agli arretramenti “rispetto ai fabbricati esistenti” è da intendersi aggiunta la seguente precisazione conclusiva: “detta distanza minima dovrà essere maggiorata qualora le destinazioni d’uso specificamente previste prefigurino lo svolgimento di attività lavorative o di deposito che possono risultare pericolose, nocive o moleste e questo, in particolare, in riferimento alle preesistenze di altra proprietà.”

Art. 27: par. “Condizioni di intervento”

- Il testo dell’ultimo comma è da intendersi integrato con la seguente conclusione: “che verificherà la compatibilità delle destinazioni d’uso in progetto con quanto ammesso dall’articolo 25 della L.R. 56/77 e s.m.”.

Art. 27: par. “Vincoli”

- dopo il secondo comma è da intendersi inserito il seguente testo: “gli interventi di nuova edificazione e quelli sugli edifici esistenti che prevedono incrementi del carico antropico ”nuove unità abitative" dovranno essere verificati sulla base di specifica relazione geologica fermo restando che, come già accennato all’art. 27 detti interventi non saranno ammessi nelle aree a elevata pericolosità idraulica e idrogeologica". Art. 28: Aree di servizio di tipo speciale

- al paragrafo “Condizioni di intervento” il testo vigente è da intendersi integrato con la seguente precisazione: “La possibilità di realizzare un accesso dalle aree SS1 e SP18d alla strada provinciale, che in tale tratto assume funzione di circonvallazione esterna all’abitato, è da intendersi subordinata ad autorizzazione provinciale.”

- a conclusione del _paragrafo “Prescrizioni di intervento” inserire la seguente precisazione: “La possibilità di edificare le predette strutture di supporto, da realizzare con caratteristiche ed altezze compatibili con il contesto di intervento, è da intendersi in ogni caso subordinato a verifica di fattibilità con i vincoli di inedificabilità derivanti dall’area IT2.”.

Art. 29: Aree per attività ricreative private

Il testo del paragrafo “Prescrizioni di intervento” è da intendersi modificato mediante:

- l’integrazione della frase che recita: “L’area esistente è confermata agli usi in atto”, con la seguente conclusione: “limitatamente a quanto rispondente ad attività legittimamente insediate con autorizzazioni e concessioni rilasciate nel rispetto dell’art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. approvato, con modifiche d’ufficio, con D.G.R. n. 55-4916 del 25.3.1991";

- la sostituzione del testo del 1º comma delle prescrizioni di assetto tipologico di cui alla lettera “D” con il seguente testo: “nell’area sono ammessi solo edifici tipologicamente ordinati alle destinazioni d’uso innanzi ammesse”.

Art. 30: Area di nucleo frazionare:

- dal testo relativo alle modalità di intervento è da intendersi stralciata la previsione: “P.E.C.”;

- il testo del comma finale è da intendersi modificato:

- al punto 1): mediante la sostituzione del testo in parentesi con: “ma con la limitazione che gli interventi di ristrutturazione B dovranno essere realizzati all’interno delle volumetrie esistenti, fatti salvi in casi in cui l’ampliamento risulti documentatamente necessario per l’inserimento di servizi igienici mancanti irrealizzabili all’interno delle strutture esistenti; in questo caso potranno essere eccezionalmente proposti ampliamenti di superficie coperta non superiore a 10 mq.”.

- al punto 2): mediante l’inserimento della seguente conclusione: “ma con la variazione che per gli interventi di ricomposizione volumetrica è prescritto il ricorso a P.E. (PA.R. o P.P.) di pubblica iniziativa”.

Art. 36: Tutela del territorio e verifiche idrogeologiche

- “il primo comma dell’articolo è da intendersi riformulato ed integrato come segue: ”Per le aree che subiranno modificazioni per attuazione degli interventi previsti dovrà essere garantita l’osservanza delle limitazioni d’uso e prescrizioni di intervento derivanti dagli elaborati di indagine prodotti dal geologo a corredo del P.R.G.C. e della Variante che sono da intendersi a tutti gli effetti assunti come parte integrante delle prescrizioni della presente normativa: al fine di una corretta applicazione di quanto appena disposto si terrà in debita considerazione il fatto che in sede di variante allo S.U. è stata operata la rinumerazione di talune aree di intervento."

Art. 37 Allontanamento di insediamenti in contrasto con le destinazione di area

- al secondo comma le parole “nel rispetto delle” sono da intendersi sostituite con il seguente testo: “documentatamente necessarie alla prosecuzione dell’attività in atto e realizzabili nel rispetto delle vigenti normative igienico-edilizie e delle”; - all’ultimo comma, dopo le parole “contrasto tipologico”, la preposizione “con” è da intendersi sostituita con il seguente testo: “e con le limitazioni di intervento previste per”.

Scheda n. 2 (aree NF)

Il testo del quadro “(D) Condizioni di intervento” è da intendersi integralmente sostituito con le parole: “V. art. 30 delle N.t.A.”.

