Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 18/2000 per la realizzazione di un tratto di
difesa spondale lungo la sponda dx del rio Baudano in Comune di Cuorgnè.
Ditta: Raimonda F.C. e Coello E.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Raimonda F.C. e Coello
E. residente in Cuorgnè - Str. del Caudano 17-20 ad eseguire le opere in
oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate
e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono
al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza
delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera
di difesa spondale e della platea di fondo presenti nel corso dacqua in
argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui
piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di
almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni
interessate;
3. lopera di difesa dovrà essere raccordata, con la spalla dx dellesistente
ponte ed a valle, con il muro di difesa di anchesso già esistente ed idoneamente
immorsata nellesistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere
raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. il manufatto di difesa spondale esistente dovrà essere mantenuto ad
unaltezza non superiore alla quota dellesistente piano di campagna;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere
asportato dallalveo;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data
di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno
essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato,
con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza
interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore
quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili
circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso
in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere
luogo nei termini previsti;
9. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano
variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse
siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico
del corso dacqua interessato;
13. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo
paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 19 maggio 2000, n. 481
Giambattista Massera