Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000
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Codice 21.7
L.r. 25/94. Revoca della DD n. 95 del 10.4.2000 e conferimento ex-novo
della concessione per acque minerali Nuova San Rocco, in Comune di Castelletto
dOrba (AL)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - Per le motivazioni espresse in premessa viene revocata, così come
si revoca, la precedente D.D. n. 95 del 10/4/2000 relativa al conferimento
della concessione mineraria Nuova San Rocco.
Art. 2 - Alla Soc. Fonti Feja S.p.A. corrente in Arcore, Via Casati n.
100 e stabilimento di produzione in Castelletto dOrba, loc. Feja n. 74
è conferita per anni 10 (con decorrenza dalla data del presente atto) la
concessione per acque minerali Nuova San Rocco, in territorio del Comune
di Castelletto dOrba (Al).
Art. 3 - Larea della concessione mineraria (la cui superficie è di ettari
51,5) è riportata con linea rossa continua sulla carta tecnico-regionale
alla scala 1:5000 che, unitamente alla mappa catastale in scala 1:2500
delle aree di rispetto del pozzo Rio Freddo, alla pianta e prospetto del
manufatto di presa e dalla planimetria catastale e pianta parziale dello
stabilimento formano gli allegati alla perizia asseverata datata 21/2/2000
citata in premessa e formante parte integrante al presente provvedimento.
Art. 4 - Per le aree di rispetto individuate nella perizia di cui al precedente
art. 2 dovrà essere recepito quanto dettato dallart. 18 della L.R. 25/94
e comunque lAmministrazione Comunale di Castelletto dOrba è tenuta ad
adeguare i propri strumenti urbanistici entro mesi 6 (sei) decorrenti dalla
data di ricevimento del presente atto, secondo quanto dettato dallart.
39 della normativa di settore.
Art. 5 - Qualsiasi modificazione allo stato delle pertinenze individuate
nella perizia asseverata su citata dovrà ottenere la preventiva autorizzazione
del settore regionale competente alle Acque Minerali e Termali.
Art. 6 - La Soc. concessionaria è tenuta:
a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari
a L. 5.000.000 (cinquemilioni) oltre IVA di L. 1.000.000 (un milione) nonchè
la tassa di concessione regionale pari a L. 1.936.000 (un milione novecentotrentaseimila):
il canone annuo sarà introitato sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n.
507/00) per gli anni seguenti detto canone sarà introitato sui corrispondenti
capitoli dei relativi bilanci, mentre la tassa di concessione regionale
sarà introitata sul cap. n. 50 del 2000 (acc. n. 506/00);
b) ad effettuare i versamenti di cui al precedente punto a) mediante distinti
versamenti sul c.c.p. n. 10364107 intestato a Regione Piemonte - Tesoreria
Regionale - piazza Castello 165 - 10122 Torino;
c) a fornire ai funzionari del settore regionale competente alle Acque
Minerali e Termali tutti i mezzi necessari al controllo dellattività di
sfruttamento ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero
richieste;
d) a far pervenire allAmministrazione Regionale, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta
trascrizione del medesimo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente
per territorio;
e) al rispetto di quanto prescritto nella D.G.R. n. 106-29035 del 20/12/99
e relativa alla installazione della strumentazione tecnica presso lemergenza
minerale interessata il cui progetto dovrà essere presentato per la preventiva
approvazione del Settore Regionale competente entro giorni 15 dal ricevimento
del presente provvedimento.
Art. 7 - Il presente atto fa salve le competenze di altri organi ed amministrazioni
e comunque i diritti dei terzi.
Art. 8 - Copia del presente provvedimento sarà inviata agli enti locali
interessati nonchè, per opportuna conoscenza, ai settori regionali Verifica
ed Approvazione Strumenti Urbanistici e Gestione Risorse Idriche.
Art. 9 - Il presente provvedimento è valido nei soli riguardi tecnico minerari
ed è vincolato a quanto riportato nella nota regionale 1754/24.3 del 17/3/2000
della Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche e che qui si intende
integralmente trascritto.
Art. 10 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
giorni 60 dalla pubblicazione sul B.U.R. innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 18 aprile 2000, n. 110
Tommaso Turinetti