Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 6 - 593

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Quargnento (AL). Approvazione della Variante n.1 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 1 al Piano Regolatore Generale vigente adottata e successivamente integrata dal Comune di Quargnento (AL) con deliberazioni consiliari n. 25 in data 21.5.1999 e n. 52 in data 17.12.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 5.7.2000, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante n. 1 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Quargnento, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 25 in data 21.5.1999 e n. 52 in data 17.12.1999, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa

- Elab. - Norme di Attuazione

- Tav.2 - Attrezzature e servizi esistenti e di Piano in scala 1:2000

- Tav.3 - Piano Regolatore Capoluogo e zona produttiva in scala 1:2000

- Tav.4 - Piano Regolatore centro storico in scala 1:1000

- Tav.5a - Piano Regolatore sul territorio comunale-settore sud in scala 1:5000

- Tav.5b - Piano Regolatore sul territorio comunale-settore nord in scala 1:5000

- Tav.7 - Reti servizi primari in scala 1:2000

- Elab. - Relazione geologico-tecnica riguardante lo studio delle aree interessate da nuovi insediamenti residenziali e produttivi nonchè dalle opere pubbliche di particolare importanza previsti dalla 1° Variante al PRGC

- Elab. - Atlante fotografico delle opere idrauliche censite

- All.7 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in scala 1:10000

- All.8 - Stralci della carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica con indicazione delle nuove aree di espansione in scala 1:5000

- All.1 - Carta Geologico-strutturale in scala 1:10000

- All.2 - Sezione geologica schematica 1-1 in scala 1:10000

- All.2.1 - Sezione geologico schematica 2-1 in scala 1:10000

- All.3 - Carta Geoidrologica in scala 1:10000

- All.4 - Sezione geoidrologica schematica 1-1 in scala 1:10000 e 1:1000

- All.5 - Carta geomorfologica, dei dissesti e delle opere idrauliche in scala 1:10000.

(omissis)

Allegato

Modifiche da introdurre “ex officio” ai sensi dell’11º comma, art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.:

art. 5 - Destinazioni d’uso

Nell’ambito del punto c), relativo alla voce Aree produttive - Zone D, dovrà essere aggiunto dopo le parole “... con superficie massima di mq. 400.”, il seguente testo: “Le destinazioni d’uso e le superfici delle attività commerciali dovranno essere verificate alla luce delle disposizioni della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (pubbl. sul 2º suppl. al B.U. n. 46 del 17.11.1999) ”Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114", e della Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999 n. 563-13414 “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.”. La parte finale del comma che recita: “Per le unità di vendita superiore a mq. 400 ... omissis ... del rilascio della Concessione”, è stralciata.

art. 7.2. - Zone B - Aree libere degli aggregati urbani

Il comma 2 è così riformulato: “Per le nuove costruzioni la distanza tra gli edifici ed il ciglio stradale non deve essere inferiore a mt. 10,00 riducibili a mt. 6,00 secondo i disposti dell’art. 27, comma 2, della L.R. 56/77 e s.m.i. Per i muri di cinta e le recinzioni: secondo gli allineamenti esistenti.”.

art. 9.3. - Zone d

- Al termine del comma 2 è stralciata la dizione: “... della Legge 11.6.71 n. 426" ed è introdotta la locuzione: ”... della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (pubbl. sul 2º suppl. al B.U. n. 46 del 17.11.1999) “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" e della Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999 n. 563-13414 ”Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.".

- Per quanto riguarda la Zona “d5", le prescrizioni inerenti all’eliporto sono stralciate.

art. 10.8. - Zone Es. Aree agricole speciali

Tutte le prescrizioni inerenti all’eliporto sono stralciate.

art. 12.3. - Pozzi

Al termine è inserito il comma che recita: “Tutti i pozzi di captazione, sia quelli che alimentano l’acquedotto comunale sia quelli che rivestono pubblico interesse ubicati nel territorio comunale, s’intendono regolamentati secondo i disposti del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 art. 6, modificato dall’art. 21 del Testo Unico per la tutela delle acque approvato con Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Pertanto dovrà essere in ogni caso osservata una fascia di rispetto inedificabile, con profondità pari a 200 metri, anche se non rappresentata in cartografia.”.

art. 17.3. - Stazioni di servizio con distribuzione di carburante

Al termine del 1º comma, dopo le parole “... alla successiva Circolare esplicativa n. 13.” è inserita la seguente precisazione: “Si dovrà tenere comunque in considerazione la legislazione successiva alla Legge Regionale suindicata ed in particolare il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 - Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4 comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59.”.

art. 17.8. - Area ecologica attrezzata Al termine dell’articolo è aggiunto (dopo l’eliminazione del punto di fine periodo) il testo seguente: “... e fatti salvi i disposti dell’art. 27, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.”.