Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 24 - 611
D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000. Criteri e modalita di presentazione
e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97. Proroga dei
termini e ulteriori disposizioni
A relazione dell Assessore Cavallera :
Con D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 sono stati adottati criteri e modalità
di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per le operazioni
di smaltimento e recupero dei rifiuti , al fine di recepire le disposizioni
introdotte dal D. Lgs. n. 22/97 sulla gestione dei rifiuti, che ha esteso
lobbligo della prestazione delle garanzie finanziarie per le operazioni
autorizzate, di smaltimento o recupero dei rifiuti;
Tale deliberazione, per le attività già in esercizio al momento della sua
emanazione, ha introdotto lobbligo di prestazione delle garanzie finanziarie
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P;
La D.G.R. n. 20-192/2000 è stata pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte
n. 26 del 28 giugno 2000, e pertanto la scadenza del termine per la presentazione
delle garanzie finanziarie è il 27 agosto 2000, ricadente nel periodo delle
ferie estive;
Viste le richieste di proroga di scadenza di tale termine pervenute dallUnione
Province Piemontesi, nonché dagli operatori del settore, motivate dalla
difficoltà ad effettuare ladeguamento delle garanzie finanziarie, per
le criticità evidenziate al punto precedente;
Ritenuto pertanto di prorogare di 60 giorni il termine per la prestazione
delle garanzie finanziarie , per le attività già in esercizio al momento
della emanazione della D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, per le quali
è richiesta la prestazione delle stesse;
Al punto E) dellAllegato B della deliberazione in argomento, per mero
errore materiale, è stato omesso linserimento dellimporto di Lire 100
al kg da riferirsi ai rifiuti urbani, per attività di recupero di cui allAllegato
C del D.Lgs. n. 22/97;
Si ritiene pertanto necessario inserire limporto di lire 100 al Kg. da
riferirsi ai rifiuti urbani, al punto E) dellAllegato B alla D.G.R. n.
20-192 del 12 giugno 2000, di seguito alla frase Lire 300 al Kg. per rifiuti
non pericolosi;
Vista inoltre la richiesta dellUnione Province Piemontesi relativamente
alla previsione di un importo minimo delle garanzie da prestare, indipendentemente
dal quantitativo autorizzato dei rifiuti;
Ritenuto pertanto di prevedere ai punti D), E), F), e G) dellallegato
B un importo minimo della garanzia da prestare, nella misura di Lire 20.000.000;
Sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali nella seduta
del 26/07/2000;
vista la L.R. n. 51/1997;
per le motivazioni richiamate in premessa,
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di prorogare di 60 giorni il termine di cui alla D.G.R. n. 20-192 del
12 giugno 2000, per la presentazione delle garanzie finanziarie, relativamente
alle attività già in esercizio al momento della emanazione delle deliberazione
medesima;
- di inserire al punto E dellAllegato B alla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno
2000, di seguito alla dicitura Lire 300 al Kg. per rifiuti non pericolosi,
la seguente frase Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani;
- di prevedere per i punti D), E), F) e G) dellAllegato B alla D.G.R.
20-192 del 12 giugno 2000, un importo minimo della garanzia finanziaria
da prestare pari a Lire 20.000.000.
(omissis)