Schede relative a tutte le aree C.R.: le definizioni relative alla “Capacità territoriale aggiuntiva massima fuori terra” riportate dalle singole schede sono da intendersi espresse in valori volumetrici mediante la sostituzione dell’unità di misura “mq.” in “mc.”.

Scheda n. 17 (area C.R.1): la scheda è da intendersi modificata come segue:

- al quadro (A): sono soppresse le destinazioni d’uso “p2 - p3";

- al quadro (C): il numero di piani fuori terra viene limitato a 2 e l’altezza massima fuori terra a: “mt. 7 dalla quota del terreno sistemato come prescritto al quadro (D);

- al quadro (D): viene stralciata la nota: “(piano terreno a portico e garage max mt. 2.50 o sottotetto abitabile)” ed introdotte le seguenti prescrizioni:

“Le superfici abitabili dei nuovi edifici devono essere realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento (tempo di ritorno 200 anni) del Torrente Varaita; si consiglia inoltre di non realizzare volumi utilizzabili sotto tale livello.

L’edificazione dovrà essere mantenuta a debita distanza dall’area AP4 in modo da escludere eventuali interferenze derivanti dalle previsioni di potenziamento del contiguo comparto produttivo.

Si richiamano per quanto applicabili le prescrizioni di assetto tipologico del precedente art. 20 (pagg. 55 - 56 - 57)."

Scheda n. 18 (area CR2) e scheda n. 20 (area CR4): al quadro (D) sono da intendersi aggiunte le seguenti prescrizioni:

“L’edificazione deve essere limitata alle porzioni di minore acclività.

Per quanto attiene la tipologia e dimensionamento dei fabbricati occorrerà verificare che le previsioni progettuali risultino compatibili con le prescrizioni della relazione geologico - morfologico - tecnica che consente esclusivamente la realizzazione di edifici di piccole dimensioni".

Scheda n. 22 (area CR6): i contenuti della scheda sono da intendersi modificati mediante:

- la ridefinizione dei valori relativi ai punti 2) e 3) del quadro relativo alla “Capacità insediativa” in “mc. 1000" e ”ab. 8";

- lo stralcio delle destinazioni d’uso p2 e p3 previste dal quadro (A);

- il contenimento della densità fondiaria prevista al quadro (C) entro il valore di 0,50 mc./mq.

Scheda n. 23 (area AP1): le prescrizioni del quadro (D) sono da intendersi integrate, per motivazioni di carattere ambientale, con il seguente testo: “Gli interventi dovranno essere realizzati ricorrendo a soluzioni progettuali e tipologie edilizie compatibili con il contesto di intervento, inoltre:

- l’altezza dei fabbricati realizzabili nel settore di variante dovrà essere limitata a mt. 7,50, fatte salve eventuali sovrastrutture tecniche documentatamente necessarie; - dovrà essere previsto un unico accesso con posizionamento da concordare con i competenti uffici provinciali.

Scheda n. 24 (area AP2): il valore relativo all’altezza massima fuori terra (mt. 9.00) è da intendersi sostituito con “mt. 7.50, fatte salve eventuali sovrastrutture tecniche documentatamente necessarie”. Scheda n. 26 (area AP4): a conclusione di quanto previsto al quadro (D) è da intendersi inserito il seguente disposto: “Nel mappale libero dell’area sono ammessi unicamente interventi finalizzati al potenziamento dell’attività produttiva insediata, con altezze non superiori a mt. 7.50, fatte salve eventuali sovrastrutture tecniche documentatamente necessarie.

La possibilità di realizzare i predetti interventi è subordinata alla preventiva verifica di compatibilità delle lavorazioni e depositi in progetto con la vicina presenza di un edificio residenziale".

Scheda n. 28 (Area AP6): al quadro (D) sostituire il rimando al “P.E.C. già approvato” con la precisazione: “Vedere prescrizioni e limitazioni d’uso derivanti dalle osservazioni geologico - tecniche prodotte a tal fine dal Dott. Geol. Menzio n. prot. comunale 2709 del 14.10.1996.”

Scheda n. 29 (Area AP7):

- le prescrizioni di destinazione d’uso di cui al quadro (A) sono da intendersi integralmente stralciate e sostituite con: “p2 (limitatamente al ricovero automezzi)”;

- le prescrizioni di consistenza edilizia del quadro (C) sono da intendersi modificate mediante la riduzione del rapporto di copertura fondiario a “1/5" e dell’altezza massima  fuori terra a ”mt. 6.00".

Scheda n. 30 (Area AP9): le prescrizioni del quadro (D) sono da intendersi integrate con: “Indipendentemente da quanto previsto al quadro (C) gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, completamento ricadenti nei settori di area AP9 inseriti con la Variante al P.R.G.C. dovranno avere altezza non superiore a mt. 7.50 fatte salve eventuali sovrastrutture tecniche documentatamente necessarie.”.