Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 24 - 611

D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000. “Criteri e modalita’’ di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97”. Proroga dei termini e ulteriori disposizioni

A relazione dell’ Assessore Cavallera :

Con D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 sono stati adottati criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti , al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 22/97 sulla gestione dei rifiuti, che ha esteso l’obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie per le operazioni autorizzate, di smaltimento o recupero dei rifiuti;

Tale deliberazione, per le attività già in esercizio al momento della sua emanazione, ha introdotto l’obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P;

La D.G.R. n. 20-192/2000 è stata pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 26 del 28 giugno 2000, e pertanto la scadenza del termine per la presentazione delle garanzie finanziarie è il 27 agosto 2000, ricadente nel periodo delle ferie estive;

Viste le richieste di proroga di scadenza di tale termine pervenute dall’Unione Province Piemontesi, nonché dagli operatori del settore, motivate dalla difficoltà ad effettuare l’adeguamento delle garanzie finanziarie, per le criticità evidenziate al punto precedente;

Ritenuto pertanto di prorogare di 60 giorni il termine per la prestazione delle garanzie finanziarie , per le attività già in esercizio al momento della emanazione della D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, per le quali è richiesta la prestazione delle stesse;

Al punto E) dell’Allegato B della deliberazione in argomento, per mero errore materiale, è stato omesso l’inserimento dell’importo di Lire 100 al kg da riferirsi ai rifiuti urbani, per attività di recupero di cui all’Allegato C del D.Lgs. n. 22/97;

Si ritiene pertanto necessario inserire l’importo di lire 100 al Kg. da riferirsi ai rifiuti urbani, al punto E) dell’Allegato B alla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, di seguito alla frase Lire 300 al Kg. per rifiuti non pericolosi;

Vista inoltre la richiesta dell’Unione Province Piemontesi relativamente alla previsione di un importo minimo delle garanzie da prestare, indipendentemente dal quantitativo autorizzato dei rifiuti;

Ritenuto pertanto di prevedere ai punti D), E), F), e G) dell’allegato B un importo minimo della garanzia da prestare, nella misura di Lire 20.000.000;

Sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali nella seduta del 26/07/2000;

vista la L.R. n. 51/1997;

per le motivazioni richiamate in premessa,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di prorogare di 60 giorni il termine di cui alla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, per la presentazione delle garanzie finanziarie, relativamente alle attività già in esercizio al momento della emanazione delle deliberazione medesima;

- di inserire al punto E dell’Allegato B alla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, di seguito alla dicitura Lire 300 al Kg. per rifiuti non pericolosi, la seguente frase “ Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani”;

- di prevedere per i punti D), E), F) e G) dell’Allegato B alla D.G.R. 20-192 del 12 giugno 2000, un importo minimo della garanzia finanziaria da prestare pari a Lire 20.000.000.

(omissis)