Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000
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Codice 26.4
Lago dOrta. Comune di Pella. Autorizzazione allo svolgimento di una regata
velica denominata Gran Vela Cusio indetta per il giorno 24 giugno 2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, per quanto di competenza, il Presidente del Circolo della
Vela di Pella, allo svolgimento di una regata velica denominata Gran Vela
Cusio sulle acque del Lago dOrta nello specchio dacqua compreso tra
i Comuni di Pella, Gozzano, Omegna, Orta, indetta per il giorno 24 giugno
2000 dalle ore 12.30 alle ore 21.00.
Gli organizzatori della regata velica sono tenuti ad ottemperare alle seguenti
Prescrizioni:
1) Le unità di navigazione facenti parte dellorganizzazione dovranno esporre
a bordo dellunità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;
2) LAvviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio del
Comune di Pella e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne
la massima diffusione presso larea interessata.
3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla
stessa.
5) Di disporre la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non,
(fatta eccezione per le imbarcazioni direttamente interessate alla manifestazione
e quelle preposte allassistenza e soccorso alla medesima), dalle 12.30
alle ore 21.00.
6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del
campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente
segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà essere eseguito senza lasciare
sul fondo corpi morti.
La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in
essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, lAssociazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è comunque sollevata
da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
(R.D. 30.3.1942, n. 327).
Il Dirigente responsabile
D.D. 31 maggio 2000, n. 331
Piero Pais